Art. 6. 1. Gli stanziamenti complessivi di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, sono destinati agli interventi indicati dalla legge 29 novembre 1984, n. 798 , e successive modificazioni, e dalla legge 8 novembre 1991, n. 360 , nei limiti di cui alla presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984 .
Note all' art. 6:
- La legge n. 360/1991 reca: "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia".
- Per l' art. 4 della legge n. 798/1984 vedi nota all'art. 3.
Note all' art. 6:
- La legge n. 360/1991 reca: "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia".
- Per l' art. 4 della legge n. 798/1984 vedi nota all'art. 3.