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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/09/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 986 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al 986 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
con l'avv.to ANTONIO ROSARIO Parte 1
BONGARZONE e ZI AO
ricorrente
E Controparte_1 con la Dirigente
Scolastica CP 2 وdelegata ex art. 417 bis c.p.c.
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 02.04.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente, docente precaria, attualmente prestante servizio presso l'I.C. di Aquino, utilizzata dal CP_3 in attività di docenza mediante la stipula di vari contratti a tempo determinato per un totale di 698 giorni lavorati dal 24/09/2019 al 14/06/2022, lamentava di non aver percepito per i predetti anni la retribuzione professionale docenti, pari a euro 2.975,95, corrisposta dal CP_3, sino ad oggi, ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Alla luce di quanto esposto, articolava le seguenti conclusioni:
"accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, a percepire la retribuzione professionale docente relativa alle mensilità di luglio e agosto degli aa.ss. 2019-2020, 2020-
2021,2021-2022 e 2022- 2023. Per l'effetto condannare il CP 1 al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 616,83 di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa a titolo di retribuzione professionale docente per i mesi di luglio ed agosto per le annualità come sopra indicate con interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre
IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone" Il CP_3, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, con memoria difensiva telematicamente depositata in Cancelleria in data 28.06.2024, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimato attivo il solo Ministero dell'Economia e Finanze, unico legittimato all'erogazione della retribuzione.
Nel merito rilevava che la retribuzione professionale docenti spetta esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, diversamente vi sarebbe una interpretazione in contrasto con quanto stabilito dalla Circolare CP 3 n. 118/2000, la quale escludeva espressamente i docenti destinatari di supplenze brevi e saltuarie dal godimento di tale trattamento retributivo aggiuntivo.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
"dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1 e dunque l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso ex adverso proposto;
- respingere l'avversario ricorso rigettando le pretese vantate dalla ricorrente perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto rigettare la richiesta di pagamento per la somma ex adverso richiesta, non dovuta e comunque erroneamente calcolata;
-condannare la ricorrente a rimborsare all'amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolate secondo quanto previsto dall'art. 152 bis c.p.c.; -nell' ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, disporre che la liquidazione non sia esplicitamente indicata in sentenza bensì sia, più opportunamente rimessa, all'Amministrazione, e in particolare, all'ordinatore secondario di spesa Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello
Stato; -disporre l'integrale compensazione delle spese di lite e/o comunque la riduzione delle stesse stante la serialità e ripetitività di tale tipo di contenzioso".
La causa, su base documentale e in diritto, è stata decisa in esito all'udienza cartolare del 25
settembre 2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, va confermata la legittimazione passiva del Controparte_1
in quanto tale ente è titolare del rapporto contrattuale dedotto in giudizio e quindi
[...] " connesse obbligazioni retributive oggetto della domanda attorea. delle
È ininfluente ai fini della legittimazione processuale, l'ente che materialmente eroga l'emolumento economico.
Venendo al merito della domanda, l'istituto della Retribuzione Professionale Docente è stato istituito con CCNL per il Comparto Scuola del 15.03.2001.
La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (RPD), oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore attività aggiuntive.
Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal CCNL "secondo biennio economico 2000/2001".
Precisamente, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive", aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999".
Quindi la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è una retribuzione individuale accessoria che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo e persino ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto). Ai docenti precari (impiegati per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie) l'R.P.D. non viene corrisposta.
La Corte di Cassazione già con sentenza n. 20015 pubblicata il 27.7.2018 ha dichiarato illegittima e discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per "supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
Anche la giurisprudenza di merito, in maniera pressoché unanime, si è pronunciata favorevolmente in ordine alla spettanza a che trovasi nella condizione giuridica sulla ricorrente della retribuzione professionale docenti. Si segnalano altresì le pronunce rese dai
Tribunali di Agrigento, Foggia e Reggio Emilia ("non è dato riscontrare - per quanto qui di alcuna "ragione oggettiva" che giustifichi il mancato riconoscimento della interesse
-
retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l'attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche” e che, per tale motivo il Controparte_1 deve essere condannato alla corresponsione del dovuto, essendo assolutamente illegittimo discriminare a livello retributivo i precari con contratti di
“supplenza breve e saltuaria").
Ed ancora, Tribunale di Milano (sentenza n. 664/2021): “in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento, la forza cogente di cui è dotato l'accordo quadro è, infatti, tale da imporre l'applicazione del principio ivi sancito vuoi in via interpretativa di norme, eventualmente anche contrattuali, già esistenti, vuoi previa disapplicazione delle norme interne che si trovino con esso in contrasto e a condannare, pertanto, "l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL
Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica").
Alla luce di tale costante giurisprudenza, di legittimità e di merito, la domanda della ricorrente va pienamente accolta, dovendosi quindi dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL del 15.03.2001, con conseguente condanna del CP_3 alla corresponsione in favore della ricorrente della detta retribuzione, come da dispositivo, oltre accessori di legge.
Deve altresì rilevarsi la correttezza della operata quantificazione: invero l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Invero, ai sensi della Tabella 4 allegata al CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, denominata "AUMENTI RETRIBUZIONI PROFESSIONALE DOCENTI” l'emolumento in questione, per i docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni al 1.1.2004 era pari ad euro 154,82, aumentata poi di 9,18 euro al 01.01.2006 e dunque al 01.01.2006 pari ad euro
164,00 fino al 28.02.2018; successivamente a tale data con l'entrata in vigore del CCNL
Scuola 2016/2018, per i docenti con la medesima anzianità di servizio (tra cui la ricorrente)
l'incremento della retribuzione professionale docente è stato incrementato di euro 10,50, passando ad euro 174,50 euro mensili. Alla ricorrente quindi, per il periodo lavorato, pari a n. 698 giorni lavorati, dal 24/09/2019 al
14/06/2022, spetta l'importo di euro 2.919,85, come rideterminato dalla parte convenuta e accettato dalla ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate al valore minimo dello scaglione di riferimento, in applicazione dei nuovi parametri forensi (d.m. 147/2022), distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi dichiarato il diritto alla percezione alla retribuzione professionale docenti ex art. 25 CCNI
Scuola del 3.08.1999;
- condanna il CP_3 alla corresponsione in favore della ricorrente della detta retribuzione pari a euro 2.919,85 oltre accessori di legge;
- condanna il CP_3 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.314,00 oltre IVA, CPA, contributo unificato come per legge se dovuto, rimborso forfettario spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Cassino, data del deposito
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 986 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al 986 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
con l'avv.to ANTONIO ROSARIO Parte 1
BONGARZONE e ZI AO
ricorrente
E Controparte_1 con la Dirigente
Scolastica CP 2 وdelegata ex art. 417 bis c.p.c.
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 02.04.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente, docente precaria, attualmente prestante servizio presso l'I.C. di Aquino, utilizzata dal CP_3 in attività di docenza mediante la stipula di vari contratti a tempo determinato per un totale di 698 giorni lavorati dal 24/09/2019 al 14/06/2022, lamentava di non aver percepito per i predetti anni la retribuzione professionale docenti, pari a euro 2.975,95, corrisposta dal CP_3, sino ad oggi, ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Alla luce di quanto esposto, articolava le seguenti conclusioni:
"accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, a percepire la retribuzione professionale docente relativa alle mensilità di luglio e agosto degli aa.ss. 2019-2020, 2020-
2021,2021-2022 e 2022- 2023. Per l'effetto condannare il CP 1 al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 616,83 di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa a titolo di retribuzione professionale docente per i mesi di luglio ed agosto per le annualità come sopra indicate con interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre
IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone" Il CP_3, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, con memoria difensiva telematicamente depositata in Cancelleria in data 28.06.2024, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimato attivo il solo Ministero dell'Economia e Finanze, unico legittimato all'erogazione della retribuzione.
Nel merito rilevava che la retribuzione professionale docenti spetta esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, diversamente vi sarebbe una interpretazione in contrasto con quanto stabilito dalla Circolare CP 3 n. 118/2000, la quale escludeva espressamente i docenti destinatari di supplenze brevi e saltuarie dal godimento di tale trattamento retributivo aggiuntivo.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
"dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1 e dunque l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso ex adverso proposto;
- respingere l'avversario ricorso rigettando le pretese vantate dalla ricorrente perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto rigettare la richiesta di pagamento per la somma ex adverso richiesta, non dovuta e comunque erroneamente calcolata;
-condannare la ricorrente a rimborsare all'amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolate secondo quanto previsto dall'art. 152 bis c.p.c.; -nell' ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, disporre che la liquidazione non sia esplicitamente indicata in sentenza bensì sia, più opportunamente rimessa, all'Amministrazione, e in particolare, all'ordinatore secondario di spesa Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello
Stato; -disporre l'integrale compensazione delle spese di lite e/o comunque la riduzione delle stesse stante la serialità e ripetitività di tale tipo di contenzioso".
La causa, su base documentale e in diritto, è stata decisa in esito all'udienza cartolare del 25
settembre 2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, va confermata la legittimazione passiva del Controparte_1
in quanto tale ente è titolare del rapporto contrattuale dedotto in giudizio e quindi
[...] " connesse obbligazioni retributive oggetto della domanda attorea. delle
È ininfluente ai fini della legittimazione processuale, l'ente che materialmente eroga l'emolumento economico.
Venendo al merito della domanda, l'istituto della Retribuzione Professionale Docente è stato istituito con CCNL per il Comparto Scuola del 15.03.2001.
La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (RPD), oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore attività aggiuntive.
Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal CCNL "secondo biennio economico 2000/2001".
Precisamente, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive", aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999".
Quindi la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è una retribuzione individuale accessoria che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo e persino ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto). Ai docenti precari (impiegati per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie) l'R.P.D. non viene corrisposta.
La Corte di Cassazione già con sentenza n. 20015 pubblicata il 27.7.2018 ha dichiarato illegittima e discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per "supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
Anche la giurisprudenza di merito, in maniera pressoché unanime, si è pronunciata favorevolmente in ordine alla spettanza a che trovasi nella condizione giuridica sulla ricorrente della retribuzione professionale docenti. Si segnalano altresì le pronunce rese dai
Tribunali di Agrigento, Foggia e Reggio Emilia ("non è dato riscontrare - per quanto qui di alcuna "ragione oggettiva" che giustifichi il mancato riconoscimento della interesse
-
retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l'attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche” e che, per tale motivo il Controparte_1 deve essere condannato alla corresponsione del dovuto, essendo assolutamente illegittimo discriminare a livello retributivo i precari con contratti di
“supplenza breve e saltuaria").
Ed ancora, Tribunale di Milano (sentenza n. 664/2021): “in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento, la forza cogente di cui è dotato l'accordo quadro è, infatti, tale da imporre l'applicazione del principio ivi sancito vuoi in via interpretativa di norme, eventualmente anche contrattuali, già esistenti, vuoi previa disapplicazione delle norme interne che si trovino con esso in contrasto e a condannare, pertanto, "l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL
Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica").
Alla luce di tale costante giurisprudenza, di legittimità e di merito, la domanda della ricorrente va pienamente accolta, dovendosi quindi dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL del 15.03.2001, con conseguente condanna del CP_3 alla corresponsione in favore della ricorrente della detta retribuzione, come da dispositivo, oltre accessori di legge.
Deve altresì rilevarsi la correttezza della operata quantificazione: invero l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Invero, ai sensi della Tabella 4 allegata al CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, denominata "AUMENTI RETRIBUZIONI PROFESSIONALE DOCENTI” l'emolumento in questione, per i docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni al 1.1.2004 era pari ad euro 154,82, aumentata poi di 9,18 euro al 01.01.2006 e dunque al 01.01.2006 pari ad euro
164,00 fino al 28.02.2018; successivamente a tale data con l'entrata in vigore del CCNL
Scuola 2016/2018, per i docenti con la medesima anzianità di servizio (tra cui la ricorrente)
l'incremento della retribuzione professionale docente è stato incrementato di euro 10,50, passando ad euro 174,50 euro mensili. Alla ricorrente quindi, per il periodo lavorato, pari a n. 698 giorni lavorati, dal 24/09/2019 al
14/06/2022, spetta l'importo di euro 2.919,85, come rideterminato dalla parte convenuta e accettato dalla ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate al valore minimo dello scaglione di riferimento, in applicazione dei nuovi parametri forensi (d.m. 147/2022), distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi dichiarato il diritto alla percezione alla retribuzione professionale docenti ex art. 25 CCNI
Scuola del 3.08.1999;
- condanna il CP_3 alla corresponsione in favore della ricorrente della detta retribuzione pari a euro 2.919,85 oltre accessori di legge;
- condanna il CP_3 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.314,00 oltre IVA, CPA, contributo unificato come per legge se dovuto, rimborso forfettario spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Cassino, data del deposito
Il Giudice
Annalisa Gualtieri