Ordinanza 4 settembre 2024
Massime • 1
In tema di condominio negli edifici, la sentenza, di cui all'art. 69 disp. att. c.c., che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nella tabella millesimale, non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condomini, con la conseguenza che l'amministratore, e non il singolo condomino, è legittimato ad agire per l'indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nei confronti del singolo che abbia versato, prima della modifica, quote condominiali calcolate sulla base di valori millesimali inferiori e non rispondenti al reale valore dell'unità, perché in tal modo si è realizzato un arricchimento indebito cui corrisponde un depauperamento della cassa comune relativamente a somme altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell'intero condominio, e non dei singoli condomini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/09/2024, n. 23739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23739 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
– CONTRORICORRENTE– e contro IMIS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Palasciano e dall’avv. AN LI, con domicilio eletto in Roma, alla Via Carlo Poma n. 4, presso l’avv. Edoardo Toraldo;
– CONTRORICORRENTE– avverso la sentenza della Corte d’appello di TA n. 1605/2018, pubblicata in data 18.9.2018. Oggetto: condominio Civile Ord. Sez. 2 Num. 23739 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 04/09/2024 2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.5.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA 1. IA IA ha proposto ricorso ex art. 1137 c.c. avverso la delibera del Condominio Foglia di TA con cui, in ottemperanza alla decisione del Tribunale che aveva modificato le tabelle millesimali, erano stati rettificati anche i bilanci relativi alle annualità 1994/2008, quantificando le differenze dovute da ciascun condomino. La ricorrente ha eccepito che la sentenza modificativa della tabella ha efficacia costitutiva e non dichiarativa, non potendo operare per la ripartizione delle spese relative ad annualità precedenti alla sua adozione, e che i crediti vantati dal Condominio, oltre che parzialmente adempiuti, erano estinti per sopravvenuta prescrizione. È intervenuta la IS s.r.l., aderendo alle tesi difensive dell’attrice; il Condominio si è costituito, proponendo riconvenzionale per la condanna della controparte al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento. Il giudizio è stato riunito alla causa introdotta dalla IA per ottenere l’annullamento di altra delibera condominiale con cui era stata modificata nuovamente la tabella millesimale e con cui erano state rideterminate anche le somme dovute dai proprietari esclusivi. La pronuncia di primo grado ha annullato entrambe le delibere, regolando le spese. Su appello del Condominio, la Corte territoriale di TA ha riformato la decisione, ritenendo anzitutto ammissibile l’intervento in causa della IS s.r.l. per sostenere le ragioni della ricorrente;
ha escluso che il Tribunale avesse disposto l’integrale annullamento 3 di 6 delle delibere, anziché per la sola parte riguardanti le decisione impugnate, e ha ritenuto infondata la richiesta di pagamento di un indennizzo per indebito arricchimento, potendo il singolo condomino e non il Condominio pretenderne il pagamento, confermando infine la statuizione sulle spese. Per la cassazione della sentenza il Condominio Palazzo Foglia di TA ha proposto ricorso in tre motivi. Hanno notificato controricorso IA IA e la IS s.r.l.. In prossimità dell’adunanza camerale IA IA e la IS s.r.l. hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c. riproponendo la questione dell’ammissibilità dell’intervento in causa della IS s.r.l., sostenendo che detta condomina non aveva interesse a partecipare alla lite, avendo ottenuto il riconoscimento di un credito verso il Condominio in virtù delle delibere impugnate. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la sentenza condannato il Condominio al pagamento delle spese di lite in favore della IS s.r.l., il cui intervento in causa doveva considerarsi inammissibile per difetto di interesse. I due motivi sono infondati. Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale relative alla ripartizione delle spese per le cose e per i servizi comuni, ciascun condomino ha potere di autonoma impugnazione e può - quindi - volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore) ove il singolo non sia decaduto dal potere di impugnazione, ovvero, in caso contrario, 4 di 6 come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame: cfr. Cass. 2636/2021). Nella specie la IS aveva dichiaratamente svolto un intervento adesivo semplice allo scopo di sostenere le ragioni della condomina ricorrente, essendo legittimata all’intervento per effetto della qualità posseduta e per avvantaggiarsi degli effetti favorevoli della pronuncia di annullamento, sebbene la delibera avesse riconosciuto in capo all’interveniente un credito, anziché un obbligo di conguaglio in virtù della ritenuta efficacia dichiarativa della rettifica delle tabelle millesimali. L’intervenuta aveva interesse ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera poteva generare quanto al corretto criterio di riparto utilizzabile per le spese deliberate prima della rettifica della tabella millesimale, a prescindere dai concreti effetti di detta delibera sul patrimonio dei singoli condomini (cfr., in motivazione, Cass. 9387/2023; Cass. 15434/2020). Era di conseguenza legittima, in applicazione dell’art. 91 c.p.c., anche la condanna al pagamento delle spese in favore dell’IMIS, divenuta a tutti gli effetti parte processuale (Cass. 1105/2006; Cass. 1589/2022). 2. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2041 c.c. per aver la sentenza ritenuto che, in caso di rettifica dei valori millesimali, l’azione per l’indennizzo conseguente all’ingiustificato arricchimento ottenuto dal singolo quale conseguenza dell’efficacia costituiva della modifica tabellare, competerebbe ai singoli condomini anziché all’amministratore. Il motivo è fondato. La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. 5 di 6 c.c. non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condomini;
l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, decorre dal passaggio in giudicato. Di conseguenza, ove il singolo abbia versato, prima della modifica, quote condominiali calcolate sulla base di valori millesimali non rispondenti alla reale valore dell’unità, al risparmio di spesa ottenuto corrisponde un arricchimento indebito con depauperamento della cassa comune in assenza di giustificazione relativamente a somme altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell’intero Condominio, che è, quindi, legittimato ad agire per l’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. (in tal senso Cass. 5690/2011 in motivazione ove si legge che il condominio non avrebbe altro rimedio per recuperare il minore incasso subito;
nel senso della esperibilità della domanda ex art. 2041, anche Cass. 4844/2017 in motivazione). E’ accolto il terzo motivo, con rigetto delle altre censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di TA, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di TA, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 16.5.2024. IL PRESIDENTE IL AL 6 di 6