TAR Cagliari, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 523
TAR
Sentenza 11 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c. per lite pendente

    La giurisprudenza consolidata esclude che la lite pendente contro l'amministrazione integri una causa di incompatibilità per il commissario, richiedendo un rapporto processuale diretto tra commissario e parte. La mera impugnazione di un precedente giudizio comparativo non configura una lite pendente ai sensi dell'art. 51 c.p.c. né una grave inimicizia personale.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 52 c.p.c. e dell'art. 7 del bando per illegittimità degli atti compiuti dalla commissione in pendenza dell'istanza di ricusazione

    L'istanza di ricusazione non determina l'automatica sospensione del procedimento amministrativo concorsuale. L'applicazione analogica delle norme sulla ricusazione non comporta la trasposizione di tutte le conseguenze processuali, e atti preparatori di natura organizzativa e tecnica privi di contenuto decisorio non sono inficiati dalla pendenza dell'istanza. La mera proposizione dell'istanza non attribuisce un potere di paralizzare la procedura in assenza di una pronuncia o di una causa di incompatibilità accertata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 523
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 523
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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