Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7846/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7846/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
.11.1958, C.F.: , AR CodiceFiscale_1 iciliato in Battipaglia (SA), alla via Pa studio dell'avv. Giuseppina, Sabina Impemba che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2 ente domiciliata in Eboli (SA), al viale Amendol
[...] dell'avv. Cosimo Pio Di Benedetto che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1987 nel Comune di Eboli (SA) e che dalla loro due figlie, Per_1
(12.08.1989) ed (16.06.1992). Per_2
In particolare, il ilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con decreto del 14.04.2005, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con la previsione dell'obbligo a proprio carico di corrispondere il mantenimento per le figlie, diventate economicamente indipendenti, e senza il riconoscimento in favore dell'ex moglie del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile o, in subordine, in caso di riconoscimento, una somma non superiore a € 500,00 mensili. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla CP_1 domanda di divorzio, contestava quanto d rente e, pur non opponendosi alla revoca del mantenimento in favore delle figlie, chiedeva la previsione dell'obbligo a carico dell'ex coniuge di corrisponderle un'elevata somma mensile a titolo di assegno divorzile, deducendo di essersi occupata della famiglia durante il matrimonio e di avere altresì contribuito concretamente alla formazione del cospicuo patrimonio del ricorrente. All'udienza del 20 febbraio 2025, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il G.D. riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Tanto premesso, occorre rilevare che i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 20 febbraio 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, vanno ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- le parti danno atto che entrambi i figli sono economicamente indipendenti e nulla deve essere corrisposto per il loro mantenimento;
- il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la AR CP_1 somma con le seguenti modalità:
1. entro 10 ta odierna corrisponderà la somma di € 100.000,00 alle coordinate note;
2. la restante somma di € 200.000,00 sarà corrisposta entro il 30.04.2025 sempre alle coordinate note;
- dal mese di maggio 2025 il sig. corrisponderà alla sig.ra AR
, entro il giorno 5 d mma di € 1.850,00, oltre CP_1 nuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
fino al mese di aprile 2025 l'importo dell'assegno divorzile sarà pari a € 2.673,76;
- il sig. non corrisponderà più gli importi, nella misura del 50%, per la T_ manute raordinaria dei fabbricati ceduti ai figli così come previsto in sede di separazione consensuale, nonché alla sig.ra le somme a titolo di IMU CP_1 della casa coniugale e dei box pertinenzi altro immobile indicato nell'accordo di separazione;
- la sig.ra si impegna a far pervenire al sig. alcune foto dei ragazzi CP_1 T_
e della fa Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 25 luglio 1987 nel Comune di Eboli (SA) tra T_
, nato ad [...] il [...], C.F.:
[...] CodiceFiscale_1
, nata a [...] il CP_1 [...] rascritto nel Registro Atti Matrimonio Comun C.F._2
B) dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) (Anno 1987, Atto n. 63, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi