Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 103/2025
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE
Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 26.3.2025, letti gli atti ed esaminata la documentazione, premesso che:
1. con “ricorso cautelare ante causam per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. con richiesta di decreto inaudita altera parte e strumentale al procedimento ex art. 839 c.p.c.”, depositato il
7.3.2025, ha chiesto al Presidente della Corte d'Appello di Trieste di disporre Controparte_1
il sequestro conservativo di tutti i beni e crediti, anche presso terzi, di Deal S.r.l. fino alla concorrenza di Euro 17.323.932,19, oltre interessi, pari al credito di accertato dal LO Controparte_1 definitivo emesso in data 5 marzo 2025 nell'arbitrato internazionale amministrato dall'International
Chamber of Commerce n. 26313/HTG; ha in ogni caso chiesto di adottare qualsiasi altro provvedimento che, in base alle descritte circostanze, sia idoneo a tutelare i diritti di Controparte_1
[...]
1.1. Nel ricorso si descrivono le vicende contrattuali intercorse tra le parti e l'iter del successivo giudizio arbitrale, culminato nell'emissione del LO favorevole, con comunicazione di data 5.3.2025, recante la condanna di Deal S.r.l. a risarcire alla ricorrente circa AUD 27 milioni (più ulteriori spese in diverse valute) per un totale corrispondente a Euro 17.323.932,19.
1.2. È stata quindi richiesta la concessione ante causam, nonché prima del radicamento del contraddittorio, della misura cautelare “strumentale all'introduzione del procedimento di exequatur ex Cont art. 839 c.p.c., che avvierà nei prossimi giorni appena avrà approntato la necessaria documentazione (fra cui traduzione asseverata delle oltre 500 pagine del e le cui tempistiche Pt_1
Cont rischiano di pregiudicare la garanzia del credito di , sussistendo “seri rischi di perdere la garanzia del proprio credito nelle more dell'introduzione e dello svolgimento del procedimento di exequatur ex art. 839 c.p.c.”.
1.3. Quanto al fumus boni iuris CPB ha dedotto come il abbia “definitivamente confermato” Pt_1
la responsabilità della resistente in ordine ai danni subiti dalla ricorrente, condannando Deal S.r.l. al
1.4. Quanto al periculum in mora, consistente nel timore di “perdere la garanzia del proprio credito nelle more dell'introduzione e dello svolgimento del procedimento di exequatur ex art. 839
c.p.c.”, ha descritto tutto l'iter della procedura di composizione negoziata della crisi avviata da Deal
S.r.l. ma chiusasi pochi giorni prima del deposito del senza peraltro il perfezionamento di una Pt_1 intesa in vista della quale le parti avevano convenuto l'accantonamento, su un conto corrente bancario segregato, del corrispettivo dell'operazione di cessione degli asset pari a Euro 12.421.718,25. L'intesa prevedeva l'intestazione del conto alla società resistente ma con vincolo a disposizione dell'esperto nominato dal Tribunale di Udine sino alla durata dell'incarico dello stesso (e quindi sino al 28 febbraio
2025), al fine di garantire il pagamento in caso di soccombenza nel giudizio arbitrale. Ha dedotto che, scaduti i termini della composizione negoziata e cessato l'incarico dell'esperto che aveva firma congiunta sul conto segregato, non sussisterebbe più ad oggi alcuna misura di protezione del patrimonio di Deal S.r.l., la quale potrebbe disporre di tali somme anche in contrasto con le finalità del piano. Ha infine stigmatizzato vari comportamenti omissivi della resistente, a suo giudizio idonei a comprovare l'esistenza del periculum in mora, tra cui l'intervenuta cessione in pegno a terzi delle sue quote detenute dalla controllante ZA de CH S.p.A. (il 98% del capitale sociale di Deal stessa).
2. Dopo aver assunto sommarie informazioni dall'esperto della procedura di composizione negoziata della crisi, che dovrà depositare la propria relazione ancorché il procedimento sia terminato, ed aver negato1 il provvedimento inaudita altera parte, il Presidente designato ha fissato udienza con termine per la notifica.
3. Si è costituita Deal S.r.l. ricostruendo a sua volta le vicende relative all'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi, avviata senza richiesta di misure protettive del patrimonio, nonché il corso delle lunghe trattative intercorse tra le parti.
3.1. Ha eccepito: a) l'inammissibilità dell'iniziativa cautelare atteso che il giudizio di merito ex art. 839 c.p.c. ha natura meramente costitutiva e/o di mero accertamento, nel mentre il sequestro conservativo è una misura cautelare strumentale alle sole azioni di merito di condanna al pagamento di somme di denaro;
b) l'incompetenza della Corte d'Appello di Trieste sia per materia, sia per grado di giurisdizione, sia per territorio;
c) l'insussistenza del periculum in mora stanti le disponibilità di cassa e la capacità patrimoniale della società e, come articolato nella parte discorsiva della comparsa, anche del fumus boni iuris.
Ha dato atto della pendenza di un parallelo procedimento2 di volontaria giurisdizione avviato da
Cont
per la revoca di talune disposizioni relative alla chiusura della procedura di composizione negoziata, nel corso della quale l'esperto ha confermato la consistenza delle disponibilità liquide di
Deal S.r.l., ha ammesso la pendenza delle trattative la cui mancata conclusione non sarebbe imputabile alla Deal S.r.l., ed ha messo a disposizione la propria figura professionale per favorire il raggiungimento di un componimento tra le parti.
3.2. Quanto all'ammissibilità dell'istanza cautelare ha ammesso che si è già concluso nei propri confronti il giudizio di merito (e cioè l'arbitrato) funzionale alla condanna al pagamento di una somma di denaro, ancorché il sia “ad oggi non ancora definitivo risultando pendente il termine per Pt_1
l'eventuale azione di annullamento”. Ha eccepito che proprio per tale ragione la ricorrente, non potendo “agganciare” la tutela cautelare all'iniziativa arbitrale già conclusa, avrebbe deciso di promuovere, in modo inammissibile, il procedimento cautelare in funzione del successivo giudizio di riconoscimento ed esecutorietà del LO ex art. 839 c.p.c.: procedura, questa, per il cui avvio con deposito di copia asseverata e tradotta la stessa ricorrente ha sostenuto necessitare un lasso di tempo dai due ai tre mesi3.
Stante la natura costitutiva o di accertamento del relativo procedimento, difetterebbe la strumentalità del sequestro conservativo ad un diritto di credito, a tutela del quale la legge prevede ("al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva") poi la conversione del sequestro in pignoramento. Anche la lettura offerta in comparsa dell'art. 669 novies c.p.c. lascerebbe intendere che l'azione di merito, a cui è strumentale la tutela cautelare, non possa essere individuata nel procedimento ex art. 839 c.p.c., in quanto l'azione cautelare può essere esperita prima o nel corso del procedimento arbitrale, ma non al suo esito.
In ogni caso, la dichiarata impossibilità di avviare il giudizio nel termine di 60 giorni precluderebbe la concessione della cautela. E peraltro, con l'introduzione dell'immediata esecutività del provvedimento di exequatur, il legislatore avrebbe già “fornito un mezzo di connaturata snellezza
(quale è il procedimento ex art. 839 c.p.c., avente natura sostanzialmente monitoria) a colui che … è già munito di un LO straniero di condanna, che consentirebbe in breve tempo l'avvio di un'eventuale procedura di espropriazione forzata (salvi i rimedi previsti nella fase di opposizione ex art. 840
c.p.c.)”.
3.3. Quanto alla competenza della Corte d'Appello di Trieste, non sarebbe quindi possibile sottrarsi all'alternativa della carenza di cognizione per materia in capo alla Corte, essendo competente il Tribunale, o della incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Udine sia per materia, sia per grado di giurisdizione, sia per territorio.
3.4. Quanto al fumus boni iuris, oltre all'inammissibilità dell'istanza cautelare che di per sé viene a ripercuotersi sulla fondatezza della pretesa, qualsiasi valutazione del giudice sul credito non risulterebbe possibile ed anzi gli sarebbe preclusa dal mancato deposito del LO, e non potrebbe essere surrogata – come proposto dal ricorrente – dal mero esame dei presupposti per l'azione ex art. 839
c.p.c.. Sussisterebbero comunque, a detta dei propri legali incaricati a Singapore di preparare un'impugnazione del tutti gli estremi per la proposizione di una impugnazione: in ogni caso, il Pt_1
Cont 50% delle somme portate dal non sarebbero di pertinenza di , ma di Pt_1 Controparte_2
..
[...]
3.5. Quanto al periculum in mora, lo stesso difetterebbe in quanto Deal S.r.l. avrebbe una consistente capacità patrimoniale, tale da assicurare l'eventuale pagamento “del credito, ove definitivamente accertato all'esito dell'Arbitrato anche a seguito dell'eventuale giudizio di annullamento”, non ricorrendo alcun elemento di sospetto in merito al suo possibile inadempimento.
Oltre alla cospicua consistenza bancaria attestata da un notaio per Euro 19.261.780,52, vi sarebbero le dichiarazioni dell'esperto in ordine alla disponibilità di liquidità sufficiente ad onorare il debito, ben messo in evidenza nella relazione presentata dallo stesso. La posizione economica sarebbe poi blindata dalla titolarità di una partecipazione nella società Tensacciai, pari ad un valore di realizzo calcolato da esperti tra un minimo di 61,9 milioni di Euro ed un massimo di 72,4 milioni;
nonché da una partecipazione di minoranza nella Newco New Lead S.r.l., per oltre 20 milioni di Euro. Infine, con riguardo alla concessione in pegno delle quote di Deal S.r.l. da parte della propria controllante, la stessa era stata prevista nell'ambito degli accordi ex art. 57 CCII e del piano di ristrutturazione della stessa controllante ZA de CH ed oggetto di omologazione da parte del Tribunale di Udine con sentenza in data 31 ottobre 2024: si tratta di iniziativa pubblica ed antecedente alla pronuncia da parte del Tribunale di Udine del provvedimento del 28 novembre 2024 recante il decreto di autorizzazione al perfezionamento dell'Operazione Amplia con la quale, nel corso della procedura di composizione, Deal
S.r.l. ha sottoscritto 12 accordi con i principali creditori commerciali.
Ha quindi concluso come in comparsa4.
4. All'udienza del 25.3.2025, in considerazione della mole delle difese depositate in PCT solo ad ore 13.53 del giorno precedente l'udienza, è stato concesso termine per esame, raccogliendo talune affermazioni a verbale5, rinviando l'udienza a mezzo teams al successivo 26.3.2025.
4.1. In tale occasione, udita la discussione delle parti, il Presidente si è riservato la decisione.
5. Il ricorso deve essere disatteso per carenza di periculum in mora.
6. In considerazione dell'apparente assenza di contributi dottrinari e giurisprudenziali sull'ammissibilità di un sequestro conservativo anteriormente alla proposizione del ricorso ex art. 839
c.p.c., dopo la modifica apportata all'articolo stesso dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, occorre verificare nell'ordine: 4 “In via preliminare: accertare e dichiarare, con ogni miglior formula e statuizione, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per sequestro conservativo ante causam ex art. 671 c.p.c. promosso da nei confronti di Deal S.r.l.; Controparte_1 accertare e dichiarare, con ogni miglior formula e statuizione, l'incompetenza per materia e/o per territorio del ricorso per sequestro conservativo ante causam ex art. 671 c.p.c. promosso da nei confronti di Controparte_1 Deal S.r.l.;
Nel merito: rigettare, con ogni migliore formula, il ricorso per sequestro conservativo ante causam ex art. 671 c.p.c. promosso da nei confronti di Deal S.r.l. in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto. Controparte_1 In ogni caso: condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore di Deal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore”. 5 Che qui si riportano:
”Il giorno 25/03/2025 innanzi al dott. Arturo Picciotto, Presidente della prima sezione civile della Corte d'Appello di Trieste, sono comparsi Per 'avv. Francesca Maria Gesualdi e l'avv. Marcello Magri Controparte_1 E Per DEAL SRL l'avv. Marco Scicolone L'avv. Gesualdi chiede un breve differimento di udienza per poter meglio studiare la comparsa di costituzione depositata solo ieri da controparte, facendo presente che entro pochi giorni potrebbe anche essere pronta al deposito di quanto necessario per la proposizione dell'istanza di exequatur. Produce in visione e si riserva di depositare telematicamente articolo di stampa in merito alla crisi della capogruppo ZA de CH, partecipante al 98% del capitale di Deal. L'avv. Scicolone si oppone alla richiesta di rinvio. Il Presidente ritenuta l'opportunità di consentire un brevissimo termine per l'esame degli scritti e dei documenti di costituzione del resistente autorizza il rinvio all'udienza del 26 marzo 2025 alle ore 10:00 e le parti nulla oppongono a che si tenga a mezzo Teams al link che il Giudice invierà dopo la chiusura del verbale”. a) la competenza di questo giudice a decidere sulla cautela;
b) l'eventuale inammissibilità astratta della cautela a seguito della modifica normativa che ha espressamente assegnato al decreto, una volta accertata la regolarità formale del LO,
l'efficacia immediatamente esecutiva;
c) l'esistenza dei presupposti della tutela invocata.
7. Il primo problema, quello relativo alla competenza cautelare del Presidente della Corte (o del
Presidente dallo stesso tabellarmente designato, come nel caso) per la trattazione dei procedimenti ex art. 839 c.p.c. deve essere affrontato valutando se, in vista dell'avvio dello speciale procedimento di exequatur, sussista in termini astratti il potere cautelare del Presidente, come espressamente invocato dal ricorrente: in caso negativo, all'incompetenza conseguirebbe il rigetto della domanda.
Orbene, per quanto sia pacifica la natura non di condanna del procedimento di exequatur, rimane tutto sommato irrilevante stabilire se la sua natura sia quella costitutiva o di accertamento, in quanto non si deve cadere nell'equivoco di agganciare in modo biunivoco lo strumento cautelare del sequestro conservativo al giudizio di condanna. Con ciò si intende dire che se normalmente ogni giudizio di condanna al pagamento di una somma di denaro è astrattamente compatibile con il sequestro conservativo, può tuttavia accadere che in concreto residui uno spazio per la concessione della cautela qualora il futuro titolo, scaturente da un qualsiasi tipo di giudizio, abbia una concreta valenza esecutiva in vista della quale il sequestro può, per l'appunto, essere utile e funzionale. In altri termini, se il procedimento di exequatur esita nell'emissione di un titolo esecutivo, l'anticipazione di tale tutela in via cautelare va considerata connaturale a tale vocazione, rimanendo inutile verificare la natura di condanna o meno del relativo giudizio. È questa una interpretazione orientata della norma che altrimenti vedrebbe già in astratto preclusa la tutela interinale, con dubbi di costituzionalità6.
A questa affermazione consegue la competenza di questo Presidente a decidere sulla domanda cautelare.
8. Quanto alla portata da assegnare alla modifica normativa, che ha espressamente assegnato al decreto efficacia immediatamente esecutiva, deve osservarsi– sempre in termini astratti – che proprio tale previsione viene ora a legittimare definitivamente le tesi che avevano ravvisato in passato la compatibilità della misura cautelare, divenendo quindi - come si è scritto - di secondario momento la questione della natura del procedimento monitorio di cui all'art. 839 c.p.c..
Altro, per motivi di sintesi, non sembra utile aggiungere.
9. Quanto alla ricorrenza del fumus boni iuris, ancora una volta occorre sgombrare il campo da un equivoco. Il requisito non va inteso come strutturalmente limitato all'accertamento della fondatezza del procedimento al quale è strumentale la cautela, dovendo piuttosto sussistere in relazione al diritto sostanziale fatto valere, ossia il diritto di credito che verrà soddisfatto con l'azione esecutiva: è questo l'elemento da tenere in considerazione per comprendere se il fumus boni iuris ricorra, nei limiti di un giudizio sommario. Una volta accertata quindi la compatibilità tra procedimento di exequatur e cautela, per le ragioni sopra espresse, l'eventuale mancanza dei presupposti per la proposizione della domanda ex art. 839 c.p.c. (produzione tempestiva di copia asseverata e tradotta del titolo) determinerà se del caso la revoca per inefficacia della cautela, ma non preclude la richiesta della cautela in questa fase. La sua concreta ammissibilità dipende invece e sempre dall'esistenza di un diritto di credito, la cui ricorrenza può essere accertata anche aliunde rispetto al titolo. E nel caso di specie la possibile esistenza di tale credito era a tal punto indiscussa, sia pure divergendo le opinioni delle parti sui termini quantitativi del potenziale credito, che lo stesso piano di risanamento della crisi di Deal S.r.l. prevedeva diverse quote di accantonamento, a seconda del grado di accoglimento della domanda deferita al collegio arbitrale. Il comportamento del debitore è dunque incompatibile – ai fini della presente cautela
- con la contestazione dell'astratta esistenza di un credito, potendosi quindi ritenere sollevato il creditore dal provare lo stesso in quelle forme che saranno indispensabili per la concessione dell'exequatur.
10. Quanto alla ricorrenza del periculum in mora il ricorso si rivela invece in concreto infondato.
È noto al riguardo che nella concessione della misura si possa far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito in oggetto può essere desunto sia da elementi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio.
Principiando dai secondi, non si rinviene in alcuno dei comportamenti tenuti dalla resistente nel corso di tutte le fasi precedenti l'emissione del LO (e quindi antecedenti alla stessa presentazione del ricorso) un intento elusivo o peggio ancora volto ad impedire o pregiudicare le ragioni creditorie. Si è trattato di legittime trattative nel corso di un procedimento vigilato dall'autorità giudiziaria e che non hanno portato, fino ad oggi, ad una composizione soddisfacente.
Ma anche considerando il patrimonio della resistente, indubbiamente coinvolta dalla crisi della sua controllante, lo stesso appare di una apprezzabile e rassicurante solidità, stante la disponibilità sufficientemente accertata di cospicue giacenze liquide, la titolarità di assets diversificati, e soprattutto la pubblicità e la conoscibilità da parte di chiunque dell'esistenza di un potenziale credito da parte della ricorrente, ormai anche giudizialmente accertato. Tale esistenza per un verso dovrà essere tutelata in qualsiasi procedimento di gestione della crisi, e per altro – in caso di operazioni pregiudizievoli per il creditore - potrebbe determinare l'esito infausto di qualsiasi progetto di composizione.
10.1. Infine, occorre tenere in debita considerazione che il pericolo di mancato soddisfacimento per causa della durata del procedimento di merito è del tutto inconsistente, atteso il fatto che il suo avvio dipende solo da fatto del creditore (i tempi per la traduzione della copia asseverata) e che il giudizio è tra i più celeri per durata e ristretti per margini di valutazione: se ciò non sfocia in incompatibilità astratta con lo strumento cautelare, va tuttavia apprezzato in concreto nell'analisi dei presupposti di sua ammissibilità.
11. Difettando quindi in concreto un apprezzabile periculum in mora, il ricorso deve essere rigettato. L'assoluta novità delle questioni processuali impone la compensazione delle spese tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Trieste, 28 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo lo stralcio della motivazione: “ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione inaudita altera parte della richiesta tutela cautelare “strumentale al procedimento ex art. 839 c.p.c.”, dovendo essere affrontate nel contraddittorio delle parti le questioni relative alla competenza del giudice adito, all'ammissibilità del procedimento cautelare dopo la modifica normativa dell'art. 839 c.p.c. con D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, oltre che quelle relative alla natura del proponendo giudizio di merito ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c., ed alla fondatezza della richiesta cautelare”. 2 In cui ha formulato le seguenti richieste: (1) “di estendere l'attività di controllo dell'Esperto sul Conto Vigilato sino alla data in cui interverrà il deposito della relazione finale ex art. 17, ottavo comma, CCII;
(2) di “adottare ogni altra modifica ritenuta opportuna per tutelare gli interessi dei creditori e, in particolare, il diritto di a garantire nella massima misura possibile il proprio credito confermato dal Controparte_1 LO arbitrale in data 5 marzo 2025”. 3 Salvo, come si vedrà, aver poi dichiarato a verbale l'imminente deposito. 6 Ciò si scrive (usando l'espressione di Cass. 25064 del 2021) “movendo dalla scontata considerazione che la tutela cautelare — in special modo quella conservativa — è una componente essenziale del sistema processuale in pressoché tutti gli ordinamenti, e non ha, certamente, di mira la finalità di creare una disparità processuale a carico della parte che, ad una delibazione sommaria, appaia verosimilmente soccombente (il fumus è sempre richiesto, oltre al periculum); la finalità
è di garantire — e qui viene in rilievo il secondo elemento del periculum — che la decisione non sia pregiudicata dal tempo occorrente per il processo”.