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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4285/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott. Fabio LUONGO - Presidente
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4285/2023 R.G. promossa con ricorso ex art. 473-bis.47 cod. proc. civ. depositato il 26.5.2023
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Erika Breggion, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
Andreina Baruffini Gardini, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlio nato fuori dal matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.2024, sulle seguenti:
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: 1) Disporsi l'affidamento ed il collocamento del minore come Piano Genitoriale in atti, che di seguito Persona_1 si riporta: -Affidamento esclusivo del minore al padre ER [...]
, con collocazione prevalente dello stesso presso la residenza Parte_1 paterna in Moimacco, fraz. Bottenicco (UD) Via Degli Ulivi n. 16 e, facoltà di materne come segue: il mercoledì di ogni settimana con pernotto ed a week end alternati con il padre dal sabato mattina ad ore 9.30 sino al lunedì mattina;
nella settimana in cui il week end sarà di spettanza paterna il mercoledì ed il giovedì con pernotto;
- 10 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i genitori entro il
31.5 di ogni anno;
-metà vacanze Natalizie alternando annualmente con il padre il periodo comprensivo del giorno di Natale con quello di Capodanno, metà vacanze Pasquali alternando annualmente con il padre il giorno di
Pasqua con il successivo lunedì dell'Angelo;- in ogni altra occasione che vorrà previo accordo con il padre e compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi e ludici del minore, se consenziente;
2) Stabilirsi il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori nei tempi di rispettiva spettanza, oltre al 60% delle spese straordinarie del minore a carico di Controparte_1
e 40% a carico di disciplinate come da Regolamento Parte_1 dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia in uso presso il Tribunale civile di Udine;
3) Stabilirsi che l'assegno unico sia percepito nella misura del 100 % da , in quanto genitore collocatario della prole. Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: 1) Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova come proposti con memoria dd. 28/09/2023; 2) Si chiede disporsi che il Servizio
Sociale affidatario -nella persona della dott.ssa Michela Volpatti e dott.ssa
Cristina Cattaruzza del Comune di Cividale- depositino relazione di aggiornamento sulla situazione familiare del minore . Persona_1
- Con vittoria delle spese di lite.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE
NEL MERITO:1) rigettarsi ogni domanda di modifica ex adverso invocata, confermandosi l'affidamento condiviso di ai genitori e la sua ER
pagina 2 di 20 collocazione abitativa paritetica, con residenza presso la mamma nella nuova abitazione di Buttrio dove mamma e figlio si sono trasferiti in esito all'assegnazione dell'alloggio ATER;
2) confermarsi altresì l'organizzazione delle frequentazioni genitoriali paritetiche, con la sola eliminazione della previsione che nelle giornate che precedono festività scolastiche il bambino sia accompagnato dall'altro genitore la sera precedente, anziché al mattino, poiché confusiva;
3) prevedere che, nel periodo estivo, le frequentazioni paritetiche siano esercitate nella forma delle settimane alternate, con cambio la domenica alle 21.00, così da semplificare il trasferimento del bambino e agevolare la frequenza dei centri estivi;
4) riquantificare in aumento il contributo mensile paterno nel mantenimento ordinario del minore in almeno € 350,00 mensili, viste le nuove spese abitative della resistente, visto che il ricorrente ha recuperato la disponibilità della casa familiare ma non ci si è trasferito, continuando a vivere presso i genitori (e pare intenzionato a locare l'immobile di sua proprietà a terzi), nonché alla luce del rifiuto del ricorrente all'onere di documentare le proprie reali condizioni reddituali e patrimoniali;
se del caso in esito all'espletamento degli accertamenti reddituali e fiscali invocati dalla resistente sin dalla costituzione in giudizio;
5) disporre che, vista la collocazione paritetica, i genitori contribuiscano pariteticamente nelle spese della mensa scolastica e/o di acquisto dell'abbigliamento; confermare la percentuale di contribuzione dei genitori nelle spese straordinarie del minore (60% il padre;
40% la madre) o rivederla per perequarla alla proporzione che sarà accertata circa i redditi reali dei genitori;
6) spese legali rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: a) viste: la mancata documentazione da parte del ricorrente dei redditi dichiarati per gli anni 2022 e 2023; l'evidente inattendibilità delle dichiarazioni reddituali per il 2020 e 2021; la frammentarietà della documentazione bancaria offerta dal SI. ; la Parte_1 mancata vendita a terzi della casa familiare;
la rifiutata consegna della documentazione necessaria al rilascio dell'ISEE minori;
la documentata proprietà da parte del ricorrente di ben 9 veicoli;
si ribadiscono le richieste di ordini di esibizione al ricorrente e ai genitori conviventi, nonché di autorizzazione all'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, così come formulate nella memoria dep. il 22.9.2023.
pagina 3 di 20 CONCLUSIONI DEL PM
Affidamento condiviso, con monitoraggio da parte dei servizi sociali, collocamento e assegno di mantenimento come attualmente stabilito, con rinuncia ai termini.
RAGIONI DELLA DECISIONE
All'esito di un lungo quanto faticoso procedimento inizialmente avviato nel settembre 2019 da nei confronti di Parte_1 CP_1
allo scopo di veder disciplinati -a fronte della sopravvenuta
[...] rottura, ad agosto 2018, della relazione more uxorio con quest'ultima-
l'affidamento, il mantenimento e l'esercizio delle facoltà parentali rispetto al comune figlio all'epoca di 6 anni, il Tribunale in intestazione, ER anche sulla base di una esaustiva relazione peritale appositamente disposta, con decreto del 21.7.2022 aveva in quella sede stabilito, nell'ordine: 1) di affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori;
2) di collocare in via paritetica presso gli stessi, sulla base di un calendario di ER visita improntato alla loro frequentazione a fine settimana sostanzialmente alternati tra padre e madre;
3) di suddividere in modo altrettanto bilanciato la condivisione del figlio nelle vacanze estive, pasquali e natalizie;
4) di porre a carico dell'allora ricorrente un contributo al mantenimento di ER pari ad € 250,00 al mese, ripartendo le spese straordinarie nella misura del
60% in capo al padre e il resto a carico della madre;
5) di invitare entrambe le parti in causa ad intraprendere e/o a proseguire un percorso psicoeducativo a supporto della genitorialità, essendo emersa nella coppia
-anche e soprattutto a seguito dell'esperita CTU- una acritica e persistente conflittualità rispetto ad una vicenda separativa all'evidenza non ancora compiutamente elaborata, tale da esporre ad un indebito conflitto ER di lealtà tra papà e mamma;
6) di affidare, per questo motivo, il minore ed il nucleo ai Servizi Sociali competenti per territorio, per sostegno e controllo.
Trascorso neppure un anno da quella decisione, , Parte_1 con l'odierno ricorso -depositato il 26.5.2023- ha nuovamente adito il
Tribunale di UDINE affinché, a modifica delle precedenti statuizioni, gli venisse riconosciuto l'affido esclusivo del figlio con collocazione prevalente pagina 4 di 20 di quest'ultimo presso di sé e fosse dettato un diverso regime di visite e di permanenza di assieme alla madre, alternando con la medesima ER
i soli fine settimana dal sabato mattina sino al lunedì mattina, oltre ad uno ovvero due giorni infrasettimanali- comunque con pernotto- in coincidenza, nel secondo caso, con i fine settimana di attribuzione paterna. Lo stesso domandava, inoltre, il mantenimento diretto del minore e Pt_2
l'inversione del carico delle spese straordinarie, da porsi al 60% sulla e su di lui per il restante 40%, con l'aggiunta del suo diritto a CP_1 percepire l'intero assegno unico, in quanto genitore collocatario.
A fondamento delle superiori pretese, il ricorrente ha allegato, in pratica, che il regime dell'affidamento condiviso di si era reso ER impraticabile a causa dell'immutato atteggiamento infondatamente ostile ancor oggi mantenuto dalla nei confronti della figura paterna, CP_1 benché egli avesse sempre cercato in tutti i modi di raggiungere un civile rapporto con la madre di suo figlio, nel preminente interesse e benessere di quest'ultimo; la resistente, invero, disattendendo le indicazioni contenute nel succitato decreto del 21.7.2022, nulla gli comunicava, nulla riscontrava e nulla voleva concordare con lui in relazione alla gestione del minore, avendo ella financo omesso di partecipare regolarmente (anche soltanto on line) agli incontri proposti dal Servizio sociale affidatario e preferito lasciare il figlio con una baby sitter per intere giornate consecutive o portarlo presso il Colorificio ove lavorava, piuttosto che affidarlo alle cure del padre, dei nonni paterni, oppure iscriverlo presso un centro vacanze, senza dare la sua adesione, oltretutto, all'incontro proposto dai medesimi servizi sociali per agevolare agli accordi relativi al periodo di ferie estive. Nella riferita impossibilità di pensare ad un affidamento del nucleo familiare all'Ente a tempo indeterminato, anche a fonte dell'asserito rifiuto della di CP_1 riconoscere l'utilità del loro supporto, si sarebbe dovuto convenire sul fatto che -sempre a dire del ricorrente- la sua era la figura di un padre attento e premuroso, la cui funzioni genitoriali venivano sistematicamente ostacolate, tuttavia, dall'atteggiamento infondatamente rancoroso della resistente, con riflessi negativi sulla serenità del minore, il quale, del resto, aveva da tempo e più volte espresso il desiderio di voler trascorrere maggior tempo con il papà, annoiandosi a stare con la madre.
pagina 5 di 20 Ha resistito alla domanda attorea , chiedendo di Controparte_1 confermare -salvo talune puntualizzazioni di dettaglio- le statuizioni in essere quanto all'affidamento ed al collocamento del figlio con ER riquantificazione in aumento, tuttavia, del contributo mensile paterno al mantenimento del minore, salvo poi eccepire che, al contrario, era stato lo a non rispettare le condizioni poste dal decreto del Tribunale, a Parte_1 forzare i provvedimenti sulle frequentazioni, ad intrudere sistematicamente nei tempi di permanenza del figliolo con essa resistente, sino a rifiutare per mesi di pagarle sia il predetto contributo al mantenimento -inadempimento poi solo in parte sanato in esito a una denuncia penale-, sia le spese straordinarie, di fatto mai rimborsate a far data da settembre 2022.
Deduceva, del pari, la resistente, che la nuova e pretestuosa iniziativa processuale dell'ex compagno trovava ragione, semmai, nella persistente e preoccupante incapacità di quest'ultimo di compiere un corretto esame della realtà, di desistere dalle condotte alienanti della figura materna, nonché di rispettare gli impegni assunti e quelli giudizialmente posti a suo carico.
Così riepilogati, in estrema sintesi, i termini della vicenda al vaglio, debbono allora incontrare rigetto, all'esito dell'esperita istruttoria, le domande di parte ricorrente;
neppure potrà trovare accoglimento, peraltro, la pretesa della resistente volta ad ottenere l'aumento Controparte_1 del contributo al mantenimento.
Per l'esatta comprensione della questione di cui trattasi, occorre allora muovere da questa duplice e concorrente constatazione preliminare: non solo, in effetti, appaiono tutt'ora di stretta attualità le indicazioni contenute nella consulenza tecnica disposta nell'originario procedimento celebrato tra le stesse parti ma, al contempo, possono trarsi ulteriori eloquenti informazioni -comunque da ponderare con attenzione, per quanto si avrà cura di precisare di qui a breve- proprio dal rinnovato ascolto di ER perché inevitabilmente destinate, tali indicazioni aggiuntive, a saldarsi con le suddette indicazioni peritali, rinsaldandone la permanente pertinenza.
Nell'ordine, quanto al primo rilievo, non è affatto privo di interesse rammentare come la dott.ssa , nominata ausiliario del Parte_3
Tribunale nella causa n. 3478/2019 R.G., avesse già all'epoca chiaramente evidenziato, da un lato “… il bisogno del bambino di avere rassicurazioni
pagina 6 di 20 sulla presenza affettiva di entrambi i genitori, dall'altro (che) il minore sembra investito del compito di dover rassicurare a sua volta i genitori dell'affetto che sente verso entrambi …”, per poi ritenere “… tali aspetti …
(come) sintomatici di una sofferenza nel minore a fronte della separazione dei genitori che pare mettere il minore (stesso) in una condizione di allerta in cui teme di poter perdere i propri riferimenti affettivi. ( appare ER investito del compito di dover stabilire i tempi e gli spazi della genitorialità di entrambi i genitori, diviso dal conflitto di lealtà che lo vede da un lato allearsi con il padre, percepito come il genitore che ha tante idee per lui e che lo fa divertire, e dall'altro impegnato a garantire lo spazio della genitorialità materna che percepisce come più debole. Il minore risulta coinvolto nel conflitto della coppia genitoriale, … è consapevole dei temi oggetto di conflitto e riferisce un unico punto di vista, che è quello paterno.
La rappresentazione della figura materna che ne deriva (è nel senso che -
N.d.R.) la mamma fa spendere soldi al papà, ha bloccato il papà su whatsapp
e io non posso fare le videochiamate, la mamma mi ha portato via dal papà, la mamma ha detto «vecchia stronza» alla nonna , la mamma non mi Per_2 fa vedere i cugini. Si ipotizza che, nelle richieste del bambino, ovvero di stare sempre con il papà e con la mamma quando ne ha voglia, ci sia un bisogno di assicurarsi almeno un punto di riferimento affettivo e la scelta del genitore che sente più presente e più sicuro di sé nella relazione. Il minore verbalizza alla CTU la sua fatica nel trascorrere diversi giorni di seguito lontano dal padre. manifesta un eccesivo investimento cognitivo ER nel calcolo dei giorni che mancano tra un turno di responsabilità genitoriale paterno e l'altro. Il minore in sede peritale esibisce le sue capacità di calcolo che il padre gli ha insegnato … consapevole che gli adulti lo considerano un bambino intelligente …” (v., così, a pagg. 75 dell'elaborato peritale datato
7.9.2020, sub doc. 4 nel fascicolo attoreo, con sottolineature aggiunte -
N.d.R.). In tale contesto, peraltro, la CTU aveva comunque motivatamente ritenuto, che il “… regime di visita idoneo a garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato, continuativo e sereno (di - N.d.R.) con ER entrambi i genitori … (fosse proprio quello del) collocamento paritetico …”
(v. pag. 76, ibidem, con sottolineature aggiunte - N.d.R.), precisando -in termini ancor oggi pienamente condivisibili- come fosse “… decisivo dare un
pagina 7 di 20 messaggio chiaro alle parti e al minore di una parità in termini di accesso ad entrambe le figure genitoriali, nel tentativo di far evolvere la coppia genitoriale da posizioni di squilibrio aggravate dalla conflittualità rispetto ad una separazione non ancora elaborata. Non si può sottovalutare che la relazione di con il padre appare senza dubbio più nutrita in termini ER di stimoli offerti ma (essa) manifesta anche una rischiosa alleanza sui temi della conflittualità della coppia.” (v., in questo senso, a pag. 85, ibidem con sottolineature aggiunte – N.d.R.).
Avuto ulteriore riguardo al secondo dei rilievi anticipati in premessa, ovvero alle risultanze dell'ascolto di nuovamente disposto ER all'udienza del 23.1.2024, vale allora constatare come, proprio dalle parole del minore, sembrino qui riproporsi quegli stessi temi -di eccesivo investimento cognitivo nel calcolo dei giorni di sua permanenza con i genitori- e quegli stessi rischi -di una inappropriata alleanza con il padre sui temi della conflittualità della coppia- che erano stati già stigmatizzati dalla
CTU. “Si, mi fa piacere -risponde ora che vengano a prendermi ER un po' il papà e un po' la mamma (quando lui va ad atletica - N.d.R.); però, vorrei monitorare quanto tempo sto con la mamma e quanto con il papà.”
(v. verbale di udienza cit., a pag. 2, con sottolineature aggiunte - N.D.R.).
E, alla domanda su cosa voglia dire “monitorare”, indicata dal giudice istruttore come parola difficile per un bambino e meritevole di spiegazioni, puntualizza, prontamente: “Mi spiego;
vorrei tenere controllato ER quando sono con uno e quando sono con l'altro dei miei genitori.” (ibidem, con sottolineature aggiunte - N.D.R.). Ancora, incalzato sul perché un bambino come lui dovesse tenere controllata questa cosa, “Loro -riferisce il minore parlando di mamma e papà- certamente decidono le giornate, ma poi con loro ci devo stare io. A me non sta bene che decidano gli altri per me, se poi sono io che devo stare con uno o con l'altro. Io non dico di non voler vedere sia papà che mamma, però vorrei fare le mie scelte” (ibidem).
Nel verbale in oggetto, oltretutto, si dava atto della tendenza in taluni casi, ad anticipare le risposte che gli venivano poste e ER ad impostare il discorso secondo un ordine autonomo, quasi predeterminato, come se avesse già stabilito cosa fosse importante dire al giudice.
Emblematica è la stessa richiesta rivolta al giudice da di non ER
pagina 8 di 20 riferire ai genitori quello che veniva detto da lui in udienza, malgrado sin dall'inizio fosse stato esposto al bambino quali fossero la natura del procedimento e gli effetti dell'ascolto: “Perché poi tutti e due mi iniziano a chiedere perché hai detto questo, piuttosto che quello …. Non voglio usare aggettivi dispregiativi, ma a me non fa per niente piacere che mi chiedano queste cose. Se dico che cosa ho detto o se glielo dite voi, come è già successo una volta, iniziano a domandarmi «perché hai detto così?» e mi tormentano.” (ibidem, con sottolineature aggiunte - N.D.R.), salvo, subito dopo, passare nel discorso -in maniera tanto inopinata quanto contraddittoria- dal plurale al singolare ed attribuire questo invasivo atteggiamento indagatore alla sola madre, pur ribadendo, al contempo, che la consegna del silenzio avrebbe dovuto essere rispettata nei confronti di entrambi i genitori: “Tu, giudice, non dire nulla a nessuno dei due, così poi la mamma non sospetta niente, però è la mamma che mi fa l'interrogatorio.
Se non dite a nessuno dei due niente, la mamma non viene a sapere che io ho chiesto di non dire niente a lei.” (ibidem).
Merita in ogni caso di segnalare -perché pare essere il più importante messaggio, quasi la preghiera, che ha voluto consegnare non già ER al Tribunale, ma ai suoi genitori- quanto sostenuto dal bambino alla fine dell'ascolto: “Volevo aggiungere una cosa, sempre su questo argomento. Io vorrei dire questo: al posto di parlare con le assistenti, o anche a te (giudice
- N.d.R.), adesso anche basta, sono cinque anni che aspetto che finisca questa storia.” A.D.R. («Come pensi che potrebbe finire questa storia? cosa vorresti?» - N.d.R.) - “Non aver più bisogno di andare dagli assistenti sociali,
o non vedere il papà e la mamma in Tribunale, e che tutto fosse in tranquillità.” A.D.R. («Cosa vorresti che dicessi ai tuoi genitori?» - N.d.R.)
“Almeno oggi che ho parlato con te, voglio essere tranquillo sulle cose che ti ho detto.” (v., in questi termini, a pag. 3, ibidem). Si tratta, a ben guardare, di un desiderio di elementare ed agevole comprensione da parte di chiunque, che testimonia, in effetti, la naturale aspirazione di ER
-come di tutti i bambini della sua età- a non essere coinvolto nelle sterili schermaglie dialettiche dei propri genitori e nelle estenuanti ritorsioni dell'uno nei confronti dell'altro; eSIenza, questa, che davvero impone a ed a , dunque, un definitivo e non Parte_1 Controparte_1
pagina 9 di 20 più rimandabile cambio di passo, ad oggi non ancora responsabilmente compiuto. Se, infatti, non sono mai state seriamente in discussione le competenze delle parti in causa -però valutate singolarmente- nel provvedere ai bisogni di e nell'organizzare, ciascuna con le proprie ER irripetibili ed incomparabili attitudini, un adeguato spazio ambientale in modo da potergli offrire un contesto sufficientemente stimolante e protettivo
(v., così, a pag. 73 della CTU del 7.9.2020), ancora difetta, invece, quell'inevitabile e necessaria alleanza che deve connotare il ruolo di chi, pur avendo maturato la spesso sofferta decisione -a fronte del constatato fallimento del proprio progetto di vita comune- di intraprendere strade diverse, resta genitore sempre e comunque.
Sotto questo profilo, le relazioni dei Sevizi Sociali acquisite agli atti rappresentano uno campionario davvero sconfortante dell'incapacità di dialogo delle parti, anche nelle cose più piccole e banali. Ivi si apprende, invero, tra le altre poco commendevoli circostanze: a) che il percorso di sostegno genitoriale attraverso l'organizzazione di colloqui congiunti si sarebbe momentaneamente interrotto a maggio 2022 -per poi riprendere solo con modalità on line a novembre 2023- per volontà della SI.ra
, stante il riferito disagio che le avrebbe procurato la presenza del CP_1 compagno, definito “come un manipolatore, prevaricatore e violento” (v. la relazione del 15.9.2023); b) che, in assenza di un reciproco accordo tra genitori, a fronte della manifestata impossibilità, per la scuola di ER di consegnare il minore al nonno paterno, unilateralmente delegato dal SI.
, questi avrebbe ritenuto più utile, piuttosto che sollecitare un Parte_1 ragionevole compromesso con la SI.ra , presentarsi all'uscita del CP_1 plesso scolastico del figlio “dopo le 17:15 accompagnato dalla Polizia del
Commissariato” (ibidem), avendo, per l'occasione, accusato gli insegnati di
“sequestro di minore”; c) che, nella giornata di competenza materna dell'1.2.2023, disputando su chi dei due -tra padre e madre, entrambi presenti in quel frangente- avrebbe dovuto entrare nello spogliatoio della piscina, a fine corso, per aiutare ne sarebbe scaturita una ER violenta discussione alla presenza degli altri bambini -della quale, per inciso, lo stesso si sarebbe dichiaratamente vergognato-, poi culminata ER con l'uscita della dalla piscina assieme al figlio e senza neppure CP_1
pagina 10 di 20 avvisare le maestre (ibidem); d) che, a partire dal 10.11.2023, è cioè da quanto, alle ore 8:30, il padre avrebbe recuperato il figlio a scuola con dichiarata febbre alta e conati di vomito, i genitori si sarebbero “impegnati” in un estenuante quanto inconcludente scambio di e.mail teoricamente finalizzato ad aggiornarsi sullo stato di salute di ma costituente, ER di fatto, il pretesto del SI. per rimproverare l'ex compagna “di Parte_1 non essere stata immediatamente reperibile e di non aver dato riscontro in merito alla somministrazione dell'antidolorifico/antipiretico e all'opportunità di un accesso in P.S.”, quanto gli stessi assistenti sociali, invece, avevano fatto notare al padre “che, se ne avesse ravvisato la necessità, nulla
(avrebbe ostato -essendo nell'occasione con lui- all') accesso in ER
P.S. pediatrico” (v. la relazione del 23.11.2023).
Ora, se questo è il solo parziale ma già di per sé disarmante quadro di riferimento, all'interno del quale appare davvero ozioso ricercare con il bilancino le colpe di uno, piuttosto che dell'altro genitore, va tuttavia rilevato che, da un quadro siffatto, non è comunque lecito trarre la conclusione
-coltivata dal patrocinio attoreo- secondo cui il regime di responsabilità genitoriale più adeguato, nel caso di specie, dovrebbe essere quello dell'affido esclusivo al padre. Merita considerare, infatti: a) che il rispetto del principio della bigenitorialità -da intendersi quale impegno di una presenza comune dei genitori nella vita del figlio, siccome idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi- va prioritariamente assicurato proprio a salvaguardia dell'interesse superiore del minore (v., in motivazione, ex multis, Cass. civ.
- Sez. 1, Ordinanza n. 2947/2025; b) che, anche per questo motivo, la mera
-e, purtroppo, non infrequente- conflittualità riscontrata tra i genitori anche non coniugati, che vivono separati, non preclude affatto il ricorso al succiato regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove detta conflittualità si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione solo ove si esprima in forme atte ad alterare ed a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (v., così,
Cass civ. - Sez. 1, Ordinanza n. 26517/2024), non già -giova chiarirlo-
l'interesse dei litiganti, ai quali, semmai, è doveroso imporre un pagina 11 di 20 supplemento di responsabilità e di maturità, senza concedere agli stessi comode scorciatoie solo per alleviarli dalle fatiche del quotidiano ed ineludibile confronto imposto dal pur difficile ruolo di genitori.
Su queste basi, allora, mette conto di rammentare che, “relativamente alla visita (degli operatori del Servizio Tutela Minori) presso il domicilio della SI.ra , si (è rilevato come) il minore si mostra(sse) sereno nella CP_1 relazione con la madre e si move(sse) con disinvoltura nei locali dell'abitazione” (v., così, la relazione del 15.9.2023); né minor importanza
è destinato ad assumere, in quest'ottica, il fatto che “ frequenta ER regolarmente la scuola, arriva puntuale, è dotato del materiale necessario, svolge i compiti assegnati per casa che riferisce di svolgere in autonomia e si presenta con abbigliamento adeguato alle stagioni. (…) dimostra interesse
e motivazione per la scuola;
è un bambino partecipe, ci tiene a far bene e cerca di migliorare e superare eventuali lacune (con buon) rendimento scolastico. La maestra lo descrive come un bambino sensibile, attento all'altro; quando ci sono screzi tra compagni non reagisce e preferisce confrontarsi con gli insegnanti.” (v., in questo senso, la relazione del
23.11.2023). Quelli in questione, detto in altre parole, sono segnali esteriori SInificativi e sicuramente affidabili, perché riportati da osservatori imparziali, siccome non coinvolti nelle litigiose dinamiche della ex coppia;
tali, comunque, da non evidenziare sintomi di un pericoloso disagio esistenziale o di un grave disadattamento di quali conseguenze ER delle menzionate difficoltà relazionali dei suoi genitori.
Se su ciò si conviene, di conseguenza, non vi è motivo alcuno per disporre l'affidamento esclusivo di al padre, né tale motivo ER potrebbe essere rinvenuto, d'altro canto, nell'autocelebrazione del ricorrente come “… un bravo padre, proteso alla tutela del benessere del figliolo sopra ogni altra cosa, (capace di - N.d.R.) prendersi amorevole cura del minore,
… coinvolgerlo e stimolarlo, (avendo - N.d.R.) perfetta cura della sua salute
e (garantendogli - N.d.R.) serenità abitativa e personale.” (v. in questi termini, a pag. 9 della comparsa conclusionale attorea). Al riguardo, due sole considerazioni vanno spese. La prima: il concetto di “bravo padre” andrebbe misurato non solo e non soltanto con isolato riferimento al rapporto con il proprio figlio, qui indiscutibilmente buono, ma anche pagina 12 di 20 -nondimeno- con la capacità di rispettare e non svalutare, specie agli occhi di quel figlio, il ruolo dell'altro genitore, nel caso di specie la madre.
Su ciò, gli esiti della originaria consulenza tecnica hanno palesato talune non marginali lacune anche nell'odierno ricorrente, atteso che “… il SI.
, in sede peritale, ha dato evidenza di una modalità Parte_1 comunicativa difensiva tendente ad esasperare in un certo qual modo i riferiti, nel tentativo di screditare la SI.ra come persona e come CP_1 genitrice …, la tendenza a dirigere il colloquio ovviando alle domande della
C.T.U., la tendenza ad attribuire la responsabilità degli eventi all'Altro, anche davanti al figlio, ponendosi in una posizione one-up rispetto all'altro genitore. La dinamica perversa in cui la coppia si incastra vede le argomentazioni del SI. sollecitare la SI.ra negli Parte_1 CP_1 aspetti persecutori …” (v., in tal senso, a pag. 71 e 72 dell'elaborato peritale, con sottolineature aggiunte - N.d.R.), così paradossalmente innescando proprio quegli atteggiamenti di chiusura -dall'altro lato comunque talvolta indebitamente amplificati, va detto con chiarezza1- di cui il ricorrente medesimo continua a dolersi. Oltretutto, il fatto che entrambi i genitori non abbiano coltivato il suggerimento del Tribunale di attivare percorsi psicologici individuali2 e che la resistente, per parte sua, abbia financo ritenuto di poter interagire con controparte -nell'ambito degli incontri congiunti predisposti dal “Servizio Tutela Minori”- solo attraverso collegamenti da remoto, depone nel senso di un impegno a dir poco 1 Nella CTU della dott.ssa si dava conto, invero, del fatto che “… la SI.ra Pt_3
evidenzia(va) una tendenza a formulare interpretazioni persecutorie CP_1 rispetto alle intenzioni dell'Altro, … una modalità di autorappresentazione in cui tende(va) a presentarsi in modo più favorevole di quello che (era), minimizzando i propri limiti. La SI.ra in sede peritale è apparsa sofferente, CP_1
(manifestando) un sentimento di impotenza a fronte della conflittualità in atto …”
(v. pag. 71 della consulenza, con sottolineature aggiunte - N.d.R.). 2 Nulla dimostra, al riguardo, neppure lo , dalla cui documentazione si Parte_1 evince unicamente la generica frequentazione di un non meglio specificato percorso di psicoterapia con il professionista che aveva svolto le funzioni di CTP nel procedimento n. 3478/2029 R.G., comunque non protrattosi oltre il mese di ottobre
2021 (v. doc. 39 nel fascicolo attoreo)
pagina 13 di 20 deficitario dei predetti genitori per superare i problemi tra di loro esistenti, benché abbia reclamato a gran voce -per quanto già visto- di “non ER vedere il papà e la mamma in Tribunale, e che tutto fosse in tranquillità.”
Seconda -più generale- considerazione: occorrerebbe che l'esercizio della genitorialità venisse vissuto non già, come sembra qui, in termini competitivi, quasi si trattasse di una gara dove si è chiamati a dimostrare a
(ed al Tribunale) chi è più bravo. Detto altrimenti, quand'anche ER fosse vero -e non vi è ragione per dubitarne- che “il padre esibisce una genitorialità molto attiva e presente agli occhi del minore, … (e che), rispetto alla capacità di favorire opportunità educative e di socializzazione, (lo stesso) padre risulta (assai dinamico) nello stimolare il figlio sia intellettualmente che attraverso occasioni esperienziali …” -anche a rischio, peraltro, di sovrastimarne le competenze emotive e cognitive (v., così, a pagg. 73 e 74 della CTU)-, non potrebbe comunque inferirsi, da ciò, che le maggiori titubanze caratteriali della madre siano indice di una sua minore sollecitudine nei confronti di né, d'altro canto, una eventuale ER valorizzare le competenze della resistente potrebbe trovare terreno fertile per maturare se, dall'altra parte, sembra quasi ci si proietti -non è dato comprendere quanto involontariamente- alla continua ricerca del confronto, ma non già per integrare, in un'ottica di mutuo e fruttuoso scambio, le opportunità di crescita armonica del minore, quanto piuttosto per rimarcare le differenze, ovvero la vitale specialità della relazione di con il ER padre, rispetto alla noiosa ordinarietà del suo rapporto con la madre.
Da qui, è più agevole -e quasi conseguenziale- passare a considerare la diversa questione dell'ulteriormente richiesto collocamento prevalente del figlio. Anche su questo punto, tuttavia, le deduzioni attoree sono prive di pregio e paiono muovere dal medesimo errore di prospettiva;
quello, cioè, di considerare l'effettivamente positivo rapporto tra padre e figlio non già quale utile elemento da valorizzare nell'ambito di una crescita serena ed equilibrata di all'interno di una genitorialità condivisa e solidale ER pur nella sopravvenuta disgregazione dell'unione affettiva con la SI.ra
, ma quale presupposto per rimarcare l'affermata differenza tra CP_1 un papà sempre bravo, sempre premuroso, sempre dialogante, oltre che pronto a coinvolgere il minore offrendogli uniche occasioni di socializzazione,
pagina 14 di 20 ed una madre specularmente dipinta come poco stimolante, chiusa nel proprio limitato individualismo, disattenta ai bisogni primari di e ER proiettata a rivendicare il suo -invero naturale ed insopprimibile- ruolo genitoriale, quasi che l'unico obbiettivo così perseguito fosse quello di penalizzare lo , tanto da rimanere sorda alle reiterate richieste Pt_2 del figliolo di maggior frequentazione paterna. Si tratta di un quadro che, proprio per la sua unilateralità -ed alla luce di quanto emerso nella pregressa indagine peritale- suona non solo squilibrato, ma anche poco costruttivo, specie per la tranquillità tanto reclamata da ER
Né giova, sotto questo punto di vista, continuare ad appellarsi -quasi fosse un dogma irretrattabile ed indiscutibile- alla asseritamente dirimente volontà del minore;
nel dover certo tenere conto di quest'ultima, non pare comunque preclusa a Tribunale, invero, ogni più ponderata e complessiva valutazione in merito al reale miglior interesse del predetto minore, specie laddove si consideri che, nel caso in questione, non risulta affatto ER immunizzato rispetto al condizionamento derivate dal fatto di essere tutt'ora indebitamente esposto al conflitto tra i suoi genitori, benché il bambino
-ferma la maggiore intensità relazionale con la figura del papà, che “… ha tante idee per lui e lo fa divertire …”- avesse anche già manifestato in termini chiari il bisogno “… di avere rassicurazioni sulla presenza affettiva di entrambi i genitori, (oltre a sentirsi - N.d.R.) investito del compito di dover(li) rassicurare a sua volta … dell'affetto che sent(iva) verso (di loro).”
(v., così, a pag. 54 della CTU, sub doc. 4 nel fascicolo attoreo). L'ascolto disposto in corso di causa, in verità ha confermato questo bisogno.
Da quell'udienza, invero, non sono affatto emersi univoci elementi per ritenere inadeguata o pregiudizievole, per la frequentazione della ER madre, a cui il bambino ha dichiarato, anzi, di voler “… bene, ci mancherebbe che non le voglio bene. Vedere tutti due si, è quello che voglio …” (v. pag.
3 del verbale), salvo poi soggiungere -in termini non propriamente coerenti, ma espressivi di quella impropria eSIenza di “monitorare” il tempo trascorso con lei e con il padre- “che erano troppi giorni una settimana intera con lei;
quindi, durante le vacanze, non voglio stare più di tre giorni consecutivi.”
(ibidem). Né, del resto, maggiori delucidazioni sono giunte da a ER seguito delle sollecitazioni del giudice istruttore: “A.D.R. («Che cosa intendi,
pagina 15 di 20 allora? Giorni alternati?» – N.d.R.) “Una cosa del genere.” “A.D.R. («Perché proprio tre giorni, come limite?») “Perché altrimenti mi manca il papà.”
(«E la mamma?» - N.d.R.) “Anche la mamma.” (ibidem). CP_2
Si converrà, da ultimo, che alcuna indicazione di segno contrario potrà trarsi dalla spiegazione data dal minore dalla domanda «Come mai con il papà una settimana intera si, durante le vacanze, e con la mamma no?», essendosi limitato a riferire che, “Con il papà mi diverto, ho i ER cugini, invece con la mamma sono sempre e solo con lei, e dopo un po' anche basta.”. Già si è detto, invero, che trasmettere al figlio l'immagine di una relazione genitoriale non competitiva, gioverà, oltre che a lui, anche -e soprattutto- alle parti oggi ancora in causa;
va solo ulteriormente precisato,
a tale ultimo riguardo, che, per la SI.ra , la gestione degli spazi CP_1 abitativi, anche con riferimento alla possibilità di offrire a ER occasioni di incontro con coetanei, ha incontrato, all'inizio, indubbi ostacoli non già per un biasimevole disinteresse materno rispetto alle eSIenze di socializzazione del minore, quanto per il fatto -certo ben noto al ricorrente- che, trovatasi ella a dover rilasciare la casa familiare in conseguenza del provvedimento giudiziale del 21.7.2022 e con redditi non adeguati all'immediato reperimento di soluzioni alternative, la stessa CP_1 aveva potuto trovare solo provvisoria ospitalità a FAEDIS da amici, salvo comunque vedersi definitivamente assegnato, alla fine, un alloggio ATER a
BUTTRIO. Non è lecito escludere che qui, quindi, potranno finalmente venire in visita gli amici di e che, rispetto a prima, sarà “molto meglio”, ER alla stessa stregua di quanto accade “… con il papà, (dove) infatti, ci sono i cugini, e anche i suoi di amici, ad esempio una SInora grande come lui con una figlia della mia età.” (v., in questo senso, a pag. 3 del verbale di udienza del 24.1.2024, le dichiarazioni di impropriamente stimolato al ER confronto tra il molto che poteva ottenere dal lato paterno ed il dichiaratamente poco che gli riservava la mamma, senza che, tuttavia, al bambino fosse stato almeno spiegato, con parole semplici ma sincere, e senza colpevolizzare alcuno, quali erano le diverse situazioni di partenza).
Se dunque, per quanto sino ad ora esposto, non si ravvisano validi elementi per modificare il regime di affidamento e di collocamento di deve parimenti escludersi la fondatezza sia dell'ulteriore richiesta ER
pagina 16 di 20 di parte ricorrente che sia stabilito il mantenimento diretto del minore e modificata a favore del ricorrente medesimo la percentuale di spettanza delle spese straordinarie (40% a carico suo, 60% a carico della ), CP_1 sia della pretesa di parte resistente volta ad ottenere, di contro, una maggiorazione del contributo al mantenimento del figlio.
In argomento, è appena il caso di rammentare che “il principio sancito dall'art. 337-quinquies cod. civ., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va … coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, solo, rebus sic stantibus. Il che comporta, com'è nozione ricevuta, che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo.”
(v., in motivazione, Cass. civ. - sez. 1, sentenza n. 283 09/01/2020, con sottolineature aggiunte – N.d.R. e anche l'art. 473-bis.29 cod. proc. civ.).
Ora, anche a voler tralasciare il fatto che le parti dell'odierno giudizio hanno entrambe tenuto un comportamento processuale non conforme alle prescrizioni dell'art. art. 473-bis. 12 cod. proc. civ., non avendo ottemperato in maniera esaustiva agli obblighi di disclosure ivi previsti (la SI.ra
, invero, ha omesso di depositare gli estratti conto, il SI. CP_1
non ha presentato le Certificazioni Uniche), ed anche Parte_1 trascurando il rilievo che, sotto il profilo degli oneri di allegazione, nulla ha tempestivamente dedotto la resistente per giustificare la sua domanda, limitandosi a sollecitare -attraverso inconferenti indagini bancarie- un'inammissibile revisione delle statuizioni economiche del primo procedimento sull'assunto della ritenuta attuale inverosimiglianza della pagina 17 di 20 documentazione reddituale del ricorrente;
anche soprassedendo su questo, si ripete, ciò di cui si può dare conto, nel caso di specie, è unicamente che il ricorrente, rispetto alla situazione esaminata nel precedente contenzioso n. 3478/2019 R.G, non paga più la rata del mutuo, con un risparmio mensile di € 470,00. Va peraltro aggiunto, sul punto, che la stessa resistente ha visto migliorare la sua situazione rispetto a quando era stato reso il decreto di cui qui si chiede la modifica, passando da una retribuzione mensile di
€ 570,00 ad una di € 800,00; né pare possa spostare i termini della questione -nel contesto di un affidamento paritario- la circostanza che la SI.ra debba pagare, ora, un canone di locazione, peraltro CP_1 calmierato, di € 240,00 al mese, atteso che la necessità di reperire soluzioni abitative alternative non poteva non essere già stata considerata nel decreto del 21.7.2022, ivi essendosi contestualmente disposta, a carico della resistente, la revoca dell'assegnazione della casa familiare.
Dovendosi mantenere ferme, pertanto -nel confermato rigetto di tutte le domande al vaglio- le statuizioni dell'originario decreto dianzi menzionato, le parti vanno tuttavia formalmente ammonite -e non più soltanto blandamente invitate- a garantire, per l'esclusivo bene di “… la ER presenza di entrambi i genitori in termini di prevedibilità fattiva ed affettiva …” (v., così, a pag. 8 del decreto del 21.7.2022). Va da sé che non saranno più consentite pratiche ostruzionistiche, sterili rivendicazioni di principio, inutili polemiche o estenuanti coinvolgimenti di soggetti terzi per risolvere ordinari problemi alla normale portata di persone dotate di minimo buon senso. È del tutto evidente, invero, che laddove dovessero riproporsi quelle dinamiche divisive che, sino ad ora, hanno contrassegnato di rapporti genitoriali di cui trattasi, se ne dovrebbe dedurre, con ogni effetto di legge, una incorreggibile incapacità -variamente ripartita tra entrambi i genitori- ad esercitare la loro funzione, presupponendo quest'ultima, al contrario, la spontanea e collaborativa attitudine ad anteporre il benessere del figlio rispetto ad unilaterali ed improduttive rivendicazioni di ruolo.
In quest'ottica, appare quanto mai urgente che e Parte_1
riprendano fattivamente -e senza impropri filtri derivanti Controparte_1 da inopportune presenze solo da remoto- il già disposto percorso di sostegno alla genitorialità e di coordinazione genitoriale, perché le disfunzionalità
pagina 18 di 20 relazionali emerse e più volte ripresentatesi, non abbiano più a ripetersi.
Le parti, in tal senso, avranno l'onere di mettersi sollecitamente in contatto con i Servizi Sociali dei Comuni del NATISONE per l'avvio -anche attraverso l'ausilio dei Servizi specialistici- degli incontri finalizzati a supportarle nell'esame delle summenzionate disfunzionalità e delle permanenti criticità nel loro rapporto, ad agevolarle nell'identificazione delle reali e più remote fonti del conflitto, a renderle edotte sugli strumenti comunicativi più utili per meglio dialogare tra loro e con con ER contestuale indicazione degli opportuni interventi destinati a correggere -o comunque ad attenuare entro limiti di normale tollerabilità- ogni tendenza a screditare l'altro come persona e come genitore, o qualunque propensione ad indulgere in paralizzanti interpretazioni persecutorie rispetto alle intenzioni della controparte. Va in ogni caso disposta, qui, l'ulteriore sorveglianza attiva del Giudice Tutelare, quale autorità giudiziaria che -in quanto destinataria delle periodiche relazioni di aggiornamento dei Servizi- dovrà vigilare sull'effettivo rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, segnalando al PM -per le valutazioni del caso- eventuali ulteriori condotte pregiudizievoli in danno al minore assunte dall'uno o dall'altro genitore.
La reciproca soccombenza delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo sul ricorso proposto ex art. 473-bis.47 cod. proc. civ. da Parte_1 contro , così provvede: Controparte_1
▪ RIGETTA ogni domanda di modifica proposta dalle parti in causa e, per l'effetto,
▪ CONFERMA le statuizioni contenute nel decreto emesso il 21.7.2022 dal
Tribunale di UDINE;
▪ INVITA le parti medesime a riprendere fattivamente -nei termini ed alle condizioni di cui in motivazione- il già disposto percorso di sostegno alla genitorialità e di coordinazione genitoriale;
▪ CONFERMA, in quest'ottica, il mandato di sostegno e controllo ai competenti Servizi Sociali dei Comuni del NATISONE, perché questi diano pagina 19 di 20 seguito -anche attraverso l'ausilio dei Servizi specialistici- al predetto percorso, con gli obbiettivi indicati nella medesima motivazione;
▪ DISPONE la sorveglianza attiva del Giudice Tutelare, quale autorità giudiziaria che, in quanto destinataria delle prossime periodiche relazioni di aggiornamento dei Servizi (almeno una ogni semestre, per la durata di un anno), dovrà vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e segnalare al P.M., per le valutazioni del caso, eventuali condotte pregiudizievoli in danno al minore assunte dall'uno o dall'altro genitore,
▪ COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione Servizi Sociali dei Comuni del nonché per la trasmissione al Giudice Tutelare presso l'intestato Pt_4
Tribunale per l'esercizio della sorveglianza attiva.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 23.5.2024
Il Presidente est.
dott. Fabio LUONGO
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