Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7106/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Torino, Via Boncompagni n. 7, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio
Malvicino, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , che agisce in proprio e quale mandatario della Società CP_1 P.IVA_2
di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Controparte_2
Gabriele Morreale Agnello, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n.
9, presso l'Ufficio Legale della Sede di Torino;
CP_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito – distacco/interposizione illecita di manodopera
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Contrariis rejectis e previe le declaratorie di rito, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito di cui in premessa, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge e in base alle argomentazioni esposte nella narrativa in fatto e in diritto che precede, oltre al grave pregiudizio che ne deriverebbe alla società opponente per i motivi sopra esposti. In via principale e nel merito: annullare l'avviso di addebito n. 410 2024 00012835 62 000 formato in data
CP_ 8/6/2024 dall' sede di Moncalieri in quanto conseguenziale ad un atto, più specificamente il CP_ verbale Ispettivo NIU 2018014750 Prot. 8100.28/02/2020.0096781 del 27/02/2020, affetto da gravi irregolarità e con disposizioni del tutto infondate in fatto e in diritto, ed ogni atto successivo ad esso
1
55/14, CPA ed IVA come per legge della procedura monitoria e della causa di opposizione, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'ILL.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico cost giudicare: - Nel merito riguardo la contestazione contributiva respingere il ricorso siccome infondato, condannando parte opponente al pagamento dei contributi quantificati NELL'AVVISO DI ACCERTAMRNTO IMPUGNATO nonché nel verbale ispettivo e alle somme aggiuntive da calcolarsi fino al di del soddisfo.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.8.2024 la società Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
[...]
41020240001283562000 notificato il 12.7.2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 134.237,75 titolo di contributi , sanzioni CP_1
e interessi, per mancato versamento dei contributi per i dipendenti di cui ai modelli DM
10 relativi agli anni 2018 e 2019.
L'avviso di addebito impugnato si fonda sul verbale Ispettivo NIU 2018014750 Prot. Con
.8100.28/02/2020.0096781 del 27/02/2020, con il quale gli ispettori dell' CP_1
avrebbero appurato che alcuni lavoratori della Prolav Soc. Coop. S.r.l. (che insieme alla aderisce alla rete di imprese “Konnettica Network”), impiegati in distacco Parte_1
presso la ricorrente, sarebbero stati in realtà oggetto di somministrazione illecita, poiché
l'attività da loro svolta non rientrerebbe nel programma e negli obiettivi delineati nel contratto di rete;
inoltre i lavoratori distaccati avrebbero ricevuto emolumenti a titolo di trasferta e rimborso spese non giustificati, e nelle loro buste paga sarebbero indicati dei periodi di assenza non retribuita.
A seguito di tale verbale l' avrebbe pertanto concluso per la conseguente CP_1
imputazione al datore di lavoro effettivo (quindi del debito previdenziale Parte_1
accessorio alla prestazione lavorativa.
2 La propone dunque opposizione all'avviso di addebito n. Pt_1
41020240001283562000 affermando la legittimità del distacco dei dipendenti e negando, quindi, l'imputabilità a sé dei crediti contributivi rivendicati dall' . CP_1
Si è tardivamente costituito in giudizio l' , con memoria incentrata sul valore CP_1
probatorio dei verbali ispettivi, peraltro nemmeno prodotti, e senza alcuna allegazione del fatto costitutivo della pretesa contributiva posta a fondamento dell'avviso di addebito opposto.
1. La costituzione tardiva dell' CP_1
La costituzione in giudizio dell' deve ritenersi tardiva, in considerazione CP_1 dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'art. 155 c.p.c., comma 4 (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo comma 5 del medesimo articolo (introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, art. 2, comma 1, lett. f, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 c.p.c.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'etto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo”.
Deriva da ciò che, qualora come nel caso di specie, il termine (a ritroso) di costituzione del convenuto nel processo di lavoro ex art. 416 c.p.c. (dieci giorni prima dell'udienza), scada nella giornata di sabato tale scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo;
talché la memoria di costituzione depositata in cancelleria nella stessa giornata del sabato deve ritenersi tardiva, in quanto inammissibilmente depositata oltre il termine come sopra calcolato” (Cass. civ. sez. VI, 04/02/2020, n. 2512).
È stato altresì affermato che “L'art. 155 c.p.c. stabilisce che "se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo" (comma
4) e che "la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata
3 del sabato" (comma 5).
8. Con orientamento costante questa Corte ha chiarito che "Il comma 4 dell'art. 155
c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (...) ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. (Nella specie, fissata la camera di consiglio per il 3 marzo 2017 e scadendo, pertanto, il termine ex art. 380 - bis, comma 2, c.p.c., nuova formulazione, di domenica 26 febbraio
2017, la S.C. ha ritenuto tardivo il deposito delle memorie contemplate da tale norma avvenuto di lunedì 27 febbraio 2017, giacché il detto termine doveva intendersi prorogato a ritroso al venerdì 24 febbraio 2017)", (v. Cass. n. 21335 del 2017; nello stesso senso, Cass. n. 14767 del 2014; n. 7068 del 2020)
9. La ratio della previsione in esame è proprio quella di garantire, alla parte destinataria dell'attività processuale (nella fattispecie oggetto di causa, la parte ricorrente rispetto alla costituzione del convenuto con domanda riconvenzionale) il diritto di usufruire dell'intero intervallo temporale, stabilito dall'art. 416 c.p.c., per predisporre l'attività difensiva.
10. A tali principi di diritto si è attenuta la sentenza d'appello e ciò esclude che possa configurarsi la violazione di legge denunciata” (Cass. civ. sez. lav., 12/03/2024, n.
6588).
Nel caso in esame, l'udienza di discussione era fissata per la data del 10.12.2024, sicché il termine per la costituzione in giudizio scadeva il 30.11.2024; poiché il 30.11.2024 era sabato e poiché il quinto comma dell'art. 155 c.p.c. equipara, sotto il profilo della proroga della scadenza che cade in un giorno festivo, il sabato ai giorni festivi, il termine di 10 giorni previsto dall'art. 416 c.p.c. andava a scadere il venerdì 29.11.2024.
La costituzione dell' deve pertanto ritenersi tardiva. CP_1
4 2. La pretesa contributiva dell' CP_1
La domanda di parte ricorrente deve essere accolta per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva fatta valere dall' . CP_1
Quest'ultimo, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume nel presente giudizio di opposizione ad avviso di addebito la veste sostanziale di attore. Sull'Ente incombe pertanto prima di tutto l'onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa che ha dato luogo all'avviso di addebito.
Da ciò consegue che, in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr., tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009;
Cass. sez. L. n. 26395/2013).
Ebbene, nella memoria di costituzione di parte resistente non vi è alcuna allegazione del fatto costitutivo della pretesa contributiva, il che rende superflua l'acquisizione del verbale ispettivo richiesta dalla difesa di parte convenuta all'udienza del 10.12.2024.
Occorre infatti, in questa sede, rimarcare come l'onere di allegazione non possa ritenersi adempiuto con il rinvio ad un atto extraprocessuale (Cass. Civ. sez. lav., 11/07/2023,
n.19774, secondo cui “l'attribuzione di efficacia di "allegazione" a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale e', si ripete, il verbale ispettivo) interromperebbe la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416 c.p.c. (così precedenti citati;
v., anche, Cass. n. 2174 del 2021)”; nello stesso senso App. Torino, 12/07/2021 n. 437), nel caso di specie nemmeno tempestivamente prodotto.
Il ricorso va pertanto accolto per difetto di allegazione e prova da parte dell' dei CP_1
fatti posti a fondamento della maggiore pretesa contributiva, con conseguentemente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria e con la richiesta distrazione in favore del difensore antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto n. 410
2024 00012835 62000;
2. Condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 8.401,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre euro 379,50 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Malvicino, antistatario.
Torino, 26/03/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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