Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 20/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 992/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. ABRESCIA ANNA MARIA e dall'avv. Parte_1
WIELANDER WOLFGANG giusta delega in atti, presso il cui studio in VIA DELLA RENA 14 in
39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta ex lege -
in punto: istanza di rettificazione di attribuzione di genere;
CONCLUSIONI
precisate dalla parte attrice all'udienza del 05/06/2025: “I procuratori della ricorrente insistono nell'accoglimento delle conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo.
pag. 1 di 12
in ricorso di data 28/03/2025: “Voglia il Tribunale di Bolzano:
- accertata la ricorrenza nel caso in esame di disforia di genere;
- vista la legge n. 164 del 14.04.1982, così come modificata dal d.lgs. n. 150/2011;
- laddove ritenuto necessario previa comparizione personale della parte ricorrente in via principale
• disporre la rettificazione dello stato civile di ( ), nata il Parte_1 C.F._1
05.03.2006 a Bolzano (Atto n. 64 parte I serie A- anno 2006 Comune di Bolzano), residente in [...]/019, da quello denunciato nell'atto di nascita di sesso femminile in quello di sesso maschile, con conseguente rettifica anche del nome da indicarsi come “ in Persona_1 luogo di “ ; Parte_1
• ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro e di compiere tutti i necessari e conseguenti adempimenti;
• accertare e dichiarare che, con l'accoglimento della presente domanda di rettifica di attribuzione di genere, i relativi interventi chirurgici di adeguamento di genere non necessitano di autorizzazione giudiziale;
in subordine
• nella denegata ipotesi in cui le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute non siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, autorizzare a tal fine i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali di cui all'art. 31, comma 4, del Decreto Legislativo n. 150/2011
in ogni caso
• a tutela della privacy di parte ricorrente, ordinare alla cancelleria ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della di apporre sull'originale della sentenza l'annotazione di cui al primo comma del suddetto articolo.
in via istruttoria […]”
precisate dal Pubblio Ministero
pag. 2 di 12 in data 12/04/2025 (depositate in data 14/04/2025): “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
in data 06/06/2025 (depositate in data 08/06/2025: “Il Pubblico Ministero insiste nelle istanze istruttorie formulate nel ricorso (ctu medica).”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 28/03/2025 la parte ricorrente deduceva tra Parte_1 Per_1 Per_1 Pt_1
l'altro
- di aver mostrato sin dalla prima infanzia i tratti tipici della disforia di genere;
mostrava preferenza per i giochi maschili, cercava la compagnia dei maschi più che delle femmine e indossava preferibilmente abbigliamento maschile;
nella fase della pubertà evitava situazioni in cui doveva svestirsi e mostrare il suo corpo femminile;
nascondeva e nasconde tuttora le forme femminili del suo corpo con vestiti larghi e con bendaggi;
- che il forte disagio legato alla sensazione di vivere in un corpo sbagliato si manifestava ben presto in disturbi di tipo depressivo, con atti autolesivi e tentati suicidi che rendevano necessaria una terapia psichiatrica/farmacologica, oltre che psicoterapica;
- che il tema della disforia veniva affrontato per la prima volta con la psicologa scolastica nel corso del primo anno delle scuole superiori e, per la prima volta, dichiarava apertamente la propria disforia di genere ai genitori (coming out);
- che a ottobre del 2023 prendeva contatto, insieme ai genitori, con il Servizio psicologico dell'Ospedale di Bolzano che si occupa specificatamente di casi di disforia di genere, per approfondire il tema della disforia di genere ed iniziare il percorso di transizione;
- di aver avuto in data 26.10.2023 il primo incontro con la dott.ssa con cui ha avviato il CP_1
percorso di transizione;
- che da aprile 2024 viene seguito sotto il profilo psichiatrico dal dott. del Centro di Persona_2
Salute Mentale dell'Ospedale di Bolzano;
- che attualmente frequenta l'ultimo anno del Liceo delle Arti a Trento il quale ha acconsentito ad attivare la carriera “Alias”, che permette a ( di essere identificato a Pt_1 Persona_1 Pt_1 scuola, sia dal personale docente che dagli studenti, esclusivamente con il nome maschile ”; Per_1
pag. 3 di 12 - che le cure intraprese, la possibilità di relazionarsi agli altri come e non più come , Per_1 Pt_1 nonché l'inizio della terapia ormonale hanno determinato un miglioramento del suo stato psicologico;
- che tale miglioramento si riflette sia nei rapporti con i genitori sia anche a livello scolastico: “dopo un percorso scolastico altalenante, infatti, frequenta adesso con profitto l'ultimo anno del Per_1
Liceo delle Arti a Trento ed è determinato a intraprendere successivamente gli studi universitari e, nello specifico, gli studi di psicologia”;
- “che sta meglio da quando può finalmente vivere nell'identità che sente appartenergli”;
- che il fatto di doversi ancora ufficialmente identificare come rappresenta un pesante Pt_1
ostacolo al raggiungimento di un suo pieno benessere mentale, in quanto i suoi attuali dati anagrafici lo tengono “imprigionato in un'identità che non gli appartiene”;
- che a seguito dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di genere, infatti, egli potrà anche sottoporsi a trattamenti medico chirurgici per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali;
- che per il benessere psico-fisico del ricorrente è necessario che i suoi dati anagrafici vengano quanto prima rettificati, affinché egli possa completare il suo percorso di transizione e vivere serenamente la sua identità;
- che nel suo parere la psicologa e psicoterapeuta dott.ssa segnala i disturbi manifestati da CP_1
nel corso della sua adolescenza e legati alla sua sfera psicologico-emotiva, che hanno reso Per_1
necessaria una terapia sia psicologica che psichiatrica evidenziando tra l'altro (pag. 4) che “tali vissuti persistevano da lungo tempo ed erano associati a sofferenza clinicamente significativa e a compromissione del funzionamento in ambito sociale” e che “il quadro è risultato compatibile con la diagnosi ICD-11 di Incongruenza di genere (H60) (Organizzazione Mondiale della Sanità)”;
- che dalla valutazione psicologica della dott.ssa emerge che i percorsi intrapresi da , sia CP_1 Per_1 sotto il profilo psicoterapico che sotto il profilo psichiatrico, hanno “permesso ad oggi di ottenere buoni risultati circa la gestione emotiva e psicologica del disturbo” (pag. 3). “Nonostante la forte instabilità emotiva e psicologica evidenziata nel corso del percorso, attualmente il paziente ha svolto un buon lavoro individuale di stabilizzazione che ha permesso ad oggi di trovare un buon equilibrio psicoemotivo e comportamentale”;
- che in ordine alla valutazione cognitiva la dott.ssa attesta che “ ha un'intelligenza CP_1 Per_1
nella norma e valutato il suo funzionamento psicologico, si ritiene, ad oggi, che ciò non possa pag. 4 di 12 compromettere il suo giudizio rispetto alla disforia”; dando atto che “i rischi, i limiti e le conseguenze di tale decisione sono stati discussi con il paziente che dimostra al riguardo buona consapevolezza e capacità riflessiva”;
- che la diagnosi formulata dalla Dott.ssa è di una “manifesta e stabile transidentità”, a fronte CP_1 della quale è stata consigliata la terapia ormonale quale primo passo per l'adeguamento al genere desiderato;
- che dal certificato della dott.ssa dd. 11.02.2025 (doc. 05 di parte ricorrente) emerge CP_1 infine che ( ) “continua tuttora a seguire il percorso di transizione Pt_1 Persona_1 Pt_1
di , il quale dimostra costanza e assiduità.”; Per_1
- che lo psichiatra dott. del Centro di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria, che Testimone_1
segue , ha evidenziato tra l'altro un progressivo miglioramento Persona_3 del suo stato di salute mentale: “Pz nel tempo ha mostrato netto miglioramento della stabilità dell'umore […] assenza di sintomi come depressione, sentimenti suicidari, ansia e psicosi attualmente attivi”;
- che la relazione endocrinologica a firma della dott.ssa dd. 03.02.2025 (doc. 07 di parte Per_4
ricorrente) attesta la prescrizione della terapia ormonale mascolinizzante, rispetto alla quale Per_1 si presente “fortemente motivato”; l'endocrinologa dà atto della recente valutazione psichiatrica e che “non sussistono problematiche acute/sospese dal punto di vista psichiatrico”;
- che i genitori sostengono ( ) nel suo percorso e che confermano che Pt_1 Persona_1 Pt_1
( ) si è sempre sentito appartenere al genere maschile e che dall'età Pt_1 Persona_1 Pt_1
di 12 anni egli si identifica come e, come tale, si rapporta agli altri sia in ambito familiare che Per_1
al di fuori della famiglia;
- che è stata dimessa anche la dichiarazione di , fidanzata di , che lo conosce Persona_5 Per_1 dalla prima media e che dichiara: “Ora come tanti anni fa si presenta come e Persona_1 si pone come un uomo a tutti gli effetti”;
- che le prove dimesse “rispecchiano la diagnosi di disforia di genere accertata nell'allegata documentazione medica e confermano che il ricorrente, nella vita di tutti i giorni, si identifica in
“ ”, si comporta come un ragazzo e come tale viene anche riconosciuto dagli altri”; Per_1
- che a dimostrazione del fatto che il ricorrente si rapporta agli altri nella sua identità maschile non solo in ambito familiare, ma anche al di fuori della famiglia, è stato dimesso l'accordo, con cui il liceo frequentato dal ricorrente ha acconsentito ad attivare la cosiddetta carriera “Alias”; tale pag. 5 di 12 accordo, sottoscritto dai dirigenti scolastici, dal ricorrente stesso e dalla madre di quest'ultimo OR , “garantisce al ricorrente che il nome , in cui egli si identifica, sia “l'unico Pt_2 Per_1 visibile internamente a tutti i servizi dei docenti e dello studente, costituendo di fatto l'unico nome a cui ricondurre la persona”.
Il ricorrente ha poi svolto anche ampie considerazioni in diritto.
Alla prima udienza del 05/06/2025 il giudice delegato ha sentito il ricorrente (che ha confermato
“quanto esposto nel ricorso introduttivo. Sapevo da sempre di essere maschio;
circa dall'età di 12-
13 anni tutti mi chiamano e sono riconosciuto dal contesto sociale nel quale vivo Persona_6
come ragazzo.”) ed i genitori dello stesso. La madre, OR , ha confermato Parte_3
“quanto già da me dichiarato per iscritto e già prodotto nel presente processo. si è Persona_1
da sempre - già da bambino - comportato come un maschietto. Ha sempre espresso stabilmente la sua identità maschile.” ed anche il padre, signor ha anch'essi confermato “quanto Persona_7
da me già dichiarato per iscritto e già prodotto nel presente processo. Confermo che ha da Per_1
sempre in via stabile e manifesta espresso la sua identità maschile. Noi come genitori abbiamo provato a prendere tempo per capire bene la situazione di nostro figlio;
abbiamo constatato che il suo stato dell'essere maschile era stabile negli anni.”
Il ricorrente ha, infine concluso come sopra riportato;
il pubblico ministero ha a sua volta concluso come sopra riportato.
2. La richiesta di è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Persona_3
Va premesso che la fattispecie dedotta in giudizio è regolamentata dalla legge 14/04/1982 n. 164 e dal decreto legislativo 01/09/2011 n. 150.
La Corte Costituzionale con la storica sentenza 161/1985 rilevava che „[…] la L. n. 164 del 1982, si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie […]“.
Questo Tribunale di Bolzano ha già avuto modo di precisare (cfr. Tribunale di Bolzano sentenza n.
648/2015 del 23.04.2015 - 09.06.2015) che “[…] l'inviolabilità della dignità della persona transsessuale deve orientare ogni valutazione giuridica, ponendosi al centro dell'ordinamento costituzionale (e di ogni impegno ermeneutico sul punto) la persona umana stessa (artt. 2 e 3
Cost.) […]”, ciò anche richiamando giurisprudenza di merito secondo la quale “[la nozione di identità sessuale non è] limitata ai caratteri sessuali esterni, ma determinata anche da elementi di carattere psicologico e sociale: ne deriva una concezione del sesso come dato complessivo della pag. 6 di 12 personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti.” (cfr. Tribunale di Siena, sentenza del
10/12/2013) ed evidenziando che “Il transessualismo gino-androide rappresenta infatti una vera e propria condizione esistenziale legata al mancato intimo riconoscimento del proprio sesso biologico e dal profondo bisogno interiore di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto: se quindi una persona è l'unione di soma e psiche, è indubbio che è l'aspetto psicologico ed emotivo a dominare la connotazione sessuale, affettiva e sociale di un individuo e che in caso di insuperabile dissonanza tra i due elementi, è il soma a doversi adeguare alla psiche, nella misura necessaria e sufficiente ad assicurare alla persona il conseguimento della propria armoniosa identità […]” (cfr. Tribunale di Monza, sentenza del 29/09/2005 – 08/11/2005).
Ciò premesso, va dato atto che dalla certificazione medica e dalla certificazione psicoterapeutica in atti si desume che il ricorrente soffre di disforia di genere. Le deduzioni in fatto contenute nell'atto introduttivo sono documentate con la documentazione prodotta.
La parte ricorrente è di stato libero e non ha figli.
La convinta e stabile determinazione di rispetto alla propria Persona_3 identità sessuale maschile è emersa anche in sede prima udienza, dove quest'ultimo è comparso personalmente dinanzi al giudice delegato e ha confermato in modo convinto la propria identità maschile.
Orbene, alla luce della documentazione in atti il Collegio non ritiene necessario espletare un'apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di meglio vagliare la condizione medico- psicologica della parte ricorrente, ritenendosi sufficienti le prove precostituite in atti.
In particolare, dall'esame della già più volte citata relazione psicologica in atti si evince che presenta disforia di genere, ovvero condizione di transidentità: Persona_3
“[…] Il quadro è risultato altresì compatibile con la diagnosi ICD-11 di Incongruenza di genere
(H60) (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2019).
Sulla base delle informazioni emerse nel corso dei colloqui clinici, non sono stati rilevabili quadri psicopatologici di rilievo clinico. […]
Lo sviluppo psicosessuale, il suo comportamento socializzante e la descrizione di sé indicano chiaramente che è orientato al mondo maschile, che si identifica come uomo ed esprime il desiderio di essere anche percepito e riconosciuto come uomo.
pag. 7 di 12 I rischi, i limiti e le conseguenze di tale decisione sono stati discussi con il paziente che dimostra al riguardo buona consapevolezza e capacità riflessiva.
Quindi, in base ai risultati professionali finora ottenuti, possiamo parlare di una manifesta e stabile transidentità. […]”
Si evince dalla storia personale del ricorrente come emerge dal ricorso, dalle dichiarazioni dei genitori e della sua fidanzata e anche dalla documentazione versata in atti in punto percorso “Alias” seguito dal ricorrente nel contesto scolastico, che ha in tutti gli Persona_3
anni espresso stabilmente la sua identità maschile nel contesto familiare ma anche in quello scolastico e sociale.
Deve nel caso di specie trovare accoglimento la richiesta in ordine alla rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome ex artt. 3 legge n. 164/1982 e 31 D.Lgs. n. 150/2011, in quanto, tenuto conto della condivisibile lettura fornita sul punto dalla Corte Costituzionale “la legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (cfr. Cort. Cost., sent. n. 221 del 21.10.2015).
La Corte Costituzionale, seguendo con tale sua interpretazione quanto già sostenuto dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo cui "deve essere riconosciuto il diritto dei transessuali ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso senza doversi necessariamente sottoporre alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla loro identità di genere " (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 15138 del 20.07.2015), ha riconosciuto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 14 aprile 1982, posta al vaglio di legittimità costituzionale, così come integrata dalla novella del 2011, il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale, consacrato sia nell'art. 2
Cost. sia nell'art. 8 della CEDU, e, al contempo, di strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute, tutelato anch'esso costituzionalmente.
In tal senso, pertanto, la Consulta ha argomentato che la piena attuazione dei "diritti della persona [...] porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali", sicché "la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a pag. 8 di 12 ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione nella già citata sentenza 15138/2015 aveva peraltro dato atto che anche
“[…] La Corte Edu, infine nella recente pronuncia del 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
RC) ha stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi ove necessario mediante intervento chirurgico di sterilizzazione ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute. La Corte Edu perviene alla decisione dopo un'ampia panoramica delle normative dei paesi aderenti e rilevando come anche grazie ai rapporti delle Nazioni Unite (17 marzo 2011) e dello stesso Consiglio d'Europa (nel 2009 e nel 2011) si sia data sempre maggiore rilevanza al profilo del diritto alla salute nel riconoscimento del diritto al mutamento di sesso e nell'operazione di bilanciamento d'interessi da svolgere […]”.
Il sopra richiamato orientamento della Corte costituzionale è stato poi ribadito dal medesimo giudice delle leggi anche nella propria ordinanza 13/07/2017 n. 185.
Va, infine, ricordato che la Corte costituzionale con sentenza n. 143 di data 03/07/2024 “1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n.
150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della L. 18 giugno
2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
”.
Nella parte motiva di detta sentenza il Giudice delle Leggi evidenzia a tale riguardo tra l'altro che
“[…] 6.2.1.- Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n.
221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015).
pag. 9 di 12 La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto - che agli effetti della rettificazione
è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata".
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6.2.2.- Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo,
Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.- Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia
"sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione".
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
6.2.4.- Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. […]”
Ciò precisato, questo Collegio dà atto che anche nel caso qui in esame di Persona_3
è stato sufficientemente dimostrato - attraverso idonea documentazione dei trattamenti Pt_1
pag. 10 di 12 medici e psicoterapeutici effettuati, oltreché delle dichiarazioni dei genitori e della fidanzata del ricorrente - che il ricorrente ha completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
Pertanto, anche nel presente caso deve affermarsi che “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”
Ne consegue che con la presente sentenza questo Tribunale accerta che il ricorrente appartiene già al sesso maschile. può quindi in ogni momento, direttamente e Persona_3
senza autorizzazione giudiziale, richiedere l'intervento chirurgico di adeguamento dei suoi caratteri sessuali al sesso maschile.
Pertanto, va qui espressamente ribadito che una volta accertato con la presente sentenza che il ricorrente ha completato il suo percorso individuale irreversibile di transizione (e quindi che appartiene al sesso maschile), lo stesso non necessiterà di alcuna autorizzazione giudiziale per sottoporsi ad un intervento chirurgico teso ad adeguare i suoi caratteri sessuali al sesso maschile.
Ed a tale conclusione si perviene applicando la normativa come vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024. Non sarebbe del resto conforme a NE (per manifesta irragionevolezza) un'interpretazione che imponesse ad una persona di sesso maschile di chiedere autorizzazione giudiziale per potersi sottoporre ad un intervento chirurgico volto ad adeguare a tale sesso eventuali residui caratteri anatomici femminili.
In definitiva, le domande formulate dalla parte ricorrente vanno interamente accolte.
All'accoglimento delle domande del ricorrente segue, ai sensi, dell'art. 31 comma 5 del d.lgs.
150/2011 (“Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.”), il rispettivo ordine all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano (BZ).
3. Nulla sulle spese di lite, trattandosi nel caso di specie di giurisdizione necessaria.
4. Sussistono i presupposti per disporre “che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati” ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 196/2003, nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
pag. 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza,
visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011,
in accoglimento delle domande proposte da Persona_3
così provvede:
a) dispone la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei confronti di Per_3
(nata a [...] il [...]), che assumerà il nome ” in
[...] Persona_1 sostituzione di quello di “ ”; Pt_1
b) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di BOLZANO (BZ) (Comune del luogo di nascita della parte ricorrente, dove è stato formato il suo atto di nascita) di effettuare – ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza – la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti susseguenti e consequenziali;
c) accerta e dichiara che, a seguito dell'accoglimento qui pronunciato delle domande di rettificazione di attribuzione di sesso, i relativi interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali non necessitano di autorizzazione giudiziale;
d) nulla sulle spese di lite;
e) dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della
Cancelleria, sull'originale della presente sentenza, la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di parte ricorrente riportati nel presente provvedimento: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ”. Persona_3
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il giorno 11/06/2025
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Simon Tschager dott.ssa Julia Dorfmann
pag. 12 di 12