Articolo 5 della Legge 8 novembre 1963, n. 1519
Articolo 4Articolo 6
Versione
10 dicembre 1963
Art. 5.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la consistenza degli oneri indicati all'art. 4 e comunicheranno alle parti contraenti le modalita', i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui.
L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali ed interessi e' a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.
L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1965.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1963