Versione
29 agosto 1993
29 agosto 1993
>
Versione
31 ottobre 2017
31 ottobre 2017
Art. 737-bis.
(Indagini e sequestro a fini di confisca).
(( 1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorita' straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725.
2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'articolo 724. 3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro e' negata:
a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.
(( 3-bis. L'autorita' giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorita' straniera. )) 4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149)) .
5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149)) .
6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e ((si dispone)) la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, ((entro un anno)) dal momento in cui esso e' stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine puo' essere prorogato anche piu' volte per un periodo massimo di ((sei mesi)) ; sulla richiesta decide ((l'autorita' giudiziaria)) che ha ordinato il sequestro.
(Indagini e sequestro a fini di confisca).
(( 1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorita' straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725.
2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'articolo 724. 3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro e' negata:
a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.
(( 3-bis. L'autorita' giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorita' straniera. )) 4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149)) .
5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149)) .
6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e ((si dispone)) la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, ((entro un anno)) dal momento in cui esso e' stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine puo' essere prorogato anche piu' volte per un periodo massimo di ((sei mesi)) ; sulla richiesta decide ((l'autorita' giudiziaria)) che ha ordinato il sequestro.
Commentari • 4
- 1. Cassazione penale n. 31174/2023https://www.brocardi.it/ · 234.46017
[…] la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato, stipulata a Varsavia il 16 maggio 2005, purchè non vi sia incertezza sulla provenienza della documentazione e sulla sua autenticità e siano rispettate le procedure interne di comunicazione dettate dall'art. 737-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a richiesta di assistenza della Repubblica di San Marino).
Leggi di più…
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2025, n. 4943Provvedimento: […] Violazione di legge in relazione all'art. 696 cod. proc. pen. e all'art. 28 ELla Convenzione di Varsavia EL 200, agli artt. 724 e 737-bis cod. proc. pen.; violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen.; Violazione ELl'art. 125 cod. proc. pen. […] andava considerato che l'art. 28, par. 4, ELla Convezione di Varsavia EL 2005 prevede tra i motivi di rifiuto ELla confisca il decorso EL tempo e che l'art. 737-bis cod. proc. pen. stabilisce il rifiuto ELla cooperazione per sequestro a fini di confisca se l'atto non sia consentito per lo stesso fatto nello Stato e se vi siano ragioni per 3 ritenere che non sussistono le condizioni per la esecuzione di una successiva confisca. […]Leggi di più...
- art. 724 cod. proc. pen.·
- art. 737-bis cod. proc. pen.·
- assistenza giudiziaria internazionale·
- sequestro preventivo·
- Convenzione europea di assistenza giudiziaria·
- cooperazione giudiziaria·
- doppia incriminabilità·
- prescrizione reato·
- Convenzione di Varsavia·
- Convenzione ONU sulla corruzione·
- incidente di esecuzione·
- sequestro probatorio·
- riesame·
- art. 723 cod. proc. pen.·
- art. 725 cod. proc. pen.