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21 febbraio 1992
21 febbraio 1992
Art. 6. 1. Gli stanziamenti complessivi di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, sono destinati agli interventi indicati dalla legge 29 novembre 1984, n. 798 , e successive modificazioni, e dalla legge 8 novembre 1991, n. 360 , nei limiti di cui alla presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984 .
Note all' art. 6:
- La legge n. 360/1991 reca: "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia".
- Per l' art. 4 della legge n. 798/1984 vedi nota all'art. 3.
Note all' art. 6:
- La legge n. 360/1991 reca: "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia".
- Per l' art. 4 della legge n. 798/1984 vedi nota all'art. 3.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 19/11/2019, n. 181Provvedimento: […] Tale ripartizione veniva recepita, in data 3.8.2002, con decreto del Ministero dell'economia e Finanze n 68297 (citato in all. 55- doc.4), emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, come previsto dall'art 6 della legge 139/1992.Leggi di più...
- responsabilità amministrativa·
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