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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 388/2023 R.G.
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Est.
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 388 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
DA
Avv. (c.f. ), agente in proprio ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c. (pec: Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
Il in Viale della Controparte_1
Repubblica 1A (C.F. ), in persona dell'amministratore pro P.IVA_1
Con tempore (p. iva Controparte_3
1
), elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Via Castelfidardo n. 54 (pec: ; CP_1 Email_2
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza 702 ter n. 581/2023 del Tribunale di
Macerata pubblicata in data 04.04.2023 e notificata in data 04.04.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dato atto che nella presente domanda soggetta a condizione di procedibilità sono stati
precedentemente assolti tutti gli oneri previsti per il suo superamento,
NEL MERITO, respinta ogni eccezione preliminare di controparte perché totalmente infondata e per tutto quanto sopra esposto in premessa che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, in riforma totale dell'ordinanza di primo grado del Tribunale di Macerata del 04.04.2023 R.G. n.
2532/2022 qui impugnata,
RISULTANDO L'IMPUGNAZIONE MANIFESTAMENTE FONDATA ALLA LUCE DELLE
STATUIZIONI DELLA S.C. DI CASSAZIONE (IN PARTICOLARE DI CASS. CIV.
24.02.2017 N. 4844) E COMUNQUE DALLA COMPLESSITÀ RIDOTTA
DELL'APPELLO E DELL'URGENZA DELLO STESSO, PROVVEDERE EX ART. 350,
CO. 3, C.P.C. e dichiarare invalide ed annullare le delibere dell'assemblea del di OR NA (MC) del 11.08.2022 relative Controparte_1
ai punti 1 (approvazione bilancio consuntivo 21-22) e 4 (approvazione bilancio preventivo 22-23) dell'Ordine del Giorno stante la gravissima irregolarità per omesso inserimento nei bilanci suddetti della condòmina ora CP_4
2 denominata per un semplice cambio di denominazione (vedasi CP_5
rogito in atti doc. 7 ricorso introduttivo di primo grado), proprietaria di unità immobiliari all'interno di detto come da rogito del 19.12.2006 - Rep. CP_1
13798 prodotto in atti (doc. 3 ricorso introduttivo di primo grado).
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di primo grado oltre contributo unificato e diritti di cancelleria per € 243,50 ed oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge, e con condanna alla restituzione dell'importo di € 4.956,63
(€ 3.397,00 oltre accessori di legge come liquidato nell'ordinanza appellata) già pagato dall'Avv. al per le spese ed i Parte_1 Controparte_1
compensi del primo grado come richiesti con pec dal legale di detto CP_1
(doc. 3 successivo all'ordinanza appellata), e dell'importo di € 200,00 pure già pagato per imposta di registro sull'ordinanza appellata (doc. 4 successivo all'ordinanza appellata) oltre interessi legali su tutte tali somme pagate rispettivamente dal 24.10.2022 (c.u. e marca primo grado), dal 17.04.2023
(spese legali primo grado) e dal 20.04.2023 (imposta di registro su ordinanza
appellata) al saldo, nonché al rimborso:
- della fattura quietanzata n. 588/2022 prodotta (doc. 17 ricorso introduttivo di primo grado) di € 48,80 pagati dal ricorrente all'Organismo di Mediazione del
Foro di Macerata a titolo di spese di avvio del procedimento n. 236/2021;
- della parcella/fattura del Notaio per rilascio copia conforme del Persona_1
rogito del 19.12.2006 - Rep. 13798 (doc. 3 ricorso introduttivo di primo grado)
di € 49,04 già pagati come da avviso di parcella e ricevuta di disposto bonifico del 21.10.2022 prodotte (doc. 18 ricorso introduttivo di primo grado);
3 - della quietanza dell'Archivio Notarile di Macerata per rilascio copia conforme del rogito a firma Notaio del 08.02.2008 - Rep. 76294 di € Persona_2
48,00 già pagati come da suddetta quietanza e ricevuta di pagamento prodotte
(doc. 5 note autorizzate nel giudizio di primo grado);
- della parcella/fattura del Notaio per rilascio copia conforme del Persona_1
rogito del 19.12.2006 - Rep. 13793 di € 49,04 già pagati come da parcella/fattura prodotta (doc. 8 note autorizzate nel giudizio di primo grado).
Con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio di appello oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge. . CP_6
Per gli appellati: Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni
contraria istanza, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal
[...]
avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE DI MACERATA, ex art. 702 ter Parte_1
cpc, pronunciata il 03/04/2023 nel giudizio RG n. 2532/2022, Repert. n.
581/2023 del 04/04/2023.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata con l'ordinanza ex art. 702 bis n. 581/2023 del
04/04/2023 rigettava il ricorso proposto dall'avv. avente ad Parte_1
oggetto l' impugnazione delle delibere assembleari del
[...]
del 11.08.2022 relative ai punti 1 e 4 dell'ordine Controparte_1
del giorno, aventi ad oggetto l'approvazione del consuntivo della gestione condominiale 2021/22 e del bilancio preventivo di gestione 2022/23,
4 chiedendone l'annullamento a causa dell'omessa convocazione di un condomino ed omesso inserimento di detto condomino (già nella CP_7 CP_4
ripartizione degli oneri condominiali.
Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso sul rilievo che le delibere impugnate sono state assunte secondo le tabelle millesimali vigenti.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'amministratore di non può CP_1
inserire di sua iniziativa nuovi condomini dell'elenco di cui ai bilanci o all'anagrafe dei condomini, ed ha ritenuto che la modifica delle tabelle millesimali – per l'introduzione di eventuali nuovi condomini e per una diversa ripartizione tra di esse delle percentuali dei millesimi di proprietà – debba essere fatta attraverso un nuovo atto deliberativo assembleare oppure in sede giudiziaria, in caso d'inerzia condominiale, qualora ne venga contestata la validità e la correttezza.
Il giudice di primo grado ha evidenziato come, nel caso di specie, il ricorrente non abbia impugnato le tabelle millesimali vigenti, che dunque restano valide ed efficaci, con conseguente la legittimità delle delibere assembleare contestate.
Avverso l'ordinanza propone appello l'avv. denunciando la errata Parte_1
ricostruzione del fatto, ed in particolare l'omessa valutazione dei documenti prodotti e la violazione degli artt. 1123, 1118 e 1137 c.c.
L'appellante impugna altresì la condanna alle spese del giudizio di primo grado.
Si costituisce il contestando quanto dedotto Controparte_1
dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello. Ripropone inoltre ex art. 346
cpc le eccezioni già svolte nel giudizio di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 1.Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'errata ricostruzione del fatto e l' omessa valutazione dei documenti prodotti da parte del primo giudice.
Ad avviso dell'appellante il tribunale avrebbe dovuto tenere conto del rogito del
19.12.2006, con il quale la aveva venduto le unità immobiliari facenti Parte_2
parte del Condominio suddetto alla , che ha successivamente Controparte_4
modificato la propria denominazione in Controparte_5
Da ciò discenderebbe, in conformità a quanto affermato dalla S.C. con la pronuncia n. 4844 del 2017 che la società sia divenuta condomina a tutti gli effetti, indipendentemente dall'esistenza e dall'inclusione nella tabella millesimale, e quindi che tale la società avrebbe dovuto essere inserita nei bilanci condominiali per il pagamento delle spese condominiali.
Il giudice avrebbe dunque violato gli artt. 1123, 1118 e 1137 c.c. atteso che gli obblighi di sostenere le spese condominiali, così come il divieto di sottrarsi alle spese per la conservazione delle parti comuni del , discendono in CP_1
capo al dalla titolarità del diritto reale sull'immobile, che nel caso di CP_1
specie sarebbe provato dal rogito del 2006.
Ad avviso dell'appellante non era dunque necessaria l' impugnazione delle tabelle millesimali, poiché la qualità di condomino si acquista automaticamente nel momento in cui si diventa proprietari di un'unità immobiliare inserita nel condominio.
2. Il motivo è infondato.
2.1. La Corte di cassazione ha affermato che ove un condomino voglia contestare la ripartizione delle spese condominiali, è tenuto a chiedere la revisione delle tabelle e non limitarsi ad invocare i profili di illegittimità nella deliberazione
6 condominiale impugnata, relativa alla ripartizione delle spese (Cass., n.
13004/2013).
La S.C. ha inoltre chiarito che la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali ha funzione costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condomini (Cass., II sez. civ,
n. 23739/2024).
2.2. Se dunque è vero che si acquista la qualità di condomino nel momento in cui si diviene proprietari di parti comuni del fabbricato (Cass., II sez. civ., r.g.
n. 11379/2015 e Cass. n.4844 del 2017), a prescindere dall'esistenza o meno di una tabella millesimale, il legale criterio di ripartizione di dette spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino (art. 1123 cod. civ.)
è liberamente derogabile per convenzione (quale appunto il regolamento di condominio). Il valore di univoco comportamento rivelatore della volontà di parziale modifica dei criteri di ripartizione da parte dei condomini che hanno partecipato alle votazioni o che hanno aderito o accettato la differente suddivisione può dare luogo, del resto, ad una convenzione modificatrice della relativa disciplina, che, avendo natura contrattuale e non incidendo su diritti reali, non richiede la forma scritta, ma solo il consenso anche tacito o per facta concludentia, purché inequivoco dell'assemblea dei condomini (cfr.: cass. civ., sez. 2, sent. 10/02/2009).
Ciò posto, non può, ad avviso del collegio, prescindersi dall'impugnazione ex art. 69 disp. att. c.c. delle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori proporzionali ivi espressi, in presenza dei presupposti indicati dal citato art. 69:
1) quando risulta che esse sono conseguenza di un errore;
7 2) per le mutate condizioni di una parte dell'edificio.
Nel caso di specie, l'impugnazione risulta fondata sulla deduzione di un errore nella ripartizione delle spese per omesso inserimento di un condomino, ma ha ad oggetto, inammissibilmente, le sole delibere inerenti la ripartizione delle spese, in assenza dell'impugnazione delle tabelle millesimali che di detta ripartizione costituiscono il presupposto.
Se, dunque, l'eventuale mancata inclusione di un condomino nella tabella millesimale per errore non lo esonera dall'obbligo di contribuire alle spese di gestione, va però ribadito che dalla citata natura costitutiva della sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., discende che essa non ha efficacia retroattiva e non consente, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condomini, ai quali, invece, va riconosciuta la possibilità di esperire l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. 4844 del
2017).
Di conseguenza, ove il singolo abbia omesso di versare, prima della modifica, quote condominiali da lui dovute un corrispondenza del reale valore dell'unità, al risparmio di spesa ottenuto corrisponde certamente un arricchimento indebito, con depauperamento della cassa comune in assenza di giustificazione, relativamente a somme altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell'intero
Condominio che è, quindi, legittimato ad agire per l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (in tal senso Cass. 5690/2011 in motivazione ove si legge che il condominio non avrebbe altro rimedio per recuperare il minore incasso subito;
8 nel senso della esperibilità della domanda ex art. 2041, anche Cass. 4844/2017 in motivazione).
Ad avviso del collegio occorre dunque preliminarmente impugnare le vigenti tabelle millesimali ex art. 69 disp. att. c.c. , in considerazione del carattere costituivo della modifica delle tabelle stesse, ed all'esito, agire, se del caso ex art. 2041 c.c. per recuperare il minor incasso, non potendo direttamente impugnarsi le delibere meramente attuative delle tabelle millesimali.
1.5. Va dunque rilevata l'inammissibilità dell'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo in oggetto, in quanto conformi alle tabelle millesimali vigenti, ferma la necessità di esperire preliminarmente domanda di revisione delle tabelle, per includere anche la (già CP_5
in relazione alla rispettiva quota nella ripartizione delle spese CP_4
condominiali.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura il capo della sentenza impugnata che lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
Il motivo è infondato atteso che il primo giudice ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione.
Il rigetto dell'appello assorbe le eccezioni riproposte ex art. 346 cpc dal appellato. CP_1
2. Le spese del presente grado, regolate anch'esse secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
3. Si dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante,
9 dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto in appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Parte_1
Macerata n. 581/2023, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
Rigetta l'appello.
Condanna l'avv. a rifondere al Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado, che liquida in 1.984,00 €, di cui 100,00 €
[...]
per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
dPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'
appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
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