TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1717/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
20/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. LA SPINA CRISTINA e l'avv. DOTTA MATTEO
c.f.: C.F._1
e
CP_1
con l'avv. LA SPINA CRISTINA e l'avv. DOTTA MATTEO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata in [...] il [...]) Parte_1
e (nato in [...] il [...]), matrimonio contratto il 20/04/2002 e trascritto CP_1
al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2002 del registro degli atti di matrimonio del Comune di JESOLO alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa familiare, sita a Cordignano, Via Francesco Colombera n. 9, di proprietà esclusiva del sig. verrà CP_1
assegnata a quest'ultimo che la abiterà con la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, la quale Per_1
rimarrà ivi residente;
3) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti;
4) tenuto conto della capacità economica delle parti nonchè dei tempi e delle modalità di permanenza della figlia presso ciascun genitore, la sig.ra verserà in favore di sul conto corrente alla stessa intestato, entro il giorno 10 Pt_1 Per_1
di ciascun mese, per il suo mantenimento la somma mensile di € 500,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat;
5) Le spese straordinarie riguardanti fatta eccezione per quanto si dirà di seguito, attenendosi a tutto quanto Per_1
indicato nel protocollo del Tribunale di Treviso 01.12.2016, verranno sostenute al 50% da ciascun genitore;
le fatture per le spese verranno intestate alla figlia e verranno portate in detrazione dai genitori proporzionalmente alla quota di
2 partecipazione alla spesa. Restano ad esclusivo carico del sig. tutte le spese relative ai canoni di locazione CP_1
dell'appartamento occupato da a Padova per ragioni di studio e tutte le spese universitarie e di studio (rette e tasse). Per_1
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
3