Articolo 737 bis del Codice di procedura penale
Articolo 736Articolo 716
Versione
29 agosto 1993
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Versione
31 ottobre 2017
Art. 737-bis.
(Indagini e sequestro a fini di confisca).
(( 1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorita' straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725.
2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'articolo 724. 3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro e' negata:
a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.
(( 3-bis. L'autorita' giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorita' straniera. )) 4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149)) .
5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149)) .
6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e ((si dispone)) la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, ((entro un anno)) dal momento in cui esso e' stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine puo' essere prorogato anche piu' volte per un periodo massimo di ((sei mesi)) ; sulla richiesta decide ((l'autorita' giudiziaria)) che ha ordinato il sequestro.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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