Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8637 /2022 RG
Alla udienza del 28.03.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accertata regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui la causa è stata rinviata per la discussione orale, ed è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art
127 ter cpc.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate solamente da parte opposta e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 14 e 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 8637 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2022
TRA
IL SIG: (CF: avv. Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
Giarrusso
1
CONTRO
(P. IVA ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
del Consiglio d'Amministrazione pro tempore Dott.ssa (avv. CP_2
Giuseppe Mangia)
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Rigetta integralmente la spiegata opposizione proposta dal sig. , avverso Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 1475/2021, emesso dal Tribunale Civile di Palermo, e conseguentemente conferma lo stesso;
pone a carico della parte opponente soccombente il pagamento delle spese legali, in favore della società convenuta, che liquida nella complessiva somma di
3.500,00 euro oltre IVA, CPA rimborso forfettario come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata da parte opponente ritenuta infondata in fatto ed in diritto, va rigettata.
Occorre premettere che il sig. ha spiegato la presente opposizione Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo notificatogli ad istanza della società opposta, ed inerente il pagamento della somma di € 29.879,86 oltre agli interessi di mora al tasso annuo del 10% da applicarsi sul solo capitale di € 14.212,34 dal
08.02.2022 sino all'effettivo soddisfo nonché le spese e competenze liquidate, e ciò in base al credito vantato originariamente dalla CFS srl – Consumer Financial
2 Services srl (poi Moneta Spa, poi Intesa San Paolo Personal Finance Spa) in virtù del contratto di finanziamento n. 116172 avente ad oggetto il finanziamento di € 20.957,00 che si impegnava a restituire in 72 rate mensili dell'importo di €
367,44.
Ed invero, parte opponente ha addotto quale unica ed infondata doglianza di non aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento portante il n. 161463,
indicato nel DI opposto;
ed ancora, in maniera del tutto laconica e priva di qualsivoglia prova a sostegno ha contestato il tasso debitore all'8% nominale annuo, con capitalizzazione mensile, ritenuto ultra legale e quindi da ricalcolare.
Costituitasi la società opposta, a fronte delle lagnanze avversarie, ha chiarito che si è trattato di un mero refuso, considerato che il contratto di finanziamento di cui al Ricorso per Decreto Ingiuntivo è da leggersi nel numero 116172, e non già
come indicato al punto 7 del Ricorso medesimo.
Ed infatti tale svista trova conferma nel corpo del Ricorso per Decreto
Ingiuntivo, e in particolare al punto 1) della narrativa, ove chiaramente si legge:
“1. In data 28.06.2007 il signor (C.F. Parte_1
residente in [...]
20 – Int. 4, sottoscriveva, con CFS S.r.l. – Consumer Financial Services S.r.l. (poi
Moneta S.p.A., poi Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A.), il contratto di
finanziamento n. 116172 avente ad oggetto il finanziamento di € 20.957,00 che si
impegnava a restituire in 72 rate mensili dell'importo di € 367,44 (doc. 1)”. E
ancora tra i documenti versati in atti al Fasciolo monitorio, si legge:
1. copia estratto contratto n. 116172 e relativo documento di sintesi sottoscritto dal signor
3 (C.F. con CFS S.r.l. – Consumer Parte_1 C.F._2
Financial Services S.r.l. in data 28.06.2007.
Ciò posto, è di tutta evidenza come le argomentazioni spiegate da parte del non soltanto siano del tutto pretestuose, ma sono state superate dalle Pt_1
argomentazioni e documentazione depositata da parte opposta.
Pertanto, la spiegata opposizione proposta dal sig. , avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1475/2021, emesso dal Tribunale Civile di Palermo, va rigettata e conseguentemente lo stesso va confermato;
In merito alle spese legali spettanti a parte opposta, vanno poste a carico di parte opponente soccombente, e per la liquidazione si rimanda al dispositivo
Così deciso.
Pa, lì 28.03.2025 Dott.ssa Valentina Cimino
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