Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al N. 2054/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. MORANI MIRCO e , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA BELENZANI, 58 38100 TRENTO, presso il difensore avv.
MORANI MIRCO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. SANTUARI LISA e elettivamente domiciliato in VIA DORDI, 15/A 38122 TRENTO presso lo studio dell'avv. SANTUARI LISA
CONVENUTO
avente per oggetto: vendita cose mobili e trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20.11.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dei sopra esposti motivi di appello, ed in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento, n. 165/22, depositata il 30.6.22 e notificata l'1.7.22, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa l'insussistenza, in tutto o in parte, del credito azionato da revocando e/o annullando e/o dichiarando nullo il decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
Accertato che la ricorrente ha agito in giudizio con colpa grave, condannarsi la medesima al risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti dell'odierno attore, nella misura di euro 2.000,00
pagina 1 di 11
IN VIA ISTRUTTORIA: si produce il fascicolo di primo grado, con ogni riserva. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio
PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:- rigettare l'appello promosso dal Sig.
e per l'effetto confermare, per le ragioni esposte in narrativa, la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Trento n. 165/2022;- Condannare l'attore opponente al risarcimento dei danni in favore dell'opposto, ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., che si quantificano nella misura pari ad € 2.000,00 o in quella minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia;
- Con vittoria integrale delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., oltre 15% per spese generali, 4% c.n.p.a., oltre IVA, se ed in quanto dovuta.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza dd. Parte_1
16.6.22 n. 165/22 del Giudice di Pace di Trento con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dall'odierno EL avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 22.11.2019 n. 1180/19 dal Giudice
di Pace di Trento per l'importo di euro 2.564,37 su istanza della ditta individuale
[...]
. Controparte_1
Quest'ultima aveva esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo di essere creditrice di in Parte_1
forza di una pluralità di contratti aventi per oggetto un abbonamento per accedere alla visione di TV
pornografiche in relazione ai quali non aveva mai provveduto a restituire le card né a trasmettere disdetta in relazione alle annualità 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, sicché la stessa aveva maturato un credito pari ad euro 599 per ciascuna delle tre annualità non pagate, maggiorata dell'aumento dell'Iva, della penale prevista in caso di mancata restituzione della carte per euro 100, degli interessi pattuiti;
inutile era risultata ogni richiesta di pagamento.
Avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla ditta , aveva proposto Parte_2 Parte_1
opposizione, eccependo l'inefficacia delle clausole vessatorie riguardanti il rinnovo tacito del contratto pagina 2 di 11 e la penale da mancata restituzione delle card, per mancata valida sottoscrizione. Esponeva di aver inviato con lettera raccomandata del 14/11/18 rituale disdetta contrattuale e, ricevute le richieste di pagamento, aveva informato la controparte dell'avvenuta disdetta, allegando fotocopia della ricevuta di consegna della precedente comunicazione;
che nessun canone era dovuto per gli anni dal 2009-2012,
anni in relazione ai quali nessun contratto era stato stipulato;
che il contratto stipulato per l'anno
2008/2009 aveva cessato di avere efficacia alla sua scadenza e per intervenuta disdetta recapitata con molti mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale;
che con le comunicazioni inviategli, la ditta opposta aveva richiesto volta volta somme diverse, condotta idonea a provare la gravissima malafede e l'intento meramente speculativo con i quali la stessa aveva agito, tali da giustificare la sue condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Chiedeva pertanto che il decreto ingiuntivo posto fosse dichiarato nullo e comunque revocato e che la ditta opposta fosse condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la ditta individuale , esponendo che l'abbonamento richiesto Parte_2
dall'opponente aveva per oggetto la possibilità di utilizzare una smart card cd al portatore che dava la possibilità al cliente di continuare a utilizzare il servizio anche dopo la scadenza del contratto;
che la clausola che prevedeva la penale non poteva essere considerata vessatoria e che comunque le clausole erano state sottoscritte dal cliente;
che mai aveva ricevuto la disdetta dell'ultimo abbonamento.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con sentenza n.165/22 dd. 16.6.22, oggetto di impugnazione, il giudice di pace di Trento rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Riteneva il giudice di pace che oggetto del contratto riguardasse una la smart card cd al portatore, per ottenere la quale aveva assunto l'obbligo di versare un canone annuo pari ad euro 599; Parte_1
che la smart card al portatore consentiva a chi la possedeva e non la restituiva l'accesso a servizi anche pagina 3 di 11 dopo la scadenza dell'abbonamento sicché il pagamento del canone era ancorato alla fruizione di servizio dipeso dalla mancata restituzione della card, a prescindere dalla disdetta dell'accordo; che la circostanza che il cliente continuasse a detenere la smart card con possibilità di usufruire del servizio senza pagare il corrispettivo integrava un'ipotesi di arricchimento senza causa;
che la penale prevista in contratto aveva valore esiguo rispetto al valore della carta e degli abbonamenti che la società opposta sottoscriveva come rivenditore di card satellitari;
che il pagamento delle somme richieste dalla ditta opposta costituiva un corrispettivo che scaturiva dalla possibilità di utilizzare la card fino alla data di restituzione e non rientrava nelle condizioni generali di contratto sottoposte alla necessità della specifica sottoscrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, esponendo i motivi di impugnazione di Parte_1
seguito esaminati
La ditta individuale si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello Parte_2
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.1.24 .
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta che erroneamente il giudice di pace Parte_1
abbia ritenuto che quella che consentiva l'utilizzo del servizio di cui ai contratti sottoscritti dalle parti fosse una smart card cd al portatore, funzionante oltre la scadenza dell'abbonamento; che tale circostanza era invece smentita dal fatto che ad ogni sottoscrizione di contratto veniva fornita al cliente una smart card nuova, sicchè doveva desumersi che ad ogni rinnovo contrattuale non era più
utilizzabile la precedente card;
che quella consegnata all'EL non poteva essere una smart card cd al portatore come dimostrato dalla previsione contrattuale secondo cui la stessa andava restituita entro 30 giorni dopo il termine di funzionamento della stessa, previsione dalla quale era possibile argomentare che alla scadenza del contratto la smart card cessasse di funzionare;
che era significativa pagina 4 di 11 circostanza che nessuna delle smart card associate ad ogni contratto fosse stata restituita dall'opponente, in occasione della sottoscrizione di nuovi contratti, a dimostrazione della mancanza di interesse economico della ditta appellata a ricevere la restituzione di tali smart card;
che non a caso la restituzione della card era stata richiesta per prima volta con lettera raccomandata del 24.6.13, a cinque anni dalla disdetta inviata dall'EL.
Con il secondo motivo di impugnazione l'EL lamenta come errata la decisione del giudice di pace nella parte in cui esclude la natura vessatoria delle clausole contrattuali.
L'EL ribadisce che le clausole contrattuali vessatorie riguardanti di rinnovo tacito del contratto e la penale per la mancata restituzione della card costituiscono clausole vessatorie rispetto alle quali non è intervenuta valida sottoscrizione, posto che la previsione di accettazione era avvenuta con apposizione di firma a tutte le clausole indicate in blocco.
Con il terzo motivo di impugnazione l'EL lamenta che il giudice di pace non abbia tenuto conto del fatto che egli aveva inviato regolare disdetta dell'abbonamento nel novembre 2009.
Ha chiesto pertanto che, in riforma della sentenza del giudice di pace di Trento n. 165/22, il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato, annullato, dichiarato nullo, accertando che parte ricorrente aveva agito con colpa grave, con conseguente condanna della stessa risarcimento del danno per lite temeraria nella misura di euro 2.000 o altra di giustizia.
La ditta individuale si è costituita in giudizio, ribadendo che la smart card consegnata al Parte_2
cliente era una smart card cosiddetta al portatore, che consentiva l'accesso a servizi anche dopo la scadenza del contratto sottoscritto;
che le clausole contrattuali erano state regolarmente approvate dal cliente il quale mai aveva inviato disdetta al contratto.
Chiedeva pertanto rigetto dell'appello con condanna dell'EL ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Ciò premesso l'appello in esame deve essere accolto.
pagina 5 di 11 Deve ritenersi che, alla luce del contenuto dei contratti intervenuti dalle parti, non vi sia prova che il contratto avesse per oggetto la consegna di una smart card cosiddetta al portatore, che consentiva di usufruire del servizio di accesso a tv satellitari anche dopo la scadenza del contratto.
Infatti dai contratti stipulati dall'EL (doc da 2 a 7 parte appellata), che sicuramente riveste la qualifica di consumatore, emerge che in occasione della stipula dei singoli contratti che si sono succeduti nel corso degli anni veniva consegnata al cliente una card della quale veniva indicato specificatamente il numero di serie e la scadenza;
veniva volta volta indicato il numero dei mesi per i quali il canone era dovuto e veniva specificatamente indicato che l'attivazione era a scalare.
Nessuna indicazione contenuta nei richiamati contratti consente di ritenere che la carta consegnata al cliente fosse una card cd al portatore, la quale consentiva di accedere ai servizi anche dopo la sua scadenza, posto che nessuna indicazione in tal senso risulta dai vari contratti. Né a conclusioni diverse conduce il contenuto della clausola n. 3 delle condizioni generali di abbonamento (ci si riferisce all'ultimo contratto stipulato il 29.10.08), la quale prevede che “la smart card cd al portatore, che anche dopo disdetta, consente la fruizione del servizio anche dopo la scadenza dell'abbonamento, deve essere restituita entro i termini di cui all'articolo 5. In mancanza di ciò l'abbonamento si intende rinnovato, qualsiasi comunicazione di disdetta relativa ad esso è ritenuta inefficace e l'abbonato è
pertanto tenuto al pagamento del canone di abbonamento. Ciò si giustifica per il fatto che, essendo la continuità di fruizione del servizio caratteristica intrinseca di questa card/cam al portatore, peculiarità
che consente all'emittente di potere assegnare le stesse card/cam ad un nuovo e diverso cliente, una volta scaduto il contratto che ne prevedeva l'utilizzo, il mancato rientro delle suddette card/cam configura un danno per CO (ndr originario contraente al quale è succeduta l'odierna ditta appellata) e/o l'emittente relativo all'impossibilità di concederne nuovamente l'utilizzo ad altri e nuovi abbonati”.
Da tale previsione è possibile ritenere che oggetto del contratto non era necessariamente quello di pagina 6 di 11 mettere a disposizione del cliente una card cd al portatore, essendo questa solo uno delle possibili scelte del cliente.
La circostanza esposta da parte EL e mai contestata la parte appellata, secondo cui le varie smart card consegnate al cliente in occasione della sottoscrizione dei diversi contratti che si sono succeduti dal 2001 al 2008 non siano mai state restituite alla ditta appellata, consente di escludere che quella consegnata al cliente fosse una smart card cd al portatore. Infatti è evidente l'interesse che l'impresa aveva alla restituzione di tale tipologia di card, posto che la stessa era destinata ad essere consegnata ad altri e nuovi abbonati. E comunque se la card precedentemente consegnata al era Pt_1
idonea ad essere utilizzata per fruire dei servizi senza interruzione, non sarebbe stata consegnata una nuova card in occasione della stipula di un nuovo contratto, come invece è avvenuto. La ditta appellata non ha mai esposto che la mancata riconsegna delle smart card consegnate al cliente anteriormente all'ultimo contratto (si ribadisce che veniva consegnata una nuova smat card in occasione della stipula di ogni contratto, come espressamente risulta dai relativi documenti, posto che viene indicata ogni volta una smart card con numero di serie diverso) abbia determinato in passato dei danni per l'impossibilità
di riconsegnarla ad un nuovo e diverso cliente, condotta sicuramente significativa del fatto che le card volta volta consegnate all'EL cessavano di funzionare alla scadenza del contratto.
Del resto che il funzionamento delle smart card consegnate al cliente fosse destinato a cessare alla scadenza programmata del contratto si ricava dalla previsione dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto, secondo cui la smart card doveva essere restituita all'imprenditore a mezzo di raccomandata entro 30 giorni dal termine di funzionamento della stessa.
Nel caso in esame, proprio in considerazione del fatto che sono state consegnate al cliente singole smart card in occasione della stipula dei sei contratti che si sono succeduti dal 2001 al 2008,
specificatamente indicate volta volta con il numero di serie, è possibile concludere che quelle consegnate all'odierno EL non consentissero l'utilizzo del servizio anche dopo la scadenza del pagina 7 di 11 periodo di durata indicato nel contratto in 12 mesi e che non dovessero nemmeno essere necessariamente riconsegnate a tale scadenza, posto che non vi era necessità per l'imprenditore di consegnarle ad un nuovo cliente.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi errata la motivazione dell'impugnata sentenza secondo cui il fatto che il cliente abbia continuato ad avere la disponibilità della smart card che consentiva di utilizzare ancora il servizio oggetto di contratto giustificava la richiesta di pagamento dei canoni da parte dell'imprenditore, trattandosi di corrispettivo di un servizio comunque goduto.
Deve peraltro ritenersi fondato anche il motivo di impugnazione con il quale viene affermata la natura vessatoria delle clausole relative alla necessità di disdetta del contratto e che prevedono una penale di euro 100 a carico del cliente che non riconsegni la tessera.
La clausola 3 delle condizioni generali di contratto impone al cliente di dare disdetta al contratto anche nell'ipotesi in cui la sua durata sia stata predeterminata (“la durata dell'abbonamento è quella indicata sul fronte del contratto alla voce canone mesi. Il presente contratto si rinnoverà
automaticamente e tacitamente per la medesima durata, salvo comunicazioni di disdetta che dovrà
inderogabilmente pervenire a CO esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento”).
La clausola 5 prevede l'obbligo per il cliente di restituire sia in caso di disdetta che di rinnovo del contratto la smart card prevedendo in difetto l'obbligo di pagare la somma di euro 100 a titolo di penale nella misura indicata e convenzionalmente determinata.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, deve ritenersi che tali clausole integrino effettivamente clausole vessatorie in quanto determinano uno squilibrio significativo di diritti e obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33 delle D.Lvo n. 206/05.
Infatti, quanto alla penale, deve ritenersi che l'importo di € 100 pattuito a tale titolo per la mancata restituzione di una smart card di cui non è provata la possibilità di riutilizzo con le stesse funzionalità
pagina 8 di 11 sia eccessivo (cfr art. 33 co. 2 lett f D.Lvo n. 206/05) e dall'altro deve ritenersi gravosa la previsione di un obbligo di disdetta di un contratto in relazione al quale, secondo le espresse indicazioni in esso contenute, veniva prestabilita la durata nel tempo specificatamente scelta (nel caso in esame 12 mesi).
Inoltre la mancata disdetta, nell'interpretazione ed applicazione data della clausola dal professionista, determina il rinnovo del contratto non per ulteriore periodo di durata pari alla durata del contratto stesso (nel caso di specie 12 mesi), ma per un periodo non predeterminato che nel caso concreto è stato di tre anni (è stato infatti richiesto con domanda monitoria il pagamento dei canoni per gli anni 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012).
Nei contratti intercorsi tra le parti risulta che il cliente abbia sottoscritto in blocco le clausole riportate nelle condizioni generali di abbonamento.
Seppure la giurisprudenza, anche se non univoca sul punto, ritenga che l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. delle clausole vessatorie sia rispettato anche nel caso di richiamo cumulativo, se le clausole siano accompagnate da un indicazione del loro contenuto
(Cass. n. 17939/18), nel caso in esame va osservato che tutte le condizioni generali di abbonamento
(sette clausole) costituivano, secondo il modulo predisposto dall'odierna ditta appellata, clausole vessatorie di cui è stata sottoscritta l'accettazione, vale a dire tutte le clausole da uno a sette.
In tal modo non può ritenersi che l'attenzione del consumatore fosse richiamata con specifico riferimento a determinate clausole, numericamente richiamate, posto che l'intero contenuto delle condizioni generali di abbonamento gli venivano sottoposte per l'accettazione.
Peraltro va rilevato che, sensi dell'articolo 34 del D.Lvo n. 206/05, nel caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, come il caso in esame in quanto è evidente che il contratto sottoscritto dal cliente sia stato predisposto dall'imprenditore per un numero indeterminato di rapporti aventi per oggetto gli abbonamenti in questione, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole o pagina 9 di 11 gli elementi delle clausole, malgrado siano del medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Trattasi di onere probatorio che grava sull'imprenditore, non assolto nel caso in esame. Infatti (Cass. n. 24262/08) mentre spetta al consumatore, ex art. 34, comma 5, Codice del Consumo, che agisca in giudizio di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato d.lgs., spetta viceversa al professionista superare tale presunzione, dando prova che la sottoscrizione della clausola derogatrice della competenza ha costituito l'esito di una trattativa individuale, seria ed effettiva, essendo a tal fine insufficiente la mera aggiunta a penna della clausola, nell'ambito di un testo contrattuale dattiloscritto,
o la mera approvazione per iscritto della clausola medesima (cfe Cass. n. 17083/13; Cass. n. 8268/20).
Segue all'accoglimento dell'appello proposto da la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
emesso dal giudice di pace in data 22.11.2019 n. 1180/19.
Deve essere rigettata la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte EL in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, egli non ha provato di aver subito danni diversi e maggiori rispetto alla necessità di sostenere le spese di lite, che vengono allo stesso rimborsate.
Infatti (Cass. n. 21393/5) “Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96
cod. proc. civ., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte,
sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario”.
pagina 10 di 11 Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri contenuti nel Regolamento
n.147/22, con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
P. Q. M.
Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di pace Parte_1
di Trento n. 165/2022 dd. 16.6.22 revoca il decreto ingiuntivo n. 1180/19 emesso dal giudice di pace di Trento in data 22/11/19;
2) condanna la ditta individuale , in persona del titolare, al Controparte_1
rimborso in favore di delle spese di giudizio di entrambi gradi del giudizio , Parte_1
liquidate, quanto al giudizio dinanzi al giudice di pace, in € 150,00 per la fase di studio, €
150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti, e liquidate, quanto al presente giudizio d'appello, in € 425,00 per la fase di studio, €
425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
Cosi deciso in Trento, lì 15.2.25.
Il giudice
(dott. Renata Fermanelli)
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