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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4885 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
Miriam Iappelli ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta) nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12359 -2021 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 12.09.24, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
) Parte_1 P.IVA_1
( ) Parte_2 C.F._1
Parte_3 C.F._2
) Parte_4 C.F._3
(opponenti)
1
Di cui la prima in persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Roma via Brofferio n. 6, presso lo studio dell'avv. MARRAFFA ROBERTO, da cui sono rappresentati e difesi, con l'avv. Vincenzo Perri giusta delega in atti.
(2)
Controparte_1
rappresentante di Controparte_2
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio P.IVA_2
eletto in VIA BROLETTO, 9 20100 MILANO, presso lo studio dell'avv. VILLANI
ALESSANDRO, con gli avv.ti BOTTARI MASSIMO, CONSALVI ETTORE PICCOLINI
ANDREA, da cui è rappresentato e difeso, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 15.12.23 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 9.2.21 la società Parte_1 Parte_2
, , hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto ad
[...] Parte_3 Parte_4
essi notificato il 21.1.21 da quale rappresentante di Controparte_1 Controparte_2
2
sulla scorta del decreto ingiuntivo di pagamento n. 21972/2019 emesso dal Tribunale di Roma il 12 novembre 2019, notificato, opposto e dichiarato provvisoriamente esecutivo, ex art. 648 c.p.c..
Gli opponenti hanno dedotto:
- la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per inopponibilità Controparte_2
della cessione al debitore ceduto;
- l'inesistenza del titolo esecutivo per mancato promovimento del tentativo di mediazione obbligatoria nell'ambito del giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo;
- l'inesistenza della notifica dell'atto di precetto nei confronti della sola società Parte_1
per carenza di prova della qualifica di impiegata della signora che aveva
[...] Parte_5
sottoscritto la relata;
- l'erroneità della quantificazione del credito precettato a causa della nullità delle fideiussioni del 28/01/2010 e del 21/12/2011 per contrasto con l'art. 2 comma 2, lettera a) della Legge
n. 287/1990; della nullità parziale delle fideiussioni del 28/01/2010 e del 21/12/2011 per contrasto con l'art. 2 comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990; della nullità del tasso
EURIBOR per il periodo 2005 -2008 relativo al contratto di mutuo fondiario;
della nullità dello Swap per mancata comunicazione del Mark to Market;
della nullità dell' per Pt_6
difetto di qualità e/o qualifica di “Cliente professionale” in capo all'Investitore e sulla inadeguatezza dello strumento derivato rispetto al profilo di rischio attribuibile all'investitore; della impossibilità di verificare il tasso di interesse applicato al contratto di conto corrente bancario.
Nel costituirsi appresentante di Controparte_1 Controparte_2
ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione posto che le doglianze di parte avversa erano già oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di cui è stata minacciata con il precetto opposto;
nel merito ha poi contestato puntualmente le deduzioni di parte opponente.
In comparsa conclusionale gli opponenti hanno dedotto la violazione dell'art. 106 T.U.B. da parte di appresentante di Quest'ultima Controparte_1 Controparte_2
3
ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'eccezione, contestandone poi nel merito la fondatezza.
Su richiesta del ha documentato che l'attuale deputato Controparte_3 CP_4
all'attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento è in Controparte_5
cui è stata fusa per incorporazione originaria Controparte_6 Controparte_7
La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 12.09.24 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
******************************************************
Occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da Parte_1
, : quella attinente alla validità della notifica Parte_2 Parte_3 Parte_4
dell'atto di precetto costituisce un'opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché attiene alla regolarità formale di quest'ultimo; le restanti, invece, integrano delle opposizioni preventive all'esecuzione, poiché vertono sull'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di Controparte_1
rappresentante di scorta del decreto ingiuntivo di pagamento n. 21972/2019
[...] Controparte_2
emesso dal Tribunale di Roma il 12 novembre 2019, notificato, opposto e dichiarato provvisoriamente esecutivo, ex art. 648 c.p.c..
Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di violazione dell'art. 106 T.U.B. da parte di
[...]
rappresentante di avanzata dagli opponenti: Controparte_1 Controparte_2
l'attività di cartolarizzazione è disciplinata dall'art.3 L.n.130/99, che prevede che possa essere svolta
Con solo dalla società cessionaria o emittente titoli ( ). L'immissione di titoli sul mercato e la riscossione deve essere affidata al incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di CP_4
pagamento, che è un intermediario finanziario (soggetto, diverso dalle banche, cui è consentito di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico). Gli intermediari sono iscritti nell'albo
106 T.U.B.. Con la circolare n.288 del 3.4.15 la Banca d'Italia ha consentito l'esternalizzazione della sola attività di recupero (titolo III, sez. I, cap. VII, par. 5.1) ovvero la delega tra e Controparte_7 CP_8
(non iscritti all'albo 106 T.U.B. ma vigilati ex art.115 T.U.L.P.S.).
[...]
4
Nel caso in esame ha documentato che Controparte_2 Controparte_6
originaria è stata fusa per incorporazione in il 18.09.20, iscritta Controparte_7 Controparte_5
all'Albo delle Banche. Non vi è, dunque, alcuna violazione dell'art. 106 T.U.B. e sono, invece, irrilevanti i rapporti fra e ovvero fra e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_5 [...]
( Cass. Civ., Sez. III, 18 marzo 2024, n.7243). Controparte_1
Passando all'esame del merito va detto che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è ammissibile ma infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
La notifica dell'atto di precetto alla società è stata effettuata Parte_1
dall' ella sede legale sita in Roma, via Giuseppe Failla n. 39, a mani della signora CP_9 Parte_5
qualificatasi come impiegata. Tuttavia, la società ha dichiarato che ella non è propria Parte_1
dipendente ma è, invece, stata assunta fin dal 7/09/2018 a tempo indeterminato dalla Controparte_10
con la qualifica professionale di addetta alla segreteria.
[...]
Tali circostanze sono però superate dal fatto che la società ha tempestivamente opposto il precetto, dimostrando che esso è giunto nella sua sfera di conoscenza ed ha raggiunto il suo fisiologico scopo, ovvero quello di minacciare l'esecuzione forzata del Decreto Ingiuntivo di pagamento n.
21972/2019 emesso dal Tribunale di Roma il 12 novembre 2019 (Cass., sez. VI-III, 18 luglio 2018, n.
19105).
Con riferimento ai motivi di opposizione preventiva all'esecuzione, deve rilevarsi l'inammissibilità in questa sede delle doglianze relative alla carenza di legittimazione attiva della cessionaria per inopponibilità della cessione al debitore ceduto;
l'inesistenza del Controparte_2
titolo esecutivo per mancato promovimento del tentativo di mediazione obbligatoria nell'ambito del giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo;
all'erroneità della quantificazione del credito precettato a causa della nullità delle fideiussioni del 28/01/2010 e del 21/12/2011 per contrasto con l'art. 2 comma
2, lettera a) della Legge n. 287/1990; della nullità parziale delle fideiussioni del 28/01/2010 e del
21/12/2011 per contrasto con l'art. 2 comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990; della nullità del tasso
EURIBOR per il periodo 2005 -2008 relativo al contratto di mutuo fondiario;
della nullità dello Swap
5
per mancata comunicazione del Mark to Market;
della nullità dell' per difetto di qualità e/o Pt_6
qualifica di “Cliente professionale” in capo all'Investitore e sulla inadeguatezza dello strumento derivato rispetto al profilo di rischio attribuibile all'investitore; della impossibilità di verificare il tasso di interesse applicato al contratto di conto corrente bancario.
Come documentato da parte opposta, che ha allegato copia dell'opposizione al Decreto
Ingiuntivo di pagamento n. 21972/2019 emesso dal Tribunale di Roma il 12 novembre 2019 promossa da , , si tratta, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
infatti, di rilievi già effettuati da parte opponente nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 645 c.p.c..
È, infatti, principio pacifico e costante in giurisprudenza che in sede di opposizione preventiva o successiva all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo (cfr. ex multis Cass., sez. VI-III, 14 febbraio 2020, n. 3716; Cass., sez. VI-III, 18 febbraio 2015, n.
3277; Cass., sez. III, 24 luglio 2012, n. 12911).
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad €
32.000.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in ragione della natura documentale della controversia e della facile risoluzione delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, , , in solido al pagamento delle Parte_2 Parte_3 Parte_4
6
spese di lite a favore di Controparte_2
generali, Cpa ed Iva.
Così deciso in Roma il 31.3.25
7
che liquida in € 14.536,50, oltre spese
Il Giudice
Miriam Iappelli