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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 24.03.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 20639 del 2022.
Alle ore 11.39, è presente per la l'avv. Giacomo Junior Mallardo, il Controparte_1 quale si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi e verbali di causa, che si abbiano qui per ripetuti e trascritti, e chiede l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e richieste, anche istruttorie, ivi formulate al fine di sentir così provvedere: in via istruttoria I. ammettere la prova per testi articolata alle pagg. 18 e 19 dell'atto di appello;
nel merito, in accoglimento del primo motivo di appello, II. annullare ovvero accertare e dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione del n. IS21960024322 Controparte_2
(cronologico registro n. 20210293843) notificata il 17/5/2021 perché emessa sulla scorta di un ipotetico fatto illecito mai avvenuto, mai accertato dall'Amministrazione e mai contestato alla ricorrente, con declaratoria che la Controparte_3 nulla deve al in accoglimento del secondo motivo di appello, III. Controparte_2 appurato che l'omesso svolgimento, in sede procedimentale, di attività difensiva ex art. 18, co.1, L. 689/81 non preclude l'accesso alla fase giurisdizionale come luogo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio, accertare e dichiarare che il fatto contestato alla col verbale di accertamento n. Controparte_3
20200223787 – VV19990058286 del 14/2/2020 non integra la violazione dell'art. 68 e/o dell'art. 69 e/o dell'art. 80 del T.u.l.p.s.; per l'effetto, annullare ovvero accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione del n. Controparte_2
IS21960024322 (cronologico Registro n. 20210293843) notificata il 17/5/2021, con declaratoria che la nulla deve al Controparte_3
IV. in ogni caso, condannare il al pagamento delle Controparte_2 Controparte_2 spese e delle competenze di lite del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfetario spese generali, accessori previdenziali e tributari, con distrazione in favore procuratore antistatario. Alle ore 11.41, il Giudice si ritira in camera di consiglio e l'Avv.
Mallardo si allontana dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott.
Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 20639/2022 del ruolo generale, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 09.09.2022 e notificato in data
07.11.2022
DA
partita IVA , con Controparte_3 P.IVA_1 sede in via Girolamo Santacroce, 21, in persona del rappresentante legale pro CP_2
1 tempore, sig.ra elettivamente domiciliata in alla Via Riviera di Chiaia Controparte_3 CP_2
n. 263 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Junior Mallardo
(Avv. Giacomo Junior Mallardo)
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, palazzo CP_2
San Giacomo
(Avv. Vanessa Cioffi)
APPELLATO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
IS21960024322 – cron. Reg. n. 20210293843, emessa in data 10.05.2021 e notificata in data
17.05.2021, con cui il ha ingiunto alla in persona del Controparte_2 Parte_1 legale rappresentante, di pagare € 1.500,00 (oltre spese di notifica e procedimento), a titolo di sanzione amministrativa per la “violazione Regio Decreto del 18.06.1931 n. 773 (spettacolo viaggiante)”.
L'ordinanza è stata emessa sulla base del verbale n. VV19990058286 del 14.02.2020, da cui emerge che in pari data, alle ore 22:45 circa, il trasgressore, “quale titolare Controparte_3 dell'attività di Bar in possesso di scia somm/ne 436687 del 23/5/16, scia sanitaria 391251 del
06/5/16, veniva sorpreso a svolgere attività di pubblico spettacolo durante trattenimento danzante senza essere in possesso di nessuna licenza rilasciata dagli organi preposti” (nel predetto verbale la è individuata quale obbligata Controparte_3 in solido).
Con sentenza n. 9602/2022, pubblicata in data 18.03.2022, il giudice di pace di ha CP_2 rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite, sulla base della fede privilegiata, ex art. 2700 cod. civ., di cui era dotato il verbale di contestazione, e ritenendo, nel contempo, di non poter affrontare il merito dell'opposizione atteso che il ricorrente non aveva presentato scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981.
L ha proposto appello, sollevando le seguenti censure: a) omissione di Controparte_3 pronuncia e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in quanto il giudice di pace non si era pronunciato sui vizi propri dell'ordinanza-ingiunzione, la quale era fondata su di un'ipotetica violazione, consistente nell'aver organizzato uno “spettacolo viaggiante”, mai accertata e mai contestata;
b) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e
22 della legge 689/1981 e dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011, atteso che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, non vi era alcun obbligo di presentare scritti difensivi in fase precontenziosa, trattandosi di una mera facoltà, il cui mancato esercizio non incideva sulla possibilità di agire in via giudiziale.
2 L'appellante ha poi riproposto i motivi di opposizione esposti nel ricorso in primo grado, deducendo che: - gli spettacoli e i trattenimenti musicali e danzanti erano esenti dalla licenza di cui all'art. 68 TULPS (Regio Decreto 18.06.1931, n. 773) e dalle verifiche di cui all'art. 80 TULPS, laddove allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze in via accessoria e complementare alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande (vedi nota del
[...]
n. 447/PAS/U/003524/13500); - nel caso di specie, si trattava di un evento CP_4 occasionale, organizzato per la ricorrenza di San Valentino, avente una funzione meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale di somministrazione di cibi e bevande;
- il non aveva dimostrato la sussistenza degli elementi integranti la violazione dell'art. CP_2
68 TULPS, ossia abitualità, ripetitività e prevalenza dell'allestimento artistico, musicale e danzante;
- in ogni caso, sussistevano i presupposti per applicare il secondo comma dell'art. 68
TULPS, a mente del quale “per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività”; - era titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di lounge bar e dell'autorizzazione per la riproduzione musicale e l'evento in questione aveva coinvolto meno di
200 persone ed era terminato entro le ore 24.00.
L'appellante ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza di I grado e per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il si è costituito replicando che: - il ricorso in primo grado era inammissibile, Controparte_2 perché proposto oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione;
- quest'ultima era stata legittimamente emessa stante la veridicità del fatto illecito accertato con il verbale;
- la dizione “spettacolo viaggiante” costituiva un mero errore materiale;
- la licenza ex art. 68 TULPS era necessaria anche per l'organizzazione di pubblici spettacoli o intrattenimenti estemporanei e non continuativi. Ciò dedotto ha concluso per il rigetto dell'appello, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.
*****
§ 2. Contrariamente a quanto sostenuto dal l'opposizione in primo grado è Controparte_2 stata tempestivamente proposta. Infatti, a fronte della notificazione dell'ordinanza in data
17.05.2021 (cfr. doc. 1 appellante), il ricorso è stato spedito a mezzo p.e.c. in data 16.06.2021
e ricevuto, in pari data, dalla cancelleria del Giudice di Pace (cfr. ricevute di spedizione e consegna, doc.
0.1 appellante).
Orbene, è noto che il ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione può essere depositato anche a mezzo del servizio postale e che in tale caso, per verificare il rispetto del termine perentorio di 30 giorni, occorre riferirsi alla data di invio della missiva e non alle date di ricezione della stessa da parte della cancelleria del giudice di pace o di effettiva iscrizione a ruolo della causa (cfr. Cass., sez. III, 04.11.2022, n. 32586; Cass., sez. VI, 09.04.2021, n. 9486). Lo stesso principio trova applicazione in caso di invio a mezzo p.e.c., trattandosi di mezzo equipollente alla raccomandata. Ne consegue che l'introduzione della lite è avvenuta nel rispetto del termine
3 perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, termine che non era ancora scaduto al momento dell'invio e della consegna della p.e.c contenente il ricorso.
§ 3. Nel merito, l'appello è fondato.
In primo luogo, il giudice di pace ha erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare nel merito dell'opposizione sol perché, nella fase procedimentale, la ricorrente non si era avvalsa della possibilità di inviare osservazioni scritte alla P.A. procedente secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981.
Ora, se si considera che l'invio degli scritti difensivi è oggetto di una mera facoltà dell'interessato, il cui mancato esercizio non è sanzionato in alcun modo dalla legge, appare chiaro che l'inammissibilità dichiarata dal primo giudice è priva di qualsivoglia fondamento normativo, come peraltro confermato dal seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nell'ambito del procedimento amministrativo volto alla verifica dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la possibilità di inviare scritti difensivi o documenti all'amministrazione procedente costituisce una semplice facoltà per
l'interessato (come quella di chiedere di essere ascoltato); ne consegue che, qualora essa sia stata esercitata senza rispettare il termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione, previsto dalla legge, l'unica conseguenza che ne discende è che l'autorità competente non è più tenuta a prendere in considerazione gli scritti difensivi e i documenti tardivamente prodotti (e neppure ad accogliere la richiesta dell'interessato di essere sentito sui fatti addebitati), ma non incide in alcun modo sulla facoltà dell'interessato di proporre opposizione all'eventuale provvedimento afflittivo, ove
l'autorità amministrativa decidesse di emetterlo e non di concludere il procedimento con ordinanza motivata di archiviazione” (cfr. Cass., sez. I, n. 13677 del 13/06/2006).
Non si comprende poi per quale motivo il giudice di pace abbia richiamato l'efficacia probatoria privilegiata, ex art. 2700 cod. civ., del verbale di accertamento, posto che l'opponente non aveva contestato di aver allestito “attività di pubblico spettacolo durante trattenimento danzante” (cfr. verbale di contestazione).
Premesso che l'illecito sanzionato è quello descritto nel verbale e che il riferimento ad uno
“spettacolo viaggiante” è il frutto di un mero errore materiale, come dimostra il fatto che l'ordinanza esordisce richiamando gli accertamenti contenuti nel verbale VV19990058286 ad essa allegato, nel caso in esame non era necessaria la licenza prevista dall'art. 68 del TULPS.
La norma anzidetta prevede l'obbligo di munirsi di licenza per l'organizzazione di intrattenimenti danzanti o spettacoli aperti al pubblico.
L'art. 124, comma 2, del regio decreto 06/05/1940, n. 635 (regolamento di esecuzione del
TULPS) estendeva l'obbligo di licenza ex art. 68 agli spettacoli di qualsiasi specie organizzati nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 del TULPS ossia in “alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche”.
4 Tuttavia, a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 124, con la circolare n.
557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013 (doc. 6 resistente), il Controparte_4 ha chiarito che la licenza ex art. 68 TULPS non è necessaria quando si tratta di “spettacoli e/o trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande”.
Orbene, nel caso di specie, dalla disamina degli atti prodotti ed in assenza di contestazione dell relativamente a quanto asserito dalla ricorrente, si evince che l'evento CP_5 organizzato dall presso il locale “Wave”: - si è svolto in occasione della Controparte_3 ricorrenza di San Valentino, senza alcuna periodicità e con carattere eccezionale;
- era rivolto alla clientela presente nel locale;
- non prevedeva alcun ulteriore pagamento rispetto alla consumazione;
- non è stato oggetto di pubblicizzazione come spettacolo indipendente rispetto all'attività di somministrazione di cibi e bevande (pp. 16 e 17 appello).
Tali elementi depongono per la natura strettamente accessoria e complementare dell'intrattenimento, che non aveva autonoma rilevanza rispetto al servizio principale svolto dell . Sul punto, il non ha assolto il suo onere probatorio, non avendo Controparte_3 CP_2 provato che l'intrattenimento danzante di cui si discute fosse autonomo rispetto all'attività di bar esercitata dalla ricorrente (vedi SCIA, doc. 2 appellante).
Pertanto, in applicazione dei principi espressi nella citata circolare ministeriale e in conformità
a un'interpretazione ragionevole e proporzionata della normativa di settore, deve escludersi la necessità della licenza ex art. 68 TULPS per l'evento oggetto di causa.
Da quanto precede consegue l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta.
§ 4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 (come aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022) e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto dalla Controparte_3
e in riforma della sentenza del giudice di pace di n. 9602/2022, annulla l'ordinanza CP_2 ingiunzione n. IS21960024322 del 10.05.2021;
b) condanna il a rimborsare alla Controparte_2 Controparte_3 le spese di lite relative al I grado, spese liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 715,00
[...] per compenso del difensore (di cui € 200,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva, € 176,00, per la fase istruttoria;
€ 213,00, per la fase decisoria), oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art 93 c.p.c. all'Avv. Giacomo Junior Mallardo;
5 c) condanna il a rimborsare alla Controparte_2 Controparte_3 le spese di lite relative al presente grado di giudizio, spese liquidate in € 1.502,00
[...] per compenso del difensore (di cui € 400,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 426,00, per la fase istruttoria;
€ 426,00, per la fase decisoria), oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge con attribuzione ex art 93 c.p.c. all'Avv. Giacomo Junior Mallardo.
Napoli, 24.03.2025
Il Giudice
6
Alle ore 11.39, è presente per la l'avv. Giacomo Junior Mallardo, il Controparte_1 quale si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi e verbali di causa, che si abbiano qui per ripetuti e trascritti, e chiede l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e richieste, anche istruttorie, ivi formulate al fine di sentir così provvedere: in via istruttoria I. ammettere la prova per testi articolata alle pagg. 18 e 19 dell'atto di appello;
nel merito, in accoglimento del primo motivo di appello, II. annullare ovvero accertare e dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione del n. IS21960024322 Controparte_2
(cronologico registro n. 20210293843) notificata il 17/5/2021 perché emessa sulla scorta di un ipotetico fatto illecito mai avvenuto, mai accertato dall'Amministrazione e mai contestato alla ricorrente, con declaratoria che la Controparte_3 nulla deve al in accoglimento del secondo motivo di appello, III. Controparte_2 appurato che l'omesso svolgimento, in sede procedimentale, di attività difensiva ex art. 18, co.1, L. 689/81 non preclude l'accesso alla fase giurisdizionale come luogo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio, accertare e dichiarare che il fatto contestato alla col verbale di accertamento n. Controparte_3
20200223787 – VV19990058286 del 14/2/2020 non integra la violazione dell'art. 68 e/o dell'art. 69 e/o dell'art. 80 del T.u.l.p.s.; per l'effetto, annullare ovvero accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione del n. Controparte_2
IS21960024322 (cronologico Registro n. 20210293843) notificata il 17/5/2021, con declaratoria che la nulla deve al Controparte_3
IV. in ogni caso, condannare il al pagamento delle Controparte_2 Controparte_2 spese e delle competenze di lite del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfetario spese generali, accessori previdenziali e tributari, con distrazione in favore procuratore antistatario. Alle ore 11.41, il Giudice si ritira in camera di consiglio e l'Avv.
Mallardo si allontana dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott.
Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 20639/2022 del ruolo generale, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 09.09.2022 e notificato in data
07.11.2022
DA
partita IVA , con Controparte_3 P.IVA_1 sede in via Girolamo Santacroce, 21, in persona del rappresentante legale pro CP_2
1 tempore, sig.ra elettivamente domiciliata in alla Via Riviera di Chiaia Controparte_3 CP_2
n. 263 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Junior Mallardo
(Avv. Giacomo Junior Mallardo)
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, palazzo CP_2
San Giacomo
(Avv. Vanessa Cioffi)
APPELLATO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
IS21960024322 – cron. Reg. n. 20210293843, emessa in data 10.05.2021 e notificata in data
17.05.2021, con cui il ha ingiunto alla in persona del Controparte_2 Parte_1 legale rappresentante, di pagare € 1.500,00 (oltre spese di notifica e procedimento), a titolo di sanzione amministrativa per la “violazione Regio Decreto del 18.06.1931 n. 773 (spettacolo viaggiante)”.
L'ordinanza è stata emessa sulla base del verbale n. VV19990058286 del 14.02.2020, da cui emerge che in pari data, alle ore 22:45 circa, il trasgressore, “quale titolare Controparte_3 dell'attività di Bar in possesso di scia somm/ne 436687 del 23/5/16, scia sanitaria 391251 del
06/5/16, veniva sorpreso a svolgere attività di pubblico spettacolo durante trattenimento danzante senza essere in possesso di nessuna licenza rilasciata dagli organi preposti” (nel predetto verbale la è individuata quale obbligata Controparte_3 in solido).
Con sentenza n. 9602/2022, pubblicata in data 18.03.2022, il giudice di pace di ha CP_2 rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite, sulla base della fede privilegiata, ex art. 2700 cod. civ., di cui era dotato il verbale di contestazione, e ritenendo, nel contempo, di non poter affrontare il merito dell'opposizione atteso che il ricorrente non aveva presentato scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981.
L ha proposto appello, sollevando le seguenti censure: a) omissione di Controparte_3 pronuncia e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in quanto il giudice di pace non si era pronunciato sui vizi propri dell'ordinanza-ingiunzione, la quale era fondata su di un'ipotetica violazione, consistente nell'aver organizzato uno “spettacolo viaggiante”, mai accertata e mai contestata;
b) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e
22 della legge 689/1981 e dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011, atteso che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, non vi era alcun obbligo di presentare scritti difensivi in fase precontenziosa, trattandosi di una mera facoltà, il cui mancato esercizio non incideva sulla possibilità di agire in via giudiziale.
2 L'appellante ha poi riproposto i motivi di opposizione esposti nel ricorso in primo grado, deducendo che: - gli spettacoli e i trattenimenti musicali e danzanti erano esenti dalla licenza di cui all'art. 68 TULPS (Regio Decreto 18.06.1931, n. 773) e dalle verifiche di cui all'art. 80 TULPS, laddove allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze in via accessoria e complementare alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande (vedi nota del
[...]
n. 447/PAS/U/003524/13500); - nel caso di specie, si trattava di un evento CP_4 occasionale, organizzato per la ricorrenza di San Valentino, avente una funzione meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale di somministrazione di cibi e bevande;
- il non aveva dimostrato la sussistenza degli elementi integranti la violazione dell'art. CP_2
68 TULPS, ossia abitualità, ripetitività e prevalenza dell'allestimento artistico, musicale e danzante;
- in ogni caso, sussistevano i presupposti per applicare il secondo comma dell'art. 68
TULPS, a mente del quale “per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività”; - era titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di lounge bar e dell'autorizzazione per la riproduzione musicale e l'evento in questione aveva coinvolto meno di
200 persone ed era terminato entro le ore 24.00.
L'appellante ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza di I grado e per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il si è costituito replicando che: - il ricorso in primo grado era inammissibile, Controparte_2 perché proposto oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione;
- quest'ultima era stata legittimamente emessa stante la veridicità del fatto illecito accertato con il verbale;
- la dizione “spettacolo viaggiante” costituiva un mero errore materiale;
- la licenza ex art. 68 TULPS era necessaria anche per l'organizzazione di pubblici spettacoli o intrattenimenti estemporanei e non continuativi. Ciò dedotto ha concluso per il rigetto dell'appello, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.
*****
§ 2. Contrariamente a quanto sostenuto dal l'opposizione in primo grado è Controparte_2 stata tempestivamente proposta. Infatti, a fronte della notificazione dell'ordinanza in data
17.05.2021 (cfr. doc. 1 appellante), il ricorso è stato spedito a mezzo p.e.c. in data 16.06.2021
e ricevuto, in pari data, dalla cancelleria del Giudice di Pace (cfr. ricevute di spedizione e consegna, doc.
0.1 appellante).
Orbene, è noto che il ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione può essere depositato anche a mezzo del servizio postale e che in tale caso, per verificare il rispetto del termine perentorio di 30 giorni, occorre riferirsi alla data di invio della missiva e non alle date di ricezione della stessa da parte della cancelleria del giudice di pace o di effettiva iscrizione a ruolo della causa (cfr. Cass., sez. III, 04.11.2022, n. 32586; Cass., sez. VI, 09.04.2021, n. 9486). Lo stesso principio trova applicazione in caso di invio a mezzo p.e.c., trattandosi di mezzo equipollente alla raccomandata. Ne consegue che l'introduzione della lite è avvenuta nel rispetto del termine
3 perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, termine che non era ancora scaduto al momento dell'invio e della consegna della p.e.c contenente il ricorso.
§ 3. Nel merito, l'appello è fondato.
In primo luogo, il giudice di pace ha erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare nel merito dell'opposizione sol perché, nella fase procedimentale, la ricorrente non si era avvalsa della possibilità di inviare osservazioni scritte alla P.A. procedente secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981.
Ora, se si considera che l'invio degli scritti difensivi è oggetto di una mera facoltà dell'interessato, il cui mancato esercizio non è sanzionato in alcun modo dalla legge, appare chiaro che l'inammissibilità dichiarata dal primo giudice è priva di qualsivoglia fondamento normativo, come peraltro confermato dal seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nell'ambito del procedimento amministrativo volto alla verifica dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la possibilità di inviare scritti difensivi o documenti all'amministrazione procedente costituisce una semplice facoltà per
l'interessato (come quella di chiedere di essere ascoltato); ne consegue che, qualora essa sia stata esercitata senza rispettare il termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione, previsto dalla legge, l'unica conseguenza che ne discende è che l'autorità competente non è più tenuta a prendere in considerazione gli scritti difensivi e i documenti tardivamente prodotti (e neppure ad accogliere la richiesta dell'interessato di essere sentito sui fatti addebitati), ma non incide in alcun modo sulla facoltà dell'interessato di proporre opposizione all'eventuale provvedimento afflittivo, ove
l'autorità amministrativa decidesse di emetterlo e non di concludere il procedimento con ordinanza motivata di archiviazione” (cfr. Cass., sez. I, n. 13677 del 13/06/2006).
Non si comprende poi per quale motivo il giudice di pace abbia richiamato l'efficacia probatoria privilegiata, ex art. 2700 cod. civ., del verbale di accertamento, posto che l'opponente non aveva contestato di aver allestito “attività di pubblico spettacolo durante trattenimento danzante” (cfr. verbale di contestazione).
Premesso che l'illecito sanzionato è quello descritto nel verbale e che il riferimento ad uno
“spettacolo viaggiante” è il frutto di un mero errore materiale, come dimostra il fatto che l'ordinanza esordisce richiamando gli accertamenti contenuti nel verbale VV19990058286 ad essa allegato, nel caso in esame non era necessaria la licenza prevista dall'art. 68 del TULPS.
La norma anzidetta prevede l'obbligo di munirsi di licenza per l'organizzazione di intrattenimenti danzanti o spettacoli aperti al pubblico.
L'art. 124, comma 2, del regio decreto 06/05/1940, n. 635 (regolamento di esecuzione del
TULPS) estendeva l'obbligo di licenza ex art. 68 agli spettacoli di qualsiasi specie organizzati nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 del TULPS ossia in “alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche”.
4 Tuttavia, a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 124, con la circolare n.
557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013 (doc. 6 resistente), il Controparte_4 ha chiarito che la licenza ex art. 68 TULPS non è necessaria quando si tratta di “spettacoli e/o trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande”.
Orbene, nel caso di specie, dalla disamina degli atti prodotti ed in assenza di contestazione dell relativamente a quanto asserito dalla ricorrente, si evince che l'evento CP_5 organizzato dall presso il locale “Wave”: - si è svolto in occasione della Controparte_3 ricorrenza di San Valentino, senza alcuna periodicità e con carattere eccezionale;
- era rivolto alla clientela presente nel locale;
- non prevedeva alcun ulteriore pagamento rispetto alla consumazione;
- non è stato oggetto di pubblicizzazione come spettacolo indipendente rispetto all'attività di somministrazione di cibi e bevande (pp. 16 e 17 appello).
Tali elementi depongono per la natura strettamente accessoria e complementare dell'intrattenimento, che non aveva autonoma rilevanza rispetto al servizio principale svolto dell . Sul punto, il non ha assolto il suo onere probatorio, non avendo Controparte_3 CP_2 provato che l'intrattenimento danzante di cui si discute fosse autonomo rispetto all'attività di bar esercitata dalla ricorrente (vedi SCIA, doc. 2 appellante).
Pertanto, in applicazione dei principi espressi nella citata circolare ministeriale e in conformità
a un'interpretazione ragionevole e proporzionata della normativa di settore, deve escludersi la necessità della licenza ex art. 68 TULPS per l'evento oggetto di causa.
Da quanto precede consegue l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta.
§ 4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 (come aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022) e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto dalla Controparte_3
e in riforma della sentenza del giudice di pace di n. 9602/2022, annulla l'ordinanza CP_2 ingiunzione n. IS21960024322 del 10.05.2021;
b) condanna il a rimborsare alla Controparte_2 Controparte_3 le spese di lite relative al I grado, spese liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 715,00
[...] per compenso del difensore (di cui € 200,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva, € 176,00, per la fase istruttoria;
€ 213,00, per la fase decisoria), oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art 93 c.p.c. all'Avv. Giacomo Junior Mallardo;
5 c) condanna il a rimborsare alla Controparte_2 Controparte_3 le spese di lite relative al presente grado di giudizio, spese liquidate in € 1.502,00
[...] per compenso del difensore (di cui € 400,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 426,00, per la fase istruttoria;
€ 426,00, per la fase decisoria), oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge con attribuzione ex art 93 c.p.c. all'Avv. Giacomo Junior Mallardo.
Napoli, 24.03.2025
Il Giudice
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