CA
Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 117/2025
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunitasi in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. iscritto al n. 117/2025 R.G.
Promosso da
nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_1
e residente in [...]
Madonna D'Antegiano n. 16/D, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandra Perticarà del Foro di Macerata
- reclamante -
CONTRO
nata il [...] in [...], Cod. CP_1
Fisc. residente in [...]
Madonna D'Antegiano n. 16/D, rappresentata e difesa, dall'Avv. Lucia
Testarmata del Foro di Macerata
- reclamata –
Con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI ANCONA
Lette le note scritte depositate dalle parti;
Rilevato che:
- con ordinanza del 30.1.2025 il giudice delegato dal Presidente del
Tribunale di Macerata - nell'ambito del procedimento introdotto da nei confronti di (avente ad oggetto la CP_1 Parte_1 dichiarazione di separazione giudiziale dei coniugi e la contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio civile) - ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti disciplinati dall'art. 473 bis. 22
c.p.c.;
- il primo giudice ha disposto, per quanto nella presente sede rileva,
l'assegnazione della casa coniugale a e l'obbligo per il CP_1 di versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
l'importo di euro 400.00 mensili;
- ha proposto reclamo avverso tale provvedimento, Parte_1 ritenendo che la statuizione del Tribunale sia errata laddove dispone l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, non avendo la figlia maggiorenne, se non dietro domande insistenti, espresso la propria volontà di preferire di vivere con la madre e non tenendo conto, peraltro, della sussistenza in capo ad esso reclamante di un diritto vitalizio di abitazione sulla casa de qua di proprietà della moglie;
- censurava, altresì, il provvedimento reclamato nella parte in cui non aveva disposto il mantenimento diretto della figlia;
- la reclamata, costituendosi, ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza gravata;
preso atto che la Procura Generale della Repubblica è intervenuta chiedendo la conferma del provvedimento reclamato;
lette le note scritte depositate dalle parti;
ritenuto che
la statuizione reclamata non appare affetta da manifesta illogicità, atteso che, quanto alla casa coniugale, correttamente ne è stata disposta l'assegnazione alla in CP_1 considerazione della circostanza incontestata per cui la figlia, pur frequentando l'università a Perugia, torna con regolarità a casa dal giovedì sera, permanendovi sino al lunedì mattina ed avendo la stessa ragazza espresso la preferenza di vivere con la madre;
che, invero, "in tema di assegnazione della casa coniugale, la circostanza che la prole non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare, non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l'abitazione del genitore, atteso che, la coabitazione può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile" (Cass. civile sez. VI,
07/06/2017, n.14241, principio ribadito anche da Cass. n.
11844/2019 e n. 21749 dell'8 luglio 2022); che, dunque, l'interesse della figlia supera, con ogni evidenza, la rilevanza dei diritti di proprietà (della ) o di abitazione (del CP_1
; Parte_1
Ritenuto che la statuizione di carattere economico reclamata non appare affetta da manifesta illogicità, risultando la stessa congrua, avuto riguardo alla complessiva situazione economica dei genitori, come ricostruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e degli accertamenti espletati, oltre che alle esigenze della figlia ed ai tempi di permanenza della stessa presso la madre ed in assenza di una più approfondita verifica delle rispettive capacità di contribuzione economica delle parti stesse, da demandarsi all'espletanda fase istruttoria;
ritenuto, in tale contesto e tenuto conto del carattere delibativo sommario della decisione da adottare nella presente fase del giudizio, che non siano – allo stato - ravvisabili i presupposti per modificare i provvedimenti temporanei;
In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si riavvisano ragioni di deroga, il reclamante va condannato a rifondere alla controparte le spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo.
Nulla si dispone quanto al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, respinge il reclamo proposto da Parte_1
Condanna il reclamante a rifondere alla controparte le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi €. 1.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19.3.2025.
Il Presidente
dott. Guido Federico
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunitasi in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. iscritto al n. 117/2025 R.G.
Promosso da
nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_1
e residente in [...]
Madonna D'Antegiano n. 16/D, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandra Perticarà del Foro di Macerata
- reclamante -
CONTRO
nata il [...] in [...], Cod. CP_1
Fisc. residente in [...]
Madonna D'Antegiano n. 16/D, rappresentata e difesa, dall'Avv. Lucia
Testarmata del Foro di Macerata
- reclamata –
Con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI ANCONA
Lette le note scritte depositate dalle parti;
Rilevato che:
- con ordinanza del 30.1.2025 il giudice delegato dal Presidente del
Tribunale di Macerata - nell'ambito del procedimento introdotto da nei confronti di (avente ad oggetto la CP_1 Parte_1 dichiarazione di separazione giudiziale dei coniugi e la contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio civile) - ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti disciplinati dall'art. 473 bis. 22
c.p.c.;
- il primo giudice ha disposto, per quanto nella presente sede rileva,
l'assegnazione della casa coniugale a e l'obbligo per il CP_1 di versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
l'importo di euro 400.00 mensili;
- ha proposto reclamo avverso tale provvedimento, Parte_1 ritenendo che la statuizione del Tribunale sia errata laddove dispone l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, non avendo la figlia maggiorenne, se non dietro domande insistenti, espresso la propria volontà di preferire di vivere con la madre e non tenendo conto, peraltro, della sussistenza in capo ad esso reclamante di un diritto vitalizio di abitazione sulla casa de qua di proprietà della moglie;
- censurava, altresì, il provvedimento reclamato nella parte in cui non aveva disposto il mantenimento diretto della figlia;
- la reclamata, costituendosi, ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza gravata;
preso atto che la Procura Generale della Repubblica è intervenuta chiedendo la conferma del provvedimento reclamato;
lette le note scritte depositate dalle parti;
ritenuto che
la statuizione reclamata non appare affetta da manifesta illogicità, atteso che, quanto alla casa coniugale, correttamente ne è stata disposta l'assegnazione alla in CP_1 considerazione della circostanza incontestata per cui la figlia, pur frequentando l'università a Perugia, torna con regolarità a casa dal giovedì sera, permanendovi sino al lunedì mattina ed avendo la stessa ragazza espresso la preferenza di vivere con la madre;
che, invero, "in tema di assegnazione della casa coniugale, la circostanza che la prole non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare, non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l'abitazione del genitore, atteso che, la coabitazione può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile" (Cass. civile sez. VI,
07/06/2017, n.14241, principio ribadito anche da Cass. n.
11844/2019 e n. 21749 dell'8 luglio 2022); che, dunque, l'interesse della figlia supera, con ogni evidenza, la rilevanza dei diritti di proprietà (della ) o di abitazione (del CP_1
; Parte_1
Ritenuto che la statuizione di carattere economico reclamata non appare affetta da manifesta illogicità, risultando la stessa congrua, avuto riguardo alla complessiva situazione economica dei genitori, come ricostruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e degli accertamenti espletati, oltre che alle esigenze della figlia ed ai tempi di permanenza della stessa presso la madre ed in assenza di una più approfondita verifica delle rispettive capacità di contribuzione economica delle parti stesse, da demandarsi all'espletanda fase istruttoria;
ritenuto, in tale contesto e tenuto conto del carattere delibativo sommario della decisione da adottare nella presente fase del giudizio, che non siano – allo stato - ravvisabili i presupposti per modificare i provvedimenti temporanei;
In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si riavvisano ragioni di deroga, il reclamante va condannato a rifondere alla controparte le spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo.
Nulla si dispone quanto al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, respinge il reclamo proposto da Parte_1
Condanna il reclamante a rifondere alla controparte le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi €. 1.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19.3.2025.
Il Presidente
dott. Guido Federico