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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1378/2022 R.G. avente ad oggetto azione di ripetizione promosso da
(C.F.: ) e Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliati in Catania viale Libertà, 221 presso lo studio Parte_2 dell'avv. Francesco Gervasi che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI contro
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
All'udienza del 4.10.2024 gli appellanti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.3878/2022, pubblicata il 23.9.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, riuniti i due giudizi, separatamente introdotti da Parte_3
ed il secondo anche da quale fideiussore della predetta società,
[...] Parte_2
aventi ad oggetto il medesimo rapporto di conto corrente bancario intercorso con Banca Monte dei
1 Paschi di Siena S.p.A., dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla predetta società correntista posto che alla data di introduzione del giudizio il rapporto di conto corrente era ancora aperto, mentre rigettava la domanda di accertamento negativo del credito in carenza di prova - il cui onere gravava sulla parte attrice - in assenza della documentazione necessaria a rideterminare il saldo, non essendo stati prodotti gli estratti conto senza soluzione di continuità per tutta la durata del rapporto.
Riguardo al successivo giudizio, poi riunito, rilevata la identità con il precedente e la decadenza in cui era incorsa la società correntista in ordine alla produzione degli estratti conto, rigettava anche la domanda avanzata dal fideiussore non condividendo le risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio che aveva rideterminato il saldo nonostante la lacuna documentale per il periodo dal
1.1.2013 al 24.2.2018 e condannava in solido gli attori a pagare le spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 17.10.2022, di e Parte_3 Parte_3
proponevano appello avverso la predetta statuizione che censuravano con un Parte_2
unico motivo chiedendo accertarsi le nullità del conto corrente n.978.76 rideterminando il saldo come calcolato dal nominato consulente tecnico d'ufficio in euro 164.746,05 in luogo di quello apparente a debito della correntista di euro 43.829,29 con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è Controparte_1
costituita sebbene regolarmente citata con notifica eseguita all'indirizzo p.e.c. del difensore di primo grado, regolarmente consegnata.
1) Con l'unico motivo di gravame gli appellanti impugnano la decisone di prime cure nella parte in cui afferma di non condividere le risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio che aveva ricostruito il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2012 nonostante la lacuna dei documenti prodotti dall'attore, occorrendo invece la produzione degli estratti conto per l'intero periodo dall'apertura del rapporto e fino alla chiusura, posto che gravato dell'onere della prova è chi agisce in ripetizione.
Lamentano gli appellanti che, secondo gli arresti dei giudici di legittimità, il saldo del conto può essere rideterminato previa espunzione degli addebiti illegittimi anche limitatamente ad un determinato periodo di tempo coperto da estratti conto continuativi ed il correntista che agisca in ripetizione può limitare la propria pretesa solo ad un dato periodo sicchè alla domanda di accertamento può far seguire una domanda di ripetizione circoscritta alle somme percepite dalla banca in quel determinato periodo del rapporto.
2 Rilevano che il consulente d'ufficio, dopo aver accertato che gli estratti conto prodotti riguardavano il periodo dall'apertura del conto al 31.12.2012, aveva ricalcolato il saldo per tale periodo detraendo le rimesse solutorie prescritte, con il risultato che emergeva un credito della società correntista per euro 164.746,05.
Di conseguenza il tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di accertamento dichiarando che il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2012 era pari ad euro 164.746,05 a credito della società correntista in luogo del saldo apparente a debito risultante dagli estratti conto per euro
43.829,29.
2) Il motivo è parzialmente fondato.
Infatti i documenti prodotti in atti dalla società correntista con il primo giudizio - R.G. n.
15664/2016 - ovvero il contratto di apertura del conto corrente n.978.76 del 7.3.1990, nonché gli estratti conto dalla data di inizio del rapporto al 31.12.2011, unitamente a quelli prodotti dalla banca convenuta, ovvero i contratti di apertura di credito del 2.7.2002, del 18.6.2003 e del
22.2.2011, contenenti le pattuizioni ivi elencate, erano sufficienti ad accertare, sebbene fino al
31.12.2011, le nullità eccepite dalla correntista e l'accertamento del reale saldo, una volta espunti gli addebiti conseguenti alle pattuizioni dichiarate nulle e detratte le rimesse solutorie prescritte, stante l'eccezione avanzata dalla banca convenuta.
Sebbene correttamente l'azione di ripetizione dell'indebito è stata rigettata dal primo giudice in assenza della produzione di tutti gli estratti conto o di altri documenti equipollenti per il periodo successivo, fino alla chiusura del conto, avvenuta nel corso del giudizio, ovvero il 24.2.2018, essendo il relativo onere probatorio a carico del correntista che agisca in ripetizione, tuttavia non ha tenuto conto che il correntista può avere interesse all'accertamento del saldo debitore reale, espunte le poste illegittime, anche limitatamente ad un determinato periodo del rapporto anziché per tutta la sua durata.
Sul punto la Suprema Corte, con orientamento condiviso da questo collegio, ha affermato che il correntista è legittimato a promuovere un'azione di mero accertamento negativo anche prima della chiusura del conto, avendo interesse a che sia determinata “la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto, l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione;
interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile "in almeno tre direzioni": quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della
3 cessazione del rapporto, allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito” (Cassazione civile sez. I, 16/05/2024, n.13586).
Nel caso in esame la società correntista aveva avviato l'azione di accertamento e di ripetizione dell'indebito quando il rapporto di conto corrente era ancora aperto e, sebbene il rapporto si era poi chiuso nel corso del giudizio, l'omessa integrale produzione degli estratti conto o di altra documentazione idonea a ricostruire l'andamento del conto per il periodo dal 1.1.2012 alla chiusura, avvenuta nel 2018, impedivano sia l'accertamento della avvenuta applicazione di poste illegittime e quindi non dovute, sia il ricalcolo del saldo effettivo alla chiusura del rapporto, detratte le poste indebite, proprio per la mancanza di tutti gli estratti conto.
E' pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale quando “è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relativa alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo;
con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (come significativamente puntualizzato da Cass.
n. 10025 del 2023, "L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, "se vuoi a), devi b)" - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse
(non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. (cfr. Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del
2019; Cass. n. 29190 del 2020; Cass. n. 20621 del 2021), secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito (cfr. Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022; Cass. 1040 del
2022). Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato"); ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnica d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti
4 dagli estratti di conto da questi depositati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35979 del 2022; Cass. n. 7697 del 2023; Cass. n. 12993 del 2023). Tale affermazione costituisce esplicitazione del principio, affatto consolidato, secondo cui il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute (cfr. Cass. n. 12993 del 2023; Cass. n.
7697 del 2023; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. n. 7501 del 2012; Cass. n.
3387 del 2001; Cass. n. 2334 del 1998; Cass. n. 7027 del 1997; Cass. n. 12897 del 1995” da
Cassazione civile sez. I, 06/02/2024, n.3310).
Ne discende quindi che se corretto è il rigetto della domanda di ripetizione formulata dalla società attrice in primo grado, non potendosi accertare le nullità eccepite e nemmeno le conseguenti poste illegittimamente contabilizzate dalla banca per il periodo dal 2012 al 2018 e quindi indebite, tuttavia poiché l'accertamento delle nullità e delle conseguenti poste indebite è stato possibile per il periodo dalla apertura del rapporto al 31.12.2011, essendo stati prodotti sia i contratti che gli estratti conto, l'accertamento del saldo andava limitato a tale periodo.
Non può infatti tenersi conto delle poste indebite che il CTU nominato in primo grado ha considerato relativamente all'anno 2012 in quanto gli estratti conto di tale anno sono stati prodotti per la prima volta nel secondo giudizio, riunito al primo, avente il medesimo oggetto e la stessa parte correntista, con aggiunta nel secondo del fideiussore, avendo il Tribunale affermato con statuizione del tutto corretta e passata in giudicato, in assenza di gravame, l'inutilizzabilità degli atti prodotti nel secondo giudizio riunito al primo posto che con la riunione dei procedimenti le decadenze in cui è incorsa la società nel primo giudizio non possono essere aggirate introducendo un secondo giudizio del tutto identico.
Invero, la società appellante ha proposto un primo giudizio con cui, lamentando nullità afferenti al rapporto di conto corrente n. 978.76, intrattenuto con la a Controparte_1
decorrere dal 7.3.1990 e ancora aperto alla data di notifica dell'atto di citazione (nel 2016) ha prodotto solo parte degli estratti conto, ovvero dall'apertura del conto e fino al 31.12.2011 ed ha chiesto l'espunzione delle voci invalidamente conteggiate e l'accertamento del saldo positivo alla data del 31.12.2011, come calcolato dal proprio consulente tecnico di parte, in luogo di quello negativo accertato dalla banca, con la condanna della controparte a restituire le somme contabilizzate indebitamente.
5 Con separato giudizio intrapreso dalla stessa società correntista, ma unitamente al fideiussore, quando erano già maturate le preclusioni istruttorie nel primo giudizio, ha proposto le stesse domande producendo gli estratti conto anche per l'anno 2012 e chiedendo sempre l'accertamento e la ripetizione di quanto indebitamente pagato da accertarsi a mezzo consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale, riuniti i giudizi, ha rilevato che, al fine di non favorire l'abuso del processo, andavano esaminate solo le domande proposte con il primo giudizio, alla luce dei documenti tempestivamente ivi prodotti, non potendo statuire nel merito in ordine alla causa successivamente introdotta, decisione questa come detto passata in giudicato.
3) Venendo alla domanda di accertamento delle nullità da cui era affetto il rapporto di conto corrente n.97876, acceso con dalla Controparte_2 Controparte_3
con l'atto di citazione introduttivo del giudizio n.15664/2016 R.G., la
[...]
società correntista ha eccepito la mancanza di un contratto che preveda la pattuizione scritta di interessi da applicare al rapporto;
di commissioni, spese e valute ed inoltre è stata applicata la capitalizzazione degli interessi debitori in violazione dell'art.1283 c.c.
Dai documenti prodotti tempestivamente nel giudizio n.15664/2016 emerge che il contratto di apertura del conto, stipulato il 7.3.1990, non conteneva la pattuizione di specifici interessi né debitori né creditori, mentre risultano allegate al contratto pattuizioni generali prestampate che all'art. 7 prevedono l'applicazione di interessi debitori secondo gli usi piazza, pattuizione nulla in quanto del tutto indeterminata ed indeterminabile.
“In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (cfr, da ultimo Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, n.6868).
Solo con le lettere di apertura di credito del 8.7.2022, del 18.6.2003 e del 22.2.2011, prodotte dalla banca, risultano pattuiti tassi debitori determinati, sia entro che fuori fido, oltre che la misura dell'affidamento concesso, mentre la variazione ai tassi apportata con la lettera contratto del
28.7.2005 -non essendovi prova che si riferisca al rapporto in esame, non contenendo il numero del contratto cui fa riferimento - non può essere presa in considerazione quale valida modifica dei tassi pattuiti in precedenza.
6 4) La nullità del tasso debitore fino al 8.7.2002, per le ragioni esposte, determina l'applicazione del tasso legale trattandosi di contratto antecedente alla data entrata in vigore della legge n.154 del
1992.
Del pari affetta da nullità è la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori che come accertato con la consulenza tecnica disposta in primo grado è stata applicata dalla banca nel periodo in esame poiché in violazione del divieto di anatocismo di cui all'articolo 1283 c.c., sicchè gli interessi a debito del correntista vanno ricalcolati senza alcuna capitalizzazione.
Anche le commissioni di massimo scoperto vanno espunte in quanto affette da nullità non essendo previsti i criteri di determinazione delle modalità di calcolo.
Anche le spese vanno espunte poiché applicate in assenza di specifica pattuizione così come le valute che vanno quindi computate secondo il giorno della singola operazione di riferimento.
5) La consulenza disposta in primo grado ha ricalcolato il saldo a seguito della eliminazione delle poste nulle come sopra indicate e tuttavia tale rideterminazione va limitata fino al 31.12.2011 per le ragioni sopra esposte.
Ne consegue che il conto in esame alla data del 31.12.2011 espone un saldo ricalcolato a credito della correntista di euro 212.285,26 per sorte capitale a cui vanno sommati gli interessi per euro
37.826,46 come emerge dall'allegato b) alla relazione tecnica.
A tale importo vanno detratte le rimesse solutorie prescritte, come eccepito dalla banca in primo grado, considerato che l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato il 8.9.2016 rimesse quantificate in euro 95.725,20 che detratte dall'importo di euro 250.181,72 determinano un saldo a credito di euro 154.456,52 anziché un saldo a debito indicato dalla banca con l'estratto conto al 31.12.2011.
In conclusione, a parziale modifica della sentenza di primo grado impugnata, che per il resto conferma, accerta che alla data del 31.12.2011 il rapporto di conto corrente n.97876, acceso dalla con ha Parte_3 Controparte_1
un saldo a credito della predetta correntista di euro 154.456,52.
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259)
7 In considerazione dell'esito della lite, del parziale rigetto delle domande proposte in primo grado dall'attore, della parziale carenza documentale, della proposizione di analoga domanda in separato giudizio poi riunito e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta, le spese di lite del primo grado vanno interamente compensate fra le parti, mentre quelle di appello, stante la contumacia nel grado dell'appellata, vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio restano interamente a carico della banca convenuta come liquidate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1378/2022
R.G., accerta che alla data del 31.12.2011 il rapporto di conto corrente n.97876, acceso dalla con ha Parte_3 Controparte_1
un saldo a credito di euro 154.456,52; dichiara interamente compensate fra le parti le spese di primo grado e irripetibili quelle d'appello; pone definitivamente a carico della le spese della Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in primo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 29/01/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1378/2022 R.G. avente ad oggetto azione di ripetizione promosso da
(C.F.: ) e Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliati in Catania viale Libertà, 221 presso lo studio Parte_2 dell'avv. Francesco Gervasi che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI contro
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
All'udienza del 4.10.2024 gli appellanti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.3878/2022, pubblicata il 23.9.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, riuniti i due giudizi, separatamente introdotti da Parte_3
ed il secondo anche da quale fideiussore della predetta società,
[...] Parte_2
aventi ad oggetto il medesimo rapporto di conto corrente bancario intercorso con Banca Monte dei
1 Paschi di Siena S.p.A., dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla predetta società correntista posto che alla data di introduzione del giudizio il rapporto di conto corrente era ancora aperto, mentre rigettava la domanda di accertamento negativo del credito in carenza di prova - il cui onere gravava sulla parte attrice - in assenza della documentazione necessaria a rideterminare il saldo, non essendo stati prodotti gli estratti conto senza soluzione di continuità per tutta la durata del rapporto.
Riguardo al successivo giudizio, poi riunito, rilevata la identità con il precedente e la decadenza in cui era incorsa la società correntista in ordine alla produzione degli estratti conto, rigettava anche la domanda avanzata dal fideiussore non condividendo le risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio che aveva rideterminato il saldo nonostante la lacuna documentale per il periodo dal
1.1.2013 al 24.2.2018 e condannava in solido gli attori a pagare le spese di lite.
Con atto di citazione, notificato il 17.10.2022, di e Parte_3 Parte_3
proponevano appello avverso la predetta statuizione che censuravano con un Parte_2
unico motivo chiedendo accertarsi le nullità del conto corrente n.978.76 rideterminando il saldo come calcolato dal nominato consulente tecnico d'ufficio in euro 164.746,05 in luogo di quello apparente a debito della correntista di euro 43.829,29 con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è Controparte_1
costituita sebbene regolarmente citata con notifica eseguita all'indirizzo p.e.c. del difensore di primo grado, regolarmente consegnata.
1) Con l'unico motivo di gravame gli appellanti impugnano la decisone di prime cure nella parte in cui afferma di non condividere le risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio che aveva ricostruito il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2012 nonostante la lacuna dei documenti prodotti dall'attore, occorrendo invece la produzione degli estratti conto per l'intero periodo dall'apertura del rapporto e fino alla chiusura, posto che gravato dell'onere della prova è chi agisce in ripetizione.
Lamentano gli appellanti che, secondo gli arresti dei giudici di legittimità, il saldo del conto può essere rideterminato previa espunzione degli addebiti illegittimi anche limitatamente ad un determinato periodo di tempo coperto da estratti conto continuativi ed il correntista che agisca in ripetizione può limitare la propria pretesa solo ad un dato periodo sicchè alla domanda di accertamento può far seguire una domanda di ripetizione circoscritta alle somme percepite dalla banca in quel determinato periodo del rapporto.
2 Rilevano che il consulente d'ufficio, dopo aver accertato che gli estratti conto prodotti riguardavano il periodo dall'apertura del conto al 31.12.2012, aveva ricalcolato il saldo per tale periodo detraendo le rimesse solutorie prescritte, con il risultato che emergeva un credito della società correntista per euro 164.746,05.
Di conseguenza il tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di accertamento dichiarando che il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2012 era pari ad euro 164.746,05 a credito della società correntista in luogo del saldo apparente a debito risultante dagli estratti conto per euro
43.829,29.
2) Il motivo è parzialmente fondato.
Infatti i documenti prodotti in atti dalla società correntista con il primo giudizio - R.G. n.
15664/2016 - ovvero il contratto di apertura del conto corrente n.978.76 del 7.3.1990, nonché gli estratti conto dalla data di inizio del rapporto al 31.12.2011, unitamente a quelli prodotti dalla banca convenuta, ovvero i contratti di apertura di credito del 2.7.2002, del 18.6.2003 e del
22.2.2011, contenenti le pattuizioni ivi elencate, erano sufficienti ad accertare, sebbene fino al
31.12.2011, le nullità eccepite dalla correntista e l'accertamento del reale saldo, una volta espunti gli addebiti conseguenti alle pattuizioni dichiarate nulle e detratte le rimesse solutorie prescritte, stante l'eccezione avanzata dalla banca convenuta.
Sebbene correttamente l'azione di ripetizione dell'indebito è stata rigettata dal primo giudice in assenza della produzione di tutti gli estratti conto o di altri documenti equipollenti per il periodo successivo, fino alla chiusura del conto, avvenuta nel corso del giudizio, ovvero il 24.2.2018, essendo il relativo onere probatorio a carico del correntista che agisca in ripetizione, tuttavia non ha tenuto conto che il correntista può avere interesse all'accertamento del saldo debitore reale, espunte le poste illegittime, anche limitatamente ad un determinato periodo del rapporto anziché per tutta la sua durata.
Sul punto la Suprema Corte, con orientamento condiviso da questo collegio, ha affermato che il correntista è legittimato a promuovere un'azione di mero accertamento negativo anche prima della chiusura del conto, avendo interesse a che sia determinata “la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto, l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione;
interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile "in almeno tre direzioni": quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della
3 cessazione del rapporto, allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito” (Cassazione civile sez. I, 16/05/2024, n.13586).
Nel caso in esame la società correntista aveva avviato l'azione di accertamento e di ripetizione dell'indebito quando il rapporto di conto corrente era ancora aperto e, sebbene il rapporto si era poi chiuso nel corso del giudizio, l'omessa integrale produzione degli estratti conto o di altra documentazione idonea a ricostruire l'andamento del conto per il periodo dal 1.1.2012 alla chiusura, avvenuta nel 2018, impedivano sia l'accertamento della avvenuta applicazione di poste illegittime e quindi non dovute, sia il ricalcolo del saldo effettivo alla chiusura del rapporto, detratte le poste indebite, proprio per la mancanza di tutti gli estratti conto.
E' pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale quando “è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relativa alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo;
con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (come significativamente puntualizzato da Cass.
n. 10025 del 2023, "L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, "se vuoi a), devi b)" - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse
(non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. (cfr. Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del
2019; Cass. n. 29190 del 2020; Cass. n. 20621 del 2021), secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito (cfr. Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022; Cass. 1040 del
2022). Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato"); ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnica d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti
4 dagli estratti di conto da questi depositati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35979 del 2022; Cass. n. 7697 del 2023; Cass. n. 12993 del 2023). Tale affermazione costituisce esplicitazione del principio, affatto consolidato, secondo cui il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute (cfr. Cass. n. 12993 del 2023; Cass. n.
7697 del 2023; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. n. 7501 del 2012; Cass. n.
3387 del 2001; Cass. n. 2334 del 1998; Cass. n. 7027 del 1997; Cass. n. 12897 del 1995” da
Cassazione civile sez. I, 06/02/2024, n.3310).
Ne discende quindi che se corretto è il rigetto della domanda di ripetizione formulata dalla società attrice in primo grado, non potendosi accertare le nullità eccepite e nemmeno le conseguenti poste illegittimamente contabilizzate dalla banca per il periodo dal 2012 al 2018 e quindi indebite, tuttavia poiché l'accertamento delle nullità e delle conseguenti poste indebite è stato possibile per il periodo dalla apertura del rapporto al 31.12.2011, essendo stati prodotti sia i contratti che gli estratti conto, l'accertamento del saldo andava limitato a tale periodo.
Non può infatti tenersi conto delle poste indebite che il CTU nominato in primo grado ha considerato relativamente all'anno 2012 in quanto gli estratti conto di tale anno sono stati prodotti per la prima volta nel secondo giudizio, riunito al primo, avente il medesimo oggetto e la stessa parte correntista, con aggiunta nel secondo del fideiussore, avendo il Tribunale affermato con statuizione del tutto corretta e passata in giudicato, in assenza di gravame, l'inutilizzabilità degli atti prodotti nel secondo giudizio riunito al primo posto che con la riunione dei procedimenti le decadenze in cui è incorsa la società nel primo giudizio non possono essere aggirate introducendo un secondo giudizio del tutto identico.
Invero, la società appellante ha proposto un primo giudizio con cui, lamentando nullità afferenti al rapporto di conto corrente n. 978.76, intrattenuto con la a Controparte_1
decorrere dal 7.3.1990 e ancora aperto alla data di notifica dell'atto di citazione (nel 2016) ha prodotto solo parte degli estratti conto, ovvero dall'apertura del conto e fino al 31.12.2011 ed ha chiesto l'espunzione delle voci invalidamente conteggiate e l'accertamento del saldo positivo alla data del 31.12.2011, come calcolato dal proprio consulente tecnico di parte, in luogo di quello negativo accertato dalla banca, con la condanna della controparte a restituire le somme contabilizzate indebitamente.
5 Con separato giudizio intrapreso dalla stessa società correntista, ma unitamente al fideiussore, quando erano già maturate le preclusioni istruttorie nel primo giudizio, ha proposto le stesse domande producendo gli estratti conto anche per l'anno 2012 e chiedendo sempre l'accertamento e la ripetizione di quanto indebitamente pagato da accertarsi a mezzo consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale, riuniti i giudizi, ha rilevato che, al fine di non favorire l'abuso del processo, andavano esaminate solo le domande proposte con il primo giudizio, alla luce dei documenti tempestivamente ivi prodotti, non potendo statuire nel merito in ordine alla causa successivamente introdotta, decisione questa come detto passata in giudicato.
3) Venendo alla domanda di accertamento delle nullità da cui era affetto il rapporto di conto corrente n.97876, acceso con dalla Controparte_2 Controparte_3
con l'atto di citazione introduttivo del giudizio n.15664/2016 R.G., la
[...]
società correntista ha eccepito la mancanza di un contratto che preveda la pattuizione scritta di interessi da applicare al rapporto;
di commissioni, spese e valute ed inoltre è stata applicata la capitalizzazione degli interessi debitori in violazione dell'art.1283 c.c.
Dai documenti prodotti tempestivamente nel giudizio n.15664/2016 emerge che il contratto di apertura del conto, stipulato il 7.3.1990, non conteneva la pattuizione di specifici interessi né debitori né creditori, mentre risultano allegate al contratto pattuizioni generali prestampate che all'art. 7 prevedono l'applicazione di interessi debitori secondo gli usi piazza, pattuizione nulla in quanto del tutto indeterminata ed indeterminabile.
“In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (cfr, da ultimo Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, n.6868).
Solo con le lettere di apertura di credito del 8.7.2022, del 18.6.2003 e del 22.2.2011, prodotte dalla banca, risultano pattuiti tassi debitori determinati, sia entro che fuori fido, oltre che la misura dell'affidamento concesso, mentre la variazione ai tassi apportata con la lettera contratto del
28.7.2005 -non essendovi prova che si riferisca al rapporto in esame, non contenendo il numero del contratto cui fa riferimento - non può essere presa in considerazione quale valida modifica dei tassi pattuiti in precedenza.
6 4) La nullità del tasso debitore fino al 8.7.2002, per le ragioni esposte, determina l'applicazione del tasso legale trattandosi di contratto antecedente alla data entrata in vigore della legge n.154 del
1992.
Del pari affetta da nullità è la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori che come accertato con la consulenza tecnica disposta in primo grado è stata applicata dalla banca nel periodo in esame poiché in violazione del divieto di anatocismo di cui all'articolo 1283 c.c., sicchè gli interessi a debito del correntista vanno ricalcolati senza alcuna capitalizzazione.
Anche le commissioni di massimo scoperto vanno espunte in quanto affette da nullità non essendo previsti i criteri di determinazione delle modalità di calcolo.
Anche le spese vanno espunte poiché applicate in assenza di specifica pattuizione così come le valute che vanno quindi computate secondo il giorno della singola operazione di riferimento.
5) La consulenza disposta in primo grado ha ricalcolato il saldo a seguito della eliminazione delle poste nulle come sopra indicate e tuttavia tale rideterminazione va limitata fino al 31.12.2011 per le ragioni sopra esposte.
Ne consegue che il conto in esame alla data del 31.12.2011 espone un saldo ricalcolato a credito della correntista di euro 212.285,26 per sorte capitale a cui vanno sommati gli interessi per euro
37.826,46 come emerge dall'allegato b) alla relazione tecnica.
A tale importo vanno detratte le rimesse solutorie prescritte, come eccepito dalla banca in primo grado, considerato che l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato il 8.9.2016 rimesse quantificate in euro 95.725,20 che detratte dall'importo di euro 250.181,72 determinano un saldo a credito di euro 154.456,52 anziché un saldo a debito indicato dalla banca con l'estratto conto al 31.12.2011.
In conclusione, a parziale modifica della sentenza di primo grado impugnata, che per il resto conferma, accerta che alla data del 31.12.2011 il rapporto di conto corrente n.97876, acceso dalla con ha Parte_3 Controparte_1
un saldo a credito della predetta correntista di euro 154.456,52.
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259)
7 In considerazione dell'esito della lite, del parziale rigetto delle domande proposte in primo grado dall'attore, della parziale carenza documentale, della proposizione di analoga domanda in separato giudizio poi riunito e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta, le spese di lite del primo grado vanno interamente compensate fra le parti, mentre quelle di appello, stante la contumacia nel grado dell'appellata, vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio restano interamente a carico della banca convenuta come liquidate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1378/2022
R.G., accerta che alla data del 31.12.2011 il rapporto di conto corrente n.97876, acceso dalla con ha Parte_3 Controparte_1
un saldo a credito di euro 154.456,52; dichiara interamente compensate fra le parti le spese di primo grado e irripetibili quelle d'appello; pone definitivamente a carico della le spese della Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in primo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 29/01/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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