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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 246 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...] Santa Margherita II traversa San Michele n. 20, C.F.: , rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Daniele Carmine Gallo (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio, sito in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I n. 93, in forza di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.1.2024, la ricorrente in epigrafe conveniva avanti all'intestato Tribunale l' , per sentire accertare e dichiarare la sussistenza del suo diritto CP_1 all'assegno sociale e, per l'effetto, accertare l'illegittimità del diniego, con condanna dell' al pagamento, in suo favore, dell'assegno sociale dalla domanda amministrativa CP_1 del 30.5.2023, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. A fondamento del ricorso, esponeva di avere il 30.5.2023 presentato domanda di assegno sociale;
di avere ricevuto la comunicazione dell' del 12.6.2023 di diniego CP_1 della prestazione assistenziale, perché avrebbe potuto richiedere ex novo l'assegno di mantenimento;
di avere proposto ricorso amministrativo senza esito;
deduceva di avere diritto all'assegno sociale, ex art. 3, comma 6, della Legge n. 335/1995, avendo compiuto 69 anni ed essendo inoccupata e priva di redditi e di beni patrimoniali. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre. In via preliminare, si ricorda che l'assegno sociale è una prestazione economica assistenziale, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, di carattere provvisorio, in quanto il possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza va
1 verificato annualmente, nonché sussidiario, in quanto spettante solo in mancanza di altre possibili fonti di reddito. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, infatti, l'assegno sociale è corrisposto a chi si trova in determinate “condizioni reddituali”, fermo restando che non si computa nel reddito, tra gli altri, quello della casa di abitazione. Ciò posto, la ricorrente ha allegato e provato, anche mezzo della non contestazione, la sussistenza del necessario requisito reddituale. La Suprema Corte di Cassazione sentenza n.288/2023 ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). La condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza. Nessuna prova è stata fornita al riguardo dal' . CP_1 Evidenzia la Suprema Corte che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti ad es. dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno, attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c. d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010). Invero, secondo Cass. Sent. N. 24954/2021 “non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "è costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito”. Nel caso di specie, non risulta contestata la situazione reddituale della ricorrente in uno agli altri presupposti previsti dalla norma;
la domanda della ricorrente è stata rigettata dall' , sul presupposto che ella avrebbe potuto richiedere ex novo l'assegno di CP_1 mantenimento, piuttosto che la prestazione assistenziale, che ha natura meramente sussidiaria.
2 Tale motivazione non può essere condivisa alla luce delle sentenze in materia della Suprema Corte: invero, (Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023 (Rv. 668205 - 01) il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Spese secondo soccombenza.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'assegno CP_1 sociale dall'1.6.2023, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda e sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in CP_1 euro 1.865, oltre spese generali iva e cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Torre Annunziata, 15.12.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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