Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro Composta dai magistrati: Dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera Dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al numero 536/2023 RG vertente tra
Parte_1
Avv. Francesco Rusconi, Barbara Del Seppia, Fabio Rusconi appellante e Controparte_1
Avv. Emanuele Occhipinti, Saverio Occhipinti
appellata
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 409 del 2023, pubblicata il 10.5.2023.
All'udienza del 12 dicembre 2024, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Con la sentenza oggi appellata il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso proposto da nei confronti della società con il quale il Parte_1 Controparte_1 ricorrente ha impugnato il licenziamento, intimatogli da tale società in data 13.7.2021, perché privo di giustificazione con le conseguenze di legge e di contratto in punto di indennità sostitutiva del preavviso e indennità supplementare.
In sintesi, il è stato dipendente della odierna appellata dal 1.7.2019, Pt_1 inquadrato come dirigente, con mansioni di direttore del polo industriale siderurgico di Piombino.
Il Tribunale, nella sentenza appellata, precisa che la società è CP_1 interamente detenuta dalla facente parte del Controparte_2 gruppo , a sua volta interamente detenuto dalla . Controparte_3 CP_4
, e ai quali il avrebbe concesso dilazioni di
[...] Parte_3 Parte_4 Pt_1 pagamento superiori al limite di cui sopra.
Esaurito il procedimento disciplinare il è stato licenziato. Pt_1
Le domande di condanna del sono quantificate tenendo conto della Pt_1 retribuzione in busta paga e di altri benefit come l'auto aziendale, le varie assicurazioni a carico della società, l'assistenza sanitaria integrativa Pt_5
In particolare, per quanto riguarda l'auto aziendale, il considera, in via Pt_1 principale, il costo aziendale per il noleggio mensile ed in via subordinata il relativo valore indicato nella busta paga.
In definitiva, questa è la sua domanda:
Retribuzione base € 6.776,32 + rateo 13° € 521,25 + incidenza benefit auto sub A € 946 (o € 197,5 qualora si voglia prendere a riferimento il valore convenzionale contabilizzato dall'Azienda) + incidenza benefit polizze sub B € 149,83 + incidenza benefit FASI sub C € 297,33.
Il tutto per un totale di € 8.690,73 (ovvero € 7.942,23 nell'ipotesi in cui il benefit auto sia computato per il suo valore convenzionale).
L'indennità sostitutiva del preavviso spettante al ricorrente ammonta dunque a € 104.288 (ovvero, in ipotesi, a € 95.306,76), mentre l'indennità supplementare dovuta per l'ingiustificato licenziamento dovrà essere pari ad un minimo di € 156.433,14 ed un massimo di € 208.577,52 (ovvero in ipotesi tra un minimo di € 142.960,14 ed un massimo di € 190.613,52).
Dopo la costituzione della convenuta, il Tribunale di Firenze ha respinto la domanda del condannandolo al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto vincolanti per il le indicazioni fornite dai Pt_1 vertici del gruppo societario e pacifiche le violazioni del termine di dilazione massimo ivi previsto. Ha valutato tale condotta tale da rendere giustificato il licenziamento
(ossia non arbitrario e pretestuoso) e sorretto da giusta causa.
appella la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma Parte_1 integrale, sulla base dei seguenti motivi: 1) In primo luogo, il sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto Pt_1 vincolanti nei suoi confronti le direttive impartire dalla società capogruppo ( CP_3
che non rappresenta il suo datore di lavoro. Neppure le norme in materia di
[...] gruppi societari consentono di superare il principio secondo il quale il lavoratore subordinato deve rispettare le direttive del suo datore di lavoro e non altre. 2) Con il secondo motivo il sollecita un riesame del merito della vicenda. Pt_1
Evidenzia che i tra crediti in questione erano risalenti nel tempo e mai le società avevano mosso alcuna contestazione circa la gestione degli stessi. Rappresenta che i clienti e avevano già in corso da tempo Parte_2 Parte_3
(largamente precedente l'origine del Progetto TH) accordi di fornitura con la convenuta, i quali, tra le altre cose, disciplinavano anche i termini dei pagamenti, di talché egli si era limitato ad adempiere ai contratti che vincolavano la Società, che rendevano impossibile la pretesa di ottenere unilateralmente i pagamenti in termini diversi e più brevi. Oltre tutto, il cliente era “fattorizzato” nel senso che il Pt_4 credito, compreso quello in questione, era stato immediatamente pagato dal factor al quale il credito stesso era stato ceduto.
3) Omessa valutazione delle censure relative alla tardività della contestazione disciplinare.
4) Con il quarto motivo si deduce una violazione/falsa applicazione dell'art. 2095 c.c., in relazione agli artt. 19 CCNL DAI e 2119 c.c., in relazione al capo della sentenza di primo grado che, dopo aver (erroneamente) affermato che le determinazioni del c.d. Progetto TH fossero indistintamente riferite a tutti gli ordini delle Aziende
[...]
, ha concluso che l'appellante non avesse alcun titolo per valutare se CP_5 le indicazioni della Capogruppo fossero materialmente applicabili a tutti i Clienti Aziendali, con la conseguenza che la sua decisione di escludere i clienti
[...]
e dal novero di quelli da cui era possibile pretendere Parte_2 Parte_3 pagamenti in termini non superiori a 30 giorni costituiva un grave inadempimento idoneo a giustificare il licenziamento intimatogli. Anche sul punto si chiede alla Corte il riesame nel merito.
Si è costituita anche in questo giudizio d'appello la ed ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
In via preliminare eccepisce, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., l'inammissibilità delle eccezioni svolte per la prima volta in appello, ossia quelle relative alla “provenienza o la legittimità delle direttive impartite dalla Capo Gruppo, in quanto non idonee ad influire sulla Società di cui egli stesso era il rappresentante legale”.
Nel merito precisa che “ fa parte di un Gruppo Societario internazionale e come CP_1 tale è soggetta alla direzione del Gruppo, a decisioni centralizzate, quando si rendono necessarie come per il caso di specie, e all'interazione tra le entità del Gruppo. Il , dunque, quale soggetto apicale preposto allo stabilimento di Piombino, era Pt_1 soggetto alle direttive del Gruppo. La diversità della personalità giuridica richiamata strumentalmente ed infondatamente dal non ha nulla a che vedere con il Pt_1 rispetto delle direttive impartite dal Gruppo, poiché a differenza di come vuol far credere il sig. , non è una Società isolata, ma fa parte di Pt_1 Controparte_1 un Gruppo Aziendale con tutte le determinazioni che ne conseguono”.
In ogni caso, la appellata rileva come “tutte le direttive impartite dal gruppo di cui oggi il sig. disconosce il valore, fossero – in ogni caso – validate, confermate Pt_1
e ribadite anche dagli amministratori di . Prova ne è la copiosa CP_1 corrispondenza depositata agli atti di primo grado di giudizio e le riunioni tenutesi, come ammesso anche dalla controparte.
In questo senso, è appena il caso di ricordare come il progetto TH fosse presentato al sig. , dai suoi diretti superiori di Gruppo, alla presenza di Pt_1 CP_6
nella duplice qualità di Amministratore Delegato di e
[...] CP_1 proprietario unico dell'intero Gruppo industriale ”. Controparte_3
La appellata evidenzia che anche la asserita tardività della contestazione non era stata eccepita in primo grado e, comunque, la società aveva più volte richiamato il Pt_1 al rispetto delle direttive societarie.
Sin dal primo grado, la società ha chiesto, in via subordinata, di riconoscere al solo il preavviso (per mancanza di giusta causa) e non anche l'indennità Pt_1 supplementare (sussistendo, comunque, la giustificatezza).
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo la Corte l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento secondo ragione e diritto.
E' bene ricordare, in generale, che la figura del dirigente è sottratta alla disciplina limitativa dei licenziamenti, tanto con riferimento al recesso individuale che a quello collettivo.
La ratio di questa esclusione risiede nella peculiare natura del lavoro dirigenziale e del rapporto che intercorre tra il datore di lavoro ed il suo dirigente. Il dirigente infatti opera come alter ego dell'imprenditore, tanto nell'ambito interno dell'impresa quanto nei confronti dei terzi ed il rapporto che lo lega all'imprenditore è caratterizzato da un massimo livello di fiduciarietà così che al datore di lavoro non può essere negata la possibilità di allontanare il suo dirigente, nel caso in cui venga meno il suddetto vincolo di fiducia, senza le limitazioni che la legge prevede per il licenziamento dei lavoratori inquadrati nei profili inferiori. Nel caso di licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo spettano al dirigente unicamente le indennità previste dalla contrattazione collettiva con la precisazione che in relazione al rapporto di lavoro dei dirigenti la nozione di giustificatezza del recesso non coincide con quella di giustificato motivo di cui alla legge n.604/66 richiedendosi, proprio in considerazione della libera recedibilità che caratterizza questi rapporti, unicamente che il recesso non sia arbitrario, non sia cioè privo di qualsiasi seria motivazione.
È stato infatti chiarito che “Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente” (Cass. 6110 del 2014).
Tanto premesso in generale, , nella sua costituzione in primo grado, CP_1 evidenzia che il avrebbe espressamente dichiarato, in alcune mail, di non Pt_1 volersi attenere alle direttive in questione. Oltre al rifiuto espresso a seguire le nuove direttive, il avrebbe posto in essere comportamenti oltraggiosi nei confronti Pt_1 di un suo superiore. In particolare, il durante una riunione tenutasi in video Pt_1 conferenza in data 16 marzo 2021 avrebbe mosso disprezzo ed ostilità apertamente nei confronti di Mr. e lo ha fatto non solo alla presenza del diretto Parte_6 interessato, ma altresì dei colleghi. A questa ulteriore e diversa condotta, tuttavia, nella lettera di contestazione non è contenuto alcun riferimento con la conseguenza che questi aspetti devono rimanere estranei al presente giudizio.
Giova infatti ricordare che, in materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, commi 2
e 3, della l. n. 300 del 1970, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente (Cass. 269 del 2024).
Orbene, come detto, parte appellante sostiene di non essere stato tenuto a dare esecuzione alle direttive provenienti dai vertici della società controllante – capogruppo in quanto non provenienti dal suo formale datore di lavoro.
Impostata in questi termini, secondo la Corte, la questione non risulta decisiva. In primo luogo, perché il , nella sua qualità di direttore apicale della società Pt_1 italiana, doveva, comunque, tenere conto di tali direttive. In altre parole, sembra alla
Corte piuttosto evidente che certamente, dal punto di vista della fiducia che deve essere riposta in un dirigente apicale, le indicazioni del “gruppo” non possano essere ritenute irrilevanti.
Del resto, è corretto osservare che le disposizioni in questione sono state impartite durante delle video conferenze alle quali hanno preso parte anche i vertici della società italiana con la conseguenza che difficilmente esse possono considerarsi non riferibili anche a tale società.
In secondo luogo, perché, esaminando la lettera di giustificazioni dell'appellante, emerge chiaramente che il , di queste direttive, ha tenuto conto, essendosi Pt_1 attivato per ottenere il pagamento immediato da parte dei clienti e per ricercare altre soluzioni per garantire liquidità allo stabilimento di Piombino, pur senza il contributo del principale finanziatore che, nel frattempo, era fallito.
Così impostata la questione diventa superfluo anche valutare se la censura dell'appellante integri una contestazione nuova, come sostiene la appellata che la considera inammissibile in appello.
Nella lettera di giustificazione, ed anche nel ricorso di primo grado, il Pt_1 rappresenta che due tra i clienti indicati nella contestazione disciplinare erano parti di contratti, risalenti nel tempo, che prevedevano tempi di pagamento più ampi. Non si trattava, quindi, di nuove vendite ma di attuazione di contratti già in essere, vincolanti per le parti. Il terzo cliente era “fattorizzato”, ossia il pagamento era fatto subito da un terzo soggetto.
Così ricostruiti i fatti di causa emerge, quindi, da un lato il fatto che il fosse Pt_1 tenuto a dare attuazione alle direttive sulle tempistiche di pagamento e che in qualche modo si sia adoperato in tal senso.
D'altra parte, ha ritenuto di disattendere tali direttive in alcuni casi particolari, senza, peraltro, ricercare prima un confronto, con i vertici della società e del gruppo, su queste specifiche posizioni.
In definitiva, secondo la Corte, il licenziamento del non risulta sorretto da Pt_1 giusta causa in quanto l'inadempimento a lui contestato non è – tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto – tanto grave da ledere definitivamente il rapporto di fiducia con la società e da non consentire la prosecuzione del rapporto, neppure provvisoria.
È noto, infatti, che In tema di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall'obbligo di concedere il preavviso o di pagare l'indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall'obbligo di pagare l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto (Cass. 5671 del 2012).
Ne deriva che il lavoratore aveva diritto al pagamento del preavviso.
Resta, quindi, assorbita anche la questione relativa alla tempestività della contestazione disciplinare.
D'altra parte, per gli stessi motivi, il licenziamento non risulta arbitrario o privo di ogni seria motivazione in quanto un discostamento rispetto alle indicazioni del gruppo societario si è certamente verificato.
Ed è noto che, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per la categoria dei dirigenti, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificato motivo ex art. 3, legge n. 604 del 1966, e di giusta causa ex art. 2119 cod. civ., trovando la sua ragione d'essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate - suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili "ex ante" o da importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro (Cass. 25145 del 2010).
La domanda relativa al pagamento della indennità supplementare non può quindi essere accolta.
L'appello, in conclusione, deve essere accolto nei limiti del PREAVVISO, nella misura indicata in via subordinata perché sembra alla Corte piuttosto evidente che il costo del noleggio che la società sopportava per l'automobile non possa essere considerato come retribuzione del lavoratore. Per il resto, la contestazione sui conteggi, da parte della società appellata, è del tutto generica e questi ben possono essere posti a base della decisione sul quantum.
La parziale riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese vanno compensate per metà tra le parti mentre, per la restante, metà seguono la soccombenza, come di norma. Ai sensi del DM 147/2022, le spese si liquidano, per l'intero, in € 6.023,00 per il primo grado, € 7.120,00 per l'appello (valore della causa circa € 310 mila).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza appellata:
Dichiara che il licenziamento intimato al è privo di giusta causa e, per Pt_1
l'effetto, condanna la appellata a pagare allo stesso l'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad € 95.306,76, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Conferma, per il resto, la sentenza impugnata.
Dichiara le spese del doppio grado compensate tra le parti per metà e condanna al pagamento della restante metà. Liquida l'intero in €. Controparte_1
13.143,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Firenze, 12 dicembre 2024 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi