Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1341 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Irene Lupo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1341/2024 promossa in grado d'appello DA (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. NICOLA Parte_1 P.IVA_1
STANISCIA (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Roma, via Crescenzio n. 20. APPELLANTE CONTRO (P.I./C.F. ), rappresentata e difesa ONroparte_1 P.IVA_2 dall'avv. VITTORIO CONTI (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Torino, via Cialdini n. 41 bis. APPELLATA
CONCLUSIONI
PER RECIR
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita revocare il decreto ingiuntivo opposto sia in quanto il credito ingiunzionale sfornito di prova ex art. 2697 cc, sia in considerazione del fatto che la pretesa creditaria della società opposta non è suffragata dai FIR debitamente sottoscritti da ogni parte. In via istruttoria si insiste, in ogni caso, per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori pretermessi in primo grado.
1
[...]
sia iscritta all'albo nazionale dei gestori ambientali ex d. lgs CP_1
152/06. Detta richiesta non è esplorativa dal momento che l'iscrizione a detto albo nazionale è condizione per l'esigibilità della prescrizione richiesta nel monitorio. In via istruttoria si chiede ammettersi prova per interpello del legale rappresentante della sul seguente capitoli: 1) vero che le attività asseritamente ONroparte_1 svolte dalla nelle fatture nn. 174/21, 175/21, 196/21, ONroparte_1
197/21, 198/21, 199/21, 226/21, 227/21 e 258/21 sono soggette alla preventiva iscrizione da parte di detta società all'albo nazionale dei gestori ambientali ex d.lgs 152/06 2) vero che gli institori della hanno più volte richiesto alla Parte_1 [...]
l'esibizione di un certificato attestante l'iscrizione di detta CP_1 società all'albo nazionale dei gestori ambientali ex d.lgs 152/06 3) vero che la
[...]
ha subordinato il pagamento delle predette fatture sopra indicate Pt_1 all'esibizione del certificato di iscrizione della all'albo ONroparte_1 dei gestori ambientali.
Spese distratte del doppio grado di giudizio.
PER CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, ONrariis reiectis IN IA MI . Ove ritenuto l'appello avversario non corredato dal necessario requisito della specificità, pronunciare sentenza di inammissibilità ex art. 342 c.p.c NEL MERITO IN IA PRINCIPALE:
Respingere nel merito in quanto infondato l'atto di appello avversario per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado (n. 3594/2024) emessa dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice,
Dott.ssa Condorelli (R.G. 18161/2022). IN IA SUBORDINATA previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione condannare per i titoli in espositiva ON la al pagamento in favore della soc. della somma di Parte_1 ONroparte_1
€ 22.913,66 o di quella che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora oltre gli ulteriori interessi moratori maturati dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo e i compensi professionali del procedimento monitorio, di primo grado IN OGNI
CASO . Con vittoria di onorari e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. IN IA ST . Acquisire il fascicolo di primo grado Tribunale di Milano RG 18161/2022; . Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse ammettere le istanze istruttorie formulate da parte appellante, si chiede l'ammissione, a prova diretta e contraria, delle istanze istruttorie,
2 come indicate dalla nella memoria ex art. 183 comma VI, n. 2 c.p.c. CP_1 non ammesse e/o rigettate in primo grado;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.5.2022, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 5368/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data
28.3.2022 su ricorso di con cui le era stato ingiunto il ONroparte_1 pagamento della somma di € 22.913,66 a titolo di saldo del corrispettivo per prestazioni eseguite in suo favore.
A sostegno della proposta opposizione, eccepiva il proprio difetto di Pt_1 ON legittimazione passiva in ordine alla pretesa creditoria di , deducendo l'inidoneità ai fini della prova del credito ingiunto delle fatture azionate nonché l'inesigibilità del credito azionato dall'opposta per violazione delle norme cogenti e imperative in ON ragione del mancato versamento in atti da parte di dei formulari di trasporto sottesi alla prestazione di smaltimento della merce trasportata, che avrebbero dovuto ON essere sottoscritti dalla committente dal trasportatore e dalla società Pt_1 deputata allo smaltimento;
contestava, inoltre l'iscrizione dell'opposta all'apposito albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
Pertanto, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso. Si costituiva contestando le difese articolate dall'opponente, ONroparte_1 nonché chiedendo il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 3594/2024, pubblicata il 29.3.2024, il Tribunale di Milano così statuiva:
“1) Rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5368/2022 emesso dal Tribunale di
Milano in data 28.03.2022, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; 3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 ONroparte_1
che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...] forfetario, spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di euro 2.000,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.”.
Il Tribunale ha , anzitutto, ritenuto provato il rapporto negoziale tra le parti.
Si è poi pronunciato sull'infondatezza della doglianza dell'opponente avente ad oggetto l'inesistenza dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti (cd. 3 ON FIR), avendo prodotto la predetta documentazione in relazione a ciascuna fattura azionata in sede monitoria nonché i documenti di trasporto. ON Ha , inoltre , ritenuto dimostrata l'iscrizione di all'Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali.
Ha poi rigettato l'istanza di prova orale avanzata dall'opponente e reiterata in sede di memoria conclusionale di replica, in ragione dell'inammissibilità dei capitoli ivi articolati.
Da ultimo, ha disposto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, 3° comma,
c.p.c., avendo lo stesso lamentato genericamente la violazione di norme di legge nonostante le circostanze documentate dall'opposta (ossia formulari e documenti di ON trasporto riguardanti le prestazioni, iscrizione di nell'apposito Albo, intervenuto pagamento di diverse fatture relative al titolo per cui è causa), nonché indicato all'opposta una data a comparire ben oltre il termine di cui all'art. 163 bis c.p.c., notificato l'atto di citazione in data 9.5.2022, indicato l'udienza di comparizione per il giorno 15.12.2022, circostanza questa defatigatoria e dilatoria dell'azione proposta.
Ha proposto appello chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto Parte_1 sia in ragione della mancata prova del credito azionato, sia in considerazione del fatto Con che la pretesa creditoria della società opposta non era suffragata da debitamente sottoscritti dalle parti, nonché insistendo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori non ammessi in primo grado e in particolare “ affinchè il Giudice ai sensi degli artt.
210 /213 cpc voglia richiedere una certificazione all'albo nazionale dei Registri Ambientali ovvero richiedere informazioni a dette ente al fine di accertare se la
[...]
sia iscritta all'albo nazionale dei gestori ambientali ex d. lgs CP_1
152/06. “
Si è costituita chiedendo preliminarmente di dichiarare ONroparte_1
l'inammissibilità del proposto appello, nel merito in via principale il rigetto del gravame e, per l'effetto, la conferma della sentenza, in via subordinata la condanna di al pagamento della somma di € 22.913,66, con vittoria di onorari e spese di lite Pt_1 di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Fatte precisare le conclusioni la corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, l'appellata eccepisce l'inammissibilità ONroparte_1 dell'appello per genericità, in violazione dell'art. 342 c.p.c., deducendo che i motivi d'impugnazione siano privi della specifica indicazione dei vizi della sentenza di primo grado. Tale eccezione è infondata, poiché l'appello evidenzia con sufficiente chiarezza le doglianze contro la decisione impugnata.
4 Nel merito l'impugnazione, articolata nei motivi sopra enucleati , deve essere rigettata.
Va anzitutto rilevato che costituendosi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ON
ha prodotto in relazione alle fatture azionate i FIR che risultano sottoscritti non ON solo dal trasportatore e da ma anche dal produttore ( dei rifiuti) , ossia Pt_1 conformemente alla normativa vigente in materia. non ha disconosciuto la sottoscrizione nella prima difesa successiva alla Pt_1 Con produzione dei tant'è che neppure ha depositato la prima memoria ex art 183 cpc. Con Dal compendio documentale in atti (ossia ordini, fatture, comunicazioni mail, ) dunque si evince non solo la legittimazione e titolarità passiva di ma anche la Pt_1 ON debenza degli importi ingiunti da . ON
solo nella memoria n. 2 ha poi contestato l'iscrizione di all'Albo Pt_1 ON Nazionale dei Gestori Ambientali, evidenziandone l'obbligatorietà; , ha, comunque, fornito prova della predetta iscrizione (si veda doc. 34 parte appellata) e , conseguentemente l'istanza istruttoria formulata ex art 210 cpc da anche in Pt_1 questa sede deve essere rigettata. Ugualmente inammissibili sono i capitoli di prova dedotti che oltre ad essere irrilevanti ai fini della decisione sono pure connotati da genericità.
In buona sostanza, la documentazione per cui è causa è sufficiente a dimostrare la regolarità delle operazioni di smaltimento effettuate e la debenza degli importi ingiunti.
Infine l'appellante lamenta la condanna ex art. 96 c.p.c., dolendosi per non aver il
Tribunale tenuto conto della mancata prova dell'elemento soggettivo dell'illecito, ossia dolo o malafede, nonché dell'elemento oggettivo, rappresentato dall'entità del danno patito.
Questa Corte non ritiene condivisibili le argomentazioni svolte sul punto dall'appellante, riconoscendo la correttezza della decisione del Tribunale. E infatti, secondo la giurisprudenza della Cassazione1, la condanna per lite temeraria ex art 96 comma 3, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, può prescindere dalla sussistenza dei succitati elementi oggettivi e soggettivi, ben potendo essere disposta in presenza di episodi di resistenza all'azione legale, accompagnati dalla mera consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva proposta che, sulla scorta di quanto emerso dalle argomentazioni sinora svolte, è di tutta evidenza, avendo l'appellante insistito nelle sue tesi difensive sulla propria carenza di legittimazione passiva e sull'irregolarità della documentazione prodotta dall'appellata nonostante le produzioni della controparte : considerazioni che valgono anche per il giudizio di appello, sicchè anche relativamente a questo grado l'appellante deve essere condannato ex art. 96 comma 3 cpc.
L'appello è, dunque, inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti;
l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi nella misura di un mezzo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata Parte_1
n. 3594/24 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata ONroparte_1 delle spese del grado che liquida in euro 3.900,00 oltre spese generali e oneri di legge;
condanna l'appellante a corrispondere in favore di parte appellata la somma di euro 1950,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
Così deciso in Milano, 28/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Francesco Distefano
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass SU Sentenza n. 9912 del 20/04/2018
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
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