Ordinanza cautelare 30 settembre 2016
Sentenza 28 aprile 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 30/09/2016, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2016
N. 01878/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1878 del 2016, proposto da:
Tekra S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gianni' C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Monforte 21;
contro
Comune di Mediglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, 23;
nei confronti di
MS S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti C.F. [...]ed Alessandro Rosi C.F. [...], con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Michele Barozzi, 1;
La Bi.Co. Due S.r.l. non costituita in giudizio;
LL IA & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava C.F. [...]e Valeria Catalano C.F. [...], con domicilio eletto ex lege (art. 25 cod. proc. amm.) presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
i) della comunicazione ex art. 79, commi 5, 5-bis e 5-ter, D.Lgs. n.163/2006, pubblicata su Sintel il 06/07/2016, di aggiudicazione definitiva della procedura aperta (CIG 661237614C) indetta dal Comune di Mediglia per l'affidamento in appalto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle seguenti prestazioni: "a. Servizio di raccolta differenziata, compreso trasporto ad impianti finali, dei rifiuti urbani di cui all'art.184 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, prodotti o abbandonati nel territorio compreso nei confini comunali di Mediglia, con esclusione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazione di cui all'art. 184 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 lettera f; b. Pulizia manuale e meccanizzata del suolo pubblico e di uso pubblico" (cfr. par. 1.1 del disciplinare di gara);
ii) della determinazione del Responsabile del Settore gestione del Territorio n. 13 del 05/07/2016 (numero generale 243) di aggiudicazione dell'appalto in favore di MS PA pubblicata su Sintel lo stesso 06/07/2016 in allegata alla relativa comunicazione;
iii) dei verbali della commissione di gara del 02/05/2016 e del 06/05/2016 , del 17/05/2016, del 24/05/2016 , del 01/06-07/06 , del 17/06/2016 e dei giudizi ivi contenuti sulla sussistenza in capo ai concorrenti MS PA e LL IA & C. Srl dei requisiti generali e speciali di capacità e sull'ammissibilità delle offerte da questi presentate, nonchè delle giustificazioni fornite dall'aggiudicataria in sede di procedimento ex art. 88 del Codice e dei verbali a ciò dedicati e contenenti il giudizio di congruità dell'offerta di MS PA, tutti approvati con la suindicata determinazione n. 13/2016 e pubblicati su Sintel lo stesso 06/07/2016;
iv) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, ancorché non noto
per la condanna
dell'Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimità degli atti impugnati attraverso la reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente, con riserva di quantificare l'ammontare del danno nel corso del giudizio
e per la declaratoria
di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mediglia, di MS S.p.A. e di LL IA & C. S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, seppure ad un primo sommario esame, che:
- il ricorso principale non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris , in quanto il requisito richiesto dall’art. 12.1.6 del Disciplinare di gara (suscettibile di avvalimento ai sensi dell’art. 12.2 del medesimo Disciplinare), sembra costituire un requisito di esperienza specifica, e dunque possibile oggetto di un avvalimento “di garanzia”, e non “operativo”, sicché il contratto di avvalimento di cui è causa, seppur laconico, appare valido, posto altresì che non appare in discussione la lunga operatività di MS Spa nel settore della raccolta differenziata;
- che appare perciò irrilevante, allo stato, scrutinare le censure proposte dalla ricorrente, terza graduata, nei confronti della seconda classificata LL;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore del Comune e di MS Spa, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei riguardi dell’Impresa LL Srl.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
Respinge la domanda incidentale di sospensione.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presenta fase cautelare, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge a favore del Comune di Mediglia ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge a favore di MS Spa.
Compensa le spese per il resto.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO