Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 21/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1221 /2021
Repubblica Italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Vincenzo Alfio Filippello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1221.2021 RG promossa da
CF , nato a Militello in [...]C. il Parte_1 C.F._1
08.08.1941, residente a [...] e , CF Parte_2
, nata a Militello in [...]C. il 20.09.1943, residente a [...]
Metanastasio Pal. 8, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Gargano, elettivamente domiciliati in Catania, viale XX Settembre n. 76.
ATTORI
Contro
(CF. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Gian Vittorio Cunsolo, elettivamente domiciliato a Scordia, via Principe di Piemonte
n° 11.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc (ante riforma Cartabia), e Parte_1
hanno convenuto innanzi l'intestato Tribunale Parte_2 Controparte_1
deducendo:
• Di essere proprietari, ciascuno per il 50%, di un fabbricato identificato in catasto al foglio 23, particella 337 sub 2, con annesso terreno identificato al foglio 23
particelle 91 e 343 del comune di Militello in V.C.
• Che per accedere agli immobili sopra citati è stata costituita una servitù di passaggio, tramite atto pubblico rogato in data 15.10.1954 rep. 15690, su una strada vicinale ubicata lungo via Ponte Fara e che attraversa le particelle 297,
103, 101,099, 97 del foglio di mappa 23 intestate a . Controparte_1
• Che in data 30 agosto del 2020 i ricorrenti verificavano l'installazione, da parte di
, all'insaputa degli stessi, di un cancello posizionato lungo il Controparte_1
confine tra le particelle 97 e 99 del foglio 23. Il resistente, inoltre, provvedeva a recintare, con paletti prefabbricati in cemento armato e rete metallica, il perimento della proprietà dei ricorrenti così chiudendo tutti i varchi di accesso al terreno dei medesimi.
Tanto premesso, ritenendo che la condotta di costituisca una Controparte_1
turbativa del possesso, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto al Tribunale adito:
➢ l'accertamento del carattere illegittimo delle opere realizzate dal resistente e per l'effetto la condanna del alla rimozione del cancello metallico, posizionato CP_1
lungo il confine tra le particelle 97 e 99 nonché dei paletti prefabbricati in cemento armato e della rete metallica illegittimamente installati. ➢ In via subordinata l'adozione di ogni provvedimento utile al fine di consentire ai ricorrenti il godimento del bene e l'accesso al proprio fondo mediante reintegra nel possesso.
Con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata, si costituiva
[...]
il quale, nel contestare le avverse argomentazioni deduceva: CP_1
• Che i ricorrenti, da oltre 25 anni, non hanno mai esercitato alcun possesso tutelabile sul terreno e sul fabbricato individuati alle particelle 337 sub.2, 91 e
343 del foglio di mappa 23 dei terreni di Militello V.C.
• Che detti immobili versano in completo stato di abbandono e che gli stessi sono collegati alla via pubblica tramite la stradella interpoderale esistente sulla particella 87 del foglio di mappa 23.
• L'inesistenza di alcuna servitù di passaggio a favore delle particelle 337 sub.2, 91
e 343 ed a carico delle particelle 297, 103, 101, 97 e 99 del foglio 23 del Comune
di Militello V.C. atteso che nell'atto pubblico di compravendita degli immobili intestati ai ricorrenti non risulta costituita alcuna servitù di passaggio in favore delle particelle 337 sub.2, 91 e 343 del foglio di mappa 23 ed a carico delle particelle 297, 103, 101, 99 e 97 del foglio 23 del Comune di Militello V.C
• Il non utilizzo, da parte dei ricorrenti, del passaggio, ubicato sulla proprietà del resistente, per raggiungere il proprio fondo.
• Che qualsiasi percorso della servitù di passaggio per cui è causa, nella parte relativa all'attraversamento delle predette particelle catastali 297, 103, 101, 99 e
97 del foglio 23 del Comune di Militello V.C., non costituisce e non ha mai costituito nemmeno in passato, strada vicinale di uso pubblico, essendo sempre stato dotato di catena sorretta da paletti e chiusa tra la via Ponte Fara di Militello
V.C. con la predetta particella 297, intestata a soggetti estranei al presente procedimento, al pari delle predette particelle 103, 101, 99. • La decadenza da parte dei ricorrenti dall'azione proposta atteso che
[...]
già dal gennaio del 2020 provvedeva prima a recintare integralmente e CP_1
poi a chiudere completamente il proprio fondo, costituito dalle particelle 89 e
97 del foglio di mappa 23 dei terreni di Militello V.C. e con esso anche le predette particelle dei ricorrenti, mentre i ricorrenti sarebbero venuti a conoscenza del presunto spoglio il 30.08.2020 mentre il suddetto ricorso risulta depositato solo il 25.10.2021 e quindi oltre il termine fissato tanto dall'art. 1168
c.c., quanto dall'art. 1170 c.c.
Tanto premesso ha chiesto all'intestato Tribunale: Controparte_1
• In via preliminare l'improcedibilità dell'azione proposta per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex D. lgs. 28.2010.
• L'improcedibilità per intervenuta decadenza dell'azione, ex artt. 1168 e 1170 c.c.
• Mel merito il rigetto delle domande attoree perché prive dei requisiti di legge.
Perfezionato il contraddittorio, il Tribunale con ordinanza del 24 gennaio 2022,
disponeva il mutamento di rito. Con lo stesso provvedimento il Tribunale onerava le parti a effettuare il tentativo obbligatorio di conciliazione, esperito i quale con esito negativo, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI cpc. La causa, quindi,
veniva istruita mediante escussione testimoniale all'esito della quale il procedimento veniva trattenuto per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in via propedeutica esaminare l'eccezione di decadenza formulata dal convenuto in seno alle proprie difese. Dall'esame dell'atto introduttivo, proposto da e si rileva che, in data Parte_1 Parte_2
30.08.2020, i medesimi siano venuti a conoscenza dell'impossibilità di accedere al fondo di loro proprietà a cagione dell'esecuzione, da parte del convenuto, di un cancello dotato di lucchetto e di una recinzione. Emerge, altresì, che gli attori il 24.09.2020 abbiano sollecitato la rimozione dei citati manufatti mediante raccomandata a ricevuta di ritorno successivamente spedita il 20.10.2020 e recapitata al convenuto il 23 ottobre dello stesso anno. Il ricorso, proposto prima facie con il rito sommario di cui all'art. 702 bis cpc, ante riforma Cartabia, è stato iscritto a ruolo solamente in data 25.10.2021, ben oltre, quindi, il decorso del termine annuale prescritto dall'art. 1170 c.c. ai sensi del quale, Chi è stato molestato nel possesso di
un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili
può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
Nel caso di specie, avendo assunto gli attori il carattere clandestino della molestia,
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo in commento, impone di fare decorrere il termine annuale per la proposizione dell'azione dal momento in cui la clandestinità sia venuta meno. Sul punto i Giudici Ermellini hanno evidenziato che, (…) il termine annuale ha natura sostanziale e l'azione di reintegrazione (o di
manutenzione) deve essere esperita entro l'anno, decorrente dallo spoglio o dalla
molestia, spettando al ricorrente la prova della tempestività dell'azione, regola
dell'onere della prova che deve essere adattata ai particolari aspetti della presente
fattispecie, per cui quando lo spoglio sia stato clandestino, l'onere dell'attore in
possessoria non si esaurisce nella dimostrazione della clandestinità dell'atto
violatore del possesso, ma deve riguardare anche la data della scoperta di esso da
parte dello spogliato (Cass. sez. II civ. Sent. n. 19018/2016; conformi Cass. n.
1036 del 1995; Cass. n. 20228 del 2009). Alla luce di quanto sopra argomentato, gli attori, i quali hanno dichiarato di avere scoperto le opere realizzate da il CP_1
30.08.2020, avrebbero dovuto proporre la domanda che ci occupa entro e non oltre la data del 30.08.2021. L'eccezione pertanto è fondata e va accolta. Il carattere assorbente e preliminare della stessa rende superfluo l'esame delle altre questioni prospettate dalle parti. Le spese, liquidate secondo i parametri di cui al dm 55.14, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Respinge, per le ragioni in patte motiva, le domande attoree.
➢ Condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di delle spese processuali che vengono liquidate in Controparte_1
complessive € 3.830,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IV e
CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 21.03.2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello