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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/11/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1793/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 21 febbraio 2025 tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PUGLISI FULVIO
APPELLANTE
e
C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
SE MA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3419/2020 pubblicata in data 21/10/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza non definitiva n. 1514/2024 pubblicata il 15/10/2024 questa Corte ha già riassunto i fatti di causa ed ha dichiarato nullo il contratto di apertura di credito mediante carta di tipo revolving, sottoscritto da in uno Parte_1 al contratto di finanziamento n. 1650071, revocando il decreto ingiuntivo n.
3687/2016 emesso dal Tribunale di Catania in data 01/09/2016.
È stata inoltre emessa ordinanza per il prosieguo del giudizio, disponendo CTU e ponendo allo stesso il mandato di accertare il residuo credito vantato da Pt_2 oggi a titolo di restituzione del capitale ricevuto, Controparte_1 maggiorato dei soli interessi legali (e quindi esclusi interessi convenzionali e spese), tenendo conto dei versamenti via via effettuati dalla ad Parte_1 estinzione del debito.
All'esito della disposta CTU, all'udienza del 21/02/2025, la Corte ha posto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, preliminarmente, la Corte che, essendosi già pronunciata sui motivi di appello, resta da esaminare solo il profilo della rideterminazione del credito spettante all'intimante (e/o al suo successore a titolo particolare).
Orbene il CTU ha provveduto al ricalcolo del residuo credito vantato da Pt_2
oggi a titolo di restituzione del capitale ricevuto, Controparte_1
maggiorato dei soli interessi legali (e quindi esclusi interessi convenzionali e spese), tenendo conto dei versamenti via via effettuati dalla ad Parte_1
estinzione del debito.
Sulla scorta della documentazione versata in atti, il CTU ha, quindi, proceduto a determinare il credito residuo a fronte dei finanziamenti concessi in data
19.4.2007 e 22.9.2008, rispettivamente di € 5.000,00 ed € 6.000,00, sì come statuito nella sentenza non definitiva, maggiorando la sorte capitale degli interessi legali, nella misura pro tempore vigente, ed imputando i pagamenti via via effettuati dalla dapprima ai detti interessi e dopo alla sorte capitale Parte_1
residua.
A mente del predetto ricalcolo – assolutamente corretto - il credito residuo vantato da oggi va quindi definitivamente Pt_2 Controparte_1 quantificato in € 3.680,80 alla data del 28.1.2010 (data dell'ultima rata pagata), oltre i successivi interessi legali già maturati pari a € 700,61 calcolati sino alla data della presente relazione, per un totale di € 4.381,41, somma sulla quale vanno calcolati gli interessi, sempre al tasso di legge, dal 5.12.2024 al soddisfo.
pag. 2/4 Appare necessario precisare che con la sentenza non definitiva questa Corte ha già statuito in merito al finanziamento di € 6.000,00, la cui erogazione è stata contestata dall'appellante.
In particolare, nella predetta pronuncia, è stato rilavato “tale somma è riportata nell'estratto conto depositato dall'appellata nel fascicolo monitorio, estratto conto certamente opponibile all'appellante, ma soprattutto dal predetto documento emerge altresì che dopo tale data la ha effettuato dei Parte_1
bonifici ad estinzione proprio del predetto debito (€ 180,00 al mese), atteso che tali somme non possono riferirsi al precedente accredito di € 5000,00
(riconosciuto dall'appellante), debito che risulta estinto già in data 12/08/2008, tanto che ha rimborsato la somma di € 153,27 a saldo di tale precedente Pt_2
finanziamento” (circostanze peraltro confermate dallo stesso CTU).
La richiesta di pronuncia in merito al predetto prestito si palesa, pertanto, inammissibile alla luce del principio in base al quale il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, che assume carattere intangibile (per tutte,
v. Cass. n. 29321/2021).
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
già revocato il decreto ingiuntivo n. 3687/2016 emesso dal Tribunale
[...] di Catania in data 01/09/2016 - con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 11.301,52 – l'odierna appallante va condannata al pagamento, in favore di della complessiva somma di € Controparte_1
4.381,41, oltre interessi al tasso di legge dal 5.12.2024 al soddisfo.
Attesa la parziale soccombenza della parte appellante (la quale ha contestato per intero il credito), ritiene la Corte che possa disporsi la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura della metà, mentre la restante metà va posta a carico della , liquidata nella misura indicata in Parte_1
pag. 3/4 dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
Quanto alle spese di CTU le stesse vanno ripartite tra le parti nella stessa misura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3419/2020 Controparte_1 pubblicata in data 21/10/2020 così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] della complessiva somma di € 4.381,41, oltre interessi al Controparte_1
tasso di legge dal 5.12.2024 al soddisfo;
2) compensa nella misura della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio;
3) condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata della restante metà, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 1.276,00 e, quanto alla presente fase di gravame, in complessivi € 1.457,50, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone le spese di CTU a carico delle parti in ragione della metà ciascuna.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1793/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 21 febbraio 2025 tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PUGLISI FULVIO
APPELLANTE
e
C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
SE MA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3419/2020 pubblicata in data 21/10/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza non definitiva n. 1514/2024 pubblicata il 15/10/2024 questa Corte ha già riassunto i fatti di causa ed ha dichiarato nullo il contratto di apertura di credito mediante carta di tipo revolving, sottoscritto da in uno Parte_1 al contratto di finanziamento n. 1650071, revocando il decreto ingiuntivo n.
3687/2016 emesso dal Tribunale di Catania in data 01/09/2016.
È stata inoltre emessa ordinanza per il prosieguo del giudizio, disponendo CTU e ponendo allo stesso il mandato di accertare il residuo credito vantato da Pt_2 oggi a titolo di restituzione del capitale ricevuto, Controparte_1 maggiorato dei soli interessi legali (e quindi esclusi interessi convenzionali e spese), tenendo conto dei versamenti via via effettuati dalla ad Parte_1 estinzione del debito.
All'esito della disposta CTU, all'udienza del 21/02/2025, la Corte ha posto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, preliminarmente, la Corte che, essendosi già pronunciata sui motivi di appello, resta da esaminare solo il profilo della rideterminazione del credito spettante all'intimante (e/o al suo successore a titolo particolare).
Orbene il CTU ha provveduto al ricalcolo del residuo credito vantato da Pt_2
oggi a titolo di restituzione del capitale ricevuto, Controparte_1
maggiorato dei soli interessi legali (e quindi esclusi interessi convenzionali e spese), tenendo conto dei versamenti via via effettuati dalla ad Parte_1
estinzione del debito.
Sulla scorta della documentazione versata in atti, il CTU ha, quindi, proceduto a determinare il credito residuo a fronte dei finanziamenti concessi in data
19.4.2007 e 22.9.2008, rispettivamente di € 5.000,00 ed € 6.000,00, sì come statuito nella sentenza non definitiva, maggiorando la sorte capitale degli interessi legali, nella misura pro tempore vigente, ed imputando i pagamenti via via effettuati dalla dapprima ai detti interessi e dopo alla sorte capitale Parte_1
residua.
A mente del predetto ricalcolo – assolutamente corretto - il credito residuo vantato da oggi va quindi definitivamente Pt_2 Controparte_1 quantificato in € 3.680,80 alla data del 28.1.2010 (data dell'ultima rata pagata), oltre i successivi interessi legali già maturati pari a € 700,61 calcolati sino alla data della presente relazione, per un totale di € 4.381,41, somma sulla quale vanno calcolati gli interessi, sempre al tasso di legge, dal 5.12.2024 al soddisfo.
pag. 2/4 Appare necessario precisare che con la sentenza non definitiva questa Corte ha già statuito in merito al finanziamento di € 6.000,00, la cui erogazione è stata contestata dall'appellante.
In particolare, nella predetta pronuncia, è stato rilavato “tale somma è riportata nell'estratto conto depositato dall'appellata nel fascicolo monitorio, estratto conto certamente opponibile all'appellante, ma soprattutto dal predetto documento emerge altresì che dopo tale data la ha effettuato dei Parte_1
bonifici ad estinzione proprio del predetto debito (€ 180,00 al mese), atteso che tali somme non possono riferirsi al precedente accredito di € 5000,00
(riconosciuto dall'appellante), debito che risulta estinto già in data 12/08/2008, tanto che ha rimborsato la somma di € 153,27 a saldo di tale precedente Pt_2
finanziamento” (circostanze peraltro confermate dallo stesso CTU).
La richiesta di pronuncia in merito al predetto prestito si palesa, pertanto, inammissibile alla luce del principio in base al quale il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, che assume carattere intangibile (per tutte,
v. Cass. n. 29321/2021).
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
già revocato il decreto ingiuntivo n. 3687/2016 emesso dal Tribunale
[...] di Catania in data 01/09/2016 - con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 11.301,52 – l'odierna appallante va condannata al pagamento, in favore di della complessiva somma di € Controparte_1
4.381,41, oltre interessi al tasso di legge dal 5.12.2024 al soddisfo.
Attesa la parziale soccombenza della parte appellante (la quale ha contestato per intero il credito), ritiene la Corte che possa disporsi la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura della metà, mentre la restante metà va posta a carico della , liquidata nella misura indicata in Parte_1
pag. 3/4 dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
Quanto alle spese di CTU le stesse vanno ripartite tra le parti nella stessa misura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3419/2020 Controparte_1 pubblicata in data 21/10/2020 così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] della complessiva somma di € 4.381,41, oltre interessi al Controparte_1
tasso di legge dal 5.12.2024 al soddisfo;
2) compensa nella misura della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio;
3) condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata della restante metà, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 1.276,00 e, quanto alla presente fase di gravame, in complessivi € 1.457,50, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone le spese di CTU a carico delle parti in ragione della metà ciascuna.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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