Decreto cautelare 24 maggio 2011
Ordinanza cautelare 8 giugno 2011
Sentenza 15 giugno 2022
Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/06/2025, n. 5497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5497 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05497/2025REG.PROV.COLL.
N. 07655/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7655 del 2022, proposto da
AL AT nella qualità di erede di AR SE, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, 121;
contro
Comune di Procida, Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Area Metropolitana di Napoli, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NN RO e RO RO, rappresentate e difese dall'avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pistoia 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 01619/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NN RO e di RO RO e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , CPA;
Relatore all'udienza straordinaria di definizione dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025, svolta in modalità telematica, il Pres. Marco Lipari;
Udito per le parti l’Avvocato Alessandro Biamonte;
Viste, altresì, le conclusioni della parte appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dalla Sig.ra AR SE, dante causa dell’attuale appellante, per l’annullamento del permesso edilizio n. 61/2016, concernente l’accoglimento della domanda di condono edilizio presentata dalle Signore NN RO e RO RO, in relazione ad un manufatto situato in un immobile confinante con quello di proprietà della ricorrente.
2. L’appellante, nella sua qualità di erede dell’originaria ricorrente, contesta la pronuncia di primo grado, riproponendo le censure respinte dal TAR.
Le controinteressate e il Ministero della cultura resistono al gravame, mentre il comune non si è costituito in questo grado di giudizio.
3. L’appello è infondato.
Il permesso di costruire impugnato ha recepito integralmente il parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza, inteso a valutare positivamente il progetto di riqualificazione presentato dalle proprietarie interessate alla sanatoria del manufatto realizzato senza titolo.
Se è vero che, in linea generale, il condono non può essere accompagnato da una proposta di modifica della consistenza delle opere preesistenti, nel particolare caso in esame, tuttavia, la disciplina applicabile all’area vincolata in cui è collocata l’opera prevede proprio che il parere di compatibilità paesaggistica si riferisca ad un progetto di adeguata riqualificazione, soggetto alla valutazione dell’organo competente alla verifica.
4. Nel merito, poi, non vi è ragione di dubitare della logicità e congruenza della valutazione favorevole espressa dalla Soprintendenza, che risulta basato su una corretta istruttoria e contiene una puntuale motivazione di ordine tecnico.
5. Del pari infondata è la censura con cui l’appellante lamenta, peraltro del tutto genericamente, la mancata acquisizione del parere dell’Autorità di Bacino.
Al riguardo, seppure è vero che il Tar abbia omesso di pronunciarsi sul punto, nondimeno l’appellante ha prospettato la censura in modo alquanto generico, omettendo di indicare quale vincolo, preesistente alla domanda di condono, gravi sull’area, imponendo l’obbligatoria acquisizione del parere dell’indicata Autorità.
6. In ogni caso, il riferimento ai caratteri morfologici della zona, nonché ai possibili pericoli di smottamento del terreno non appare sufficiente per supportare la censura enunciata dall’appellante.
Priva di pregio, poi, è la censura concernente la violazione delle altezze minime.
Infatti, è ragionevole ritenere che il riferimento alla misura di metri 1,40, contenuto nell’istanza del condono sia frutto di un mero errore materiale e formale, privo di rilievo sostanziale e facilmente percepibile, dal momento che il progetto indica, in modo puntuale, la corretta altezza di metri 2,40.
7. Infine, con riferimento al motivo riguardante la mancata partecipazione della dante causa dell’appellante al procedimento di condono, va sottolineato che, anche prescindendo dall’operatività dl disposto di cui all’art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241/1990, ritenuta dal TAR, non compete alla dante causa dell’appellante la qualifica di parte necessaria del procedimento di condono, in quanto la posizione di autore di segnalazioni ed esposti riguardanti possibili abusi non è di per sé idonea a conferire una situazione giuridica differenziata rilevante in ambito procedimentale.
8. Conclusivamente, pertanto, l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante a rimborsare alle parti appellate costituite le spese di lite, liquidandole in euro tremila in favore di ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Lipari |
IL SEGRETARIO