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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Fermo
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1931/2025
Il Giudice Francesco De Perna, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17.04.2025, ha emesso la presente
ORDINANZA
Richiamato il ricorso con il quale (C.F./P.I. Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di confermare, per la durata di 120 P.IVA_1
giorni, le misure protettive già richieste ai sensi degli artt. 18 e ss. CCII con istanza del 20.02.2025 e, in particolare, di:
a) disporre il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
b) disporre il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
c) disporre il divieto alle controparti di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno alla Ricorrente per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto all'accesso alla composizione negoziata della crisi;
d) disporre il divieto ai creditori e alle controparti di porre in essere ovvero continuare attività che possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte nell'ambito della procedura di CNC e volte a perseguire il superamento della situazione di squilibrio economico-patrimoniale delle Società; e) disporre il divieto di emanazione della sentenza di accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale;
osservato primariamente, da un lato, che non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di conferma in ordine al divieto ex art. 18, comma 5, CCII, delle controparti di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno alla Ricorrente per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto all'accesso alla composizione negoziata della crisi, posto infatti che il suddetto divieto, ai sensi del predetto articolo, non richiede alcuna conferma da parte del Tribunale, diversamente da quanto invece previsto per le misure protettive;
da altro lato, che non può essere confermata, in quanto generica, la misura del divieto ai creditori e alle controparti di porre in essere ovvero continuare attività che possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte nell'ambito della procedura di CNC e volte a perseguire il superamento della situazione di squilibrio economico-patrimoniale delle Società, anche considerando che, ai sensi dell'art. 4 CCII, i creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza già hanno il dovere di collaborare lealmente, tra l'altro, con il debitore e con l'esperto;
ritenuto, per contro, che devono invece essere concesse le ulteriori misure protettive richieste siccome funzionali al buon esito delle trattative, così come non contestato da alcuna delle parti interessate nonché come espressamente confermato dall'esperto
(dotato delle necessarie cognizioni tecniche nonché terzo, imparziale e indipendente ex art. 16 CCII), il quale infatti, oltre ad aver indicato specificamente le attività che intende svolgere ex art. 12 comma 2 CCII (incontri con i creditori, peraltro già avviati, pubblicazione di una manifestazione di interesse all'acquisto dell'azienda), esprimendo parere favorevole alla concessione delle misure protettive, ha rappresentato, da un lato, che vi è stata la disponibilità a valutare proposte da alcuni creditori e, da altro lato, che “la mancata conferma delle misure potrebbe comportare la compromissione della negoziazione/accordo di ristrutturazione causando di fatto uno svilimento degli asset aziendali”; osservato, ancora, quanto alla richiesta di disporre il divieto “di emanazione della sentenza di accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale”, che tale effetto discende automaticamente dalla legge, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
ritenuto infine congruo, in ordine alla durata delle misure protettive, il tempo richiesto dal ricorrente di 120 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese;
e ciò, anche in considerazione della rappresentata cessione di un bene immobile di valore elevato;
P.Q.M.
1. Conferma, stabilendone la durata di 120 giorni, le seguenti misure protettive:
− divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
− divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
Manda alla cancelleria, ai sensi dell'art. 19, comma 7, CCII e nei tempi ivi contemplati, di comunicare la presente ordinanza al registro delle imprese.
Si comunichi.
18/04/2025
Il Giudice
Francesco De Perna
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1931/2025
Il Giudice Francesco De Perna, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17.04.2025, ha emesso la presente
ORDINANZA
Richiamato il ricorso con il quale (C.F./P.I. Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di confermare, per la durata di 120 P.IVA_1
giorni, le misure protettive già richieste ai sensi degli artt. 18 e ss. CCII con istanza del 20.02.2025 e, in particolare, di:
a) disporre il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
b) disporre il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
c) disporre il divieto alle controparti di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno alla Ricorrente per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto all'accesso alla composizione negoziata della crisi;
d) disporre il divieto ai creditori e alle controparti di porre in essere ovvero continuare attività che possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte nell'ambito della procedura di CNC e volte a perseguire il superamento della situazione di squilibrio economico-patrimoniale delle Società; e) disporre il divieto di emanazione della sentenza di accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale;
osservato primariamente, da un lato, che non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di conferma in ordine al divieto ex art. 18, comma 5, CCII, delle controparti di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno alla Ricorrente per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto all'accesso alla composizione negoziata della crisi, posto infatti che il suddetto divieto, ai sensi del predetto articolo, non richiede alcuna conferma da parte del Tribunale, diversamente da quanto invece previsto per le misure protettive;
da altro lato, che non può essere confermata, in quanto generica, la misura del divieto ai creditori e alle controparti di porre in essere ovvero continuare attività che possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte nell'ambito della procedura di CNC e volte a perseguire il superamento della situazione di squilibrio economico-patrimoniale delle Società, anche considerando che, ai sensi dell'art. 4 CCII, i creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza già hanno il dovere di collaborare lealmente, tra l'altro, con il debitore e con l'esperto;
ritenuto, per contro, che devono invece essere concesse le ulteriori misure protettive richieste siccome funzionali al buon esito delle trattative, così come non contestato da alcuna delle parti interessate nonché come espressamente confermato dall'esperto
(dotato delle necessarie cognizioni tecniche nonché terzo, imparziale e indipendente ex art. 16 CCII), il quale infatti, oltre ad aver indicato specificamente le attività che intende svolgere ex art. 12 comma 2 CCII (incontri con i creditori, peraltro già avviati, pubblicazione di una manifestazione di interesse all'acquisto dell'azienda), esprimendo parere favorevole alla concessione delle misure protettive, ha rappresentato, da un lato, che vi è stata la disponibilità a valutare proposte da alcuni creditori e, da altro lato, che “la mancata conferma delle misure potrebbe comportare la compromissione della negoziazione/accordo di ristrutturazione causando di fatto uno svilimento degli asset aziendali”; osservato, ancora, quanto alla richiesta di disporre il divieto “di emanazione della sentenza di accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale”, che tale effetto discende automaticamente dalla legge, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
ritenuto infine congruo, in ordine alla durata delle misure protettive, il tempo richiesto dal ricorrente di 120 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese;
e ciò, anche in considerazione della rappresentata cessione di un bene immobile di valore elevato;
P.Q.M.
1. Conferma, stabilendone la durata di 120 giorni, le seguenti misure protettive:
− divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
− divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
Manda alla cancelleria, ai sensi dell'art. 19, comma 7, CCII e nei tempi ivi contemplati, di comunicare la presente ordinanza al registro delle imprese.
Si comunichi.
18/04/2025
Il Giudice
Francesco De Perna