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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/11/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 2/9/2024
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti BRAVIN DINO e REGAZZO ROSSANA
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Causa discussa e decisa all'udienza del 10/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
1) Previa ogni occorrenda declaratoria, condannarsi titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale all'insegna “NIKI'S BAR”, a corrispondere al ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma netta di € 7.328,43, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge.
2) Spese rifuse, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano distrattari. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis, introdotto dal D.M. n. 37/2018.
3) Sentenza esecutiva
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2/9/2024 nel dedurre: Parte_1
• di essere stato assunto il 5 agosto 2023, in qualità di banconiere di bar, alle dipendenze di CP_1
, titolare dell'omonima ditta individuale all'insegna “Niki's Bar” corrente in Caorle
[...] venendo inquadrato al 5° livello ex Ccnl Pubblici Esercizi e con orario di lavoro part-time di 24 ore/settimana;
• di non aver più ricevuto stipendio alcuno a far data dal dicembre 2023
ha inteso evocare in giudizio il menzionato soggetto datoriale per sentirlo condannare al pagamento dell'importo capitale di € 7.328,43 al netto delle ritenute previdenziali e al lordo di quelle fiscali, a titolo di retribuzioni dirette afferenti il periodo dicembre 2023 - giugno 2024, 14^ mensilità (art. 184 Ccnl), trattamento di malattia (art. 190 Ccnl), rateo 13^ mensilità del 2023 (art. 183 Ccnl).
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale come la domanda giudizialmente azionata sia meritevole di accoglimento.
A) Giova innanzitutto rammentare che LA CONDOTTA PROCESSUALE
VOLONTARIAMENTE ASSUNTA DA PARTE CONVENUTA RIMANENDO
CONTUMACE NEL PRESENTE CONTENZIOSO e neppure comparsa per rendere l'interpello ad essa DEFERITO CON LA CONSEGUENTE MANCANZA DI CONTESTAZIONE appare un fatto in sé sufficientemente idoneo a far ritenere provate le circostanze dedotte in sede di atto introduttivo. Ad ogni buon conto
B) Risultano documentalmente provati dalla dimessa lettera di assunzione: inquadramento, orario di lavoro, CCNL applicato nonché i prospetti paga da cui ricavare i dati retributivi utilizzati per redigere il conteggio espletato dalla sulla scorta del menzionato CCNL. CP_2
Le spese di lite seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento della formulata domanda giudiziale
1) Condanna parte convenuta , quale titolare dell'omonima ditta individuale all'insegna CP_1
“Niki's Bar”, a corrispondere al signor per differenze retributive maturate a Parte_1
vario titolo il complessivo importo capitale di € 7.328,43 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2) Condanna infine lo stesso soggetto resistente a rifondere ai procuratori antistatari del ricorrente le spese di lite, equitativamente liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 10/7/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 2/9/2024
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti BRAVIN DINO e REGAZZO ROSSANA
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Causa discussa e decisa all'udienza del 10/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
1) Previa ogni occorrenda declaratoria, condannarsi titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale all'insegna “NIKI'S BAR”, a corrispondere al ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma netta di € 7.328,43, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge.
2) Spese rifuse, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano distrattari. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis, introdotto dal D.M. n. 37/2018.
3) Sentenza esecutiva
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2/9/2024 nel dedurre: Parte_1
• di essere stato assunto il 5 agosto 2023, in qualità di banconiere di bar, alle dipendenze di CP_1
, titolare dell'omonima ditta individuale all'insegna “Niki's Bar” corrente in Caorle
[...] venendo inquadrato al 5° livello ex Ccnl Pubblici Esercizi e con orario di lavoro part-time di 24 ore/settimana;
• di non aver più ricevuto stipendio alcuno a far data dal dicembre 2023
ha inteso evocare in giudizio il menzionato soggetto datoriale per sentirlo condannare al pagamento dell'importo capitale di € 7.328,43 al netto delle ritenute previdenziali e al lordo di quelle fiscali, a titolo di retribuzioni dirette afferenti il periodo dicembre 2023 - giugno 2024, 14^ mensilità (art. 184 Ccnl), trattamento di malattia (art. 190 Ccnl), rateo 13^ mensilità del 2023 (art. 183 Ccnl).
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale come la domanda giudizialmente azionata sia meritevole di accoglimento.
A) Giova innanzitutto rammentare che LA CONDOTTA PROCESSUALE
VOLONTARIAMENTE ASSUNTA DA PARTE CONVENUTA RIMANENDO
CONTUMACE NEL PRESENTE CONTENZIOSO e neppure comparsa per rendere l'interpello ad essa DEFERITO CON LA CONSEGUENTE MANCANZA DI CONTESTAZIONE appare un fatto in sé sufficientemente idoneo a far ritenere provate le circostanze dedotte in sede di atto introduttivo. Ad ogni buon conto
B) Risultano documentalmente provati dalla dimessa lettera di assunzione: inquadramento, orario di lavoro, CCNL applicato nonché i prospetti paga da cui ricavare i dati retributivi utilizzati per redigere il conteggio espletato dalla sulla scorta del menzionato CCNL. CP_2
Le spese di lite seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento della formulata domanda giudiziale
1) Condanna parte convenuta , quale titolare dell'omonima ditta individuale all'insegna CP_1
“Niki's Bar”, a corrispondere al signor per differenze retributive maturate a Parte_1
vario titolo il complessivo importo capitale di € 7.328,43 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2) Condanna infine lo stesso soggetto resistente a rifondere ai procuratori antistatari del ricorrente le spese di lite, equitativamente liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 10/7/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci