TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1395/2025 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Cristina Perez de Vera ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via D. Fontana n. 45/B;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto del P.M. del 17.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il CP_1
1.2.1997. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso che le figlie nate Per_1 Per_2
dall'unione coniugale sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha esposto che, in seguito alla sentenza di separazione del 22.12.2023, non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza con il resistente.
1/2 All'udienza del 13.10.2025 la parte ricorrente si è riporta al ricorso ed è stata dichiarata la contumacia della parte resistente.
La domanda di divorzio proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione definito con sentenza del 22.12.2023.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della insussistenza con riferimento a tale pronuncia di una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalla ricorrente, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
il 1.2.1997; CP_1
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1395/2025 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Cristina Perez de Vera ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via D. Fontana n. 45/B;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto del P.M. del 17.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il CP_1
1.2.1997. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso che le figlie nate Per_1 Per_2
dall'unione coniugale sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha esposto che, in seguito alla sentenza di separazione del 22.12.2023, non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza con il resistente.
1/2 All'udienza del 13.10.2025 la parte ricorrente si è riporta al ricorso ed è stata dichiarata la contumacia della parte resistente.
La domanda di divorzio proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione definito con sentenza del 22.12.2023.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della insussistenza con riferimento a tale pronuncia di una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalla ricorrente, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
il 1.2.1997; CP_1
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2