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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/07/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa RI Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio – scioglimento del matrimonio iscritta al n.rg. 179/2025, vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
E
(c.f. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GALLINARI MAURO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22.11.24, richiedevano pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione omologata dal
Tribunale di Velletri in data 27.3.23 ossia: “4)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto. 5)la Sig.ra si è già Pt_2
spontaneamente allontanata da tempo dalla casa coniugale portando con se la minore presso l'attuale residenza di Via Giuseppe n.5 Anzio(Rm). 6)il Per_1
versera' alla Sig.ra a titolo di alimenti e spese alla CP_1 Parte_1 Pt_2
minore a somma di € 100,00 mensili, il giorno Persona_2
5(cinque) di ogni mese per i bisogni della minore, per quanto concerne le spese mediche, scolastiche e straordinarie, verranno pagate al 50% da ciascun coniuge, così come quelle ludiche e sportive. 7)il potrà tenere con sé CP_1 Parte_1
anche in pernotto la minore compatibilmente con gli impegni Persona_2
scolastici e ludici della minore stessa, previo avviso telefonico e richiesta alla mamma Sig.ra almeno 48 ore prima, tenendo in considerazione sempre la Pt_2
volontà della minore per una sua crescita serena. 8)i coniugi prestano il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti. 9)il Sig. presta il proprio Parte_1
consenso acchè l'assegno familiare e\o l'assegno unico per la minore
[...]
enga corrisposto alla Sig.ra ”. Persona_3 Parte_3
All'udienza del 30.6.25 sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano quanto indicato nel decreto di fissazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
pagina 2 di 3
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Malindi (Kenya) in data 14.10.2016 (con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Anzio anno 2016, atto n. 307, parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Ordina l'annotazione della sentenza;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 17 luglio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa RI Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio – scioglimento del matrimonio iscritta al n.rg. 179/2025, vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
E
(c.f. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GALLINARI MAURO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22.11.24, richiedevano pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione omologata dal
Tribunale di Velletri in data 27.3.23 ossia: “4)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto. 5)la Sig.ra si è già Pt_2
spontaneamente allontanata da tempo dalla casa coniugale portando con se la minore presso l'attuale residenza di Via Giuseppe n.5 Anzio(Rm). 6)il Per_1
versera' alla Sig.ra a titolo di alimenti e spese alla CP_1 Parte_1 Pt_2
minore a somma di € 100,00 mensili, il giorno Persona_2
5(cinque) di ogni mese per i bisogni della minore, per quanto concerne le spese mediche, scolastiche e straordinarie, verranno pagate al 50% da ciascun coniuge, così come quelle ludiche e sportive. 7)il potrà tenere con sé CP_1 Parte_1
anche in pernotto la minore compatibilmente con gli impegni Persona_2
scolastici e ludici della minore stessa, previo avviso telefonico e richiesta alla mamma Sig.ra almeno 48 ore prima, tenendo in considerazione sempre la Pt_2
volontà della minore per una sua crescita serena. 8)i coniugi prestano il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti. 9)il Sig. presta il proprio Parte_1
consenso acchè l'assegno familiare e\o l'assegno unico per la minore
[...]
enga corrisposto alla Sig.ra ”. Persona_3 Parte_3
All'udienza del 30.6.25 sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano quanto indicato nel decreto di fissazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
pagina 2 di 3
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Malindi (Kenya) in data 14.10.2016 (con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Anzio anno 2016, atto n. 307, parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Ordina l'annotazione della sentenza;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 17 luglio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3