Sentenza 11 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2024, proposto da
IO NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Benedetti e Romina Sestini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Giudicatrice Selezione per Chiamata di 1 Professore Ordinario Presso Dipartimento di Giurisprudenza Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Universita' degli Studi di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
IU NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari del 12.01.2024 ad oggetto: “ istanza di ricusazione commissari prot. 292602 del 28.12.2023- procedura selettiva di chiamata di una/un professoressa/professore ordinaria/ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa università, settore concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto (profilo SSD IUS/20)” di rigetto dell'istanza di ricusazione formulata dal prof. NI in data 28.12.2023;
nonché
del decreto a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari nr 61/2024 del22.01.2024 ad oggetto: “ approvazione atti procedura selettiva libera di chiamata di una/un professoressa/professore ordinaria/ordinario, dipartimento di giurisprudenza settore concorsuale 12/H3 (profilo SSD/IUS/20) (D.R. 1055/2022)”, con il quale si approvano gli atti della commissione giudicatrice e si individua come candidato qualificato a svolgere le funzioni per le quali è stato bandito il concorso, il prof. NI IU,
nonché
del verbale del 21.12.2023 e la relazione finale del 17gennaio 2024 della commissione giudicatrice della procedura di selezione in epigrafe;
nonché in via presupposta
del decreto nr. 1336/2023 del 17.11.2023 avente ad oggetto la nomina della commissione perla procedura selettiva in questione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Giudicatrice Selezione per Chiamata di 1 Professore Ordinario Presso Dipartimento di Giurisprudenza Cagliari e di IU NI e di Universita' degli Studi di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. TO IX e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il Prof. IO NI ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della nota a firma del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari del 12.01.2024 con la quale è stata rigettata l’istanza di ricusazione formulata dal ricorrente in data 28.12.2023, nonchè del Decreto a firma del medesimo Rettore nr 61/2024 del 22.01.2024 concernente l’approvazione degli atti della procedura selettiva e l’individuazione del candidato qualificato a svolgere le funzioni per le quali era stato bandito il concorso, oltre agli atti correlati indicati in epigrafe.
2. Espone il ricorrente di ricoprire, dal 2014, il ruolo di professore associato di Filosofia del Diritto presso l’Università di Bergamo, ove è titolare dei corsi di “ filosofia del diritto, filosofia ed informatica giuridica, teoria dell’interpretazione” e di aver conseguito nel marzo 2017 l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/h3 – Ius 20 filosofia del diritto.
3. Rappresenta l’esponente che, con decreto nr. 1055/2023, il Rettore dell’Università di Cagliari indiceva una procedura di selezione per la chiamata di 20 professori ordinari ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010. Tra queste, vi era quella per il settore concorsuale 12/H3, Filosofia del Diritto (IUS 20).
4. Alla procedura de qua partecipava, oltre all’odierno ricorrente, il controinteressato prof. NI.
5. Scaduti i termini per la presentazione delle candidature il Rettore dell’Università di Cagliari, con decreto nr. 1336/2023 pubblicato in data 20.11.2023, nominava la Commissione giudicatrice all’interno della quale figurava il prof. Antonio PO ed il prof. Paolo Moro.
6. Il ricorrente, nel rispetto dei termini previsti dalla lex specialis, formulava istanza di ricusazione rilevando la pendenza nanti il TAR Lombardia del ricorso nrg 2018/2023 proposto avverso un giudizio di valutazione comparativa espresso da una Commissione della quale faceva parte il prof. PO.
7. Con nota del 12 gennaio 2024 tale istanza veniva riscontrata dal Rettore che evidenziava che l’istanza appariva sprovvista dei requisiti tipici della ricusazione quanto alle ragioni poste alla base di un’asserita incompatibilità dei commissari atteso che tali incompatibilità “devono considerarsi tassative ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc e non suscettibili d’interpretazione analogica ”
8. All’esito della procedura comparativa il ricorrente conseguiva 62,9 punti su 100, mentre il controinteressato prof. NI otteneva una valutazione di 96,6 punti.
9. Gli atti della Commissione venivano poi approvati dal Rettore con il gravato Decreto con il quale il prof. NI veniva individuato come il candidato più qualificato per svolgere le funzioni per le quali il posto era stato bandito.
10. Avverso tale esito è insorto parte ricorrente che ha, con il primo motivo di gravame, dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487, dell’art. 51 nr. 3) del Codice di procedura civile, dell’art. 9 del D.L. 21 aprile 1995 n° 120 convertito in legge 21 giugno 1995 n° 236, oltre a eccesso di potere per erroneità della motivazione, falsità dei presupposti in fatto e diritto nonché difetto d’istruttoria.
10.1. Assume parte ricorrente che tra il prof NI e il prof PO – in qualità di membro della commissione giudicatrice per la chiamata di professore di prima fascia presso l’Università di Pavia– vi sia una “ lite pendente ” rappresentata dal ricorso RG nr. 2018/2023 presso il Tar Lombardia, e dunque avrebbe dovuto trovare applicazione la fattispecie di cui all’art. 51 comma 3 cpc con conseguente obbligo di astensione in capo al predetto membro della Commissione.
Pertanto, sostiene il ricorrente, avrebbe errato il Rettore a non avviare un‘istruttoria tesa a verificare quanto dedotto dal prof. NI, atteso che -una volta acclarata l’effettiva sussistenza della causa di cui al nr. 3 dell’art. 51 cpc- il prof. PO avrebbe dovuto essere sostituito con altro membro in possesso dei requisiti previsti dagli art. 6 e seguenti del bando.
10.2. Al contempo, avrebbe errato il prof. PO nel rendere -nella seduta del 17.01.2024- la dichiarazione di cui all’art. 11 comma 1 del dpr nr. 487/1994 di assenza di cause d’incompatibilità di cui al richiamato art. 51 cpc: in presenza dell’impugnativa proposta dal prof. NI, infatti, sarebbe stato specifico onere dichiarare la sussistenza dell’ipotesi di cui al nr. 3 dell’art. 51 cpc. ed astenersi dal compiere ogni ulteriore atto.
10.3. Sulla scorta di tale rilievo, parte ricorrente invoca la rinnovazione del procedimento di valutazione ad opera di una commissione che risulti composta da commissari scevri da ipotesi d’incompatibilità e che possano non far dubitare della necessaria imparzialità nella valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del profilo accademico dei candidati.
11. Con un secondo ordine di doglianze parte ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del Codice di procedura civile, dell’art. 7 del bando indetto con decreto rettorale n° 1055 del 15.09.2023 e dell’art. 298 cpc.
11.1. Si duole parte ricorrente del fatto che, pur in pendenza dell’istanza di ricusazione, formulata il 14.12.2023, la Commissione Giudicatrice si sia regolarmente insediata e, in data 21.12.2023, si sia riunita al fine di attribuire i pesi e sub pesi ai criteri e sub criteri di valutazione indicati dal bando.
Poiché il Rettore si è pronunciato sull’istanza presentata dal ricorrente solo il 12 gennaio 2024 le operazioni compiute dalla Commissione si rivelerebbero per ciò solo illegittime in quanto, dalla data di proposizione dell’istanza di ricusazione, tale Organo non avrebbe potuto compiere alcun atto della procedura valutativa.
12. Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Cagliari, la Commissione Giudicatrice per la procedura di chiamata in questione e il controinteressato che hanno instato per la reiezione del gravame.
13. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche.
14. La causa è stata infine trattenuta in decisione all’udienza del 4 marzo 2026.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e tale infondatezza nel merito esime il Collegio dal soffermarsi sulle eccezioni preliminari formulate dalla difesa del controinteressato atteso che "ove sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione del " principio della ragione più liquida" , dall'esaminare le questioni processuali"(cfr. ex multis, Cons. St., V, n. 4279/2022).
2. Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente contesta la regolare composizione della Commissione giudicatrice e prospetta la violazione dell’art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo che tra il prof. NI e il prof. PO –membro della Commissione– vi fosse una “lite pendente” rappresentata dal ricorso RG n. 2018/2023 incardinato presso il TAR Lombardia.
In ragione di ciò, secondo il ricorrente, il prof. PO avrebbe dovuto astenersi ai sensi della richiamata norma e il Rettore avrebbe dovuto avviare un’istruttoria volta a verificare la sussistenza della presunta causa di incompatibilità, con conseguente sostituzione del commissario e rinnovazione del procedimento di valutazione.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. L’art. 11 dpr 9 maggio 1994, n. 487 avente ad oggetto norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, al comma 1°, statuisce, avuto riguardo agli adempimenti della Commissione giudicatrice, che “ I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.”
Il richiamato art. 51 c.p.c., comma 1, al n° n. 3, prevede l’obbligo di astensione facente capo al membro della commissione “ se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;”
Per l'orientamento consolidato della giurisprudenza, nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. III, Sent., 31/01/2020, n. 796):
In particolare si è osservato che “ le cause d'incompatibilità sancite dall'art. 51, c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa, rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa " (Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 15/06/2020, n. 3804; Cons. Stato, Sez. VI, 30/7/2013, n. 4015).
2.1.2. Nel caso di specie, parte ricorrente assume che il dovere di astensione del Commissario prof. PO (e analogo obbligo sarebbe sorto in capo al prof. Moro) discenderebbe dalla proposizione di un gravame incardinato dal medesimo concorrente nell’ambito di altra procedura concorsuale che vedeva quale membro della commissione giudicatrice il medesimo prof. PO.
Osserva, tuttavia, il Collegio che tale situazione non integra la fattispecie contemplata dall’art. 51 cpc atteso che la lite pendente non è riferibile alla persona prof. PO quanto all’amministrazione e, al più, all’Organo Straordinario che viene costituito ai fini delle valutazioni concorsuali.
Sul punto si è recentemente osservato che “L'impugnazione dinanzi al Tar degli atti di un precedente concorso di cui era Presidente la medesima Presidente di quello di cui è causa, non integra le ipotesi di cui al citato art. 51 comma 1, n. 3, c.p.c. ("causa pendente o grave inimicizia"), essendo con evidenza il contenzioso richiamato intervenuto tra la ricorrente e l'Amministrazione.” (Cons. Stato, Sez. III, Sent., 22/09/2025, n. 7433).
2.1.3. Nella fattispecie all’esame del Collegio, il ricorso richiamato dal ricorrente era diretto esclusivamente all’Amministrazione e non conteneva alcuna pretesa rivolta al prof. PO, sicché non ricorrono i presupposti normativi per ritenere sussistente una causa pendente a carico del commissario.
In sostanza, per integrare la causa pendente è necessario un rapporto processuale diretto tra il commissario e la parte; la mera proposizione di ricorso contro l’amministrazione, come avvenuto nel caso di specie, non è sufficiente.
Analogamente, l’asserita “ grave inimicizia ” deve fondarsi su rapporti personali pregressi, concreti e documentati, e riguardare ostilità reciproca di natura privata, indipendente dall’attività concorsuale. A tale proposito (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 25 novembre 2024, n. 9424,) si è precisato che l’obbligo di astensione per grave inimicizia sorge solo quando tale inimicizia sia personale e reciproca, e non può essere integrata dalla contrapposizione derivante dalla qualità di parte in un procedimento amministrativo. In senso conforme, la stessa Sezione VII, con sentenza n. 2236 del 18 marzo 2025, ha affermato che la grave inimicizia “ deve essere necessariamente fondata su obiettive circostanze di conflittualità (generate da pregressi rapporti personali) tra il commissario e il candidato ricorrente, cui incombe l’onere di provare, sulla base di dati di fatto concreti e documentati, l’esistenza di comportamenti inequivoci e palesi di ostilità preconcetta”.
D’altro canto va anche osservato che, nel caso di specie, parte ricorrente neppure ha dedotto alcun particolare profilo da cui dedurre la sussistenza di una grave inimicizia tra il medesimo e il Commissario, di certo non potendo essa desumersi dall’esistenza di un contenzioso avente ad oggetto unicamente la non condivisione delle valutazioni espresse dall’Organo tecnico.
2.1.4. In definitiva, nel caso di specie, la pretesa “ lite pendente ” si sostanzia nella mera impugnazione amministrativa di un precedente giudizio comparativo, non in un rapporto personale di inimicizia o conflitto diretto e stabile, distinto dall’attività di commissione. Tale situazione –come altre simili contemplate dalla giurisprudenza– non assume di per sé rilevanza ai fini dell’art. 51 c.p.c. e non integra una causa di incompatibilità.
D’altronde, un’applicazione estensiva dell’astensione ogni volta che sia pendente un gravame amministrativo –come il ricorrente vorrebbe– determinerebbe effetti paradossali in quanto consentirebbe ad ogni candidato di “ bloccare ” la Commissione mediante un gravame preventivo e rischierebbe di condurre a commissioni composte solo da soggetti graditi ai candidati o non coinvolti in alcun contenzioso, con grave pregiudizio per la funzionalità amministrativa.
2.1.5. Alla luce di tali principi, il motivo prospettato dal ricorrente si rivela manifestamente infondato: in mancanza di elementi fattuali concreti, specifici e indipendenti dall’attività procedimentale non può configurarsi automaticamente una situazione di incompatibilità tale da influire sull’efficacia e sulla legittimità degli atti della commissione; non sussistendo né causa pendente né grave inimicizia non vi era, dunque, alcun obbligo per il commissario di astenersi, né per il Rettore di avviare istruttoria o sostituire il membro della Commissione.
3. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 52 c.p.c., dell’art. 7 del bando rettorale n. 1055/2023 e dell’art. 298 c.p.c., sul presupposto che, essendo pendente l’istanza di ricusazione proposta in data 14 dicembre 2023, la Commissione giudicatrice non avrebbe potuto insediarsi né adottare atti preparatori, tra cui, in particolare, il verbale del 21 dicembre 2023 recante l’attribuzione dei pesi e sub-pesi ai criteri di valutazione. Secondo parte ricorrente, la sospensione automatica conseguente alla ricusazione di cui all’art. 52 c.p.c. e il divieto di compiere atti del procedimento di cui all’art. 298 c.p.c. avrebbero determinato la nullità di tutte le operazioni compiute in pendenza della decisione sull’istanza, con effetto “ travolgente” sull’intera procedura.
3.1. La censura non è meritevole di positivo apprezzamento.
3.1.1. In primo luogo, osserva il Collegio che il regime dell’astensione e della ricusazione disciplinato dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile riguarda un istituto volto a garantire imparzialità e terzietà nell’ambito di una controversia giurisdizionale e che la sua applicazione in materia di commissioni concorsuali, pur ammessa in via analogica con riferimento ai casi tassativi di incompatibilità, non comporta automaticamente la trasposizione di tutte le conseguenze processuali proprie dell’istituto nel procedimento amministrativo.
3.1.2. In secondo luogo, e in termini generali, l’art. 52 c.p.c. disciplina le modalità di proposizione della ricusazione in ambito giudiziale, mentre l’art. 298 c.p.c. è collocato nel Libro IV, Titolo I, che regola il procedimento esecutivo, prevedendo la sospensione delle attività esecutive in presenza di determinati eventi processuali. Tuttavia, nessuna di tali disposizioni –né in modo espresso né in via di interpretazione estensiva– può essere automaticamente trasposta quale norma vincolante nel contesto di una procedura amministrativa concorsuale al fine di imporre la sospensione di tutti gli atti della Commissione in pendenza di una semplice istanza di ricusazione.
3.1.3. Sul piano giurisprudenziale, è condivisa l’affermazione a mente della quale l’istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo. Anche recentemente la Corte di Cassazione ha precisato che “ il ricorso per ricusazione non determina l’automatica sospensione del processo in seno al quale esso è proposto. Il giudice è tenuto a delibare l’ammissibilità dell’istanza. Tale filtro consente di contemperare le esigenze che si fronteggiano in materia: assicurare alle parti uno strumento per chiedere una verifica dell’imparzialità del giudice nella controversia attuale, da un lato; neutralizzare il pericolo di abuso dell’istituto della ricusazione, dall’altro” (Cass., n. 1624/2022; conf. Cass., sez. II, ord. n. 20607/2024).
Analogamente, nell’ambito del processo amministrativo, l’art. 18 c.p.a. prevede che “ proposta la ricusazione, il Collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l’istanza inammissibile o manifestamente infondata ”, precisando che solo “ l’accoglimento dell’istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti […] con la partecipazione del giudice ricusato” .
3.1.4. In tale contesto, pur in mancanza di una norma specifica riferita alle commissioni concorsuali, il principio di continuità ed efficienza dell’azione amministrativa impone di escludere che la mera proposizione di un’istanza di ricusazione determini un blocco automatico di tutte le attività della Commissione, soprattutto quando tali attività siano preliminari, organizzative o tecniche e non consistano in decisioni definitive sui candidati.
Nel caso di specie, le operazioni compiute nella seduta del 21 dicembre 2023 –consistenti nell’attribuzione dei pesi e sub-pesi ai criteri di valutazione– integrano atti preparatori di natura organizzativa e tecnica, privi di contenuto decisorio sugli esiti della valutazione comparativa. Anche ove si volesse ipotizzare, in via meramente argomentativa, un’applicazione analogica delle norme sulla ricusazione, non potrebbe comunque estendersi l’asserito effetto sospensivo ad atti preparatori privi di incidenza diretta sulle posizioni giuridiche dei candidati.
3.1.5. Sotto ulteriore profilo, la mera proposizione dell’istanza di ricusazione non attribuisce alla parte un potere di paralizzare la procedura in assenza di una pronuncia dell’autorità competente o dell’accertamento di una effettiva causa di incompatibilità. Il fatto che il Rettore si sia pronunciato sull’istanza solo in data 12 gennaio 2024 non consente di ritenere illegittime le attività medio tempore svolte dalla Commissione, in difetto di una disposizione del bando o di una norma primaria che imponesse espressamente la sospensione automatica del procedimento.
D’altronde, l’art. 7 del bando si limita a disciplinare termini e modalità di proposizione dell’istanza, senza prevedere alcuna sospensione dei termini o delle attività della Commissione nelle more della decisione del Rettore.
Pertanto, in assenza di una espressa clausola sospensiva nella lex specialis, non può attribuirsi alla mera presentazione dell’istanza un effetto paralizzante sull’iter procedimentale né, tanto meno, inficiante la validità degli atti medio tempore adottati.
4. Conclusivamente e per le suesposte considerazioni il ricorso siccome proposto si rivela infondato e va respinto.
5. La natura del giudizio induce, tuttavia, il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio SA, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
TO IX, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO IX | Antonio SA |
IL SEGRETARIO