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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 255/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 255/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. , Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. ), Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_12 C.F._12
COLONNELLI CRISTIANO
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANELLI Controparte_4 P.IVA_4 ALBERTO e dell'avv. SAGRAMOSO GIOVANNI A.
(C.F. ), contumace CP_5 C.F._13
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDAMONE Controparte_6 C.F._14
ANGELO
CONVENUTI oggetto: nullità del trust, restituzione e condanna al risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Per gli attori: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della domanda proposta:
pagina 1 di 10 a) dichiarare inesistente, illegittimo, invalido, nullo e/o annullare ovvero accertare e sentir dichiarare revocato l'atto istitutivo del “trust MO IA per i motivi di cui in premessa;
b) di conseguenza, sentir dichiarare la nullità e/o annullare la devoluzione, dei beni mobili in trust, con conseguente condanna del IG. alla restituzione di tutti i beni mobili conferiti in Controparte_6 trust ai successori “mortis causa” di DO MO SC, nonché sentir dichiarare la nullità e/o annullare il testamento pubblico del 4.9.2020 (n. 49 del repertorio degli atti di ultima volontà del Notaio in Ascoli Piceno), del quale è stata chiesta la registrazione in data 14.10.2020 Controparte_7 per atto Notaio Repertorio 2002 Raccolta n. 1502 e la relativa devoluzione, per Controparte_7 testamento, dell'immobile sito in Ascoli Piceno, Via Arrigo Boito 7/A, identificato nel NCEU di Ascoli Piceno al foglio 68, particella 358, subalterno 5, con conseguente condanna del IG. Controparte_6 alla restituzione del sopra indicato bene immobile ai successori “mortis causa” di DO MO SC, con ordine agli uffici ed organi competenti della cancellazione delle seguenti relative trascrizioni e/o annotazione a margine delle seguenti relative trascrizioni:
▪ trascrizione a favore del IG. del 2.11.2020 Registro particolare 5432 Registro Controparte_6 generale 7322 – Pubblico Ufficiale Repertorio 2002/1502 del 14.10.2020 Atto per Controparte_7 causa di morte – costituzione in Trust per testamento - immobili siti in Ascoli Piceno;
▪ trascrizione contro il IG. del 2.11.2020 Registro particolare 5433 Registro Controparte_6 generale 7323 – Pubblico Ufficiale Repertorio 2002/1502 del 14.10.2020 Atto per Controparte_7 causa di morte – costituzione di vincolo in Trust - immobili siti in Ascoli Piceno;
▪ trascrizione a favore del IG. del 10.8.2021 Registro particolare 5939 Registro Controparte_6 generale 7875 – Pubblico Ufficiale Ascoli Piceno Repertorio 359928/88888 del 9.8.2021 Atto per causa di morte – certificato di denunciata successione - immobili siti in Ascoli Piceno;
ovvero con ordine agli uffici ed organi competenti l'annotazione a margine delle sopra indicate trascrizioni del relativo provvedimento giudiziale;
c) condannare il IG. e/o la in solido e/ disgiuntamente tra Controparte_6 Controparte_4 loro, alla restituzione dell'importo di € 78.970,57, pari a 13/16 di € 97.194,55 (pari ad € 66.402,91 ed € 30.791,64, corrispondente agli importi di cui alle liquidazioni della polizza n. Parte_13 4171094 e della polizza My Selection n. 79927211) in favore degli attori, successori “mortis causa” di DO MO SC, in solido e/o secondo le rispettive quote.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per il convenuto “Nel merito, in via principale: Controparte_4
1) Rigettare – per tutte le motivazioni esposte nella “Comparsa di costituzione e risposta” e nei successivi scritti difensivi – tutte le domande che sono state proposte dagli attori, in quanto infondate in fatto ed in diritto e – comunque – non provate;
Nel merito, in via subordinata:
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande avversarie, accertare e dichiarare la quota interna di responsabilità di ciascuna delle parti convenute, ciò in relazione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze dannose in relazione a ciascuna delle circostanze contestate;
per l'effetto: (i) accertare e dichiarare che nessuna quota di responsabilità può essere imputata a (ii) in caso di accertamento di una quota di responsabilità in
Controparte_4 capo a condannare il
Controparte_4 signor (nella sua qualità di trustee, ma anche in proprio) a manlevare e tenere Controparte_6 indenne (anche ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.) da ogni pregiudizio e
Controparte_4 conseguenza economica derivante dal (denegato e non creduto) accoglimento anche solo parziale delle domande svolte nel presente giudizio dagli attori per importi che fosse
Controparte_4 tenuta a pagare e che, tra l'altro, risultino eccedere la propria quota interna di responsabilità, come determinata nel corso del giudizio;
pagina 2 di 10 3) In ogni caso, nel denegato caso di condanna di al pagamento di somme Controparte_4 in favore di uno o più degli attori, condannare il signor al pagamento in favore di Controparte_6 di una somma di identico ammontare e comunque a tenere indenne e/o Controparte_4 manlevare e/o risarcire da ogni pregiudizio economico che sia derivante e/o Controparte_4 connesso ai fatti di causa;
In ogni caso: 4) Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
In via istruttoria:
5) Disporre la verificazione di tutte le sottoscrizioni e le sigle riferibili a Parte_14 apposte sull'atto istitutivo del trust denominato “TRUST AL AC datato 21 agosto Contr 2020 (i.e. documento n.4 di parte attrice e documento n.2 di , utilizzando le scritture di comparazione già indicate in comparsa di risposta ed altresì quelle indicate nei successivi scritti difensivi della convenuta;
6) Ordinare al signor e all'Avvocato Angelo Cardamone, l'esibizione ed il deposito Controparte_6 dell'originale della scrittura privata datata 21 agosto 2020 e contenente l'atto istitutivo del “Trust SC MO”;
7) Ordinare al Notaio in Ascoli l'esibizione ed il deposito dell'originale del testamento Controparte_7 pubblico ricevuto in data 4 settembre 2020 di cui al n. 49 del repertorio degli atti di ultima volontà e della procura rilasciata in data 11 settembre 2020 di cui al n.1895 di Repertorio e n.1421 di Raccolta, ovvero comunque autorizzare il nominando consulente tecnico d'ufficio ad acquisirli quali scritture di comparazione ai fini della verificazione di cui al precedente punto 5);
8) Disporre la verificazione della sottoscrizione apposta dalla signora sulla Parte_10 Contr dichiarazione datata 21 gennaio 2021 (i.e. documento n.6 di di , utilizzando le scritture di comparazione già indicate nella “Memoria ex art. 183, comma 6, n.1, cod. proc. civ.” ed altresì quelle indicate nei successivi scritti difensivi della convenuta;
9) Ordinare al signor e all'Avvocato Angelo Cardamone, l'esibizione ed il deposito Controparte_6 dell'originale della dichiarazione sottoscritta dalla signora e datata 21 gennaio 2021; Parte_10
10) Ordinare all'attrice l'esibizione ed il deposito in giudizio dell'originale della Parte_10 propria carta di identità ed altresì – ove diversa – di quella posseduta in data 21 gennaio 2021;
11) Disporre la verificazione della sottoscrizione apposta dalla signora sulla Controparte_8 Contr dichiarazione datata 24 gennaio 2021 (i.e. documento n.6 di di , utilizzando le scritture di comparazione già indicate nella “Memoria ex art. 183, comma 6, n.1, cod. proc. civ.” ed altresì quelle indicate nei successivi scritti difensivi della convenuta;
12) Ordinare al signor e all'Avvocato Angelo Cardamone, l'esibizione ed il Controparte_6 deposito dell'originale della dichiarazione sottoscritta dalla signora e datata 24 Controparte_8 gennaio 2021;
13) Ordinare agli attori e l'esibizione ed il deposito in giudizio Parte_12 Parte_11 dell'originale della carta di identità della signora e di quella che la Compagnia ha Controparte_8 depositato in copia come proprio documento n.6;
14) Disporre la verificazione della sottoscrizione apposta dalla signora sulla Parte_2 Contr dichiarazione datata 21 gennaio 2021 (i.e. documento n.6 di di , utilizzando le scritture di comparazione già indicate nella “Memoria ex art. 183, comma 6, n.1, cod. proc. civ.” ed altresì quelle indicate nei successivi scritti difensivi della convenuta;
15) Ordinare al signor e all'Avvocato Angelo Cardamone, l'esibizione ed il Controparte_6 deposito dell'originale della dichiarazione sottoscritta dalla signora e datata 21 gennaio Parte_2
2021;
pagina 3 di 10 16) Ordinare all'attrice l'esibizione ed il deposito in giudizio dell'originale della Parte_2 propria carta di identità e di quella che la Compagnia ha depositato in copia come proprio documento n.6;
17) Disporre la verificazione della sottoscrizione apposta dal signor sulla Parte_15 Contr dichiarazione datata 22 gennaio 2021 (i.e. documento n.6 di di , utilizzando le scritture di comparazione già indicate nella “Memoria ex art. 183, comma 6, n.1, cod. proc. civ.” ed altresì quelle indicate nei successivi scritti difensivi della convenuta;
18) Ordinare al signor e all'Avvocato Angelo Cardamone, l'esibizione ed il Controparte_6 deposito dell'originale della dichiarazione sottoscritta dal signor e datata 22 Parte_15 gennaio 2021;
19) Ordinare agli attori ed l'esibizione ed il deposito in giudizio Parte_5 Parte_6 dell'originale della carta di identità del sig. e di quella che la Compagnia ha Parte_15 depositato in copia come proprio documento n.6;
20) Ai fini delle verificazioni di cui ai precedenti punti 8), 11), 14) e 17) delle presenti conclusioni, autorizzare il nominando consulente tecnico d'ufficio a ricercare ed acquisire atti pubblici e/o scritture private – recanti sottoscrizioni dei signori e Parte_10 Controparte_8 Parte_2
– depositate presso uffici pubblici e/o pubblici ufficiali, da usare quali scritture di Parte_15 comparazione. 21) Ordinare all'attrice ed altresì alla NP BA (Codice Parte_10 Controparte_9 Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione del Registro delle ES di NO ) l'esibizione P.IVA_5 ed il deposito dell'originale della “richiesta liquidazione della IG.ra Controparte_10 Parte_10 in riferimento alla polizza n. 31000647204”;
[...] 22) Ordinare all'attrice ed altresì alla (Codice Fiscale, Parte_2 Controparte_11
P. IVA e numero di iscrizione del Registro delle ES di NO ) l'esibizione ed il P.IVA_5 deposito dell'originale della “richiesta liquidazione della IG.ra in Controparte_10 Parte_2 riferimento alla polizza n. 31000647204”; 23) Ordinare agli attori, all'Avv. Cristiano Colonnelli nonché alla Camera di Conciliazione Forense Picena dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno l'esibizione ed il deposito dell'originale della
“istanza di mediazione prot. 45/2022 del 15.2.2022” ed altresì della “procura speciale IG.ra
[...]
alla IG.ra del 27.4.2022”; CP_8 Parte_7
24) Rigettare, per le ragioni esposte negli atti difensivi, le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice.”.
Per il convenuto Trust SC MO: “si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta voglia:
a) In via preliminare e pregiudiziale, preso atto del mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte della IG.ra , rimettere le parti dinanzi l'organo di mediazione;
Controparte_8
b) Nel merito rigettare in toto la domanda attorea perché infondata;
c) Con condanna alle spese di giudizio.”.
Per il convenuto : “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia in ogni caso rigettare Controparte_6 le domande subordinate proposte dalla attrice nel proprio atto di citazione Controparte_4 per chiamata di terzo ai nn.3 e 4 (rispettivamente pg.66 e 67 atto di citazione) perché infondate e prive di alcun riscontro probatorio. Vinte le spese di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori , , , Parte_1 Pt_2 CP_8 Pt_3 Pt_4
pagina 4 di 10 , e convenivano in giudizio , in Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9 Pt_10 Controparte_6 proprio e nella qualità di trustee del trust “SC MO”, , la CP_5 [...]
la Parrocchia di Sant'Antonio di Ascoli Piceno, l'Ente Chiesa di Santa Marta al Controparte_12
Villaggio degli Anziani di Ascoli Piceno e la allegando che: essi attori Controparte_4 erano, unitamente ad altri soggetti indicati in citazione, chiamati all'eredità di DO MO SC
(per i gradi di parentela e nelle quote specificate in citazione), deceduto in data 17.9.2020; nel corso della corrispondenza con gli istituti bancari volta a verificare la consistenza dell'eredità, gli attori erano venuti a conoscenza del fatto che in data 21.8.2020 era stato istituito dal disponente DO MO
SC un trust denominato “trust SC MO”, che vedeva come trustee CP_6
e come protector , e come beneficiari la Parrocchia di S. Maria delle Grazie
[...] CP_5 dell'Icona di Ritrosi di la Parrocchia di Sant'Angelo di Castel di Lama, e il Villaggio Santa CP_12
Marta di Ascoli Piceno;
il trust aveva ad oggetto alcuni rapporti (polizze, conti, buoni e libretti) bancari e postali e un'autovettura; in data 2.11.2020 era, inoltre, stato trascritto in favore del quale CP_6 rappresentante del trust il trasferimento dell'immobile sito in via Boito n. 7/A ad Ascoli Piceno (NCEU fg. 68, part. 358, sub. 5), e in date 2.7.2019 e 4.2.2020 la aveva trasferito Controparte_4 sempre al le somme di € 66.402,91 e € 30.791,64 in liquidazione di due polizze;
era, poi, CP_6 risultata l'avvenuta devoluzione per testamento nel trust dell'immobile citato, in particolare per i beneficiari (sita nella fraz. San Martino in Moletano ad , Controparte_2 CP_12
(sita nella fraz. Villa Sant'Antonio ad Ascoli Piceno, ente risultante estinto Controparte_3 dal 20.4.2021) e Ente Chiesa di Santa Marta al Villaggio degli Anziani (sita in Ascoli Piceno).
Sostenevano gli attori: la nullità del trust per non essere le firme e le sigle apposte all'atto costitutivo riferibili a SC MO (in quanto diverse tra loro e diverse da quella apposta al testamento pubblico redatto davanti a notaio a soli 14 giorni di distanza), nonché ex artt. 1418 e 1325 c.c. per mancanza di causa (l'art. 3 indicava la sola destinazione del patrimonio ma non lo scopo del trust, neppure esplicitato in altre clausole) ed ai sensi degli artt. 428 e 125 c.c., per essere la volontà del fu DO MO – all'epoca di anni 85 e gravemente malato - stata “circuita” da parte del (per CP_6 le ragioni meglio indicate nelle pagine da 17 a 25 della citazione), nella sostanza unico effettivo beneficiario del trust (anche considerato che, come da artt. 11 e 12 del trust, non vi era alcun obbligo per il medesimo di versare redditi ai beneficiari, che i poteri conferitigli si estendevano fino al poter nominare addirittura sé stesso come beneficiario e che gli enti nominati come beneficiari nel trust erano diversi da quelli in cui favore poi l'atto era stato trascritto); che il trust era privo di data certa;
che comunque esso era stato tacitamente revocato con procura del 11.9.2020 con cui DO MO aveva dato al il potere di amministrare in suo nome tutti i rapporti con banche e poste. CP_6
Chiedevano, quindi, previa declaratoria di nullità/annullamento del trust e del testamento pubblico
(quest'ultimo essendo invalido nella parte in cui aveva devoluto beni nel trust nullo), di: condannare il convenuto alla restituzione di tutti i beni mobili e immobili in favore degli eredi, con ordine CP_6 di cancellazione delle relative trascrizioni;
condannare il e/o la CP_6 Controparte_4
(quest'ultima per aver pagato le somme in favore del senza le necessarie verifiche circa la CP_6 sua legittimazione e pur sapendo che vi erano chiamati interessati all'accettazione dell'eredità e senza comunque avvisare questi ultimi) in solido e/o disgiuntamente a restituire ai medesimi la somma totale di € 78.970,75.
In data 1.9.2022 si costituiva la contestando la propria responsabilità Controparte_4 nell'accaduto, per avere essa correttamente e in buona fede liquidato, bonificandoli sul conto corrente pagina 5 di 10 del trust, gli importi delle due polizze al soggetto che, all'epoca e all'esito di adeguata e lunga istruttoria (ivi comprese le liberatorie sottoscritte dalle attrici e e dal Pt_10 Pt_2 Controparte_8 defunto padre degli attori e , appariva legittimato ex art. 1189, c. 1, Parte_15 Pt_5 Pt_6
c.c. Allegava, inoltre, la piena validità del trust, non necessitante di forma scritta ai sensi dell'art. 7 della legge del Jersey istitutiva ed avendo lo stesso disponente dichiarato – nel testamento notarile del
4.9.2020 – di aver costituito in data 21 agosto 2020 il “Trust denominato AL AC e che esso era “regolato dalla legge dello stato del Jersey” (il che rendeva, altresì, irrilevante la contestazione attorea relativa alla carenza di data certa del trust). Ne indicava, altresì, la piena validità per esserne lo scopo stato esplicitato nelle premesse e per indicare (art. 15) la devoluzione dei beni ai beneficiari alla scadenza del termine di durata. Sosteneva la mancata prova della circonvenzione d'incapace (anche per non essere provato lo stato di malattia, risultando dall'atto di conferimento della procura notarile solo l'esistenza di una patologia che impediva l'uso della mano destra), anzi smentita dal fatto che fossero stati gli stessi attori ad indicare che DO MO era normalmente accudito dalla OT Sosteneva l'infondatezza dell'intervenuta revoca del trust ad opera della Parte_16 successiva procura notarile, disponendo espressamente l'art. 1 del trust la sua irrevocabilità. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree e, in subordine per il caso di propria condanna, accertare il grado di responsabilità attribuibile al e condannarlo (quale trustee e in proprio) “in via di CP_6 regresso, ripetizione, nonché ex art. 2043 e 2055 c.c. – a tenerla indenne di quanto essa fosse tenuta a pagare in eccedenza rispetto alla propria (minima) quota interna”, e in ogni caso a ristorare il danno subìto dalla società per aver confidato nella autenticità dei documenti trasmessile dal CP_6 stesso.
In data 12.9.2022 si costituivano volontariamente in giudizio i signori e Parte_12
, quali eredi dell'attrice, deceduta nelle more, riportandosi a quanto Pt_11 Controparte_8 contenuto nell'atto di citazione.
Si costituiva in data 29.9.2022 il trust SC MO in persona del trustee, eccependo la nullità dell'esperita procedura di mediazione per avervi partecipato a mezzo dell'avvocato Controparte_8 non munito della necessaria procura sostanziale notarile. Formulava istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte dal fu SC MO sull'atto istitutivo del trust e contestava la eccepita assenza di data certa del trust, poiché richiamato nel testamento pubblico notarile del 4.9.2020.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del 30.9.2022 gli attori disconoscevano la conformità all'originale e comunque Contr l'autenticità delle sottoscrizioni asseritamente apposte da alcuni di essi al doc. 6 della convenuta la quale ne chiedeva la verificazione. Il Giudice originario titolare del procedimento autorizzava la a chiamare in causa (rectius a notificare al convenuto contumace) Controparte_4
, contro cui aveva formulato domanda riconvenzionale. Questo si costituiva in data Controparte_6
6.3.2023 eccependo la nullità del tentativo di mediazione per avervi partecipato a Controparte_8 mezzo dell'avvocato non munito della necessaria procura sostanziale notarile e nel merito si riportava a Contr quanto eccepito sia dalla difesa del trust che della chiamante Quanto alla domanda svolta dalla chiamante nei suoi confronti, allegava la piena legittimità delle proprie condotte e la mancata allegazione, da parte della chiamante stessa, di quale fosse la colpa del nella condotta CP_6 tenuta. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande proposte da Controparte_4
In data 21.2.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Dati i termini di cui all'art. 183,
c. 6, c.p.c. e depositate le relative memorie, con ordinanza del 13.7.2023 – da intendersi qui trascritta e pagina 6 di 10 confermata – il giudice riteneva che la mediazione non potesse ritenersi validamente instaurata e compiuta dall'attrice , la quale aveva rilasciato procura speciale per la partecipazione Controparte_8 alla mediazione alla propria sorella autenticata dall'avvocato anziché da notaio o Parte_7 altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, e assegnava agli attori (intervenuti in giudizio in Pt_11 sostituzione della madre morta) il termine per l'introduzione della domanda di mediazione.
Esperito con esito negativo il nuovo tentativo di mediazione, con ordinanza del 19.12.2023 – anch'essa da intendersi qui trascritta e confermata – venivano rigettate le istanze istruttorie e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. In data 14.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e
20 giorni per le memorie di replica).
La qualità di eredi di in capo agli attori e appare Parte_15 Pt_5 Parte_6 sufficientemente dimostrata dal doc. 13 allegato alla loro memoria n. 2, ossia la dichiarazione di successione e domanda di voltura catastale dei beni immobili ereditari presentata, che (per giurisprudenza costante) ha un valore indiziario, unitamente alla mancata tempestiva contestazione del relativo rapporto di parentela puntualmente allegato in citazione;
ugualmente deve ritenersi quanto alla qualità di eredi di in capo agli attori intervenuti e Controparte_8 Parte_12 Parte_11
(doc. 11).
E', poi, stata contestata in giudizio l'esistenza della prova della qualità di chiamati all'eredità di DO
MO SC in capo a tutti gli attori. Tuttavia, i rapporti e gradi di parentela come puntualmente esposti in citazione non sono mai stati contestati da alcuna delle parti nel primo atto utile all'uopo
(essendo stati allegati in citazione, avrebbero dovuto essere contestati nella prima udienza, ma nulla di tutto ciò si legge nel relativo verbale;
neppure sono stati, comunque, contestati nelle memorie ex art Contr 183, c. 6, n. 1 delle parti – in particolare in quella di pur indicandosi che sarebbe stato onere degli attori provare la loro qualità di eredi, non si contestavano comunque gli allegati gradi e rapporti di parentela), e dunque ciò è sufficiente a fondarne la qualità di chiamati all'eredità, senza necessità di deposito dell'eventuale atto di stato civile attestante il grado di parentela (cfr. Cass. 22223/2014, in motivazione).
Rileva, altresì, in giudizio la qualità in capo agli attori di eredi di DO MO SC, in quanto nelle conclusioni rassegnate essi chieDOo la condanna del convenuto alla restituzione di CP_6 tutti i beni mobili e dell'immobile “ai successori “mortis causa” di DO MO IA, ossia necessariamente a loro (posto che, altrimenti, non avrebbero la legittimazione alla formulazione di tale domanda). E la qualità di eredi può ritenersi sufficientemente provata, unitamente ai non contestati gradi di parentela esplicitati in citazione e nel relativo atto notorio (doc. 8 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. attorea), dalle richieste di liquidazione e successivi atti di liquidazione in Contr loro favore di una polizza del de cuius da parte della (docc. 16-37 allegati alla memoria n. 2), nonché dalla stessa proposizione del presente giudizio, costituenti tutti atti di gestione del patrimonio del de cuius che determinano l'avvenuta accettazione tacita della relativa eredità (cfr. Cass. sentenza n.
13738 del 27.6.2005, secondo cui “con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di pagina 7 di 10 azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede”; si ricordi, peraltro, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, con sentenza n. 12065 del 2024, riconosciuto che, pur non essendo l'atto notorio iDOea prova della qualità di erede, tuttavia il giudice deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta;
ebbene nel caso di specie non si legge, nella terza memoria della Contr né negli atti delle altre parti, alcuna specifica contestazione dei gradi di parentela indicati nell'atto notorio, limitandosi la compagnia a genericamente denunciarne l'irrilevanza e la necessità di certificazioni anagrafiche).
Nel merito, da un primo esame del documento intitolato “ATTO ISTITUTIVO DEL “TRUST
AL AC” (doc. 4 allegato alla citazione) appare evidente che si tratti di un c.d. trust
“interno”, poiché concluso da italiani e operante in Italia, con beni che in Italia sono situati. Orbene, il contratto e, più propriamente - può dirsi -, l'atto negoziale (nel nostro ordinamento civilistico nel caso di trasferimento di beni ad un trustee la ricostruzione della fattispecie come negozio unilaterale piuttosto che come contratto fra disponente e trustee non è del tutto pacifica) concluso da italiani ed operante in Italia, non può sottrarsi al diritto italiano, valendo a suo riguardo l'indicazione di diritto straniero solo a determinare il contenuto del contratto a norma dell'art. 1322, comma 1, c.c.: rispetto ad esso il diritto straniero risulterà applicabile non come tale ma come contenuto convenzionale di un negozio retto dal diritto nazionale, valido solo nel rispetto delle norme imperative di quest'ultimo.
Ebbene il negozio giuridico dev'essere, per l'ordinamento italiano, necessariamente fornito di causa, che ne costituisce la funzione oggettiva.
E' certamente vero che nelle premesse dell'atto è indicato quello che sembra, in realtà, solamente un motivo interno al disponente (“il Disponente intende destinare il proprio patrimonio per finalità caritatevoli e meritorie”). Tuttavia, dal contenuto concreto del negozio – che nelle sue clausole prevede la destinazione del patrimonio a tre (salvo altri da individuarsi ad opera del trustee) enti caritatevoli e non aventi scopo di lucro entro il termine massimo di 50 anni (prorogabile dal trustee ma solo col consenso del beneficiario) – si evince chiaramente come si tratti di una liberalità non DOativa. E' diffusa la qualificazione del trust liberale in termini di DOazione indiretta (categoria quest'ultima costituente species del genus liberalità non DOativa), poiché in esso l'arricchimento di un soggetto (il beneficiario) viene realizzato dal disponente mediante un meccanismo indiretto, prevedente la creazione di un ufficio di diritto privato (quello del trustee) il titolare del quale (titolare, altresì, del patrimonio separato costituente la dotazione del trust) dovrà far pervenire al beneficiario i vantaggi patrimoniali che l'atto istitutivo prevede. Negozio, questo, certamente atipico ma altrettanto certamente fornito di causa, e cioè lo spirito di liberalità.
pagina 8 di 10 In un trust liberale (ferma l'esigenza dell'adozione, per esso, di una forma non solo scritta, come impone l'art. 3 della Convenzione de L'Aja, ma anche iDOea a consentire la pubblicità del vincolo e, con essa, l'opponibilità ai terzi) non è necessaria la forma prescritta dagli artt. 782 c.c. e 48 L.N. in tema di DOazione, con particolare riguardo alla presenza dei testimoni. E', infatti, pacifico che le liberalità non DOative siano esenti dalle prescrizioni formali proprie della DOazione, soggiacendo in punto di forma alle regole proprie del negozio effettivamente utilizzato.
Nel caso di specie il trust è contenuto in un atto avente forma scritta datato 21.8.2020. Gli attori hanno eccepito la mancanza di data certa dell'atto e “disconosciuto” la riferibilità delle firme apposte a detto atto a DO MO SC, e il trustee ne ha chiesto la verificazione ex art. 216 c.p.c. All'uopo non appare, tuttavia, necessaria una perizia calligrafica, perché vi è in atti il testamento successivo per atto notarile (doc. 9 allegato alla citazione, testamento pubblico per notaio n. rep. 2002, racc. 1502), CP_7 nel quale DO MO SC confermava l'avvenuta stipula del trust proprio in data 21.8.2020 e dichiarava di destinare ad esso l'immobile sito in via Boito, immobile poi da ritrasferirsi ai beneficiari al termine finale di durata del trust “secondo i criteri individuati nel sopra citato atto costitutivo”.
Essendo tali dichiarazioni contenute in un atto ricevuto da notaio davanti a testimoni, esse fanno piena prova di quanto ivi contenuto, fino a querela di falso (nella specie non proposta), e renDOo certa tanto Part l'avvenuta stipula del trust da parte di SC quanto la sua data, antecedente al testamento pubblico in questione.
Non vi è, poi, alcuna concreta prova che la stipula del trust sia frutto di una circonvenzione, ai danni di Part
SC, da parte del In primo luogo, infatti, pur vero essendo che al momento della CP_6 sottoscrizione DO SC era ultraottantenne, tuttavia gli attori non hanno fornito prova di alcuna patologia che ne limitasse o condizionasse in qualche modo la capacità di intendere o di volere e di autodeterminarsi. In particolare, è documentata in atti solo una grave difficoltà nello scrivere, riferita al notaio (ricevente sia il testamento pubblico che la procura rilasciata in data 11.9.2020 al CP_6 dallo stesso DO SC, a causa di una patologia che gli impediva il corretto utilizzo della mano destra. Inoltre, del tutto iniDOee a dimostrare una eventuale circonvenzione erano le prove testimoniali articolate dagli attori nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. (cap. da 1 a 5), poiché relative ad un unico episodio, peraltro di per sé neppure univocamente significativo;
mentre successive alla morte del disponente e, perciò, irrilevanti, sono le ulteriori condotte attribuite al (trascrizioni e CP_6 richieste di liquidazione delle polizze vincolate in trust, il che, peraltro, egli ben poteva fare in virtù di quanto indicato nel trust stesso). Sono stati, peraltro, gli attori stessi ad indicare che DO MO era accudito solitamente dalla OT il che rende anche scarsamente verosimile Parte_16 un'attività di circuizione da parte di terze persone.
Non si comprende, infine, perché e in che modo l'avvenuto rilascio, in data 11.9.2020, di una procura
(per l'amministrazione dei rapporti bancari) da DO SC al dovrebbe aver avuto CP_6
l'effetto di revocare tacitamente il trust costituito, considerato che, in essa, a tale ultimo negozio non si fa alcun riferimento e che, comunque, l'art. 1 del trust disponeva espressamente la sua irrevocabilità.
Risultando, dunque, il trust validamente costituito e riferibile alla volontà del disponente, devono essere rigettate tutte le domande formulate dagli attori, sia nei confronti del (sia quale CP_6 trustee che in proprio), sia nei confronti dei beneficiari del trust, che, infine, della Controparte_4
(che validamente ha liquidato le polizze in questione in favore del trust, peraltro sulla base di
[...] Contr lunga e adeguata istruttoria documentale). Assorbite sono le domande svolte da nei confronti di
CP_6
pagina 9 di 10 Le spese di giudizio tra le parti costituite seguono la soccombenza. Nulla deve disporsi per quelle dei convenuti contumaci.
I compensi da liquidarsi in favore del trustee e del in proprio vengono distratti in favore CP_6 dell'avv. Cardamone, dichiaratosi antistatario, e liquidati con riduzione rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento, considerato che per il in proprio non sono state depositate le CP_6 memorie ex art. 183 c.p.c. e per il trustee è stata depositata la sola memoria n. 2, e che non sono state depositate le rispettive comparse conclusionali ma solo le memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
rigetta le domande di parte attrice;
dichiara assorbite le domande formulate da nei confronti di Controparte_4 CP_6
;
[...]
condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore del convenuto delle Controparte_4 spese di giudizio, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in € 533,30 per spese;
condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore del convenuto quale trustee e Controparte_6 in proprio, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 12.700,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.; dispone la distrazione del relativo importo in favore dell'avv. Angelo Cardamone, dichiaratosi antistatario.
Ascoli Piceno, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 255/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. , Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. ), Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_12 C.F._12
COLONNELLI CRISTIANO
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANELLI Controparte_4 P.IVA_4 ALBERTO e dell'avv. SAGRAMOSO GIOVANNI A.
(C.F. ), contumace CP_5 C.F._13
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDAMONE Controparte_6 C.F._14
ANGELO
CONVENUTI oggetto: nullità del trust, restituzione e condanna al risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Per gli attori: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della domanda proposta:
pagina 1 di 10 a) dichiarare inesistente, illegittimo, invalido, nullo e/o annullare ovvero accertare e sentir dichiarare revocato l'atto istitutivo del “trust MO IA per i motivi di cui in premessa;
b) di conseguenza, sentir dichiarare la nullità e/o annullare la devoluzione, dei beni mobili in trust, con conseguente condanna del IG. alla restituzione di tutti i beni mobili conferiti in Controparte_6 trust ai successori “mortis causa” di DO MO SC, nonché sentir dichiarare la nullità e/o annullare il testamento pubblico del 4.9.2020 (n. 49 del repertorio degli atti di ultima volontà del Notaio in Ascoli Piceno), del quale è stata chiesta la registrazione in data 14.10.2020 Controparte_7 per atto Notaio Repertorio 2002 Raccolta n. 1502 e la relativa devoluzione, per Controparte_7 testamento, dell'immobile sito in Ascoli Piceno, Via Arrigo Boito 7/A, identificato nel NCEU di Ascoli Piceno al foglio 68, particella 358, subalterno 5, con conseguente condanna del IG. Controparte_6 alla restituzione del sopra indicato bene immobile ai successori “mortis causa” di DO MO SC, con ordine agli uffici ed organi competenti della cancellazione delle seguenti relative trascrizioni e/o annotazione a margine delle seguenti relative trascrizioni:
▪ trascrizione a favore del IG. del 2.11.2020 Registro particolare 5432 Registro Controparte_6 generale 7322 – Pubblico Ufficiale Repertorio 2002/1502 del 14.10.2020 Atto per Controparte_7 causa di morte – costituzione in Trust per testamento - immobili siti in Ascoli Piceno;
▪ trascrizione contro il IG. del 2.11.2020 Registro particolare 5433 Registro Controparte_6 generale 7323 – Pubblico Ufficiale Repertorio 2002/1502 del 14.10.2020 Atto per Controparte_7 causa di morte – costituzione di vincolo in Trust - immobili siti in Ascoli Piceno;
▪ trascrizione a favore del IG. del 10.8.2021 Registro particolare 5939 Registro Controparte_6 generale 7875 – Pubblico Ufficiale Ascoli Piceno Repertorio 359928/88888 del 9.8.2021 Atto per causa di morte – certificato di denunciata successione - immobili siti in Ascoli Piceno;
ovvero con ordine agli uffici ed organi competenti l'annotazione a margine delle sopra indicate trascrizioni del relativo provvedimento giudiziale;
c) condannare il IG. e/o la in solido e/ disgiuntamente tra Controparte_6 Controparte_4 loro, alla restituzione dell'importo di € 78.970,57, pari a 13/16 di € 97.194,55 (pari ad € 66.402,91 ed € 30.791,64, corrispondente agli importi di cui alle liquidazioni della polizza n. Parte_13 4171094 e della polizza My Selection n. 79927211) in favore degli attori, successori “mortis causa” di DO MO SC, in solido e/o secondo le rispettive quote.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per il convenuto “Nel merito, in via principale: Controparte_4
1) Rigettare – per tutte le motivazioni esposte nella “Comparsa di costituzione e risposta” e nei successivi scritti difensivi – tutte le domande che sono state proposte dagli attori, in quanto infondate in fatto ed in diritto e – comunque – non provate;
Nel merito, in via subordinata:
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande avversarie, accertare e dichiarare la quota interna di responsabilità di ciascuna delle parti convenute, ciò in relazione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze dannose in relazione a ciascuna delle circostanze contestate;
per l'effetto: (i) accertare e dichiarare che nessuna quota di responsabilità può essere imputata a (ii) in caso di accertamento di una quota di responsabilità in
Controparte_4 capo a condannare il
Controparte_4 signor (nella sua qualità di trustee, ma anche in proprio) a manlevare e tenere Controparte_6 indenne (anche ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.) da ogni pregiudizio e
Controparte_4 conseguenza economica derivante dal (denegato e non creduto) accoglimento anche solo parziale delle domande svolte nel presente giudizio dagli attori per importi che fosse
Controparte_4 tenuta a pagare e che, tra l'altro, risultino eccedere la propria quota interna di responsabilità, come determinata nel corso del giudizio;
pagina 2 di 10 3) In ogni caso, nel denegato caso di condanna di al pagamento di somme Controparte_4 in favore di uno o più degli attori, condannare il signor al pagamento in favore di Controparte_6 di una somma di identico ammontare e comunque a tenere indenne e/o Controparte_4 manlevare e/o risarcire da ogni pregiudizio economico che sia derivante e/o Controparte_4 connesso ai fatti di causa;
In ogni caso: 4) Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
In via istruttoria:
5) Disporre la verificazione di tutte le sottoscrizioni e le sigle riferibili a Parte_14 apposte sull'atto istitutivo del trust denominato “TRUST AL AC datato 21 agosto Contr 2020 (i.e. documento n.4 di parte attrice e documento n.2 di , utilizzando le scritture di comparazione già indicate in comparsa di risposta ed altresì quelle indicate nei successivi scritti difensivi della convenuta;
6) Ordinare al signor e all'Avvocato Angelo Cardamone, l'esibizione ed il deposito Controparte_6 dell'originale della scrittura privata datata 21 agosto 2020 e contenente l'atto istitutivo del “Trust SC MO”;
7) Ordinare al Notaio in Ascoli l'esibizione ed il deposito dell'originale del testamento Controparte_7 pubblico ricevuto in data 4 settembre 2020 di cui al n. 49 del repertorio degli atti di ultima volontà e della procura rilasciata in data 11 settembre 2020 di cui al n.1895 di Repertorio e n.1421 di Raccolta, ovvero comunque autorizzare il nominando consulente tecnico d'ufficio ad acquisirli quali scritture di comparazione ai fini della verificazione di cui al precedente punto 5);
8) Disporre la verificazione della sottoscrizione apposta dalla signora sulla Parte_10 Contr dichiarazione datata 21 gennaio 2021 (i.e. documento n.6 di di , utilizzando le scritture di comparazione già indicate nella “Memoria ex art. 183, comma 6, n.1, cod. proc. civ.” ed altresì quelle indicate nei successivi scritti difensivi della convenuta;
9) Ordinare al signor e all'Avvocato Angelo Cardamone, l'esibizione ed il deposito Controparte_6 dell'originale della dichiarazione sottoscritta dalla signora e datata 21 gennaio 2021; Parte_10
10) Ordinare all'attrice l'esibizione ed il deposito in giudizio dell'originale della Parte_10 propria carta di identità ed altresì – ove diversa – di quella posseduta in data 21 gennaio 2021;
11) Disporre la verificazione della sottoscrizione apposta dalla signora sulla Controparte_8 Contr dichiarazione datata 24 gennaio 2021 (i.e. documento n.6 di di , utilizzando le scritture di comparazione già indicate nella “Memoria ex art. 183, comma 6, n.1, cod. proc. civ.” ed altresì quelle indicate nei successivi scritti difensivi della convenuta;
12) Ordinare al signor e all'Avvocato Angelo Cardamone, l'esibizione ed il Controparte_6 deposito dell'originale della dichiarazione sottoscritta dalla signora e datata 24 Controparte_8 gennaio 2021;
13) Ordinare agli attori e l'esibizione ed il deposito in giudizio Parte_12 Parte_11 dell'originale della carta di identità della signora e di quella che la Compagnia ha Controparte_8 depositato in copia come proprio documento n.6;
14) Disporre la verificazione della sottoscrizione apposta dalla signora sulla Parte_2 Contr dichiarazione datata 21 gennaio 2021 (i.e. documento n.6 di di , utilizzando le scritture di comparazione già indicate nella “Memoria ex art. 183, comma 6, n.1, cod. proc. civ.” ed altresì quelle indicate nei successivi scritti difensivi della convenuta;
15) Ordinare al signor e all'Avvocato Angelo Cardamone, l'esibizione ed il Controparte_6 deposito dell'originale della dichiarazione sottoscritta dalla signora e datata 21 gennaio Parte_2
2021;
pagina 3 di 10 16) Ordinare all'attrice l'esibizione ed il deposito in giudizio dell'originale della Parte_2 propria carta di identità e di quella che la Compagnia ha depositato in copia come proprio documento n.6;
17) Disporre la verificazione della sottoscrizione apposta dal signor sulla Parte_15 Contr dichiarazione datata 22 gennaio 2021 (i.e. documento n.6 di di , utilizzando le scritture di comparazione già indicate nella “Memoria ex art. 183, comma 6, n.1, cod. proc. civ.” ed altresì quelle indicate nei successivi scritti difensivi della convenuta;
18) Ordinare al signor e all'Avvocato Angelo Cardamone, l'esibizione ed il Controparte_6 deposito dell'originale della dichiarazione sottoscritta dal signor e datata 22 Parte_15 gennaio 2021;
19) Ordinare agli attori ed l'esibizione ed il deposito in giudizio Parte_5 Parte_6 dell'originale della carta di identità del sig. e di quella che la Compagnia ha Parte_15 depositato in copia come proprio documento n.6;
20) Ai fini delle verificazioni di cui ai precedenti punti 8), 11), 14) e 17) delle presenti conclusioni, autorizzare il nominando consulente tecnico d'ufficio a ricercare ed acquisire atti pubblici e/o scritture private – recanti sottoscrizioni dei signori e Parte_10 Controparte_8 Parte_2
– depositate presso uffici pubblici e/o pubblici ufficiali, da usare quali scritture di Parte_15 comparazione. 21) Ordinare all'attrice ed altresì alla NP BA (Codice Parte_10 Controparte_9 Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione del Registro delle ES di NO ) l'esibizione P.IVA_5 ed il deposito dell'originale della “richiesta liquidazione della IG.ra Controparte_10 Parte_10 in riferimento alla polizza n. 31000647204”;
[...] 22) Ordinare all'attrice ed altresì alla (Codice Fiscale, Parte_2 Controparte_11
P. IVA e numero di iscrizione del Registro delle ES di NO ) l'esibizione ed il P.IVA_5 deposito dell'originale della “richiesta liquidazione della IG.ra in Controparte_10 Parte_2 riferimento alla polizza n. 31000647204”; 23) Ordinare agli attori, all'Avv. Cristiano Colonnelli nonché alla Camera di Conciliazione Forense Picena dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno l'esibizione ed il deposito dell'originale della
“istanza di mediazione prot. 45/2022 del 15.2.2022” ed altresì della “procura speciale IG.ra
[...]
alla IG.ra del 27.4.2022”; CP_8 Parte_7
24) Rigettare, per le ragioni esposte negli atti difensivi, le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice.”.
Per il convenuto Trust SC MO: “si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta voglia:
a) In via preliminare e pregiudiziale, preso atto del mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte della IG.ra , rimettere le parti dinanzi l'organo di mediazione;
Controparte_8
b) Nel merito rigettare in toto la domanda attorea perché infondata;
c) Con condanna alle spese di giudizio.”.
Per il convenuto : “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia in ogni caso rigettare Controparte_6 le domande subordinate proposte dalla attrice nel proprio atto di citazione Controparte_4 per chiamata di terzo ai nn.3 e 4 (rispettivamente pg.66 e 67 atto di citazione) perché infondate e prive di alcun riscontro probatorio. Vinte le spese di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori , , , Parte_1 Pt_2 CP_8 Pt_3 Pt_4
pagina 4 di 10 , e convenivano in giudizio , in Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9 Pt_10 Controparte_6 proprio e nella qualità di trustee del trust “SC MO”, , la CP_5 [...]
la Parrocchia di Sant'Antonio di Ascoli Piceno, l'Ente Chiesa di Santa Marta al Controparte_12
Villaggio degli Anziani di Ascoli Piceno e la allegando che: essi attori Controparte_4 erano, unitamente ad altri soggetti indicati in citazione, chiamati all'eredità di DO MO SC
(per i gradi di parentela e nelle quote specificate in citazione), deceduto in data 17.9.2020; nel corso della corrispondenza con gli istituti bancari volta a verificare la consistenza dell'eredità, gli attori erano venuti a conoscenza del fatto che in data 21.8.2020 era stato istituito dal disponente DO MO
SC un trust denominato “trust SC MO”, che vedeva come trustee CP_6
e come protector , e come beneficiari la Parrocchia di S. Maria delle Grazie
[...] CP_5 dell'Icona di Ritrosi di la Parrocchia di Sant'Angelo di Castel di Lama, e il Villaggio Santa CP_12
Marta di Ascoli Piceno;
il trust aveva ad oggetto alcuni rapporti (polizze, conti, buoni e libretti) bancari e postali e un'autovettura; in data 2.11.2020 era, inoltre, stato trascritto in favore del quale CP_6 rappresentante del trust il trasferimento dell'immobile sito in via Boito n. 7/A ad Ascoli Piceno (NCEU fg. 68, part. 358, sub. 5), e in date 2.7.2019 e 4.2.2020 la aveva trasferito Controparte_4 sempre al le somme di € 66.402,91 e € 30.791,64 in liquidazione di due polizze;
era, poi, CP_6 risultata l'avvenuta devoluzione per testamento nel trust dell'immobile citato, in particolare per i beneficiari (sita nella fraz. San Martino in Moletano ad , Controparte_2 CP_12
(sita nella fraz. Villa Sant'Antonio ad Ascoli Piceno, ente risultante estinto Controparte_3 dal 20.4.2021) e Ente Chiesa di Santa Marta al Villaggio degli Anziani (sita in Ascoli Piceno).
Sostenevano gli attori: la nullità del trust per non essere le firme e le sigle apposte all'atto costitutivo riferibili a SC MO (in quanto diverse tra loro e diverse da quella apposta al testamento pubblico redatto davanti a notaio a soli 14 giorni di distanza), nonché ex artt. 1418 e 1325 c.c. per mancanza di causa (l'art. 3 indicava la sola destinazione del patrimonio ma non lo scopo del trust, neppure esplicitato in altre clausole) ed ai sensi degli artt. 428 e 125 c.c., per essere la volontà del fu DO MO – all'epoca di anni 85 e gravemente malato - stata “circuita” da parte del (per CP_6 le ragioni meglio indicate nelle pagine da 17 a 25 della citazione), nella sostanza unico effettivo beneficiario del trust (anche considerato che, come da artt. 11 e 12 del trust, non vi era alcun obbligo per il medesimo di versare redditi ai beneficiari, che i poteri conferitigli si estendevano fino al poter nominare addirittura sé stesso come beneficiario e che gli enti nominati come beneficiari nel trust erano diversi da quelli in cui favore poi l'atto era stato trascritto); che il trust era privo di data certa;
che comunque esso era stato tacitamente revocato con procura del 11.9.2020 con cui DO MO aveva dato al il potere di amministrare in suo nome tutti i rapporti con banche e poste. CP_6
Chiedevano, quindi, previa declaratoria di nullità/annullamento del trust e del testamento pubblico
(quest'ultimo essendo invalido nella parte in cui aveva devoluto beni nel trust nullo), di: condannare il convenuto alla restituzione di tutti i beni mobili e immobili in favore degli eredi, con ordine CP_6 di cancellazione delle relative trascrizioni;
condannare il e/o la CP_6 Controparte_4
(quest'ultima per aver pagato le somme in favore del senza le necessarie verifiche circa la CP_6 sua legittimazione e pur sapendo che vi erano chiamati interessati all'accettazione dell'eredità e senza comunque avvisare questi ultimi) in solido e/o disgiuntamente a restituire ai medesimi la somma totale di € 78.970,75.
In data 1.9.2022 si costituiva la contestando la propria responsabilità Controparte_4 nell'accaduto, per avere essa correttamente e in buona fede liquidato, bonificandoli sul conto corrente pagina 5 di 10 del trust, gli importi delle due polizze al soggetto che, all'epoca e all'esito di adeguata e lunga istruttoria (ivi comprese le liberatorie sottoscritte dalle attrici e e dal Pt_10 Pt_2 Controparte_8 defunto padre degli attori e , appariva legittimato ex art. 1189, c. 1, Parte_15 Pt_5 Pt_6
c.c. Allegava, inoltre, la piena validità del trust, non necessitante di forma scritta ai sensi dell'art. 7 della legge del Jersey istitutiva ed avendo lo stesso disponente dichiarato – nel testamento notarile del
4.9.2020 – di aver costituito in data 21 agosto 2020 il “Trust denominato AL AC e che esso era “regolato dalla legge dello stato del Jersey” (il che rendeva, altresì, irrilevante la contestazione attorea relativa alla carenza di data certa del trust). Ne indicava, altresì, la piena validità per esserne lo scopo stato esplicitato nelle premesse e per indicare (art. 15) la devoluzione dei beni ai beneficiari alla scadenza del termine di durata. Sosteneva la mancata prova della circonvenzione d'incapace (anche per non essere provato lo stato di malattia, risultando dall'atto di conferimento della procura notarile solo l'esistenza di una patologia che impediva l'uso della mano destra), anzi smentita dal fatto che fossero stati gli stessi attori ad indicare che DO MO era normalmente accudito dalla OT Sosteneva l'infondatezza dell'intervenuta revoca del trust ad opera della Parte_16 successiva procura notarile, disponendo espressamente l'art. 1 del trust la sua irrevocabilità. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree e, in subordine per il caso di propria condanna, accertare il grado di responsabilità attribuibile al e condannarlo (quale trustee e in proprio) “in via di CP_6 regresso, ripetizione, nonché ex art. 2043 e 2055 c.c. – a tenerla indenne di quanto essa fosse tenuta a pagare in eccedenza rispetto alla propria (minima) quota interna”, e in ogni caso a ristorare il danno subìto dalla società per aver confidato nella autenticità dei documenti trasmessile dal CP_6 stesso.
In data 12.9.2022 si costituivano volontariamente in giudizio i signori e Parte_12
, quali eredi dell'attrice, deceduta nelle more, riportandosi a quanto Pt_11 Controparte_8 contenuto nell'atto di citazione.
Si costituiva in data 29.9.2022 il trust SC MO in persona del trustee, eccependo la nullità dell'esperita procedura di mediazione per avervi partecipato a mezzo dell'avvocato Controparte_8 non munito della necessaria procura sostanziale notarile. Formulava istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte dal fu SC MO sull'atto istitutivo del trust e contestava la eccepita assenza di data certa del trust, poiché richiamato nel testamento pubblico notarile del 4.9.2020.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del 30.9.2022 gli attori disconoscevano la conformità all'originale e comunque Contr l'autenticità delle sottoscrizioni asseritamente apposte da alcuni di essi al doc. 6 della convenuta la quale ne chiedeva la verificazione. Il Giudice originario titolare del procedimento autorizzava la a chiamare in causa (rectius a notificare al convenuto contumace) Controparte_4
, contro cui aveva formulato domanda riconvenzionale. Questo si costituiva in data Controparte_6
6.3.2023 eccependo la nullità del tentativo di mediazione per avervi partecipato a Controparte_8 mezzo dell'avvocato non munito della necessaria procura sostanziale notarile e nel merito si riportava a Contr quanto eccepito sia dalla difesa del trust che della chiamante Quanto alla domanda svolta dalla chiamante nei suoi confronti, allegava la piena legittimità delle proprie condotte e la mancata allegazione, da parte della chiamante stessa, di quale fosse la colpa del nella condotta CP_6 tenuta. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande proposte da Controparte_4
In data 21.2.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Dati i termini di cui all'art. 183,
c. 6, c.p.c. e depositate le relative memorie, con ordinanza del 13.7.2023 – da intendersi qui trascritta e pagina 6 di 10 confermata – il giudice riteneva che la mediazione non potesse ritenersi validamente instaurata e compiuta dall'attrice , la quale aveva rilasciato procura speciale per la partecipazione Controparte_8 alla mediazione alla propria sorella autenticata dall'avvocato anziché da notaio o Parte_7 altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, e assegnava agli attori (intervenuti in giudizio in Pt_11 sostituzione della madre morta) il termine per l'introduzione della domanda di mediazione.
Esperito con esito negativo il nuovo tentativo di mediazione, con ordinanza del 19.12.2023 – anch'essa da intendersi qui trascritta e confermata – venivano rigettate le istanze istruttorie e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. In data 14.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e
20 giorni per le memorie di replica).
La qualità di eredi di in capo agli attori e appare Parte_15 Pt_5 Parte_6 sufficientemente dimostrata dal doc. 13 allegato alla loro memoria n. 2, ossia la dichiarazione di successione e domanda di voltura catastale dei beni immobili ereditari presentata, che (per giurisprudenza costante) ha un valore indiziario, unitamente alla mancata tempestiva contestazione del relativo rapporto di parentela puntualmente allegato in citazione;
ugualmente deve ritenersi quanto alla qualità di eredi di in capo agli attori intervenuti e Controparte_8 Parte_12 Parte_11
(doc. 11).
E', poi, stata contestata in giudizio l'esistenza della prova della qualità di chiamati all'eredità di DO
MO SC in capo a tutti gli attori. Tuttavia, i rapporti e gradi di parentela come puntualmente esposti in citazione non sono mai stati contestati da alcuna delle parti nel primo atto utile all'uopo
(essendo stati allegati in citazione, avrebbero dovuto essere contestati nella prima udienza, ma nulla di tutto ciò si legge nel relativo verbale;
neppure sono stati, comunque, contestati nelle memorie ex art Contr 183, c. 6, n. 1 delle parti – in particolare in quella di pur indicandosi che sarebbe stato onere degli attori provare la loro qualità di eredi, non si contestavano comunque gli allegati gradi e rapporti di parentela), e dunque ciò è sufficiente a fondarne la qualità di chiamati all'eredità, senza necessità di deposito dell'eventuale atto di stato civile attestante il grado di parentela (cfr. Cass. 22223/2014, in motivazione).
Rileva, altresì, in giudizio la qualità in capo agli attori di eredi di DO MO SC, in quanto nelle conclusioni rassegnate essi chieDOo la condanna del convenuto alla restituzione di CP_6 tutti i beni mobili e dell'immobile “ai successori “mortis causa” di DO MO IA, ossia necessariamente a loro (posto che, altrimenti, non avrebbero la legittimazione alla formulazione di tale domanda). E la qualità di eredi può ritenersi sufficientemente provata, unitamente ai non contestati gradi di parentela esplicitati in citazione e nel relativo atto notorio (doc. 8 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. attorea), dalle richieste di liquidazione e successivi atti di liquidazione in Contr loro favore di una polizza del de cuius da parte della (docc. 16-37 allegati alla memoria n. 2), nonché dalla stessa proposizione del presente giudizio, costituenti tutti atti di gestione del patrimonio del de cuius che determinano l'avvenuta accettazione tacita della relativa eredità (cfr. Cass. sentenza n.
13738 del 27.6.2005, secondo cui “con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di pagina 7 di 10 azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede”; si ricordi, peraltro, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, con sentenza n. 12065 del 2024, riconosciuto che, pur non essendo l'atto notorio iDOea prova della qualità di erede, tuttavia il giudice deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta;
ebbene nel caso di specie non si legge, nella terza memoria della Contr né negli atti delle altre parti, alcuna specifica contestazione dei gradi di parentela indicati nell'atto notorio, limitandosi la compagnia a genericamente denunciarne l'irrilevanza e la necessità di certificazioni anagrafiche).
Nel merito, da un primo esame del documento intitolato “ATTO ISTITUTIVO DEL “TRUST
AL AC” (doc. 4 allegato alla citazione) appare evidente che si tratti di un c.d. trust
“interno”, poiché concluso da italiani e operante in Italia, con beni che in Italia sono situati. Orbene, il contratto e, più propriamente - può dirsi -, l'atto negoziale (nel nostro ordinamento civilistico nel caso di trasferimento di beni ad un trustee la ricostruzione della fattispecie come negozio unilaterale piuttosto che come contratto fra disponente e trustee non è del tutto pacifica) concluso da italiani ed operante in Italia, non può sottrarsi al diritto italiano, valendo a suo riguardo l'indicazione di diritto straniero solo a determinare il contenuto del contratto a norma dell'art. 1322, comma 1, c.c.: rispetto ad esso il diritto straniero risulterà applicabile non come tale ma come contenuto convenzionale di un negozio retto dal diritto nazionale, valido solo nel rispetto delle norme imperative di quest'ultimo.
Ebbene il negozio giuridico dev'essere, per l'ordinamento italiano, necessariamente fornito di causa, che ne costituisce la funzione oggettiva.
E' certamente vero che nelle premesse dell'atto è indicato quello che sembra, in realtà, solamente un motivo interno al disponente (“il Disponente intende destinare il proprio patrimonio per finalità caritatevoli e meritorie”). Tuttavia, dal contenuto concreto del negozio – che nelle sue clausole prevede la destinazione del patrimonio a tre (salvo altri da individuarsi ad opera del trustee) enti caritatevoli e non aventi scopo di lucro entro il termine massimo di 50 anni (prorogabile dal trustee ma solo col consenso del beneficiario) – si evince chiaramente come si tratti di una liberalità non DOativa. E' diffusa la qualificazione del trust liberale in termini di DOazione indiretta (categoria quest'ultima costituente species del genus liberalità non DOativa), poiché in esso l'arricchimento di un soggetto (il beneficiario) viene realizzato dal disponente mediante un meccanismo indiretto, prevedente la creazione di un ufficio di diritto privato (quello del trustee) il titolare del quale (titolare, altresì, del patrimonio separato costituente la dotazione del trust) dovrà far pervenire al beneficiario i vantaggi patrimoniali che l'atto istitutivo prevede. Negozio, questo, certamente atipico ma altrettanto certamente fornito di causa, e cioè lo spirito di liberalità.
pagina 8 di 10 In un trust liberale (ferma l'esigenza dell'adozione, per esso, di una forma non solo scritta, come impone l'art. 3 della Convenzione de L'Aja, ma anche iDOea a consentire la pubblicità del vincolo e, con essa, l'opponibilità ai terzi) non è necessaria la forma prescritta dagli artt. 782 c.c. e 48 L.N. in tema di DOazione, con particolare riguardo alla presenza dei testimoni. E', infatti, pacifico che le liberalità non DOative siano esenti dalle prescrizioni formali proprie della DOazione, soggiacendo in punto di forma alle regole proprie del negozio effettivamente utilizzato.
Nel caso di specie il trust è contenuto in un atto avente forma scritta datato 21.8.2020. Gli attori hanno eccepito la mancanza di data certa dell'atto e “disconosciuto” la riferibilità delle firme apposte a detto atto a DO MO SC, e il trustee ne ha chiesto la verificazione ex art. 216 c.p.c. All'uopo non appare, tuttavia, necessaria una perizia calligrafica, perché vi è in atti il testamento successivo per atto notarile (doc. 9 allegato alla citazione, testamento pubblico per notaio n. rep. 2002, racc. 1502), CP_7 nel quale DO MO SC confermava l'avvenuta stipula del trust proprio in data 21.8.2020 e dichiarava di destinare ad esso l'immobile sito in via Boito, immobile poi da ritrasferirsi ai beneficiari al termine finale di durata del trust “secondo i criteri individuati nel sopra citato atto costitutivo”.
Essendo tali dichiarazioni contenute in un atto ricevuto da notaio davanti a testimoni, esse fanno piena prova di quanto ivi contenuto, fino a querela di falso (nella specie non proposta), e renDOo certa tanto Part l'avvenuta stipula del trust da parte di SC quanto la sua data, antecedente al testamento pubblico in questione.
Non vi è, poi, alcuna concreta prova che la stipula del trust sia frutto di una circonvenzione, ai danni di Part
SC, da parte del In primo luogo, infatti, pur vero essendo che al momento della CP_6 sottoscrizione DO SC era ultraottantenne, tuttavia gli attori non hanno fornito prova di alcuna patologia che ne limitasse o condizionasse in qualche modo la capacità di intendere o di volere e di autodeterminarsi. In particolare, è documentata in atti solo una grave difficoltà nello scrivere, riferita al notaio (ricevente sia il testamento pubblico che la procura rilasciata in data 11.9.2020 al CP_6 dallo stesso DO SC, a causa di una patologia che gli impediva il corretto utilizzo della mano destra. Inoltre, del tutto iniDOee a dimostrare una eventuale circonvenzione erano le prove testimoniali articolate dagli attori nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. (cap. da 1 a 5), poiché relative ad un unico episodio, peraltro di per sé neppure univocamente significativo;
mentre successive alla morte del disponente e, perciò, irrilevanti, sono le ulteriori condotte attribuite al (trascrizioni e CP_6 richieste di liquidazione delle polizze vincolate in trust, il che, peraltro, egli ben poteva fare in virtù di quanto indicato nel trust stesso). Sono stati, peraltro, gli attori stessi ad indicare che DO MO era accudito solitamente dalla OT il che rende anche scarsamente verosimile Parte_16 un'attività di circuizione da parte di terze persone.
Non si comprende, infine, perché e in che modo l'avvenuto rilascio, in data 11.9.2020, di una procura
(per l'amministrazione dei rapporti bancari) da DO SC al dovrebbe aver avuto CP_6
l'effetto di revocare tacitamente il trust costituito, considerato che, in essa, a tale ultimo negozio non si fa alcun riferimento e che, comunque, l'art. 1 del trust disponeva espressamente la sua irrevocabilità.
Risultando, dunque, il trust validamente costituito e riferibile alla volontà del disponente, devono essere rigettate tutte le domande formulate dagli attori, sia nei confronti del (sia quale CP_6 trustee che in proprio), sia nei confronti dei beneficiari del trust, che, infine, della Controparte_4
(che validamente ha liquidato le polizze in questione in favore del trust, peraltro sulla base di
[...] Contr lunga e adeguata istruttoria documentale). Assorbite sono le domande svolte da nei confronti di
CP_6
pagina 9 di 10 Le spese di giudizio tra le parti costituite seguono la soccombenza. Nulla deve disporsi per quelle dei convenuti contumaci.
I compensi da liquidarsi in favore del trustee e del in proprio vengono distratti in favore CP_6 dell'avv. Cardamone, dichiaratosi antistatario, e liquidati con riduzione rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento, considerato che per il in proprio non sono state depositate le CP_6 memorie ex art. 183 c.p.c. e per il trustee è stata depositata la sola memoria n. 2, e che non sono state depositate le rispettive comparse conclusionali ma solo le memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
rigetta le domande di parte attrice;
dichiara assorbite le domande formulate da nei confronti di Controparte_4 CP_6
;
[...]
condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore del convenuto delle Controparte_4 spese di giudizio, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in € 533,30 per spese;
condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore del convenuto quale trustee e Controparte_6 in proprio, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 12.700,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.; dispone la distrazione del relativo importo in favore dell'avv. Angelo Cardamone, dichiaratosi antistatario.
Ascoli Piceno, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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