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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1916/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1916 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luca Morselli (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso C.F._1
Canalgrande n. 86 a NA, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Barbara Calenzo (c.f.
) e Marcello Valenti (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata presso il loro studio in Via Taglio n. 22 a NA giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 1236/2022 del 19.10.2022, pubblicata il 20.10.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 27.2.2024:
Appellante ): Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
pagina 1 di 12 sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva, ovvero l'esecuzione ove la stessa venga avviata dalla convenuta di primo grado, della sentenza n. 1236/22 pronunciata dal
Tribunale di NA, quivi impugnata, sussistendo i gravi motivi per le ragioni di cui alla narrativa;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in accoglimento del prefato appello, riformare integralmente per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 1236/2022 pubblicata il 20.10.2022 R.G. 668/2021 n. Rep. 3156/2022 del
20.10.2022 emessa dal Tribunale di NA in data 19.10.2022, notificata a mezzo pec il
21.10.2022, resa inter partes, e conseguentemente, revocando ad ogni effetto il decreto ingiuntivo telematico n. 3535/2020 – n. 7533/2020 R.G., emesso in data 03.12.2020 dal
Tribunale di NA, rigettare le domande proposte da nei Controparte_1 confronti di . Controparte_2
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori, come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: per quanto occorrer possa, si rinnova la richiesta di ammissione delle prove per testi dei
IG.ri , rappresentante di del p.i. , Testimone_1 Parte_2 Controparte_3 ed infine dei IG.ri e sul capitolato di cui alla Parte_3 Parte_4 seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p. depositata nell'interesse di Parte_1
in data 26.07.2021.”
[...]
Appellata : Controparte_1
“nel merito: rigettare l'appello proposto dal avverso la sentenza n.1236/2022 Parte_1 emessa dal Giudice Dott. Giuseppe Pagliani del Tribunale di NA in data 19.10.2022, pubblicata in data 20.10.2022, emessa a conclusione del procedimento rubricato al
n.rg.668/2021, siccome infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza sopra identificata, con rigetto di tutte le istanze e domande avversarie e per l'effetto confermare il ricorso per decreto ingiuntivo n.3535/2020 rg.7533/2020, in ogni caso accertare e dichiarare che è creditrice del Controparte_1
della somma di euro 40.671,67 oltre interessi ex D.lgs 231/02 dalla Parte_1 data delle fatture.
Con vittoria di spese competenze e onorari ivi compreso contributo forfettario spese generali da distrarsi in favore dei legali con conferma di quelle di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui anche o appaltatrice) Controparte_1 CP_1
otteneva dal Tribunale di NA il decreto ingiuntivo n. 3535/2020 del 3.12.2020 con il quale veniva ingiunto al di Viale Gramsci n. 175-193-211 a Parte_1
NA (da qui o committente) di pagare € 40.671,67, quale somma Parte_1
dovuta per alcune fatture del periodo 2016-2020 e relative al corrispettivo previsto per gli interventi realizzati in forza del contratto del 27.10.2016 avente ad oggetto la manutenzione pagina 2 di 12 ordinaria e straordinaria della centrale termica condominiale.
2. Avverso il provvedimento monitorio, proponeva opposizione il Parte_1
esponendo:
- la pretesa creditoria era infondata per difetto documentazione a supporto dei lavori eseguiti dall'appaltatrice;
- il contratto, al § 9.2, stabiliva che “i lavori straordinari …verranno preventivamente concordati con il cliente e fatturati ad ore” e che dopo ogni intervento di manutenzione straordinaria, il tecnico incaricato doveva rilasciare un rapporto sul lavoro eseguito, controfirmato da un Responsabile della struttura, in cui doveva essere evidenziata la tipologia di intervento effettuato con i materiali utilizzati e le ore impiegate;
- tramite l'amministratore (subentrato nel 2018 alla precedente amministrazione), aveva sollecitato inutilmente la d inviare il preventivo prima di accettare qualsiasi CP_1
intervento;
- il 4.9.2019 aveva richiesto chiarimenti ma la non aveva fornito alcuna CP_1
risposta, impedendo all'amministratore di verificare i lavori dichiarati rispetto a quelli effettivamente svolti;
- nel giugno del 2020 il aveva commissionato una perizia tecnica in esito Parte_1
alla quale aveva appreso che la causa dei ripetuti disservizi sul funzionamento dell'impianto idrico-sanitario condominiale (sbalzi di temperatura e calo di pressione dell'acqua) era da riscontrarsi in una valvola di ritegno malfunzionante;
- gli interventi dell'appaltatrice erano stati inutili e comunque non risolutivi di un problema che poteva essere facilmente conosciuto con la normale diligenza da parte della
CP_1
- alcune fatture erano prive di bolla d'accompagnamento e del preventivo approvato ed in particolare:
• fatt. n. 1243 del 22.09.2016: mancavano alcuni preventivi degli interventi contabilizzati, i documenti di trasporto del materiale ed il dettaglio dello stesso;
• fatt. n. 387 del 21.03.2017: mancavano i documenti di trasporto (tranne che del sale) ed i riferimenti all'attività svolta per € 1.540,00;
• fatt. n. 487 del 29.03.2017: mancavano i riferimenti all'attività svolta per €
829,00;
• fatt. n. 3115 del 29.12.2017: mancavano dettagli di materiali e manodopera;
• fatt. n. 2198 del 13.09.2018: mancavano i riferimenti all'attività ed al materiale.
pagina 3 di 12 • fatt. n. 209 del 18.02.2018: mancavano i riferimenti all'attività svolta;
• la fatt. n. 596 del 17.02.2020 era stata regolarmente saldata per € 5.154,60;
- in data 16.12.2020, l'Assemblea di condominio aveva deliberato la sostituzione della causa delle ripetute inadempienze. CP_1
Il concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed in subordine la Parte_1
riduzione della pretesa creditoria, oltre alla condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c..
3. Si costituiva in giudizio la deducendo: Controparte_1
- le prime otto fatture azionate in via monitoria, si riferivano ad interventi eseguiti nella vigenza del precedente amministratore al quale era stata inviata la documentazione di supporto;
- quanto alle fatture 1-8 per € 20.667,35, le doglianze per vizi e/o difformità dell'opera prestata erano tardive ex art. 2226 c.c. ed art.1667 c.c.;
- in ogni caso per le fatt.
1-9 era intervenuta la prescrizione per € 26.305,49;
- le altre fatture per € 18.031,78 non erano state contestate (art. 115 c.p.c.);
- per le fatture ante 2018 l'attuale amministratore era privo di legittimazione;
- l'esecuzione dei lavori non era specificamente e tempestivamente contestata dal
; Parte_1
- le fatture azionate monitoriamente erano state inserite nei bilanci consuntivi approvati dall'Assemblea condominiale;
- il contratto di manutenzione prevedeva la manutenzione ordinaria mentre la on aveva alcun obbligo per le manutenzioni straordinarie o urgenti;
CP_1
- svariate manutenzioni risultavano di natura straordinaria, dovute a problemi di progettazione e vetustà dell'impianto, non imputabili alla CP_1
- la perizia di parte non contestava la correttezza dell'attività della CP_1
limitandosi a consigliare solo alcuni interventi;
- di aver provveduto ad inviare il 30.3.2020 la documentazione richiesta dall'amministratore.
L'opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale con sentenza n. 1236/2022, rigettava l'opposizione.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il . Parte_1
6. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
pagina 4 di 12 7. All'udienza del 27.2.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo la l'atto di appello non rispetterebbe i canoni richiesti CP_1
dalla nuova disciplina processualistica, in quanto difetterebbe di specificità dei motivi di impugnazione e si sostanzierebbe in una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado prive di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal Tribunale.
9. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È stato altresì precisato che "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice" (Cass. n. 3679/2021). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
10. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda della onostante CP_1
la contestazione da parte del delle fatture azionate monitoriamente;
in Parte_1
particolare il giudice di prime cure non avrebbe distinto le due tipologie di contestazione avanzate dall'opponente in quanto per alcune (nn. 1243, 387, 487, 3115, 2198, 209) mancavano i giustificativi dei lavori svolti, mentre per altre fatture (nn. 4814, 1013, 1290,
pagina 5 di 12 2208, 2476, 2574, 3549, 3644, 3912), ferma restando la mancanza di prova degli interventi realizzati, non sussisteva il requisito dell'urgenza e le lavorazioni non risultavano eseguite a regola d'arte; difatti, la - trattandosi di interventi straordinari - non aveva CP_1
dimostrato il carattere di urgenza degli interventi che dovevano ricevere il preventivo assenso dell'amministratore mediante sottoscrizione del relativo buono di lavoro. Inoltre, il perito di parte aveva evidenziato che gli interventi effettuati dalla ed oggetto delle CP_1
fatture, non erano stati risolutivi delle problematiche dell'impianto e quindi erano stati inutili.
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione del principio posto dall'art. 2697 c.c. in quanto la a CP_1 seguito delle contestazioni formulate dall'opponente, avrebbe dovuto fornire prova del fatto costitutivo del proprio diritto che nel giudizio di opposizione non poteva essere fornito con le sole fatture (il cui valore probatorio è limitato alla sola fase monitoria). In particolare, le fatture non erano corredate né dai preventivi, né dalle certificazioni dei ricambi, né dalla sottoscrizione dei cedolini di lavorazione da parte dei condomini, né dall'autorizzazione dell'assemblea condominiale.
12. I primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
13. Va ricordato innanzitutto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421/2006). A seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 co. 2 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003, n. 6421/2003); con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (v. Cass. n. 40110/2021). Ne consegue che l'eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione e qualora vi sia contestazione da parte del debitore, il creditore è tenuto a provare la fonte del proprio credito attraverso il deposito del contratto pagina 6 di 12 secondo le regole ordinarie di ripartizione dell'onere probatorio.
14. Con specifico riferimento all'appalto, l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di provare l'effettivo conferimento dell'incarico,
l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
15. Sotto il profilo probatorio, è noto che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito (v. Cass. n. 19944/2023). Difatti la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. n. 299/2016, n.
15383/2010).
16. Fatte tali premesse, nella fattispecie non è in contestazione l'esistenza del rapporto basato sul contratto di appalto del 2016, quanto invece la prova dell'esecuzione dei lavori e a regola d'arte da parte della ggetto delle fatture azionate monitoriamente. CP_1
17. L'appellante opera una distinzione fra a) fatture prive di sufficienti documenti giustificativi e b) fatture prive del requisito dell'urgenza e lavorazioni non a regola d'arte.
18. Per quanto concerne la prima categoria (sub a - fatture nn. 1243, 387, 487, 3115, 2198,
209 riguardanti il periodo 2016-2018), l'appellante contesta l'assenza di idonea documentazione a supporto delle fatture o della descrizione dettagliata dei materiali impiegati.
19. Premesso che non risulta prova della tempestiva contestazione delle lavorazioni da parte dell'appellante, la Corte ritiene dirimente la circostanza che queste siano state regolarmente contabilizzate ed inserite nei consuntivi annuali approvati dal stesso, con Parte_1
conseguente riconoscimento e ratifica della relativa voce di spesa.
20. L'Assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1135 c.c., nell'esercizio dei poteri di gestione del condominio, ha sempre il potere di ratificare successivamente la spesa effettuata dall'amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili ed urgenti, proprio per il potere assembleare di approvazione, seppur in via di ratifica, delle opere (v. Cass. n. 10845/2020). E ciò vale anche nel caso in cui pagina 7 di 12 vi siano state carenze documentali che dovevano eventualmente essere preventivamente rilevate dai condomini prima di procedere all'approvazione del consuntivo, considerato che è facoltà di ciascun condomino, esaminare i giustificativi di spesa delle singole voci inserite in bilancio e formulare eventuali contestazioni.
21. L'approvazione dei consuntivi da parte dell'Assemblea condominiale produce l'effetto della ratifica delle spese e quindi del consolidamento del debito corrispondente verso il terzo creditore, rendendo ininfluenti le eventuali ulteriori contestazioni postume: l'approvazione del consuntivo integra un riconoscimento di debito. Ed invero, la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate (v. Cass. n.10153/2011).
22. Nella fattispecie, a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione disposta dal
Tribunale con ordinanza del 9.11.2021, agli atti sono stati prodotti i consuntivi delle gestioni del per gli anni 2017-2018- 2019-2020-2021. In tali rendiconto risultano Parte_1
contabilizzate e dettagliatamente riportate le singole fatture della quindi, con la CP_1
loro approvazione, il ha riconosciuto la debenza delle somme corrispondenti. Parte_1
23. In merito alla seconda categoria di fatture (sub b periodo 2019-2020), quanto al requisito dell'urgenza, la Corte osserva innanzitutto come il contratto di appalto non preveda tout court la preventiva autorizzazione da parte del condominio per qualsiasi lavoro;
difatti, al di fuori della manutenzione ordinaria programmata, il § 9.2 del contratto stabilisce che “i lavori straordinari di sostituzione di apparecchiature, adeguamenti normativi o riqualificazioni tecnologiche di maggiore importanza e onerosità verranno preventivamente concordati con il
Cliente e fatturati a ore (€/ora 28.00 + iva)”. Per i lavori straordinari non rientranti nella precedente categoria - ovvero di minore importanza – il contratto prevede che “dopo ogni intervento di manutenzione straordinaria eseguito presso la struttura richiedente, il tecnico incaricato rilascerà come sempre un rapporto inerente al lavoro eseguito, controfirmato da un Responsabile di Struttura in cui sarà evidenziato la tipologia di intervento effettuato, i materiali eventualmente utilizzati e le ore impiegate.”
24. Dunque, le parti hanno previsto solo per gli interventi straordinari di particolare importanza, la preventiva autorizzazione da parte del . Per gli altri tipi di Parte_1
intervento straordinario non programmato, non è prevista – per logica – la necessità di una preventiva autorizzazione, considerato che il contratto prevede un costo orario, essendo pagina 8 di 12 sufficiente anche la successiva ratifica da parte del committente. Non è previsto né da alcuna norma né da clausole pattizie, che i lavori in manutenzione straordinaria non programmata o in urgenza debbano essere preventivamente concordati con l'amministratore o addirittura oggetto di specifica delibera assembleare. Difatti, come detto, l'Assemblea di condominio può sempre ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall'amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza, purché non voluttuarie o gravose, e, di conseguenza, approvarle, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di delibera di esecuzione (v. Cass. n. 18192/2009).
25. Non coglie quindi nel segno la difesa dell'appellante nel richiamare la sentenza della
Cassazione n. 11463/2021; la Suprema Corte, difatti, in motivazione ha limitato il principio della preventiva autorizzazione del al diverso caso di inerzia dell'amministratore Parte_1
o trascuranza dei condomini (1).
26. In ogni caso, i testi hanno chiarito il modus operandi, confermando che gli interventi di manutenzione ordinaria venivano svolti senza chiamata in quanto compresi nel contratto (e
“se rilevavano anomalie mandavano preventivi, che dovevano essere valutati”), mentre gli interventi urgenti venivano effettuati su chiamata dello stesso amministratore (v. teste Tes_2
amministratore fino al 2018 – verb. 23.2.2022). Il teste ha inoltre
[...] Testimone_3 precisato che “tutte le volte che facevo un lavoro mi autorizzava tramite mail ma anche a voce, se erano urgenze di Sabato o domenica. A parte il contratto di manutenzione, che prevede un canone annuale e dei passaggi periodici, che vengono fatti direttamente, senza chiedere niente di volta in volta” (2) ed ha confermato che gli interventi venivano concordati non solo con l'amministratore, “ma anche con i capi scala del condominio, e ” Pt_5 Pt_6
(3).
27. Quanto ai lavori che non sarebbero stati eseguiti “a regola d'arte”, questi - secondo l'appellante - troverebbero conferma nella perizia di parte a firma del P.I. La CP_3
a parte sua ha eccepito la prescrizione e decadenza dalla garanzia ex art. 1667 CP_1
c.c. per alcune fatture azionate monitoriamente.
28. Sul punto va osservato, che nel caso di un appaltatore che eccepisce la decadenza dalla
(1) “Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori" (Sez. 2, Sent. n. 33158 del 2019)”. (2) Cap. 4 mem. “L'amministratore del condominio ( ) autorizzava gli interventi CP_1 CP_4 indicati nelle fatture azionate in via monitoria (doc.
1-19 fascicolo monitorio); (3) Cap. 6: “Gli interventi indicati nelle fatture venivano concordati con l'amministratore del condominio”.
pagina 9 di 12 garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi e difformità dell'opera, è onere del committente dimostrare di aver tempestivamente denunciato all'appaltatore i vizi e le difformità.
Innanzitutto, non è sufficiente una generica contestazione. Difatti, se è vero che la denuncia della difformità non richiede necessariamente l'indagine sulle reali cause, purtuttavia la contestazione dei vizi se non è accompagnata quantomeno ad una imputazione all'attività della appaltatrice non a regola d'arte e dalla richiesta di ovviare ai vizi lamentati, non può soddisfare la minima finalità della denuncia ovvero quella di consentire all'appaltatore assumere un valido impegno alla relativa eliminazione e quindi operare la garanzia. E ciò anche perché non ogni manifestazione esteriore di vizi è necessariamente riconducibile all'attività dell'appaltatore.
29. Nella fattispecie, in verità, la relazione peritale invocata dal si limita ad Parte_1 indicare le possibili soluzioni tecniche per ovviare ai malfunzionamenti dell'impianto idrico- sanitario condominiale;
ma ciò non equivale a ricollegare causalmente i disservizi lamentati all'opera della né l'appellante ha dimostrato che l'attività svolta dall'appellata CP_1
sia stata comunque non necessaria e quindi non può avere l'effetto di esonerare il dal pagamento dovuto (considerato che non è stata richiesta la risoluzione Parte_1
del contratto).
30. Con il terzo motivo di appello, il si duole della mancata ammissione Parte_1
delle prove testimoniali richieste, non essendo stata fornita alcuna motivazione sul punto da parte del Tribunale. Secondo l'appellante, l'ammissione delle prove orali avrebbe consentito al di dimostrare che i lavori non erano stati eseguiti, non erano necessari o Parte_1
non urgenti. Pertanto, in questo grado, l'appellante rinnova la richiesta istruttoria di prova testimoniale sui capitoli di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 26.7.2021.
31. Il motivo è infondato.
32. Occorre preliminarmente ricordare che le ordinanze con cui il giudice istruttore decide sulle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili e non pregiudicano il merito della decisione della controversia;
il giudice potrebbe apprezzare nel corso dell'assunzione delle prove la sopravvenuta irrilevanza o superfluità di prove inizialmente ammesse, ben potendo modificare o revocare le ordinanze istruttorie, anche implicitamente, nel corso del procedimento ovvero in sede di decisione (art. 177 c.p.c.) (ex plurimis Cass. n. 30161/2018; n. 1596/2007; n. 16113/2000). Tuttavia, è sempre onere della parte che vi abbia interesse contestare nella prima difesa o udienza utile il pagina 10 di 12 provvedimento adottato dal giudice. Ciò assume particolare rilievo proprio nel caso in cui vi sia stato un provvedimento reiettivo di istanze probatorie da parte del giudice, giacché detto provvedimento sollecita la parte interessata a ribadire espressamente le proprie richieste istruttorie. Rispetto a tale provvedimento, la parte che si sia vista rigettare le proprie istanze, ha l'onere – ricavabile dall'art. 177 c.p.c. – di sollecitare il Giudice, attraverso una motivata istanza di riesame della decisione sull'istruttoria.
33. Dall'esame delle carte processuali emerge che il Tribunale, con propria ordinanza del
9.11.2021, dopo aver ricordato i limiti di ammissibilità dei capitoli di prova orale, ha ammesso solo alcuni di quelli richiesti dalla Il non ha però CP_1 Parte_1
immediatamente contestato la predetta ordinanza.
34. In ogni caso, un vizio della sentenza è configurabile quando l'istanza istruttoria non esaminata riguardi circostanze che con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata: “il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione quando esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, se la prova non ammessa (o non esaminata in concreto) sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del
17/06/2019; v. anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019) (Cass. n.
8897/2024). In sintesi, il vizio lamentato non si concretizza qualora il giudice, pur non avendo ammesso le prove orali richieste dalla parte, nel merito abbia poi formato il proprio convincimento sulla base della esaustività delle altre prove.
35. Nel caso di specie l'appellante lamenta genericamente la mancata ammissione delle prove testimoniali articolate, senza esplicitare rispetto a ciascun capitolo di prova le ragioni a sostegno della sua decisività; ciò soprattutto considerando che la loro ammissione non consentirebbe di contrastare la decisività del fatto che le fatture sono state inserite nei consuntivi e regolarmente approvati dall'Assemblea condominiale. I capitoli di prova orale, difatti, in parte sono finalizzati a sostenere sul piano probatorio una contestazione che appare tardiva e di senso contrario rispetto alla volontà espressa dal con la suddetta Parte_1
approvazione dei consuntivi. In ogni caso, per completezza, la corte rileva come sono inammissibili i capitoli che richiedono valutazioni o giudizi al teste (v. cap. 2, 5, 6, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 42), mentre altri sono irrilevanti ai pagina 11 di 12 fini della decisione (v. cap. 8, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43) ed altri posti su circostanze generiche (v. cap. 11, 39, 40, 44) o pacifiche (cap. 33).
36. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
37. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
38. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di NA n. 1236/2022 del 19.10.2022, pubblicata il 20.10.2022;
- condanna il a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 6.946,00 per compensi
[...]
oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico del Parte_1
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 17 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1916 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luca Morselli (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso C.F._1
Canalgrande n. 86 a NA, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Barbara Calenzo (c.f.
) e Marcello Valenti (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata presso il loro studio in Via Taglio n. 22 a NA giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 1236/2022 del 19.10.2022, pubblicata il 20.10.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 27.2.2024:
Appellante ): Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
pagina 1 di 12 sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva, ovvero l'esecuzione ove la stessa venga avviata dalla convenuta di primo grado, della sentenza n. 1236/22 pronunciata dal
Tribunale di NA, quivi impugnata, sussistendo i gravi motivi per le ragioni di cui alla narrativa;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in accoglimento del prefato appello, riformare integralmente per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 1236/2022 pubblicata il 20.10.2022 R.G. 668/2021 n. Rep. 3156/2022 del
20.10.2022 emessa dal Tribunale di NA in data 19.10.2022, notificata a mezzo pec il
21.10.2022, resa inter partes, e conseguentemente, revocando ad ogni effetto il decreto ingiuntivo telematico n. 3535/2020 – n. 7533/2020 R.G., emesso in data 03.12.2020 dal
Tribunale di NA, rigettare le domande proposte da nei Controparte_1 confronti di . Controparte_2
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori, come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: per quanto occorrer possa, si rinnova la richiesta di ammissione delle prove per testi dei
IG.ri , rappresentante di del p.i. , Testimone_1 Parte_2 Controparte_3 ed infine dei IG.ri e sul capitolato di cui alla Parte_3 Parte_4 seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p. depositata nell'interesse di Parte_1
in data 26.07.2021.”
[...]
Appellata : Controparte_1
“nel merito: rigettare l'appello proposto dal avverso la sentenza n.1236/2022 Parte_1 emessa dal Giudice Dott. Giuseppe Pagliani del Tribunale di NA in data 19.10.2022, pubblicata in data 20.10.2022, emessa a conclusione del procedimento rubricato al
n.rg.668/2021, siccome infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza sopra identificata, con rigetto di tutte le istanze e domande avversarie e per l'effetto confermare il ricorso per decreto ingiuntivo n.3535/2020 rg.7533/2020, in ogni caso accertare e dichiarare che è creditrice del Controparte_1
della somma di euro 40.671,67 oltre interessi ex D.lgs 231/02 dalla Parte_1 data delle fatture.
Con vittoria di spese competenze e onorari ivi compreso contributo forfettario spese generali da distrarsi in favore dei legali con conferma di quelle di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui anche o appaltatrice) Controparte_1 CP_1
otteneva dal Tribunale di NA il decreto ingiuntivo n. 3535/2020 del 3.12.2020 con il quale veniva ingiunto al di Viale Gramsci n. 175-193-211 a Parte_1
NA (da qui o committente) di pagare € 40.671,67, quale somma Parte_1
dovuta per alcune fatture del periodo 2016-2020 e relative al corrispettivo previsto per gli interventi realizzati in forza del contratto del 27.10.2016 avente ad oggetto la manutenzione pagina 2 di 12 ordinaria e straordinaria della centrale termica condominiale.
2. Avverso il provvedimento monitorio, proponeva opposizione il Parte_1
esponendo:
- la pretesa creditoria era infondata per difetto documentazione a supporto dei lavori eseguiti dall'appaltatrice;
- il contratto, al § 9.2, stabiliva che “i lavori straordinari …verranno preventivamente concordati con il cliente e fatturati ad ore” e che dopo ogni intervento di manutenzione straordinaria, il tecnico incaricato doveva rilasciare un rapporto sul lavoro eseguito, controfirmato da un Responsabile della struttura, in cui doveva essere evidenziata la tipologia di intervento effettuato con i materiali utilizzati e le ore impiegate;
- tramite l'amministratore (subentrato nel 2018 alla precedente amministrazione), aveva sollecitato inutilmente la d inviare il preventivo prima di accettare qualsiasi CP_1
intervento;
- il 4.9.2019 aveva richiesto chiarimenti ma la non aveva fornito alcuna CP_1
risposta, impedendo all'amministratore di verificare i lavori dichiarati rispetto a quelli effettivamente svolti;
- nel giugno del 2020 il aveva commissionato una perizia tecnica in esito Parte_1
alla quale aveva appreso che la causa dei ripetuti disservizi sul funzionamento dell'impianto idrico-sanitario condominiale (sbalzi di temperatura e calo di pressione dell'acqua) era da riscontrarsi in una valvola di ritegno malfunzionante;
- gli interventi dell'appaltatrice erano stati inutili e comunque non risolutivi di un problema che poteva essere facilmente conosciuto con la normale diligenza da parte della
CP_1
- alcune fatture erano prive di bolla d'accompagnamento e del preventivo approvato ed in particolare:
• fatt. n. 1243 del 22.09.2016: mancavano alcuni preventivi degli interventi contabilizzati, i documenti di trasporto del materiale ed il dettaglio dello stesso;
• fatt. n. 387 del 21.03.2017: mancavano i documenti di trasporto (tranne che del sale) ed i riferimenti all'attività svolta per € 1.540,00;
• fatt. n. 487 del 29.03.2017: mancavano i riferimenti all'attività svolta per €
829,00;
• fatt. n. 3115 del 29.12.2017: mancavano dettagli di materiali e manodopera;
• fatt. n. 2198 del 13.09.2018: mancavano i riferimenti all'attività ed al materiale.
pagina 3 di 12 • fatt. n. 209 del 18.02.2018: mancavano i riferimenti all'attività svolta;
• la fatt. n. 596 del 17.02.2020 era stata regolarmente saldata per € 5.154,60;
- in data 16.12.2020, l'Assemblea di condominio aveva deliberato la sostituzione della causa delle ripetute inadempienze. CP_1
Il concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed in subordine la Parte_1
riduzione della pretesa creditoria, oltre alla condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c..
3. Si costituiva in giudizio la deducendo: Controparte_1
- le prime otto fatture azionate in via monitoria, si riferivano ad interventi eseguiti nella vigenza del precedente amministratore al quale era stata inviata la documentazione di supporto;
- quanto alle fatture 1-8 per € 20.667,35, le doglianze per vizi e/o difformità dell'opera prestata erano tardive ex art. 2226 c.c. ed art.1667 c.c.;
- in ogni caso per le fatt.
1-9 era intervenuta la prescrizione per € 26.305,49;
- le altre fatture per € 18.031,78 non erano state contestate (art. 115 c.p.c.);
- per le fatture ante 2018 l'attuale amministratore era privo di legittimazione;
- l'esecuzione dei lavori non era specificamente e tempestivamente contestata dal
; Parte_1
- le fatture azionate monitoriamente erano state inserite nei bilanci consuntivi approvati dall'Assemblea condominiale;
- il contratto di manutenzione prevedeva la manutenzione ordinaria mentre la on aveva alcun obbligo per le manutenzioni straordinarie o urgenti;
CP_1
- svariate manutenzioni risultavano di natura straordinaria, dovute a problemi di progettazione e vetustà dell'impianto, non imputabili alla CP_1
- la perizia di parte non contestava la correttezza dell'attività della CP_1
limitandosi a consigliare solo alcuni interventi;
- di aver provveduto ad inviare il 30.3.2020 la documentazione richiesta dall'amministratore.
L'opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale con sentenza n. 1236/2022, rigettava l'opposizione.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il . Parte_1
6. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
pagina 4 di 12 7. All'udienza del 27.2.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo la l'atto di appello non rispetterebbe i canoni richiesti CP_1
dalla nuova disciplina processualistica, in quanto difetterebbe di specificità dei motivi di impugnazione e si sostanzierebbe in una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado prive di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal Tribunale.
9. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È stato altresì precisato che "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice" (Cass. n. 3679/2021). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
10. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda della onostante CP_1
la contestazione da parte del delle fatture azionate monitoriamente;
in Parte_1
particolare il giudice di prime cure non avrebbe distinto le due tipologie di contestazione avanzate dall'opponente in quanto per alcune (nn. 1243, 387, 487, 3115, 2198, 209) mancavano i giustificativi dei lavori svolti, mentre per altre fatture (nn. 4814, 1013, 1290,
pagina 5 di 12 2208, 2476, 2574, 3549, 3644, 3912), ferma restando la mancanza di prova degli interventi realizzati, non sussisteva il requisito dell'urgenza e le lavorazioni non risultavano eseguite a regola d'arte; difatti, la - trattandosi di interventi straordinari - non aveva CP_1
dimostrato il carattere di urgenza degli interventi che dovevano ricevere il preventivo assenso dell'amministratore mediante sottoscrizione del relativo buono di lavoro. Inoltre, il perito di parte aveva evidenziato che gli interventi effettuati dalla ed oggetto delle CP_1
fatture, non erano stati risolutivi delle problematiche dell'impianto e quindi erano stati inutili.
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione del principio posto dall'art. 2697 c.c. in quanto la a CP_1 seguito delle contestazioni formulate dall'opponente, avrebbe dovuto fornire prova del fatto costitutivo del proprio diritto che nel giudizio di opposizione non poteva essere fornito con le sole fatture (il cui valore probatorio è limitato alla sola fase monitoria). In particolare, le fatture non erano corredate né dai preventivi, né dalle certificazioni dei ricambi, né dalla sottoscrizione dei cedolini di lavorazione da parte dei condomini, né dall'autorizzazione dell'assemblea condominiale.
12. I primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
13. Va ricordato innanzitutto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421/2006). A seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 co. 2 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003, n. 6421/2003); con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (v. Cass. n. 40110/2021). Ne consegue che l'eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione e qualora vi sia contestazione da parte del debitore, il creditore è tenuto a provare la fonte del proprio credito attraverso il deposito del contratto pagina 6 di 12 secondo le regole ordinarie di ripartizione dell'onere probatorio.
14. Con specifico riferimento all'appalto, l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di provare l'effettivo conferimento dell'incarico,
l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
15. Sotto il profilo probatorio, è noto che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito (v. Cass. n. 19944/2023). Difatti la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. n. 299/2016, n.
15383/2010).
16. Fatte tali premesse, nella fattispecie non è in contestazione l'esistenza del rapporto basato sul contratto di appalto del 2016, quanto invece la prova dell'esecuzione dei lavori e a regola d'arte da parte della ggetto delle fatture azionate monitoriamente. CP_1
17. L'appellante opera una distinzione fra a) fatture prive di sufficienti documenti giustificativi e b) fatture prive del requisito dell'urgenza e lavorazioni non a regola d'arte.
18. Per quanto concerne la prima categoria (sub a - fatture nn. 1243, 387, 487, 3115, 2198,
209 riguardanti il periodo 2016-2018), l'appellante contesta l'assenza di idonea documentazione a supporto delle fatture o della descrizione dettagliata dei materiali impiegati.
19. Premesso che non risulta prova della tempestiva contestazione delle lavorazioni da parte dell'appellante, la Corte ritiene dirimente la circostanza che queste siano state regolarmente contabilizzate ed inserite nei consuntivi annuali approvati dal stesso, con Parte_1
conseguente riconoscimento e ratifica della relativa voce di spesa.
20. L'Assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1135 c.c., nell'esercizio dei poteri di gestione del condominio, ha sempre il potere di ratificare successivamente la spesa effettuata dall'amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili ed urgenti, proprio per il potere assembleare di approvazione, seppur in via di ratifica, delle opere (v. Cass. n. 10845/2020). E ciò vale anche nel caso in cui pagina 7 di 12 vi siano state carenze documentali che dovevano eventualmente essere preventivamente rilevate dai condomini prima di procedere all'approvazione del consuntivo, considerato che è facoltà di ciascun condomino, esaminare i giustificativi di spesa delle singole voci inserite in bilancio e formulare eventuali contestazioni.
21. L'approvazione dei consuntivi da parte dell'Assemblea condominiale produce l'effetto della ratifica delle spese e quindi del consolidamento del debito corrispondente verso il terzo creditore, rendendo ininfluenti le eventuali ulteriori contestazioni postume: l'approvazione del consuntivo integra un riconoscimento di debito. Ed invero, la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate (v. Cass. n.10153/2011).
22. Nella fattispecie, a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione disposta dal
Tribunale con ordinanza del 9.11.2021, agli atti sono stati prodotti i consuntivi delle gestioni del per gli anni 2017-2018- 2019-2020-2021. In tali rendiconto risultano Parte_1
contabilizzate e dettagliatamente riportate le singole fatture della quindi, con la CP_1
loro approvazione, il ha riconosciuto la debenza delle somme corrispondenti. Parte_1
23. In merito alla seconda categoria di fatture (sub b periodo 2019-2020), quanto al requisito dell'urgenza, la Corte osserva innanzitutto come il contratto di appalto non preveda tout court la preventiva autorizzazione da parte del condominio per qualsiasi lavoro;
difatti, al di fuori della manutenzione ordinaria programmata, il § 9.2 del contratto stabilisce che “i lavori straordinari di sostituzione di apparecchiature, adeguamenti normativi o riqualificazioni tecnologiche di maggiore importanza e onerosità verranno preventivamente concordati con il
Cliente e fatturati a ore (€/ora 28.00 + iva)”. Per i lavori straordinari non rientranti nella precedente categoria - ovvero di minore importanza – il contratto prevede che “dopo ogni intervento di manutenzione straordinaria eseguito presso la struttura richiedente, il tecnico incaricato rilascerà come sempre un rapporto inerente al lavoro eseguito, controfirmato da un Responsabile di Struttura in cui sarà evidenziato la tipologia di intervento effettuato, i materiali eventualmente utilizzati e le ore impiegate.”
24. Dunque, le parti hanno previsto solo per gli interventi straordinari di particolare importanza, la preventiva autorizzazione da parte del . Per gli altri tipi di Parte_1
intervento straordinario non programmato, non è prevista – per logica – la necessità di una preventiva autorizzazione, considerato che il contratto prevede un costo orario, essendo pagina 8 di 12 sufficiente anche la successiva ratifica da parte del committente. Non è previsto né da alcuna norma né da clausole pattizie, che i lavori in manutenzione straordinaria non programmata o in urgenza debbano essere preventivamente concordati con l'amministratore o addirittura oggetto di specifica delibera assembleare. Difatti, come detto, l'Assemblea di condominio può sempre ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall'amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza, purché non voluttuarie o gravose, e, di conseguenza, approvarle, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di delibera di esecuzione (v. Cass. n. 18192/2009).
25. Non coglie quindi nel segno la difesa dell'appellante nel richiamare la sentenza della
Cassazione n. 11463/2021; la Suprema Corte, difatti, in motivazione ha limitato il principio della preventiva autorizzazione del al diverso caso di inerzia dell'amministratore Parte_1
o trascuranza dei condomini (1).
26. In ogni caso, i testi hanno chiarito il modus operandi, confermando che gli interventi di manutenzione ordinaria venivano svolti senza chiamata in quanto compresi nel contratto (e
“se rilevavano anomalie mandavano preventivi, che dovevano essere valutati”), mentre gli interventi urgenti venivano effettuati su chiamata dello stesso amministratore (v. teste Tes_2
amministratore fino al 2018 – verb. 23.2.2022). Il teste ha inoltre
[...] Testimone_3 precisato che “tutte le volte che facevo un lavoro mi autorizzava tramite mail ma anche a voce, se erano urgenze di Sabato o domenica. A parte il contratto di manutenzione, che prevede un canone annuale e dei passaggi periodici, che vengono fatti direttamente, senza chiedere niente di volta in volta” (2) ed ha confermato che gli interventi venivano concordati non solo con l'amministratore, “ma anche con i capi scala del condominio, e ” Pt_5 Pt_6
(3).
27. Quanto ai lavori che non sarebbero stati eseguiti “a regola d'arte”, questi - secondo l'appellante - troverebbero conferma nella perizia di parte a firma del P.I. La CP_3
a parte sua ha eccepito la prescrizione e decadenza dalla garanzia ex art. 1667 CP_1
c.c. per alcune fatture azionate monitoriamente.
28. Sul punto va osservato, che nel caso di un appaltatore che eccepisce la decadenza dalla
(1) “Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori" (Sez. 2, Sent. n. 33158 del 2019)”. (2) Cap. 4 mem. “L'amministratore del condominio ( ) autorizzava gli interventi CP_1 CP_4 indicati nelle fatture azionate in via monitoria (doc.
1-19 fascicolo monitorio); (3) Cap. 6: “Gli interventi indicati nelle fatture venivano concordati con l'amministratore del condominio”.
pagina 9 di 12 garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi e difformità dell'opera, è onere del committente dimostrare di aver tempestivamente denunciato all'appaltatore i vizi e le difformità.
Innanzitutto, non è sufficiente una generica contestazione. Difatti, se è vero che la denuncia della difformità non richiede necessariamente l'indagine sulle reali cause, purtuttavia la contestazione dei vizi se non è accompagnata quantomeno ad una imputazione all'attività della appaltatrice non a regola d'arte e dalla richiesta di ovviare ai vizi lamentati, non può soddisfare la minima finalità della denuncia ovvero quella di consentire all'appaltatore assumere un valido impegno alla relativa eliminazione e quindi operare la garanzia. E ciò anche perché non ogni manifestazione esteriore di vizi è necessariamente riconducibile all'attività dell'appaltatore.
29. Nella fattispecie, in verità, la relazione peritale invocata dal si limita ad Parte_1 indicare le possibili soluzioni tecniche per ovviare ai malfunzionamenti dell'impianto idrico- sanitario condominiale;
ma ciò non equivale a ricollegare causalmente i disservizi lamentati all'opera della né l'appellante ha dimostrato che l'attività svolta dall'appellata CP_1
sia stata comunque non necessaria e quindi non può avere l'effetto di esonerare il dal pagamento dovuto (considerato che non è stata richiesta la risoluzione Parte_1
del contratto).
30. Con il terzo motivo di appello, il si duole della mancata ammissione Parte_1
delle prove testimoniali richieste, non essendo stata fornita alcuna motivazione sul punto da parte del Tribunale. Secondo l'appellante, l'ammissione delle prove orali avrebbe consentito al di dimostrare che i lavori non erano stati eseguiti, non erano necessari o Parte_1
non urgenti. Pertanto, in questo grado, l'appellante rinnova la richiesta istruttoria di prova testimoniale sui capitoli di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 26.7.2021.
31. Il motivo è infondato.
32. Occorre preliminarmente ricordare che le ordinanze con cui il giudice istruttore decide sulle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili e non pregiudicano il merito della decisione della controversia;
il giudice potrebbe apprezzare nel corso dell'assunzione delle prove la sopravvenuta irrilevanza o superfluità di prove inizialmente ammesse, ben potendo modificare o revocare le ordinanze istruttorie, anche implicitamente, nel corso del procedimento ovvero in sede di decisione (art. 177 c.p.c.) (ex plurimis Cass. n. 30161/2018; n. 1596/2007; n. 16113/2000). Tuttavia, è sempre onere della parte che vi abbia interesse contestare nella prima difesa o udienza utile il pagina 10 di 12 provvedimento adottato dal giudice. Ciò assume particolare rilievo proprio nel caso in cui vi sia stato un provvedimento reiettivo di istanze probatorie da parte del giudice, giacché detto provvedimento sollecita la parte interessata a ribadire espressamente le proprie richieste istruttorie. Rispetto a tale provvedimento, la parte che si sia vista rigettare le proprie istanze, ha l'onere – ricavabile dall'art. 177 c.p.c. – di sollecitare il Giudice, attraverso una motivata istanza di riesame della decisione sull'istruttoria.
33. Dall'esame delle carte processuali emerge che il Tribunale, con propria ordinanza del
9.11.2021, dopo aver ricordato i limiti di ammissibilità dei capitoli di prova orale, ha ammesso solo alcuni di quelli richiesti dalla Il non ha però CP_1 Parte_1
immediatamente contestato la predetta ordinanza.
34. In ogni caso, un vizio della sentenza è configurabile quando l'istanza istruttoria non esaminata riguardi circostanze che con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata: “il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione quando esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, se la prova non ammessa (o non esaminata in concreto) sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del
17/06/2019; v. anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019) (Cass. n.
8897/2024). In sintesi, il vizio lamentato non si concretizza qualora il giudice, pur non avendo ammesso le prove orali richieste dalla parte, nel merito abbia poi formato il proprio convincimento sulla base della esaustività delle altre prove.
35. Nel caso di specie l'appellante lamenta genericamente la mancata ammissione delle prove testimoniali articolate, senza esplicitare rispetto a ciascun capitolo di prova le ragioni a sostegno della sua decisività; ciò soprattutto considerando che la loro ammissione non consentirebbe di contrastare la decisività del fatto che le fatture sono state inserite nei consuntivi e regolarmente approvati dall'Assemblea condominiale. I capitoli di prova orale, difatti, in parte sono finalizzati a sostenere sul piano probatorio una contestazione che appare tardiva e di senso contrario rispetto alla volontà espressa dal con la suddetta Parte_1
approvazione dei consuntivi. In ogni caso, per completezza, la corte rileva come sono inammissibili i capitoli che richiedono valutazioni o giudizi al teste (v. cap. 2, 5, 6, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 42), mentre altri sono irrilevanti ai pagina 11 di 12 fini della decisione (v. cap. 8, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43) ed altri posti su circostanze generiche (v. cap. 11, 39, 40, 44) o pacifiche (cap. 33).
36. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
37. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
38. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di NA n. 1236/2022 del 19.10.2022, pubblicata il 20.10.2022;
- condanna il a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 6.946,00 per compensi
[...]
oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico del Parte_1
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 17 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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