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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 337/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 337/2023 R.G. Cont.
Oggetto: scioglimento del matrimonio promossa con ricorso da:
, nata in [...] il [...] C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Forno (TO), fraz. Comba n. 5 ma elettivamente domiciliata in Favria (Torino) via
C. Cattaneo 6 presso lo Studio dell'Avv. Andrea Quinto BERTANO che lo rappresenta e difende per delega in atti,
Ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 601 del 5.4.2022
ricorrente contro
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, residente in [...] ed elettivamente C.F._2
pagina 1 di 6 domiciliato in Torino, Corso Matteotti n. 25, presso lo studio dell'Avvocato Paola
Maria Moretti, che lo rappresenta e difende giusta delega in giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“i coniugi concordano nel mantenere in essere le condizioni come a suo tempo stabilite in sede
di separazione ad eccezione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio
e nel corso di questi mesi hanno raggiunto un accordo anche sull'importo del Per_1
medesimo assegno, pari ad euro 200,00 mensili, e che i coniugi si sono dunque conciliati su
tutti i punti oggetto della presente controversia”.
Per il P.M.: “V°, il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 1.02.2023, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi
[...] Controparte_1
l'intestato Tribunale affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio,
premettendo che:
- contraeva matrimonio civile in Rivara (TO) il 10.5.08 con il convenuto e il matrimonio veniva regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Rivara, (doc. n. 1 bis);
- dall'unione nasceva in Cuorgnè il 2.10.13 Per_1
- in data 14.5.19, il Tribunale di Ivrea omologava la separazione personale dei coniugi comparsi nanti l'Ill.mo Sig. Presidente il giorno 6.5.19 (doc. n. 2);
- dall'epoca dell'autorizzazione, i coniugi non hanno più ripreso la comunione materiale e spirituale e, pertanto, la separazione si è protratta ininterrottamente.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso del figlio con collocazione presso la madre, ed un contributo al mantenimento a carico del padre di
€ 400,00.
pagina 2 di 6 All'udienza presidenziale del 20 settembre 2023, il resistente pur non costituito compariva personalmente, non si opponeva alla richiesta di scioglimento del matrimonio e, per quanto attiene alle pronunzie accessorie, chiedeva all'Ill.mo
Tribunale che non aumentasse l'entità dell'assegno per il concorso al mantenimento del minore;
le parti si dichiaravano concordi sull'affidamento del figlio minore.
Il Presidente, esperito senza alcun risultato utile il tentativo di conciliazione, con provvedimento del 23.9.2023 disponeva l'affidamento condiviso come richiesto dalla richiedente e non contestato dal resistente, e disponeva che il padre, a partire dall'ottobre 2023, versasse la somma euro 160,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, quale contributo al mantenimento del figlio minore.
Il convenuto si è poi costituito in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del vincolo coniugale formulato dalla controparte nonché alle domande di conferma del regime di affido, collocazione e visite disposte in sede di separazione, chiedendo solo che fosse confermato anche l'importo di € 100,00 ritenuto congruo mantenimento per il figlio in quella sede.
Successivamente all'udienza del 7 maggio 2025, celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta, le parti, avendo trovato l'accordo anche sotto il profilo economico,
hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 13.5.2025), il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
In punto Giurisdizione e legge applicabile, va evidenziato che i coniugi, di nazionalità rumena, hanno contratto matrimonio con rito civile in Rivara (TO) e l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivara al n. 1 Parte I (Doc. 2). La vita matrimoniale della coppia si è svolta in Italia ed i coniugi hanno entrambi residenza in Italia, attualmente la ricorrente in Forno (TO) ed il convenuto in Rivara (TO). Conseguentemente, come disposto dall'art. 3 co. 1 L.
pagina 3 di 6 218/95, nonché dall'art. 3 co. 1 del Regolamento Europeo n. 1259/2010, e art. 2
Regolamento CEE 2201/2003 la legge applicabile è quella italiana.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente
del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché, dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi, nel procedimento per la separazione consensuale il 6.5.2019
sono state autorizzate a vivere separate, e le condizioni della loro separazione venivano in seguito omologate con decreto in data 14.5.2029 (doc. 2).
Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, unitamente al fallimentare tentativo di conciliazione, denotano inconfutabilmente che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi è cessata in maniera irreversibile.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. L'accordo raggiunto può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme alla legge e all'interesse della prole (cui, nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, alla luce del carattere concordato delle condizioni rassegnate.
pagina 4 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
con rito civile in Rivara (TO) in data 10 maggio 2008 Parte_2
(atto iscritto nel Registro di Stato Civile del detto Comune al n. 1, Parte I);
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli
Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38
e success. modif.
2. Dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambe i genitori con stabile collocazione e residenza presso la madre, disponendo che i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio salvo diverso accordo con la madre: a fine settimana alternati dal sabato alle ore 16 alle ore 21,30 della domenica;
nelle vacanze natalizie 7 giorni anche non consecutivi, da concordare fra i genitori ( in mancanza di diverso accordo Natale 2023 con la madre e Capodanno con il padre e viceversa ad anni alterni); nelle vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per 15
giorni, anche in periodi non consecutivi che saranno concordati con la madre dopo che la madre avrà comunicato al padre entro il 31 marzo di ogni anno il proprio periodo di ferie.
3. Dispone che il padre versi alla madre per il mantenimento del figlio euro 200,00
(rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo d'Intesa in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea.
pagina 5 di 6 4. Compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel./est.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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