Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3988/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico - dott.ssa Roberta Di
Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3988 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 18.03.2025 ed avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione compensi CTU
TRA
c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giulia
Amati, c.f.: presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli C.F._1
alla via Martucci n. 56
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], (c.f. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Mangone (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via C.F._3
Adriano 114
pagina 1 di 10
NONCHE'
Avv. TAFURI MAURO, c.f.: , in qualità di procuratore di sé C.F._4
stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via G. Martucci n.
56;
RESISTENTE
NONCHE'
, c.f. Controparte_2 C.F._5
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025 la difesa di parte ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso depositando documentazione attestante il rinnovo della CTU con un altro ausiliario. La difesa di ha ribadito tutte le sue deduzioni. CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 26.02.2024 il condominio in epigrafe generalizzato ha proposto opposizione - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 170 DPR 115/2002, 15 D.leg.vo 150/2011 e
281-decies c.p.c. - avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso, nei confronti del dott. ing. in data 04.02.2024 dal Giudice Unico, dott.ssa Valentina CP_1
Valletta, nel procedimento recante R.G. n.10832/2020.
Nel ricorso l'istante ha richiesto, per i motivi di cui all'atto introduttivo, riformarsi il decreto di liquidazione dei compensi del CTU.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto accertarsi che nulla è dovuto al CTU a causa della mancata risposta ai quesiti concernenti l'interno n. 6 e i civici 177, 178 e 185 e/o la riduzione dell'importo liquidato al CTU a causa del ritardo nella consegna dell'elaborato peritale.
pagina 2 di 10 Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del 28.05.2024 sono stati regolarmente notificati, rispettivamente, al CTU, all'avv. RO FU, nonché a entrambe parti del procedimento R.G. 10832/2020. Controparte_2
Con comparsa depositata il 17.05.2024 si è costituito in giudizio il CTU dott. ing.
il quale ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in CP_1
diritto.
Con comparsa depositata il 17.05.2024 si è costituito in giudizio l'avv. RO FU, il quale si è associato alle richieste del Condominio e ha chiesto la riforma del decreto di liquidazione del CTU.
Dopo aver constatato la regolarità della notifica a ed averne Controparte_2
dichiarato la contumacia, il procedimento è stato rinviato per un tentativo di bonario componimento all'udienza del 3.10.2024. Tuttavia, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 18.03.2025, all'esito della quale questo giudice si è riservato la decisione.
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, in via preliminare va affermata la tempestività dell'opposizione de qua perché proposta nel termine ex lege.
Ed invero dagli atti risulta che il ricorso in esame è stato depositato in data 26.02.2024 e, che la comunicazione, a mezzo pec, del provvedimento è avvenuta il 05.02.2024.
Orbene, considerato che secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2016) e quella di legittimità (sent. n. 4423/2017), condivise da chi scrive, va applicato il termine di gg. 30 alla fattispecie in esame ai sensi degli artt. 170 del DPR n. 115 del 2002 (come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011) e 702- quater c.p.c. (oggi
281-decies c.p.c.), il ricorso in oggetto risulta tempestivamente proposto.
Va, altresì, affermata la corretta instaurazione del contraddittorio in base ai principi di seguito esposti.
È noto che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. ord.
24786 del 2010; cfr. anche Cass. 4739/11; 23192/12 e 11455/2015; Cass. ord. n.
31072/2018; Cass. ord. 19694/2019): “Nel giudizio di opposizione al decreto di
pagina 3 di 10 pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, con la conseguenza che la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ai difensori e non a tali parti personalmente determina, nell'ipotesi di mancata partecipazione di queste ultime alla procedura, la nullità del procedimento e della decisione, poiché il giudizio "de quo" è autonomo da quello presupposto, ma si è comunque realizzata, con il tempestivo deposito dell'atto di opposizione, la "editio actionis" necessaria a radicare la nuova fase processuale”.
Alla stregua dei principi esposti il presente giudizio, destinato alla valutazione dell 'an e, dunque, del quantum della richiesta del CTU di liquidazione dei compensi per l'attività peritale svolta, risulta correttamente incardinato nei confronti delle parti del giudizio
R.G. n. 10832/2020, dovendo ogni altra questione essere devoluta al giudice del merito o del gravame.
Sempre in via preliminare va sottolineato che, nella sua difesa, l'avv. RO FU ha, sostanzialmente, fatto propri i motivi a base dell'opposizione del e che di Parte_1
tali difese non può tenersi conto integrando motivi di opposizione tardivamente proposti.
Passando all'esame del merito, va, in sintesi, evidenziato che l'istante ha censurato il provvedimento opposto per i seguenti motivi:
• Ingiustificata liquidazione del compenso al Ctu. In particolare, l'istante ha chiesto accertarsi che nulla sarebbe dovuto al CTU, stante la mancata e/o contraddittoria risposta ai quesiti formulati dal giudice nonché alle osservazioni del CTP;
• Violazione del disposto di cui all'art. 52 del D.P.R. 115/2002 per aver il giudice di prime cure liquidato all'ausiliario il compenso nella misura richiesta senza tenere minimamente conto del notevole ritardo nell'espletamento dell'indagine peritale.
Prima del vaglio delle censure esposte, va evidenziato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 6 ordinanza n.1470/2018; Cass. Sez. 6 ordinanza n. 2206 del 30.01.2020), condiviso dalla scrivente, il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto pagina 4 di 10 dall'art. 170 del D.P.R. n.115 del 2002- come già nella vigenza della l n. 319 del 1980- non è un atto di impugnazione ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adìto ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante- con il solo obbligo di non superare la somma richiesta in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. –
e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza. Pertanto il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova. È stato, infatti, reiteratamente affermato dai Giudici di legittimità (cfr. Cass.
n. 4194/2017) che in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere- dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione “ può” contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “causa cognita” senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondato sull'onere della prova (in termini: Cass. n. 19690/2015).
Alla stregua dei principi esposti vanno valutate le doglianze esposte.
Ingiustificata liquidazione del compenso al CTU.
Parte ricorrente ha dedotto che il CTU non avrebbe compiutamente risposto ai quesiti conferiti, con particolare riferimento all'interno n. 6 nonché ai civici 177, 178 e 185.
Tale circostanza, a giudizio dell'istante, dovrebbe comportare una non debenza del compenso.
La difesa del CTU ha dedotto l'infondatezza del motivo de quo, sia perché ogni CP_1
eventuale doglianza sui risultati della CTU andrebbe proposta al giudice di merito, sia perché la CTU sarebbe, comunque, completa e ben motivata.
In primo luogo ai fini della valutazione della correttezza della liquidazione della CTU è indispensabile valutare i quesiti posti all'ausiliario. Dall'esame degli atti del procedimento si evince che al CTU è stato conferito il seguente incarico: “accerti il
CTU, previo sopralluogo, nel rispetto della normativa anticovid e studio della
pagina 5 di 10 documentazione in atti, se le tabelle millesimali approvate con delibera del 22.5.2018 presentano gli errori indicati in citazione e se sono state apportate modificazioni all'edificio che abbiano alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino, limitatamente alle unità immobiliari recanti i seguenti numeri di interni 6, 19, 22, 23 e 31; nel tal caso proceda alla revisione delle tabelle millesimali”.
In data 18.07.2022, a seguito di un'istanza inoltrata al Giudice dall'ing. volta CP_1
all'ottenimento di delucidazioni circa il mandato conferito (volto alla valutazione della correttezza delle tabelle millesimali approvate con delibera del 22.05.2018), è stata chiarita la portata e l'ampiezza dello stesso e si è precisato che il mandato ricomprende l'ispezione di tutte le unità immobiliari afferenti al Condominio.
Ebbene ritiene questo giudice che l'opposizione, con riferimento al primo motivo formulato da parte ricorrente, sia inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.
Parte ricorrente ha lamentato la mancata risposta ai quesiti formulati dal giudice rispetto all'interno n. 6 nonché ai civici 177, 179 e 185. Più nel dettaglio, la mancata risposta a tali quesiti deriverebbe dall'errata qualificazione di talune zone relative agli immobili
(ad es. si lamenta per l'interno n. 6 l'aver qualificato uno spazio esterno come loggia chiusa su tre lati piuttosto che come un balcone), cosa che avrebbe comportato, di conseguenza, l'utilizzo di un coefficiente diverso per il calcolo relativo alle tabelle millesimali.
Tuttavia, tali censure non possono essere mosse in tale sede, deputata esclusivamente alla corretta applicazione delle norme e dei parametri di liquidazione dell'attività dell'ausiliario (cfr. anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011, che afferma:
“In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, secondo la disciplina recata dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dall'art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità
pagina 6 di 10 della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede”).
In definitiva, le doglianze così come formulate da parte ricorrente vanno proposte direttamente al giudice di merito, con conseguente inammissibilità nel procedimento de quo. Ed invero, le doglianze formulate nel ricorso, censurando le valutazioni effettuate dal CTU nonché i criteri utilizzati, attengono proprio al merito dell'elaborato peritale nonché alla sua utilità, risultando non ammissibili. Peraltro, dalla documentazione depositata in atti da tutte le parti, si evince che, dal punto di vista formale, il CTU abbia risposto a tutti i quesiti posti nonché alle osservazioni dei CTP. Ciò implica, dunque, che vi è un disaccordo circa le conclusioni a cui è pervenuto il CTU;
disaccordo che dovrà esser fatto valere nella sede opportuna.
Violazione dell'art. 52 d.p.r. 115/2002
Parte ricorrente ha lamentato la violazione della disposizione sopra richiamata, non avendo il giudice ridotto il compenso del CTU a seguito del ritardo nel deposito della relazione.
Ebbene dagli atti risulta che, nell'espletamento del proprio incarico, il CTU ha richiesto la concessione di due proroghe: con la prima istanza, presentata in data 20.05.2022 ed accolta con provvedimento del 03.06.2022, il predetto ha richiesto di differire di 110 giorni il termine per il deposito della relazione a decorrere dal 20.05.2022; con la seconda istanza, depositata in data 02.05.2023 ed accolta il 19.05.2023, il CTU ha chiesto un'ulteriore proroga di 40 giorni a decorrere dal 02.05.2023. In tal modo, il termine ultimo per il deposito della relazione è slittato al 12.06.2023. Tuttavia, la bozza di relazione è stata inviata alle parti solo in data 7.12.2023 e, dunque, con un notevole e non giustificato ritardo. Per tale motivo, il giudice avrebbe dovuto ridurre di un terzo il compenso del CTU.
Parte resistente non ha contestato il ritardo, ma ha affermato che il CP_1
giudice, nella liquidazione del compenso, avrebbe già tenuto conto dello stesso,
pagina 7 di 10 liquidando una somma inferiore rispetto a quella spettante per il tipo di attività peritale svolta.
Il motivo di opposizione è fondato e, pertanto, il decreto opposto va riformato.
È noto che l'art. 52, co. 2, D.P.R. 115/2002 dispone: “Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”.
La Suprema Corte ( cfr. tra le altre cass. Civ. ord. n. 3464/2020) ha chiarito che laddove il consulente tecnico abbia depositato la propria relazione peritale senza rispettare il termine stabilito dal giudice, la riduzione di un terzo degli onorari opera soltanto nell'ipotesi di onorario determinato secondo tariffa, mentre sia nel caso di quantificazione a tempo che in ipotesi di calcolo a vacazione può soltanto operarsi lo scomputo delle prestazioni eseguite successivamente alla scadenza.
Nel caso di specie, premesso che l'onorario è stato liquidato secondo tariffa, risulta incontestato che il CTU abbia ritardato, peraltro senza giustificato motivo, il deposito della CTU. Infatti, il termine originario per il deposito della CTU era fissato per il
20.05.2022 (come si evince dall'ordinanza di conferimento dell'incarico del 10.12.21, in cui sono stati concessi, per la trasmissione della bozza alle parti, 150 giorni a decorrere dal primo accesso del 20.12.21). In data 20.05.2022 il CTU ha presentato un'istanza di proroga per un totale di 110 giorni, istanza che ha fatto slittare il termine per la trasmissione della ctu all'8.10.2022. Inoltre, è opportuno rilevare che già tra la prima e la seconda richiesta di proroga vi è stato un ritardo non giustificato dal CTU. Come già affermato, dopo la prima richiesta di proroga, il CTU avrebbe dovuto depositare la relazione entro l'8.10.2022, cosa che non è avvenuta. Il 12.07.2022 il CTU ha richiesto chiarimenti sui quesiti, ottenuti con provvedimento del 18.07.2022, nel quale tuttavia non si accenna ad un'eventuale proroga dei termini per il deposito della CTU.
Dopodiché, il CTU ha depositato la seconda istanza di proroga il 02.05.2023, facendo pagina 8 di 10 ulteriormente slittare il termine per il deposito della relazione (come già affermato, al
12.06.2023). Tuttavia, nonostante la seconda proroga, il deposito della relazione è avvenuto solo in data 6.12.2023.
Non può condividersi, tra l'altro, la tesi di parte resistente secondo il quale il giudice, nel liquidare il compenso, avrebbe già tenuto conto del ritardo e avrebbe, dunque, diminuito la somma spettante al ctu. Ciò per due motivi: in primo luogo, nel provvedimento non si fa alcun riferimento ad una presunta riduzione per il ritardo nel deposito della relazione;
in secondo luogo, con il decreto di liquidazione oggi impugnato il CTU ha ottenuto tutta la somma richiesta.
Per tutti i motivi suesposti, il decreto va riformato e il compenso liquidato al CTU va decurtato, in ossequio al disposto dell'art. 52 d.p.r. 115/2002, di un terzo.
Pertanto, la somma da liquidare risulta pari a € 6.554,40 oltre € 310,00 per spese vive.
La regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della parziale soccombenza di parte ricorrente ricorrono eccezionali motivi per la compensazione delle spese di lite, fino alla concorrenza del 50%, tra il e il resistente ing. Parte_1 CP_1
Per il residuo va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e CP_1
di rappresentanza in favore del ricorrente;
spese liquidate d'ufficio, come Parte_1
da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147/2022, (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.201 e euro 26.000) ed in relazione ai valori medi per le tre fasi (di studio, introduttiva e decisionale).
Nei rapporti tra l'avv. RO FU e le restanti parti, in ragione del tenore delle difese del primo e dell'esito del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare interamente compensate tra dette parti le spese di lite.
Il parziale accoglimento dell'opposizione e la contumacia di Controparte_2
giustificano la dichiarazione di non ripetibilità delle spese di giudizio tra dette parti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede: accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione depositato il 04.02.2024 nel procedimento R.G. n. 10832/2020, ridetermina nella somma di € 6.554,40 (comprensiva dell'acconto) il compenso dovuto all'ing. oltre 310,00€ per spese vive e oltre IVA e CP come per legge;
CP_1
rigetta nel resto;
compensa le spese di lite, tra il e fino Controparte_3 CP_1
alla concorrenza del 50%; per il residuo condanna alla rifusione delle CP_1
spese di costituzione e di rappresentanza in favore del ricorrente;
spese Parte_1
liquidate in euro 1.700,00 oltre ad euro 132,00 per quota parte delle spese vive ed oltre
IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite tra RO FU e CP_1
dichiara non ripetibili le spese di giudizio nei rapporti tra il ricorrente e Parte_1
Controparte_2
Così deciso in Napoli il 19.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 10 di 10