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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16615/2024 avente ad oggetto ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUTERA DARIO e dell'avv. ROVERSI Parte_1
SILVIA ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore C.F._1 avv. SUTERA DARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI Controparte_1 C.F._2
PIERPAOLO, elettivamente domiciliato in GALLERIA UGO BASSI N. 1 BOLOGNA presso il difensore avv. VINCI PIERPAOLO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM - INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza dell'8.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal mese di settembre 2019 al mese di dicembre
2021; la casa familiare è stata individuata nell'abitazione sita in Malalbergo via Castellina 15; dall'unione è nato in data [...] a [...] il figlio , riconosciuto alla Persona_1
nascita anche dal padre, e che pertanto ha assunto il cognome paterno.
Introdotto dalla madre il presente procedimento, il padre si è costituito e all'udienza dell'8.4.2025 le parti hanno formulato conclusioni congiunte, che si ritengono conformi a legge e all'interesse del minore e che vanno qui pertanto integralmente recepite anche in punto di spese legali, essendo coerente la compensazione con l'accordo raggiunto. Si soggiunge che l'affido esclusivo alla madre è motivato pagina 1 di 3 dalla circostanza che ad oggi padre e figlio si conoscono poco o niente, perché il padre ha visto il figlio, nato a [...] 2020, per l'ultima volta a dicembre 2021; nelle more della ricostruzione del rapporto fra i due, va mantenuta in capo alla madre, in quanto unico genitore che conosce bene il figlio e che finora si
è occupata di lui, la facoltà di assumere decisioni nell'interesse del minore, salvo l'obbligo di concordare sin d'ora con il padre quelle di maggior rilievo, come specificato in dispositivo.
Anche l'aggiunta del cognome materno ” a quello paterno ” è frutto di accordo fra le Pt_1 CP_1
parti. Occorre precisare, al riguardo, che, dopo la sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, per i figli che già sono stati riconosciuti alla nascita da entrambi i genitori e che pertanto hanno assunto il cognome paterno, è necessario che entrambi i genitori presentino domanda di modifica al Prefetto ex art.89 del d.P.R. n.396/2000, qualora vogliano operare dei cambiamenti relativamente al cognome del figlio minorenne, in quanto tale operazione non rientra tra “gli atti di ordinaria amministrazione”, che possono essere compiuti disgiuntamente dai genitori ex ar.320, primo comma, c.c., ma è qualificabile come “questione di particolare importanza” ai sensi dell'art.316, secondo comma, c.c..
Nel caso in esame il Tribunale adito deve limitarsi a dare atto della sussistenza di accordo fra le parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1- affidamento esclusivo del figlio minore , nato il 28 giugno2020, alla madre;
le decisioni di Per_1 maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
il genitore cui il figlio non è affidato ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
2- le parti concordano altresì sul collocamento prevalente del minore presso la madre, e sulla calendarizzazione della frequentazione del padre come segue, tenuto conto che ad oggi padre e figlio si conoscono poco o niente, perché il padre ha visto il figlio l'ultima volta a dicembre 2021: gli incontri si svolgeranno alla presenza della mamma, all'inizio almeno una volta ogni due settimane, per poi progressivamente aumentare gli incontri fino a una volta alla settimana, e a renderli in futuro liberi, qualora ciò risulti compatibile con gli impegni dei genitori e conforme all'interesse del minore;
indicativamente, a partire da sei mesi da oggi, qualora ve ne siano i presupposti, gli incontri padre- figlio saranno liberi, cioè senza la presenza della madre;
pagina 2 di 3 3 - le parti si impegnano, qualora sorgano divergenze di opinione o incertezze o problemi nella creazione del rapporto padre-figlio, a rivolgersi a professionista di comune fiducia, eventualmente su indicazione del pediatra o della psicomotricista o di altro specialista che già conosca il bambino, per essere aiutati nella risoluzione della situazione, nell'interesse del minore;
4 - si dà atto che le parti concordano che il figlio aggiunga il cognome materno ” a Per_1 Pt_1 quello paterno ” e che, pertanto, hanno facoltà di proporre domanda in tal senso, a norma CP_1 dell'art. 89 del d.P.R. n.396/2000;
5 - si dà atto che le parti concordano che l'AU continui a essere percepito integralmente dalla madre,
6 - concordano altresì di dividere al 50% le spese straordinarie definite secondo il protocollo del
Tribunale di Bologna, dalla data della domanda;
7 - concordano inoltre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio, dalla data della domanda, versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300, da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
Per_1
8 - le parti concordano che le comunicazioni fra loro avverranno a mezzo email personale, o tramite whatsapp;
9 - Spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16615/2024 avente ad oggetto ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUTERA DARIO e dell'avv. ROVERSI Parte_1
SILVIA ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore C.F._1 avv. SUTERA DARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI Controparte_1 C.F._2
PIERPAOLO, elettivamente domiciliato in GALLERIA UGO BASSI N. 1 BOLOGNA presso il difensore avv. VINCI PIERPAOLO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM - INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza dell'8.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal mese di settembre 2019 al mese di dicembre
2021; la casa familiare è stata individuata nell'abitazione sita in Malalbergo via Castellina 15; dall'unione è nato in data [...] a [...] il figlio , riconosciuto alla Persona_1
nascita anche dal padre, e che pertanto ha assunto il cognome paterno.
Introdotto dalla madre il presente procedimento, il padre si è costituito e all'udienza dell'8.4.2025 le parti hanno formulato conclusioni congiunte, che si ritengono conformi a legge e all'interesse del minore e che vanno qui pertanto integralmente recepite anche in punto di spese legali, essendo coerente la compensazione con l'accordo raggiunto. Si soggiunge che l'affido esclusivo alla madre è motivato pagina 1 di 3 dalla circostanza che ad oggi padre e figlio si conoscono poco o niente, perché il padre ha visto il figlio, nato a [...] 2020, per l'ultima volta a dicembre 2021; nelle more della ricostruzione del rapporto fra i due, va mantenuta in capo alla madre, in quanto unico genitore che conosce bene il figlio e che finora si
è occupata di lui, la facoltà di assumere decisioni nell'interesse del minore, salvo l'obbligo di concordare sin d'ora con il padre quelle di maggior rilievo, come specificato in dispositivo.
Anche l'aggiunta del cognome materno ” a quello paterno ” è frutto di accordo fra le Pt_1 CP_1
parti. Occorre precisare, al riguardo, che, dopo la sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, per i figli che già sono stati riconosciuti alla nascita da entrambi i genitori e che pertanto hanno assunto il cognome paterno, è necessario che entrambi i genitori presentino domanda di modifica al Prefetto ex art.89 del d.P.R. n.396/2000, qualora vogliano operare dei cambiamenti relativamente al cognome del figlio minorenne, in quanto tale operazione non rientra tra “gli atti di ordinaria amministrazione”, che possono essere compiuti disgiuntamente dai genitori ex ar.320, primo comma, c.c., ma è qualificabile come “questione di particolare importanza” ai sensi dell'art.316, secondo comma, c.c..
Nel caso in esame il Tribunale adito deve limitarsi a dare atto della sussistenza di accordo fra le parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1- affidamento esclusivo del figlio minore , nato il 28 giugno2020, alla madre;
le decisioni di Per_1 maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
il genitore cui il figlio non è affidato ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
2- le parti concordano altresì sul collocamento prevalente del minore presso la madre, e sulla calendarizzazione della frequentazione del padre come segue, tenuto conto che ad oggi padre e figlio si conoscono poco o niente, perché il padre ha visto il figlio l'ultima volta a dicembre 2021: gli incontri si svolgeranno alla presenza della mamma, all'inizio almeno una volta ogni due settimane, per poi progressivamente aumentare gli incontri fino a una volta alla settimana, e a renderli in futuro liberi, qualora ciò risulti compatibile con gli impegni dei genitori e conforme all'interesse del minore;
indicativamente, a partire da sei mesi da oggi, qualora ve ne siano i presupposti, gli incontri padre- figlio saranno liberi, cioè senza la presenza della madre;
pagina 2 di 3 3 - le parti si impegnano, qualora sorgano divergenze di opinione o incertezze o problemi nella creazione del rapporto padre-figlio, a rivolgersi a professionista di comune fiducia, eventualmente su indicazione del pediatra o della psicomotricista o di altro specialista che già conosca il bambino, per essere aiutati nella risoluzione della situazione, nell'interesse del minore;
4 - si dà atto che le parti concordano che il figlio aggiunga il cognome materno ” a Per_1 Pt_1 quello paterno ” e che, pertanto, hanno facoltà di proporre domanda in tal senso, a norma CP_1 dell'art. 89 del d.P.R. n.396/2000;
5 - si dà atto che le parti concordano che l'AU continui a essere percepito integralmente dalla madre,
6 - concordano altresì di dividere al 50% le spese straordinarie definite secondo il protocollo del
Tribunale di Bologna, dalla data della domanda;
7 - concordano inoltre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio, dalla data della domanda, versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300, da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
Per_1
8 - le parti concordano che le comunicazioni fra loro avverranno a mezzo email personale, o tramite whatsapp;
9 - Spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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