Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1785 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Antonio Contini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2023 al numero
1785, e vertente
TRA
che si difende personalmente, elettivamente domiciliato in Bastia Parte_1
Umbra, via dei Tigli, n. 28/D;
ATTORE
CONTRO
, n.c. Controparte_1
CONVENUTO
e avente ad oggetto: liquidazione e pagamento compensi professionali;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza che precede;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con ricorso dinanzi l'intestata giustizia ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. Pt_1
ha chiesto di liquidare in suo favore i compensi spettanti per attività
[...] professionale compiuta nell'interesse della convenuta, disponendo altresì la condanna della medesima al relativo pagamento.
Ha esposto di aver assistito la nei seguenti procedimenti: CP_1
- procedimento ex art. 337 quater c.p.c., concluso con il rigetto del ricorso, e seguito da sub procedimento di correzione di errore materiale;
- nel procedimento di opposizione a precetto, per il valore precettato di euro 2.190
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- nel procedimento per cassazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale emessa all'esito del procedimento sub a), per il quale espone l'attore di aver redatto esclusivamente il ricorso introduttivo;
Ha riferito essergli pervenuta revoca del mandato, a mezzo messaggio telefonico,
e di aver quindi chiesto il pagamento delle sue spettanze inviando alla controparte le relative notule, unitamente all'invito ad un procedimento di negoziazione assistita, con raccomandata non pervenuta alla destinataria.
Ha chiesto quindi condannarsi la controparte al pagamento dei compensi, determinati:
a) quanto al procedimento ex art. 337 quater cod. civ. ed al procedimento di correzione di errore materiale, in misura di euro 2.767 oltre accessori di legge;
b) quanto al procedimento di opposizione a precetto, in misura di euro 425 oltre accessori di legge;
c) quanto al procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, in misura di euro
2.152,50 oltre accessori;
Ha esposto di aver ricevuto in acconto euro 600 sicchè chiede pronunciarsi condanna in misura di euro 7.198,25 comprensivi di accessori.
2. – Ritualmente integrato il contraddittorio all'esito della rinnovazione della notificazione, rimaneva contumace la convenuta e, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, la causa passava in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c..
3. - La domanda è parzialmente fondata come in prosieguo.
Deve in primo luogo osservarsi che il conferimento del mandato professionale quanto al procedimento ex art. 337 quater c.p.c. ed all'opposizione a precetto (mandato che risulta da doc. n. 5 pag. 6 dei documenti offerti in comunicazione), così come il diverso mandato attribuito per il ricorso per cassazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale (v. doc. n. 28, con data successiva alla predetta ordinanza) consente di presumere il contratto di patrocinio con riferimento a tali attività, contratto che ha forma libera;
deve dunque ritersi dimostrato il titolo della pretesa attorea e dunque deve farsi applicazione della nota regola, inerente le obbligazioni di fonte contrattuale, in forza
Pagina 2 di 5 della quale chi assuma l'altrui inadempimento è tenuto ad affermare e provare l'esistenza del titolo e quindi può limitarsi a affermare l'altrui inadempimento, spettando all'altra parte affermare e dimostrare di aver adempiuto, o allegare e provare diversi fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione su di sé gravante.
Posto dunque che, assente ogni contraria evidenza di cui era onerata la convenuta, sussiste l'inadempimento della stessa all'obbligazione di pagamento del compenso, deve dunque provvedersi alla liquidazione dei compensi spettanti all'avv. ed Pt_1
alla conseguenziale condanna a carico della CP_1
In forza della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, è dimostrato che l'avv. ha svolto prestazioni di difesa in un procedimento civile Pt_1
(e nel sub procedimento di correzione di errore materiale), concluso negativamente, e che, quindi, ha difeso la nel procedimento di opposizione a precetto, redigendo CP_1 unicamente l'atto introduttivo partecipando a successiva udienza e infine nella redazione di ricorso per cassazione.
Facendo dunque applicazione del decreto ministeriale n. 55/2014 devono essere liquidati i seguenti compensi.
Quanto al procedimento ex art. 337 quater c.p.c. e relativo procedimento di correzione, trattandosi di procedimento avente valore indeterminato, assente fase istruttoria e dovute invece le fasi di studio, introduttiva e di decisione, il professionista chiede liquidazione in misura pari ad euro 2.767, che risulta pari ai minimi di parametro
(per vero determinati in misura di euro 2.768) vigenti al tempo della conclusione di quel procedimento e che devono essere tenuti in considerazione per la liquidazione. Può dunque liquidarsi il compenso in pari importo.
Quanto al procedimento di opposizione a precetto, sono da liquidare le fasi di studio ed introduttive, tenendo conto del valore della controversia per 2.190,71 euro, e dell'applicazione del d.m. 55/2014 e s.m.i.; posto che il professionista chiede di essere liquidato in misura di euro 425 e che i minimi di parametro sono fissati a 426 euro, può liquidarsi quanto dovuto in pari importo.
Venendo infine al procedimento per cassazione, sono anche in questo caso da liquidare le fasi di studio ed introduttiva. Il valore della controversia è indeterminato, e deve essere applicato il d.m. 55/2014 e s.m.i.; posto che anche in questo caso il professionista ha chiesto liquidazione in misura di euro 2.152,50 euro, inferiore al
Pagina 3 di 5 minimo di parametro pari a 2.153 euro, può parimenti liquidarsi quanto dovuto in pari importo.
Sono quindi liquidati a titolo di compenso all'avv. euro 2.767 + Parte_1
425 + 2.152,50 = 5.344,50 euro.
Da tale somma per compensi devono essere detratti, previo scorporo di imposte, spese generali e cassa previdenziale, i compensi già percepiti in misura onnicomprensiva di euro 600 e dunque, per euro 411,20 a titolo di compensi.
Sono dunque da liquidare a titolo di sorte per compensi professionali 5.344,50-
411,20 euro = 4.933,30 euro.
Su tale somma devono computarsi accessori ed imposte.
Spettano dunque a titolo di spese generali al 15%, 740 euro.
Devono essere altresì computati 226,93 euro a titolo di contributo previdenziale e
1.298,05 a titolo di iva.
Devono quindi essere computati complessivi euro 4.933,30 + 740 + 226,93 +
1.298,05 = 7.198,28 euro.
Sulla somma così determinata, in difetto di altra domanda, spettano interessi legali in misura ex art. 1284 c. 1 cod. civ., dal giorno della sentenza all'effettivo soddisfo.
Per l'effetto, deve essere condannata al relativo Controparte_1
pagamento.
5. – Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del valore della controversia, dello svolgimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri di cui al d.m. 55/2014 (minimi:
1.700 euro;
massimi:
5.097 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, disattesa ogni diversa domanda e assorbita ogni altra questione, così definitivamente provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto liquida in favore dell'avv. per Parte_1
compensi professionali la somma di euro 4.933,30 e per l'effetto condanna
[...] al pagamento in favore dell'avv. della complessiva Parte_2 Parte_1
somma di euro 7.198,28 euro oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 co.1 c.p.c. dal giorno della sentenza all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2 Pt_1
Pagina 4 di 5 che liquida in misura di euro 2.000 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come Pt_1
per legge;
Così deciso in Perugia il 30 dicembre 2024
Il giudice dott. Antonio Contini
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