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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2877/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giueseppe Grezal N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Naro - Piazza Garibaldi, 7/a 92028 Naro AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202400000915 RUOL .ESATT.SOT 2024
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202400000915 IMU 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202400000915 TARSU/TIA 2008
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202400000915 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giueseppe Grezal N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 29120160033506781 TARSU/TIA 2008
- RUOLO n. 29120180010366024 TARSU/TIA 2010
- RUOLO n. 29120220020634663 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso
Resistente Rigettare il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva fermo amministrativo n. 29180202400000915, asseritamente comunicata a mezzo pec il 08/05/2024 nonché le cartelle prodromiche nn. 29120160033506781; 29120180010366024; 29120220020634663 relative a tributi locali deducendo l'illegittimità della comunicazione preventiva in ragione dell'annullamento giurisdizionale degli atti prodromici, l'illegittimità della notifica della stessa, il decorso del termine di decadenza o prescrizione ed il difetto di motivazione anche con riferimento al computo degli interessi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate riscossione deducendo l'infondatezza del ricorso.
Non si sono costituiti la Resistente_1 in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Agrigento, Indirizzo_1 né il Comune di Naro.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, infondato quanto alla dedotta illegittimità della notificazione della comunicazione preventiva di fermo, in ogni caso sanata dalla proposizione del ricorso della parte ricorrente con esplicitazione dei motivi a sostegno, è fondato quanto alla declaratoria di decorso della prescrizione relativa alle seguenti cartelle:
cartella di pagamento n. 29120160033506781 emessa sul ruolo 2016 formato dalla Resistente_1
liquidazione Comune di Porto Empedocle, afferente a Tassa Smaltimento rifiuti anno 2008, oltre sanzioni ed interessi, notificata a mezzo pec. all'indirizzo di posta elettronica certificata del sig. Ricorrente_1 “Email_5” e con successiva comunicazione di avvenuto notifica mediante deposito in data 03.10.2016;
cartella di pagamento n. 29120180010366024000 emessa sul ruolo 2018 formato dalla soc.
Resistente_1 in liquidazione relativa al Comune di Porto Empedocle, afferente a TARSU anno 2010, oltre sanzioni ed interessi notificata a mezzo posta elettronica certificata e con successiva comunicazione di avvenuto notifica mediante deposito in data 11.10.2018.
Ed invero, trattandosi di tributi locali, il termine di cinque anni applicabile è decorso rispetto alla notifica della comunicazione preventiva risalente alall'8 maggio 2024, anche considerando la sospensione dei termini per effetto della legislazione anti Covid.
Discorso diverso occorre fare quanto alla ultima delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva, notificata il 16.2.2023, per la quale il termine non è all'evidenza decorso.
Va solo aggiunto che, rispetto a tale ultima cartella è parimenti infondata la censura relativa al deficit di motivazione, recando la comunicazione preventiva specifica indicazione dell'atto propedeutico, del contenuto relativo al tributo dovuto nonché la misura degli oneri e degli interessi.
Sulla base di tali considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, l'atto impugnato va annullato con riferimento alle cartelle nn. 29120160033506781 e 29120180010366024 e per il resto confermato.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla la comunicazione preventiva di fermo impugnata con riguardo alle cartelle nn. 29120160033506781 e 29120180010366024 confermando nel resto l'atto. Compensa le spese. Il Presidente rel. Roberto Giovanni Conti
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2877/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giueseppe Grezal N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Naro - Piazza Garibaldi, 7/a 92028 Naro AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202400000915 RUOL .ESATT.SOT 2024
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202400000915 IMU 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202400000915 TARSU/TIA 2008
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202400000915 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giueseppe Grezal N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 29120160033506781 TARSU/TIA 2008
- RUOLO n. 29120180010366024 TARSU/TIA 2010
- RUOLO n. 29120220020634663 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso
Resistente Rigettare il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva fermo amministrativo n. 29180202400000915, asseritamente comunicata a mezzo pec il 08/05/2024 nonché le cartelle prodromiche nn. 29120160033506781; 29120180010366024; 29120220020634663 relative a tributi locali deducendo l'illegittimità della comunicazione preventiva in ragione dell'annullamento giurisdizionale degli atti prodromici, l'illegittimità della notifica della stessa, il decorso del termine di decadenza o prescrizione ed il difetto di motivazione anche con riferimento al computo degli interessi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate riscossione deducendo l'infondatezza del ricorso.
Non si sono costituiti la Resistente_1 in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Agrigento, Indirizzo_1 né il Comune di Naro.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, infondato quanto alla dedotta illegittimità della notificazione della comunicazione preventiva di fermo, in ogni caso sanata dalla proposizione del ricorso della parte ricorrente con esplicitazione dei motivi a sostegno, è fondato quanto alla declaratoria di decorso della prescrizione relativa alle seguenti cartelle:
cartella di pagamento n. 29120160033506781 emessa sul ruolo 2016 formato dalla Resistente_1
liquidazione Comune di Porto Empedocle, afferente a Tassa Smaltimento rifiuti anno 2008, oltre sanzioni ed interessi, notificata a mezzo pec. all'indirizzo di posta elettronica certificata del sig. Ricorrente_1 “Email_5” e con successiva comunicazione di avvenuto notifica mediante deposito in data 03.10.2016;
cartella di pagamento n. 29120180010366024000 emessa sul ruolo 2018 formato dalla soc.
Resistente_1 in liquidazione relativa al Comune di Porto Empedocle, afferente a TARSU anno 2010, oltre sanzioni ed interessi notificata a mezzo posta elettronica certificata e con successiva comunicazione di avvenuto notifica mediante deposito in data 11.10.2018.
Ed invero, trattandosi di tributi locali, il termine di cinque anni applicabile è decorso rispetto alla notifica della comunicazione preventiva risalente alall'8 maggio 2024, anche considerando la sospensione dei termini per effetto della legislazione anti Covid.
Discorso diverso occorre fare quanto alla ultima delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva, notificata il 16.2.2023, per la quale il termine non è all'evidenza decorso.
Va solo aggiunto che, rispetto a tale ultima cartella è parimenti infondata la censura relativa al deficit di motivazione, recando la comunicazione preventiva specifica indicazione dell'atto propedeutico, del contenuto relativo al tributo dovuto nonché la misura degli oneri e degli interessi.
Sulla base di tali considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, l'atto impugnato va annullato con riferimento alle cartelle nn. 29120160033506781 e 29120180010366024 e per il resto confermato.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla la comunicazione preventiva di fermo impugnata con riguardo alle cartelle nn. 29120160033506781 e 29120180010366024 confermando nel resto l'atto. Compensa le spese. Il Presidente rel. Roberto Giovanni Conti