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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/767
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 767/2025
Il Giudice, dott.ssa Francesca Ajello:
rilevato che, in relazione al procedimento iscritto al n. 767/2025 avente ad oggetto l'opposizione al decreto con il quale la Commissione Territoriale ha rigettato la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, è stato aperto un subprocedimento;
rilevato altresì che il suddetto decreto ha rigettato la domanda di protezione internazionale nel merito;
osservato che l'art. 35 bis comma 3 d.lgs. 25/2008 stabilisce che “La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere c);
d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma
1, lettera b)”;
Pagina 1 ritenuto che, nel caso di specie, non ricorra nessuna delle circostanze elencate dalla norma sopra indicata e che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato sia sospesa automaticamente per effetto della proposizione del ricorso;
ritenuto pertanto che non vi sia motivo per tenere aperto il subprocedimento, il quale può pertanto essere archiviato;
P.Q.M.
DICHIARA la sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e DISPONE l'archiviazione del presente subprocedimento.
Si comunichi.
Trieste, 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Francesca Ajello
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 767/2025
Il Giudice, dott.ssa Francesca Ajello:
rilevato che, in relazione al procedimento iscritto al n. 767/2025 avente ad oggetto l'opposizione al decreto con il quale la Commissione Territoriale ha rigettato la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, è stato aperto un subprocedimento;
rilevato altresì che il suddetto decreto ha rigettato la domanda di protezione internazionale nel merito;
osservato che l'art. 35 bis comma 3 d.lgs. 25/2008 stabilisce che “La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere c);
d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma
1, lettera b)”;
Pagina 1 ritenuto che, nel caso di specie, non ricorra nessuna delle circostanze elencate dalla norma sopra indicata e che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato sia sospesa automaticamente per effetto della proposizione del ricorso;
ritenuto pertanto che non vi sia motivo per tenere aperto il subprocedimento, il quale può pertanto essere archiviato;
P.Q.M.
DICHIARA la sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e DISPONE l'archiviazione del presente subprocedimento.
Si comunichi.
Trieste, 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Francesca Ajello
Pagina 2