Art. 1. ((Ai connazionali che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 10 aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere localita' del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, e' concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in classe turistica o equivalente sulle navi gestite da imprese di navigazione nonche' dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con le quali il Ministero degli affari esteri abbia a tal fine stipulata apposita convenzione da approvarsi nei modi di legge))
Articolo 1 della Legge 24 giugno 1974, n. 271
Articolo 2
- Legge 24 giugno 1974, n. 271
Articolo 1 della Legge 24 giugno 1974, n. 271
Versione
31 luglio 1974
31 luglio 1974
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Versione
19 gennaio 1980
19 gennaio 1980
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