Articolo 6 della Legge 5 febbraio 1992, n. 139
Articolo 5Articolo 7
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21 febbraio 1992
Art. 6. 1. Gli stanziamenti complessivi di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, sono destinati agli interventi indicati dalla legge 29 novembre 1984, n. 798 , e successive modificazioni, e dalla legge 8 novembre 1991, n. 360 , nei limiti di cui alla presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984 .
Note all' art. 6:
- La legge n. 360/1991 reca: "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia".
- Per l' art. 4 della legge n. 798/1984 vedi nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1992
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