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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/05/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1624/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Siracusa in via Tisia n. 11 presso il proprio studio professionale, rappresentata e difesa da se stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace
Con decreto del 06/04/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni di parte appellante la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 20 per il deposito delle sole memorie conclusionali veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 239/2021 emessa il 04/03/2021 (depositata il 05/03/2021) dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento n. 2825/2020 R.G.A.C. non notificata con la quale, in accoglimento della domanda di parte attrice si condannava al pagamento di €. 200,00 oltre IVA e C.p.a. e al pagamento delle CP_1 spese di giudizio di primo grado pari ad €. 200,00 oltre IVA e c.p.a.
Lamentava l'appellante l'erroneità della sentenza appellata laddove il Giudice di prime cure, nel determinare i compensi spettanti per l'attività professionale svolta, quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale R.g.n.r. n. 13485/2015 – R.G. Trib. n. 1498/2019, non Controparte_1
aveva adeguatamente motivato le modalità applicative dei criteri di cui al D.M. 55/2014, nè tenuto conto dell'effettiva attività svolta, né liquidato le spese generali, così ledendo la dignità della professione.
In riforma della sentenza impugnata chiedeva quindi di ritenere e dichiarare che le competenze e gli onorari spettanti ammontano ad €. 1.140,00 oltre spese vive pari ad €. 5,81, oltre spese generali del
15%, iva e c.p.a. per il procedimento penale R.g.n.r. 13485/2015 – R.G. Trib. 1498/2019 e, conseguentemente condannare al pagamento della somma predetta, oltre interessi Controparte_1 legali fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa per entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, parte appellata restava contumace.
Con decreto del 06/04/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni di parte appellante la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 20 per il deposito delle sole memorie conclusionali veniva decisa come da dispositivo che segue.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituito in giudizio sebbene Controparte_1
ritualmente citato
L'appello è fondato e va accolto.
Lamenta la appellante la erroneità della decisione in quanto ha liquidato i compensi in misura incongrua, rispetto alla attività defensionale svolta, discostandosi senza alcun motivo dai minimi tariffari .
La censura è fondata.
In via di principio si osserva che l'avvocato nominato difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il proprio patrocinio e non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di interrompere la propria attività di assistenza tecnica.
Egli, in considerazione dell'attività espletata, matura il diritto ad essere retribuito dal proprio assistito,
(in conformità a quanto disposto dall'art. 31 disp. att. c.p.p. che fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio prevede che l'attività del difensore d'ufficio è in ogni caso retribuita) a meno che questi sia nelle condizione di accedere al gratuito patrocinio, caso in cui il compenso sarà liquidato e posto a carico dell'Erario che provvederà al pagamento, tra l'altro, quando il difensore abbia dato prova dell'avvenuto esperimento, senza alcun risultato positivo, delle procedure per il recupero dei crediti professionali nei confronti di indagato, imputato o condannato inadempiente ex art. 116 D.P.R. 115/2002; quando la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato sia irreperibile, ex art. 117 D.P.R. cit.; quando si tratti di persona minore d'età, ex art. 118 D.P.R. cit.
Quanto al caso di specie, risulta evidente dalla documentazione agli atti, l'effettiva partecipazione dell'avvocato all'udienza del 08/07/2019 laddove è stata rilevata l'irregolarità Parte_1 della notifica dell'imputato e del difensore.
Emerge poi che l'appellante ha partecipato all'udienza del 09/12/2019 ove è stato escusso il teste
, e a quella celebrata il 17/02/2020 ove, precisate le conclusioni e richiesta Testimone_1
l'assoluzione ex art. 350 comma 2 c.p.p. e, in subordine, l'applicazione del minimo della pena con concessione dei benefici, è stata data lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale.
Si osserva pertanto che l'attività di parte appellante si è estrinsecata sicuramente nell'attività di studio, in considerazione dell'esame e dell'analisi del capo di imputazione, nella fase istruttoria/dibattimentale del giudizio vista la partecipazione all'udienza di escussione del teste, e nella fase decisionale vista la discussione in udienza e la presenza alla lettura del dispositivo della sentenza.
In senso contrario a quanto sostenuto da parte appellante, la documentazione allegata non consente invece di riconoscere il compenso per la fase introduttiva che, secondo l'art. 12 del D.M. 55/2014, va intesa e ricondotta negli esposti, denunce, querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorso, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile, e che di fatto non risulta espletata.
Per quanto sopra, è chiaro che l'importo liquidato dal giudice di prime cure, peraltro non adeguatamente motivato, non risulta adeguato e proporzionato all'attività effettivamente svolta da parte dell'appellante.
Piuttosto, tenuto conto dei parametri di legge dettati dal D.M. 55/2014 vigenti nel momento in cui si
è esaurita l'attività professionale, il compenso liquidabile in favore di deve essere Parte_1
liquidato così come di seguito:
- Fase di studio della controversia (valore minimo) €. 225,00
- Fase istruttoria della controversia (valore minimo) €. 540,00 dovuta in ragione della partecipazione all'udienza del 09/12/2019 ove è stato escusso il teste , Testimone_1
- Fase decisionale della controversia (valore minimo) €. 675,00 dovuta per la partecipazione all'udienza celebrata il 17/02/2020 ove, precisate le conclusioni e richiesta l'assoluzione ex art. 350 comma 2 c.p.p. e, in subordine, l'applicazione del minimo della pena con concessione dei benefici, è stata data lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale.
Pertanto, il compenso tabellare da liquidare è pari ad €. 1.440,00 importo che, applicata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, si riduce ad €. 960,00, cui vanno aggiunti €. 5,81 di spese esenti ex art. 15 DPR 633/1972.
Conseguentemente la somma che spetta a parte appellante per l'attività espletata è pari ad €. 965,81.
Quanto al mancato riconoscimento delle spese generali, di cui l'appellante si duole, va rilevato che le stesse, stabilite nella misura del 15% del compenso totale, costituiscono una voce necessaria che va riconosciuta e che nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza o anche solo alla percentuale, queste devono intendersi riconosciute nella misura del 15 % del compenso totale, quale massimo di regola spettante (cfr. Cass. civ. 217/2024) In assenza di altre censure, in riforma parziale della sentenza impugnata, che per il resto va confermata, va condannato al pagamento in favore di dei Controparte_1 Parte_1 compensi dovuti per l'attività defensionale svolta liquidati nella somma di €. 965,81, oltre spese generali (15%) iva e c.p.a..
Sulla somma liquidata vanno riconosciuti gli interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
Quanto alle spese processuali del giudizio di primo grado liquidate nella sentenza appellata non risulta formulata alcuna specifica censura.
Quanto invece alle spese del presente grado seguono la soccombenza del e possono liquidarsi CP_1
secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M 147/2022 per lo scaglione valoriale di riferimento, determinato secondo il decisum, come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
1624/2021, nella contumacia di , in parziale riforma della sentenza appellata, che Controparte_1
per il resto conferma, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma ad €. 965,81 oltre spese generali (15%), iva e c.p.a come per legge, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Controparte_1 Parte_1 in €. 278,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge per il presente grado di giudizio nella somma di €. 462,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a come per legge.
Siracusa 5 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1624/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Siracusa in via Tisia n. 11 presso il proprio studio professionale, rappresentata e difesa da se stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace
Con decreto del 06/04/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni di parte appellante la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 20 per il deposito delle sole memorie conclusionali veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 239/2021 emessa il 04/03/2021 (depositata il 05/03/2021) dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento n. 2825/2020 R.G.A.C. non notificata con la quale, in accoglimento della domanda di parte attrice si condannava al pagamento di €. 200,00 oltre IVA e C.p.a. e al pagamento delle CP_1 spese di giudizio di primo grado pari ad €. 200,00 oltre IVA e c.p.a.
Lamentava l'appellante l'erroneità della sentenza appellata laddove il Giudice di prime cure, nel determinare i compensi spettanti per l'attività professionale svolta, quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale R.g.n.r. n. 13485/2015 – R.G. Trib. n. 1498/2019, non Controparte_1
aveva adeguatamente motivato le modalità applicative dei criteri di cui al D.M. 55/2014, nè tenuto conto dell'effettiva attività svolta, né liquidato le spese generali, così ledendo la dignità della professione.
In riforma della sentenza impugnata chiedeva quindi di ritenere e dichiarare che le competenze e gli onorari spettanti ammontano ad €. 1.140,00 oltre spese vive pari ad €. 5,81, oltre spese generali del
15%, iva e c.p.a. per il procedimento penale R.g.n.r. 13485/2015 – R.G. Trib. 1498/2019 e, conseguentemente condannare al pagamento della somma predetta, oltre interessi Controparte_1 legali fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa per entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, parte appellata restava contumace.
Con decreto del 06/04/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni di parte appellante la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 20 per il deposito delle sole memorie conclusionali veniva decisa come da dispositivo che segue.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituito in giudizio sebbene Controparte_1
ritualmente citato
L'appello è fondato e va accolto.
Lamenta la appellante la erroneità della decisione in quanto ha liquidato i compensi in misura incongrua, rispetto alla attività defensionale svolta, discostandosi senza alcun motivo dai minimi tariffari .
La censura è fondata.
In via di principio si osserva che l'avvocato nominato difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il proprio patrocinio e non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di interrompere la propria attività di assistenza tecnica.
Egli, in considerazione dell'attività espletata, matura il diritto ad essere retribuito dal proprio assistito,
(in conformità a quanto disposto dall'art. 31 disp. att. c.p.p. che fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio prevede che l'attività del difensore d'ufficio è in ogni caso retribuita) a meno che questi sia nelle condizione di accedere al gratuito patrocinio, caso in cui il compenso sarà liquidato e posto a carico dell'Erario che provvederà al pagamento, tra l'altro, quando il difensore abbia dato prova dell'avvenuto esperimento, senza alcun risultato positivo, delle procedure per il recupero dei crediti professionali nei confronti di indagato, imputato o condannato inadempiente ex art. 116 D.P.R. 115/2002; quando la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato sia irreperibile, ex art. 117 D.P.R. cit.; quando si tratti di persona minore d'età, ex art. 118 D.P.R. cit.
Quanto al caso di specie, risulta evidente dalla documentazione agli atti, l'effettiva partecipazione dell'avvocato all'udienza del 08/07/2019 laddove è stata rilevata l'irregolarità Parte_1 della notifica dell'imputato e del difensore.
Emerge poi che l'appellante ha partecipato all'udienza del 09/12/2019 ove è stato escusso il teste
, e a quella celebrata il 17/02/2020 ove, precisate le conclusioni e richiesta Testimone_1
l'assoluzione ex art. 350 comma 2 c.p.p. e, in subordine, l'applicazione del minimo della pena con concessione dei benefici, è stata data lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale.
Si osserva pertanto che l'attività di parte appellante si è estrinsecata sicuramente nell'attività di studio, in considerazione dell'esame e dell'analisi del capo di imputazione, nella fase istruttoria/dibattimentale del giudizio vista la partecipazione all'udienza di escussione del teste, e nella fase decisionale vista la discussione in udienza e la presenza alla lettura del dispositivo della sentenza.
In senso contrario a quanto sostenuto da parte appellante, la documentazione allegata non consente invece di riconoscere il compenso per la fase introduttiva che, secondo l'art. 12 del D.M. 55/2014, va intesa e ricondotta negli esposti, denunce, querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorso, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile, e che di fatto non risulta espletata.
Per quanto sopra, è chiaro che l'importo liquidato dal giudice di prime cure, peraltro non adeguatamente motivato, non risulta adeguato e proporzionato all'attività effettivamente svolta da parte dell'appellante.
Piuttosto, tenuto conto dei parametri di legge dettati dal D.M. 55/2014 vigenti nel momento in cui si
è esaurita l'attività professionale, il compenso liquidabile in favore di deve essere Parte_1
liquidato così come di seguito:
- Fase di studio della controversia (valore minimo) €. 225,00
- Fase istruttoria della controversia (valore minimo) €. 540,00 dovuta in ragione della partecipazione all'udienza del 09/12/2019 ove è stato escusso il teste , Testimone_1
- Fase decisionale della controversia (valore minimo) €. 675,00 dovuta per la partecipazione all'udienza celebrata il 17/02/2020 ove, precisate le conclusioni e richiesta l'assoluzione ex art. 350 comma 2 c.p.p. e, in subordine, l'applicazione del minimo della pena con concessione dei benefici, è stata data lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale.
Pertanto, il compenso tabellare da liquidare è pari ad €. 1.440,00 importo che, applicata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, si riduce ad €. 960,00, cui vanno aggiunti €. 5,81 di spese esenti ex art. 15 DPR 633/1972.
Conseguentemente la somma che spetta a parte appellante per l'attività espletata è pari ad €. 965,81.
Quanto al mancato riconoscimento delle spese generali, di cui l'appellante si duole, va rilevato che le stesse, stabilite nella misura del 15% del compenso totale, costituiscono una voce necessaria che va riconosciuta e che nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza o anche solo alla percentuale, queste devono intendersi riconosciute nella misura del 15 % del compenso totale, quale massimo di regola spettante (cfr. Cass. civ. 217/2024) In assenza di altre censure, in riforma parziale della sentenza impugnata, che per il resto va confermata, va condannato al pagamento in favore di dei Controparte_1 Parte_1 compensi dovuti per l'attività defensionale svolta liquidati nella somma di €. 965,81, oltre spese generali (15%) iva e c.p.a..
Sulla somma liquidata vanno riconosciuti gli interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
Quanto alle spese processuali del giudizio di primo grado liquidate nella sentenza appellata non risulta formulata alcuna specifica censura.
Quanto invece alle spese del presente grado seguono la soccombenza del e possono liquidarsi CP_1
secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M 147/2022 per lo scaglione valoriale di riferimento, determinato secondo il decisum, come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
1624/2021, nella contumacia di , in parziale riforma della sentenza appellata, che Controparte_1
per il resto conferma, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma ad €. 965,81 oltre spese generali (15%), iva e c.p.a come per legge, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Controparte_1 Parte_1 in €. 278,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge per il presente grado di giudizio nella somma di €. 462,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a come per legge.
Siracusa 5 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore