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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/09/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49-1/2025
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE - AREA COMMERCIALE/ CRISI D'IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Azzurra Guerra Presidente
dott.ssa Diletta Calò Giudice
dott. Antonio Lacatena Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in persona del legale Controparte 1Di apertura della liquidazione giudiziale di rappresentante p.t., con sede in Molfetta alla via sott. CP_2 13 (p.iva n. P.IVA 1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 13.03.2025, con cui la Parte 1 ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1 "
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Molfetta alla via Sott Ufficiale Caputo n.
13 (P. IVA Il decreto di fissazione di udienza e il ricorso introduttivo sono stati P.IVA 1
.
regolarmente notificati dalla cancelleria all'indirizzo pec della società risultante dal Registro delle
Imprese. All'udienza del 25.9.2025 la società resistente non è comparsa, mentre la società ricorrente ha insistito per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale. La causa è stata riservata per la decisione.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società resistente sede in Molfetta.
Sussiste, altresì, la legittimazione ad agire della società ricorrente, la quale ha fornito prova della sussistenza del credito vantato nei confronti della società resistente in forza di n. 5 fatture insolute di importo complessivamente pari a € 13.755,67 (relative a prestazioni di servizio nel periodo ricompreso tra il 2021 e il 2024).
In via generale, non appare superfluo osservare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe sul debitore l'onere di dimostrare di essere esente dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso con riferimento alla legge fallimentare, Cass., 23.3.2018, n. 7372). Rilevato, in relazione al contenuto di tale onere, che la società resistente non si è costituita in giudizio e che, pertanto, nulla a dedotto e, a fortiori, dimostrato, in ordine al possesso congiunto dei requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, lett. d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente a euro 200.000,00, dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ;
c) debiti per un ammontare superiore ad € 500.000,00.
Le informative della G.d.F., delegata ad espletare indagini nell'ambito del citato procedimento, hanno evidenziato che in relazione alle annualità prese in considerazione (2021, 2022 e 2023), la società resistente ha superato i limiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), del c.c.i.i. in quanto ha conseguito ricavi rispettivamente pari a € 515.841,00 nel 2021; 215.823,00 nel 2022 ed € 252.040,00 nel 2023. Ulteriore presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale è l'accertamento dello stato d'insolvenza, inteso quale impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa che si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti). Nel caso di specie, la non particolare entità del debito nei confronti dell'Erario (pari ad € 21.168,19) e della ricorrente lasciano presumere che la società non sia in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi.
P.Q.M.
Controparte 1 , inDICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Molfetta;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore la dott.ssa iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi Persona 1 و
d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 26.3.2026, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.; SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al
Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 25 settembre
2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE - AREA COMMERCIALE/ CRISI D'IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Azzurra Guerra Presidente
dott.ssa Diletta Calò Giudice
dott. Antonio Lacatena Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in persona del legale Controparte 1Di apertura della liquidazione giudiziale di rappresentante p.t., con sede in Molfetta alla via sott. CP_2 13 (p.iva n. P.IVA 1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 13.03.2025, con cui la Parte 1 ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1 "
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Molfetta alla via Sott Ufficiale Caputo n.
13 (P. IVA Il decreto di fissazione di udienza e il ricorso introduttivo sono stati P.IVA 1
.
regolarmente notificati dalla cancelleria all'indirizzo pec della società risultante dal Registro delle
Imprese. All'udienza del 25.9.2025 la società resistente non è comparsa, mentre la società ricorrente ha insistito per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale. La causa è stata riservata per la decisione.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società resistente sede in Molfetta.
Sussiste, altresì, la legittimazione ad agire della società ricorrente, la quale ha fornito prova della sussistenza del credito vantato nei confronti della società resistente in forza di n. 5 fatture insolute di importo complessivamente pari a € 13.755,67 (relative a prestazioni di servizio nel periodo ricompreso tra il 2021 e il 2024).
In via generale, non appare superfluo osservare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe sul debitore l'onere di dimostrare di essere esente dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso con riferimento alla legge fallimentare, Cass., 23.3.2018, n. 7372). Rilevato, in relazione al contenuto di tale onere, che la società resistente non si è costituita in giudizio e che, pertanto, nulla a dedotto e, a fortiori, dimostrato, in ordine al possesso congiunto dei requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, lett. d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente a euro 200.000,00, dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ;
c) debiti per un ammontare superiore ad € 500.000,00.
Le informative della G.d.F., delegata ad espletare indagini nell'ambito del citato procedimento, hanno evidenziato che in relazione alle annualità prese in considerazione (2021, 2022 e 2023), la società resistente ha superato i limiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), del c.c.i.i. in quanto ha conseguito ricavi rispettivamente pari a € 515.841,00 nel 2021; 215.823,00 nel 2022 ed € 252.040,00 nel 2023. Ulteriore presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale è l'accertamento dello stato d'insolvenza, inteso quale impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa che si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti). Nel caso di specie, la non particolare entità del debito nei confronti dell'Erario (pari ad € 21.168,19) e della ricorrente lasciano presumere che la società non sia in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi.
P.Q.M.
Controparte 1 , inDICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Molfetta;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore la dott.ssa iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi Persona 1 و
d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 26.3.2026, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.; SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al
Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 25 settembre
2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra