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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°440 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. OCCHIONERO LUCA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16/01/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta dalla malattia denunciata, tuttavia il CTU ha evidenziato come gli studi epidemiologici e letteratura scientifica sulla etiopatogenesi di neoplasie correlate a esposizione professionale non consentono di concludere sulla presenza di un nesso causale tra esposizione a sostanze chimiche presenti nelle vernici, pitture compresi additivi e rischio di tumore del pancreas.
Il CTU ha concluso ritenendo, con elevato grado di probabilità, abbiano svolto un ruolo determinante fattori extralavorativi nell'etiopatogenesi del tumore del pancreas, che pertanto è da considerarsi di origine comune.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
La domanda proposta non può, pertanto, ritenersi fondata.
Le spese vanno compensate in ragione della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate
Così deciso in Taranto, 4.12.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa AR LEONE)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°440 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. OCCHIONERO LUCA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16/01/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta dalla malattia denunciata, tuttavia il CTU ha evidenziato come gli studi epidemiologici e letteratura scientifica sulla etiopatogenesi di neoplasie correlate a esposizione professionale non consentono di concludere sulla presenza di un nesso causale tra esposizione a sostanze chimiche presenti nelle vernici, pitture compresi additivi e rischio di tumore del pancreas.
Il CTU ha concluso ritenendo, con elevato grado di probabilità, abbiano svolto un ruolo determinante fattori extralavorativi nell'etiopatogenesi del tumore del pancreas, che pertanto è da considerarsi di origine comune.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
La domanda proposta non può, pertanto, ritenersi fondata.
Le spese vanno compensate in ragione della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate
Così deciso in Taranto, 4.12.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa AR LEONE)