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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di pubblico impiego promossa con ricorso depositato in data 30.9.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Agostini pec
, dall'avv. Roberto Vasapolli pec Email_1
e dall'avv. Anna Donà pec Email_2
Email_3
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 19
Controparte_1
in persona del direttore generale degli affari giuridici e legali, domiciliato per la carica in
Roma, alla via Arenula n. 70 il quale, nel presente giudizio, si avvale del funzionario delegato ai sensi dell'art. 417-bis cod.proc.civ. dott.ssa Michela Romiti
pec Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente dal 23 marzo 2015 sino al 31 dicembre 2017,
o per diverso periodo ritenuto di giustizia, ha svolto mansioni superiori a quelle del
proprio profilo di inquadramento e riportabili alla figura professionale del Funzionario
Giudiziario Area Terza.
Per l'effetto condannarsi l'Amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente
la differenza stipendiale tra la retribuzione spettante al livello economico base propria
della qualifica formalmente ricoperta (Cancelliere Area Seconda) e quella relativa al
livello economico base proprio della qualifica relativa alle mansioni effettivamente
espletate (Funzionario giudiziario Area Terza) e pari ad euro 11.370,95. O altra somma
che si riterrà di giustizia.
Il tutto oltre interessi dal dì del dovuto al saldo (da riconoscersi, dal momento del deposito della domanda, nella misura prevista dall'art. 1284, comma 5, c.c.).
Con vittoria di spese, comprensive del contributo unificato e del rimborso forfettario del
15%, e compenso da distrarsi in favore dello scrivente patrocinio, che si dichiara antistatario”
pagina 2 di 19 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Per le motivazioni e per i fatti sopra esposti, contrariis reiectis, voglia rigettare le
domande proposte in quanto totalmente infondate, con condanna del ricorrente ex art.
152 bis disp. att. c.p.c.”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dalla ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ di aver lavorato, da data anteriore al 23.3.2015 e fino al 31.12.2017, alle dipendenze del , con inquadramento nell'area funzionale Controparte_1
seconda - fascia retributiva F4, profilo professionale di cancelliere CCNL 14.9.2007
relativo al personale del Comparto per il quadriennio normativo 2006-2009 CP_2
e CCN Integrativo 29.7.2010 del personale non dirigenziale del Controparte_1
per il quadriennio normativo 2006-2009, presso il tribunale di Trento,
[...]
✓ di aver svolto, a decorrere dal 23.3.2015, mansioni riconducibili all'area funzionale terza - profilo professionale di funzionario giudiziario CCNL e CCNI cit. –
agisce per la condanna del alla corresponsione delle Controparte_1
differenze ex art. 52 co. 5 d.lgs. 30.3.2001, n. 165 tra la retribuzione prevista per l'inquadramento superiore e quella prevista per l'inquadramento attualmente attribuito.
Allega che, in forza dell'ordine di servizio emesso dal dirigente amministrativo del tribunale in data 23.3.2015 sub n. 22/15 (doc. 1 fasc. ric.), era stata preposta, quale
“cancelliere responsabile”, alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari (nella quale erano state accorpate, “tenuto conto delle imminenti carenze di organico”, la pagina 3 di 19 cancelleria delle esecuzioni mobiliari e la cancelleria delle esecuzioni immobiliari che in precedenza costituivano unità organiche distinte).
La cancelleria da lei diretta aveva, come emerge dal doc. 2 fasc. ric., i seguenti compiti:
➢ deposito atti di pignoramento;
➢ ricezione istanze di vendita o di estinzione;
➢ ricezione di tutti gli atti relativi a procedure di esecuzione immobiliare, comprese
➢ quelle esattoriali;
➢ pubblicità delle vendite;
➢ condizioni generali di vendita;
➢ domanda di partecipazione alla vendita senza incanto;
➢ domanda di partecipazione alla vendita con incanto.
In qualità di preposta alla cancelleria, in via prevalente e continuativa, tanto dal punto di vista qualitativo che quantitativo, per l'intero periodo di causa dal 23 marzo 2015 al 31
dicembre 2017,
si era occupata:
➢ della gestione complessiva dell'attività della cancelleria mediante l'organizzazione del lavoro ed il coordinamento degli altri quattro addetti alla cancelleria, anche tramite l'assegnazione dei compiti relativi;
➢ della valutazione (primo controllo) sulle istanze dei dipendenti riguardo la richiesta di ferie, assenza giornaliera o oraria come da ordine di servizio emesso dal dirigente del tribunale sub n. 40 in data 23.6.2015;
inoltre aveva assunto la responsabilità:
➢ della custodia di denaro e oggetti preziosi e titoli di credito,
➢ della conversione del pignoramento,
➢ della distribuzione somme, pagina 4 di 19 ➢ della accettazione e custodia offerte per le vendite immobiliari,
➢ della gestione dei decreti di trasferimento,
➢ del servizio di gestione telematica dei depositi giudiziari TRIBUNWEB,
➢ della intavolazione dei decreti di trasferimento nelle procedure immobiliari
➢ esattoriali,
➢ della gestione del MOD I,
➢ della gestione del MOD IV,
➢ della gestione delle risorse affluenti il Fondo Unico di Giustizia,
➢ della gestione del servizio trascrizione privilegi.
A comprova produce nota del 27.1.2020 (doc. 7 fasc. ric.), nella quale il presidente e il dirigente amministrativo del tribunale, riscontrando la richiesta di chiarimenti formulata a quell'Ufficio dal qui convenuta, attestavano congiuntamente che CP_1 Pt_1
“ha svolto sotto il profilo quantitativo, qualitativo, quantitativo, le mansioni del
[...]
funzionario giudiziario per aver svolto le medesime ininterrottamente dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2017 , a causa della scopertura d'organico nei profili professionali del
Funzionario giudiziario e del Direttore amministrativo;
scopertura di durata permanente
per tutto il periodo sopracitato. Nello specifico, il citato cancelliere ha eseguito tutti gli
adempimenti in qualità di responsabile della cancelleria esecuzione mobiliare ed
immobiliare, al registro FUG, alla delega in materia di gestione depositi telematici, ai
depositi dei decreti di trasferimento immobiliari, alla gestione dei depositi giudiziari ex mod1, alla gestione e sottoscrizione degli atti a ”. Controparte_3
§2 le difese dell'Amministrazione convenuta
Il convenuto così replica alle domande e deduzioni svolte dalla ricorrente CP_1
nel proprio atto introduttivo: pagina 5 di 19 ✓ “l'attività di coordinamento e di direzione del personale addetto che le è stata affidata è ascrivibile anche al profilo di appartenenza”;
✓ “l'Ufficio delle esecuzioni immobiliari del Tribunale in questione è di ridotte dimensioni, constando di 3 unità di personale di seconda area e di un ausiliario” ed è “meno impegnativa in termini di responsabilità ed incombenti da svolgere, rispetto al carico di lavoro delle altre articolazioni del Tribunale di area civile dove si è ritenuto opportuno assegnare i 6 funzionari giudiziari presenti in pianta organica”;
✓ “non è possibile distinguere semplicisticamente specie in una cancelleria di ridotte dimensioni, quali mansioni siano effettivamente riconducibili a quelle del funzionario giudiziario e quali a quelle del cancelliere”;
✓ “la controfirma dei “decreti di trasferimento” sottoscritti dal giudice dell'esecuzione, contrariamente a ciò che si afferma in ricorso, debbono ritenersi attività proprie del cancelliere che infatti svolge “attività di collaborazione qualificata al magistrato””;
✓ anche l'attività di “accettazione e custodia offerte per le vendite immobiliari … può essere ascritta pacificamente al profilo di appartenenza”;
✓ così pure, alla luce dell'art. 165 d.m. 115/2002 T.U. spese di giustizia e degli artt. 9 e
36 d.P.R. 254/2002, il maneggio di valori e la custodia di denaro, oggetti preziosi e titoli di credito.
In via subordinata, qualora venisse accertato lo svolgimento, da parte della ricorrente di mansioni superiori, sostiene, maturando il diritto alle differenze retributive giornalmente,
a seguito dell'effettivo compimento delle stesse, ai fini della liquidazione del credito devono “decurtarsi i giorni di assenza della ricorrente dal servizio (ivi incluso il sabato, qualora la ricorrente ha articolato l'orario di servizio su cinque giorni settimanali), la percentuale di lavoro giornaliero non svolta in quanto in regime di part-time e la tredicesima mensilità che va esclusa, in pagina 6 di 19 quanto ai sensi della normativa vigente in materia (art. 7 del d.lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946) non ha natura retributiva ma di semplice gratifica”.
Quindi contesta l'esattezza del petitum che identifica la domanda, proposta dalla ricorrente, di condanna del convenuto al pagamento delle differenze CP_1
retributive.
§3 le ragioni della decisione
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 31.3.2021, n.
955; Cass. 1.3.2021, n. 5536; Cass. 18.12.2020, Cass. 27.1.2020, n. 1791; Cass.
22.11.2019, n. 30580; Cass. 27.9.2016, n. 18943; Cass. 28.4.2015, n. 8589; Cass.
26.3.2014, n. 7123; Cass. 27.9.2010, n. 20272) nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'esatto inquadramento di un lavoratore subordinato (ai fini del diritto alla promozione automatico e/o al diritto alle differenze retributive) non può
prescindersi da tre fasi successive costituite da:
A) l'individuazione degli elementi che, alla luce delle declaratorie della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, differenziano la qualifica (o categoria o livello) superiore pretesa da quella in cui il lavoratore è inquadrato;
B) l'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
C) il raffronto tra il risultato dell'esame sub A) e l'accertamento di fatto sub B) al fine di verificare se nelle mansioni svolte in concreto siano rinvenibili gli elementi peculiari che caratterizzano la qualifica (o categoria o livello) superiore.
ad A)
Secondo le previsioni contenute nell'allegato A) al CCNL 14.9.2007 relativo al personale del Comparto per il quadriennio normativo 2006-2009: CP_2
pagina 7 di 19 appartengono all'area funzionale terza “i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali,
per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non
dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di
attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si
caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. appartengono all'area funzionale seconda “i lavoratori che, con conoscenze teoriche e
pratiche di medio livello, svolgono attività lavorative anche specialistiche connesse al proprio settore di competenza”;
il quid pluris che caratterizza il livello superiore può essere rappresentato alternativamente:
A) dallo svolgere funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti,
B) dallo svolgere funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
Secondo le previsioni contenute nell'allegato A) al CCN Integrativo 29.7.2010 del
CP_ personale non dirigenziale del Ministero Giustizia per il quadriennio normativo
2006-2009:
il profilo professionale di funzionario giudiziario appartenente alla terza area funzionale presenta le seguenti “specifiche professionali:
“elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi e
gestionali in materie amministrative-giudiziarie;
coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza
esterna, di gruppi di lavoro e di studio;
svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con
assunzione diretta di responsabilità di risultati;
autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali” pagina 8 di 19 e i seguenti “contenuti professionali di base:
“attività di contenuto specialistico, con assunzione di compiti di gestione per la
realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente;
lavoratori che, nell'ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla
giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del
cancelliere;
lavoratori che svolgono attività di direzione di una sezione o reparto nell'ambito degli
uffici di cancelleria;
lavoratori che partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione per le materie di competenza”;
il profilo professionale di cancelliere appartenente alla seconda area funzionale presenta le seguenti “specifiche professionali:
“conoscenze teoriche e pratiche di medio livello;
discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;
capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei
risultati; relazioni con capacità organizzative di media complessità”.
e i seguenti “contenuti professionali:
lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti
informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al
magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività
istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali”;
pagina 9 di 19 il quid pluris che caratterizza il profilo professionale superiore di funzionario giudiziario,
rispetto a quello di cancelliere, può essere rappresentato alternativamente da:
a)
un elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi e gestionali in materie amministrative-giudiziarie (e non soltanto conoscenze teoriche e pratiche di medio livello), che consente l'esercizio di attività di contenuto specialistico,
con assunzione di compiti di gestione per la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente;
b)
il coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio con autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali (e non soltanto capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati), tra cui la direzione di una sezione o reparto nell'ambito degli uffici di cancelleria;
c)
lo svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati, tra cui la collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo, nell'ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, di tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, e la partecipazione all'attività didattica dell'Amministrazione
per le materie di competenza (e non soltanto attività di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività
istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali)
pagina 10 di 19 a B)
Alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente in allegato al suo atto introduttivo emerge in modo univoco (rendendo così superfluo l'espletamento delle prove testimoniali offerte dalla ricorrente) che:
a) la ricorrente, in data 23.5.2015, è stata preposta, quale “cancelliere responsabile”, in forza dell'ordine di servizio emesso dal dirigente amministrativo del tribunale in data
23.3.2015 sub n. 22/15 (doc. 1 fasc. ric.), alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, la quale era il risultato dell'accorpamento, “tenuto conto delle imminenti carenze di organico”, della cancelleria delle esecuzioni mobiliari e della cancelleria delle esecuzioni immobiliari, che in precedenza costituivano unità organiche distinte;
b)
come si evince dalle indicazioni apparenti sul sito del MINISTERO convenuto in ordine al tribunale di Trento (doc. 2 fasc.ric.), la cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari svolge tutte le attività ordinariamente funzionali all'esercizio delle funzioni giurisdizionali nell'ambito dei procedimento esecutivi di espropriazione immobiliare e mobiliare, ossia: deposito atti di pignoramento;
ricezione istanze di vendita o di estinzione;
ricezione di tutti gli atti relativi a procedure di esecuzione immobiliare,
comprese quelle esattoriali;
pubblicità delle vendite;
condizioni generali di vendita;
domanda di partecipazione alla vendita senza incanto;
domanda di partecipazione alla vendita con incanto;
c) il ruolo assegnatole di preposto in qualità di “cancelliere responsabile” ha comportato l'attribuzione alla ricorrente di compiti volti all'organizzazione della cancelleria e al coordinamento delle attività esercitate dagli altri quattro addetti, nonché l'assunzione a pagina 11 di 19 suo carico della responsabilità in ordine a tutti gli atti (tant'è vero che era l'unica titolare del potere di firma, come prescritto nell'ordine di servizio n. 22/15) e alle operazioni materiali che venivano compiuti nell'ambito della cancelleria (come attestato nella nota del 27.1.2020 sub doc. 7 fasc. ric., la cui attendibilità risulta indiscussa, provenendo congiuntamente dal presidente e dal dirigente amministrativo del tribunale, i quali si sono così espressi : “ ha svolto sotto il profilo quantitativo, qualitativo, Parte_1
quantitativo, le mansioni del funzionario giudiziario per aver svolto le medesime
ininterrottamente dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2017 , a causa della scopertura
d'organico nei profili professionali del Funzionario giudiziario e del Direttore
amministrativo; scopertura di durata permanente per tutto il periodo sopracitato. Nello
specifico, il citato cancelliere ha eseguito tutti gli adempimenti in qualità di responsabile
della cancelleria esecuzione mobiliare ed immobiliare, al registro FUG, alla delega in
materia di gestione depositi telematici, ai depositi dei decreti di trasferimento
immobiliari, alla gestione dei depositi giudiziari ex mod1, alla gestione e sottoscrizione degli atti a ”. Controparte_3
a C)
Il quid pluris – che caratterizza il profilo professionale di funzionario giudiziario appartenente all'area funzionale terza CCNL 14.9.2007 relativo al personale del Comparto per il CP_2
quadriennio normativo 2006-2009 (cui la ricorrente riconduce le mansioni da lei svolte) rispetto al profilo professionale di cancelliere appartenente all'area funzionale seconda
CCNL cit. (inquadramento attuale del ricorrente), come specificato dalle declaratorie contenute nel CCN Integrativo 29.7.2010 del personale non dirigenziale del
[...]
per il quadriennio normativo 2006-2009, Controparte_1
pagina 12 di 19 e rappresentato, come si è ritenuto sub A), da:
a)
un elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi e gestionali in materie amministrative-giudiziarie (e non soltanto conoscenze teoriche e pratiche di medio livello) che consente l'esercizio di attività di contenuto specialistico,
con assunzione di compiti di gestione per la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente;
b)
il coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio con autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali (e non soltanto capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati) tra cui la direzione di una sezione o reparto nell'ambito degli uffici di cancelleria;
c)
lo svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati tra cui la collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo, nell'ambito di direttive di massima e avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, e la partecipazione all'attività didattica dell'Amministrazione
per le materie di competenza (e non soltanto attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa attribuiti agli specifici profili previsti nella medesima area e attività preparatoria o di formazione degli atti attributi alla competenza delle professionalità superiori, e assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali) –
pagina 13 di 19 si rinviene nelle mansioni e soprattutto nelle relative modalità di svolgimento espletate dalla ricorrente . Parte_1
In ordine ad a),
la ricorrente era in grado di svolgere tutte le attività ordinariamente a supporto delle funzioni giurisdizionali di tribunale nell'ambito dei procedimento esecutivi di espropriazione immobiliare e mobiliare, attività che hanno certamente un contenuto specialistico e richiedono un elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi e gestionali in materie amministrative-giudiziarie.
La circostanza allegata dall'Amministrazione convenuta – secondo cui “l'Ufficio delle esecuzioni immobiliari del Tribunale in questione è di ridotte dimensioni, constando di 3 unità di personale di seconda area e di un ausiliario” ed è “meno impegnativa in termini di responsabilità ed incombenti da svolgere, rispetto al carico di lavoro delle altre articolazioni del Tribunale di area civile dove si è ritenuto opportuno assegnare i 6 funzionari giudiziari presenti in pianta organica” – non assume, alla luce delle declaratorie contrattuali sopra ricordate, un determinante rilievo classificatorio.
In ordine a b),
la ricorrente, in qualità di preposto alla “cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari” (risultante dall'accorpamento, “tenuto conto delle imminenti carenze di organico”, della cancelleria delle esecuzioni mobiliari e della cancelleria delle esecuzioni immobiliari, le quali in precedenza costituivano unità organiche distinte), ha svolto compiti diretti all'organizzazione della cancelleria e al coordinamento delle attività
esercitate dagli altri quattro addetti, esercitando così la direzione e il controllo di un'unità che certamente costituiva “una sezione o reparto nell'ambito degli uffici di cancelleria”;.
L'assunto svolto dall'Amministrazione convenuta – secondo cui “l'attività di coordinamento e di direzione del personale addetto che le è stata affidata è ascrivibile anche al profilo di pagina 14 di 19 appartenenza” – trascura di considerare che la declaratoria del profilo professionale di cancelliere appartenente alla seconda area funzionale, contenuta nell'allegato A) al CCN
Integrativo 29.7.2010 del personale non dirigenziale del per il Controparte_1
quadriennio normativo 2006-2009, concerne la “capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati”, mentre, come appena evidenziato, la “cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari” (risultante dall'accorpamento, “tenuto conto delle imminenti carenze di organico”, della cancelleria delle esecuzioni mobiliari e della cancelleria delle esecuzioni immobiliari, le quali in precedenza costituivano unità organiche distinte) costituiva “una sezione o reparto nell'ambito degli uffici di cancelleria”, cui si riferiscono i compiti di “coordinamento, direzione e controllo” propri del profilo professionale di funzionario giudiziario appartenente all'area funzionale terza CCNL 14.9.2007 relativo al personale del
Comparto per il quadriennio normativo 2006-2009, come specificato dalle CP_2
declaratorie contenute nel CCN Integrativo 29.7.2010 del personale non dirigenziale del per il quadriennio normativo 2006-2009. Controparte_1
In ordine a c), la ricorrente, in qualità di “cancelliere responsabile” della “cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari”, oltre a compiere tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere a supporto delle funzioni giurisdizionali di tribunale nell'ambito dei procedimento esecutivi di espropriazione immobiliare e mobiliare, ne ha assunto la responsabilità in ordine ai risultati (in particolare per ciò che concerne la collaborazione qualificata ai giudici dell'esecuzione), avendo quale diretto superiore soltanto il dirigente amministrativo del tribunale.
Quindi non assumono rilievo decisivo gli assunti svolti dall'Amministrazione convenuta secondo cui “la controfirma dei “decreti di trasferimento” sottoscritti dal giudice dell'esecuzione”, pagina 15 di 19 l'attività di “accettazione e custodia offerte per le vendite immobiliari e il maneggio di valori e la custodia di denaro, oggetti preziosi e titoli di credito costituiscono mansioni ascrivibili al profilo di cancelliere appartenente alla seconda area funzionale. Infatti le prestazioni svolte dalla ricorrente non hanno riguardato soltanto quelle mansioni.
Inoltre la responsabilità, assunta dalla ricorrente in ordine ai risultati (in particolare per ciò che concerne la collaborazione qualificata ai giudici dell'esecuzione), avendo quale diretto superiore soltanto il dirigente amministrativo del tribunale, non consente di condividere, quanto meno in riferimento alla vicenda in esame, l'assunto svolto dall'Amministrazione convenuta secondo cui ““non è possibile distinguere semplicisticamente specie in una cancelleria di ridotte dimensioni, quali mansioni siano effettivamente riconducibili a quelle del funzionario giudiziario e quali a quelle del cancelliere”.
* * *
In definitiva, deve considerarsi compiutamente accertato che ha svolto, Parte_1
nel periodo dal 23.3.2015 al 31.12.2017, mansioni riconducibili al profilo professionale di funzionario giudiziario appartenente all'area funzionale terza CCNL 14.9.2007 relativo al personale del Comparto per il quadriennio normativo 2006-2009 e CCN CP_2
Integrativo 29.7.2010 del personale non dirigenziale del per il Controparte_1
quadriennio normativo 2006-2009;
quindi alla ricorrente spettano le differenze retributive secondo il disposto ex art. 52 co. 5
d.lgs. 30.3.2001, n. 165 tra il trattamento economico previsto per l'area funzionale terza -
prima fascia e quello effettivamente percepito.
In ordine al quantum effettivamente spettante alla ricorrente a titolo di differenze retributive:
pagina 16 di 19 a)
ad avviso del convenuto – poiché la legge retribuisce solamente le CP_1
mansioni superiori effettivamente svolte e quindi l'eventuale diritto alle differenze retributive viene maturato per ogni giorno di effettivo espletamento delle stesse – non debbono essere computati a tal fine “i giorni di assenza dal servizio”;
l'assunto può essere condiviso nei termini che seguono: stante l'analoga (anche se non identica) ratio, appare applicabile al caso di specie il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 18.12.1998, 12699; Cass.
3.2.2004, n. 1983; Cass. Cass. 13.12.2001, 15766; Cass. 18.11.1999, n. 12809;), secondo cui, ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori necessario per l'acquisizione del diritto alla promozione automatica ex art. 2103 cod.civ. (mentre qui si tratta di determinare il compenso spettante per il periodo di svolgimento di mansioni superiori), non possono essere computati i periodi di ferie e quelli di assenza dal lavoro per malattia o ad altro titolo, mentre occorre tener conto dei riposi settimanali, i quali cadenzano naturalmente lo svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo una pausa fisiologicamente insopprimibile e di regola non procrastinabile;
quindi deve essere dichiarato che ai fini della quantificazione della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore spettante alla ricorrente non si devono considerare i giorni di ferie e quelli di assenza per malattia o ad altro titolo, mentre occorre tener conto dei riposi settimanali;
b)
il MINISTERO convenuto sostiene che le differenze retributive non devono esser computate in riferimento alla tredicesima in quanto “ai sensi della normativa vigente in materia (art. 7 del d.lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946) non ha natura retributiva ma di semplice gratifica”; pagina 17 di 19 l'assunto non persuade in quanto l'emolumento della tredicesima, se è vero che non si riferisce a specifiche prestazioni eseguite in una determinato intervallo temporale (come accade, invece, per la retribuzione mensile), costituisce pur sempre, in quanto componente dello “stipendio tabellare” (cfr. art. 28 CCNL 1998-2001, art. 52 CCNL
2002-2005 e art. 29 CCNL 2006/2009), un corrispettivo del lavoro complessivamente svolto nel corso dell'anno e, come tale, ha certamente natura retributiva (in questo senso
Cass. 12.10.2011, n. 20976, secondo cui la tredicesima “costituisce una componente strutturale dello stipendio tabellare e, quindi, un corrispettivo del lavoro complessivamente svolto, dovuto in applicazione del principio costituzionale di proporzionalità del trattamento economico del lavoratore”).
c)
la quantificazione del credito che, in forza delle statuizioni della presente sentenza,
deriva, in favore della ricorrente, necessita di avvalersi di c.t.u.;
tuttavia appare opportuno per ragioni di economia, non solo processuale, consentire alle parti di pervenire, fermi restando i contrasti sull'an, a una quantificazione concordata dei crediti derivanti in favore dei ricorrenti dalle statuizioni contenute nella presente sentenza;
ciò al fine di evitare i costi di una c.t.u. contabile, che, persistendo i contrasti tra le parti,
dovrà essere necessariamente disposta.
in ordine alle spese
La pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento – sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON
definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accerta che ha svolto, nel periodo dal 23.3.2015 al 31.12.2017, Parte_1
mansioni riconducibili al profilo professionale di funzionario giudiziario appartenente all'area funzionale terza CCNL 14.9.2007 relativo al personale del
Comparto per il quadriennio normativo 2006-2009 e CCN Integrativo CP_2
29.7.2010 del personale non dirigenziale del per il Controparte_1
quadriennio normativo 2006-2009.
2. Dichiara il diritto della ricorrente a percepire le differenze ex art. 52 co. 5 d.lgs.
30.3.2001, n. 165 tra il trattamento economico previsto per l'area funzionale terza -
prima fascia e quello effettivamente percepito in relazione al periodo dal 23.3.2015 al
31.12.2017.
3. Dichiara che, ai fini della quantificazione delle differenza sub 2., non si devono considerare i giorni di ferie e quelli di assenza per malattia o ad altro titolo, mentre occorre tener conto dei riposi settimanali.
4. Dichiara che la quantificazione delle differenze sub
2. deve avvenire anche in riferimento alla tredicesima.
5. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
6. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 20 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di pubblico impiego promossa con ricorso depositato in data 30.9.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Agostini pec
, dall'avv. Roberto Vasapolli pec Email_1
e dall'avv. Anna Donà pec Email_2
Email_3
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 19
Controparte_1
in persona del direttore generale degli affari giuridici e legali, domiciliato per la carica in
Roma, alla via Arenula n. 70 il quale, nel presente giudizio, si avvale del funzionario delegato ai sensi dell'art. 417-bis cod.proc.civ. dott.ssa Michela Romiti
pec Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente dal 23 marzo 2015 sino al 31 dicembre 2017,
o per diverso periodo ritenuto di giustizia, ha svolto mansioni superiori a quelle del
proprio profilo di inquadramento e riportabili alla figura professionale del Funzionario
Giudiziario Area Terza.
Per l'effetto condannarsi l'Amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente
la differenza stipendiale tra la retribuzione spettante al livello economico base propria
della qualifica formalmente ricoperta (Cancelliere Area Seconda) e quella relativa al
livello economico base proprio della qualifica relativa alle mansioni effettivamente
espletate (Funzionario giudiziario Area Terza) e pari ad euro 11.370,95. O altra somma
che si riterrà di giustizia.
Il tutto oltre interessi dal dì del dovuto al saldo (da riconoscersi, dal momento del deposito della domanda, nella misura prevista dall'art. 1284, comma 5, c.c.).
Con vittoria di spese, comprensive del contributo unificato e del rimborso forfettario del
15%, e compenso da distrarsi in favore dello scrivente patrocinio, che si dichiara antistatario”
pagina 2 di 19 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Per le motivazioni e per i fatti sopra esposti, contrariis reiectis, voglia rigettare le
domande proposte in quanto totalmente infondate, con condanna del ricorrente ex art.
152 bis disp. att. c.p.c.”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dalla ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ di aver lavorato, da data anteriore al 23.3.2015 e fino al 31.12.2017, alle dipendenze del , con inquadramento nell'area funzionale Controparte_1
seconda - fascia retributiva F4, profilo professionale di cancelliere CCNL 14.9.2007
relativo al personale del Comparto per il quadriennio normativo 2006-2009 CP_2
e CCN Integrativo 29.7.2010 del personale non dirigenziale del Controparte_1
per il quadriennio normativo 2006-2009, presso il tribunale di Trento,
[...]
✓ di aver svolto, a decorrere dal 23.3.2015, mansioni riconducibili all'area funzionale terza - profilo professionale di funzionario giudiziario CCNL e CCNI cit. –
agisce per la condanna del alla corresponsione delle Controparte_1
differenze ex art. 52 co. 5 d.lgs. 30.3.2001, n. 165 tra la retribuzione prevista per l'inquadramento superiore e quella prevista per l'inquadramento attualmente attribuito.
Allega che, in forza dell'ordine di servizio emesso dal dirigente amministrativo del tribunale in data 23.3.2015 sub n. 22/15 (doc. 1 fasc. ric.), era stata preposta, quale
“cancelliere responsabile”, alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari (nella quale erano state accorpate, “tenuto conto delle imminenti carenze di organico”, la pagina 3 di 19 cancelleria delle esecuzioni mobiliari e la cancelleria delle esecuzioni immobiliari che in precedenza costituivano unità organiche distinte).
La cancelleria da lei diretta aveva, come emerge dal doc. 2 fasc. ric., i seguenti compiti:
➢ deposito atti di pignoramento;
➢ ricezione istanze di vendita o di estinzione;
➢ ricezione di tutti gli atti relativi a procedure di esecuzione immobiliare, comprese
➢ quelle esattoriali;
➢ pubblicità delle vendite;
➢ condizioni generali di vendita;
➢ domanda di partecipazione alla vendita senza incanto;
➢ domanda di partecipazione alla vendita con incanto.
In qualità di preposta alla cancelleria, in via prevalente e continuativa, tanto dal punto di vista qualitativo che quantitativo, per l'intero periodo di causa dal 23 marzo 2015 al 31
dicembre 2017,
si era occupata:
➢ della gestione complessiva dell'attività della cancelleria mediante l'organizzazione del lavoro ed il coordinamento degli altri quattro addetti alla cancelleria, anche tramite l'assegnazione dei compiti relativi;
➢ della valutazione (primo controllo) sulle istanze dei dipendenti riguardo la richiesta di ferie, assenza giornaliera o oraria come da ordine di servizio emesso dal dirigente del tribunale sub n. 40 in data 23.6.2015;
inoltre aveva assunto la responsabilità:
➢ della custodia di denaro e oggetti preziosi e titoli di credito,
➢ della conversione del pignoramento,
➢ della distribuzione somme, pagina 4 di 19 ➢ della accettazione e custodia offerte per le vendite immobiliari,
➢ della gestione dei decreti di trasferimento,
➢ del servizio di gestione telematica dei depositi giudiziari TRIBUNWEB,
➢ della intavolazione dei decreti di trasferimento nelle procedure immobiliari
➢ esattoriali,
➢ della gestione del MOD I,
➢ della gestione del MOD IV,
➢ della gestione delle risorse affluenti il Fondo Unico di Giustizia,
➢ della gestione del servizio trascrizione privilegi.
A comprova produce nota del 27.1.2020 (doc. 7 fasc. ric.), nella quale il presidente e il dirigente amministrativo del tribunale, riscontrando la richiesta di chiarimenti formulata a quell'Ufficio dal qui convenuta, attestavano congiuntamente che CP_1 Pt_1
“ha svolto sotto il profilo quantitativo, qualitativo, quantitativo, le mansioni del
[...]
funzionario giudiziario per aver svolto le medesime ininterrottamente dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2017 , a causa della scopertura d'organico nei profili professionali del
Funzionario giudiziario e del Direttore amministrativo;
scopertura di durata permanente
per tutto il periodo sopracitato. Nello specifico, il citato cancelliere ha eseguito tutti gli
adempimenti in qualità di responsabile della cancelleria esecuzione mobiliare ed
immobiliare, al registro FUG, alla delega in materia di gestione depositi telematici, ai
depositi dei decreti di trasferimento immobiliari, alla gestione dei depositi giudiziari ex mod1, alla gestione e sottoscrizione degli atti a ”. Controparte_3
§2 le difese dell'Amministrazione convenuta
Il convenuto così replica alle domande e deduzioni svolte dalla ricorrente CP_1
nel proprio atto introduttivo: pagina 5 di 19 ✓ “l'attività di coordinamento e di direzione del personale addetto che le è stata affidata è ascrivibile anche al profilo di appartenenza”;
✓ “l'Ufficio delle esecuzioni immobiliari del Tribunale in questione è di ridotte dimensioni, constando di 3 unità di personale di seconda area e di un ausiliario” ed è “meno impegnativa in termini di responsabilità ed incombenti da svolgere, rispetto al carico di lavoro delle altre articolazioni del Tribunale di area civile dove si è ritenuto opportuno assegnare i 6 funzionari giudiziari presenti in pianta organica”;
✓ “non è possibile distinguere semplicisticamente specie in una cancelleria di ridotte dimensioni, quali mansioni siano effettivamente riconducibili a quelle del funzionario giudiziario e quali a quelle del cancelliere”;
✓ “la controfirma dei “decreti di trasferimento” sottoscritti dal giudice dell'esecuzione, contrariamente a ciò che si afferma in ricorso, debbono ritenersi attività proprie del cancelliere che infatti svolge “attività di collaborazione qualificata al magistrato””;
✓ anche l'attività di “accettazione e custodia offerte per le vendite immobiliari … può essere ascritta pacificamente al profilo di appartenenza”;
✓ così pure, alla luce dell'art. 165 d.m. 115/2002 T.U. spese di giustizia e degli artt. 9 e
36 d.P.R. 254/2002, il maneggio di valori e la custodia di denaro, oggetti preziosi e titoli di credito.
In via subordinata, qualora venisse accertato lo svolgimento, da parte della ricorrente di mansioni superiori, sostiene, maturando il diritto alle differenze retributive giornalmente,
a seguito dell'effettivo compimento delle stesse, ai fini della liquidazione del credito devono “decurtarsi i giorni di assenza della ricorrente dal servizio (ivi incluso il sabato, qualora la ricorrente ha articolato l'orario di servizio su cinque giorni settimanali), la percentuale di lavoro giornaliero non svolta in quanto in regime di part-time e la tredicesima mensilità che va esclusa, in pagina 6 di 19 quanto ai sensi della normativa vigente in materia (art. 7 del d.lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946) non ha natura retributiva ma di semplice gratifica”.
Quindi contesta l'esattezza del petitum che identifica la domanda, proposta dalla ricorrente, di condanna del convenuto al pagamento delle differenze CP_1
retributive.
§3 le ragioni della decisione
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 31.3.2021, n.
955; Cass. 1.3.2021, n. 5536; Cass. 18.12.2020, Cass. 27.1.2020, n. 1791; Cass.
22.11.2019, n. 30580; Cass. 27.9.2016, n. 18943; Cass. 28.4.2015, n. 8589; Cass.
26.3.2014, n. 7123; Cass. 27.9.2010, n. 20272) nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'esatto inquadramento di un lavoratore subordinato (ai fini del diritto alla promozione automatico e/o al diritto alle differenze retributive) non può
prescindersi da tre fasi successive costituite da:
A) l'individuazione degli elementi che, alla luce delle declaratorie della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, differenziano la qualifica (o categoria o livello) superiore pretesa da quella in cui il lavoratore è inquadrato;
B) l'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
C) il raffronto tra il risultato dell'esame sub A) e l'accertamento di fatto sub B) al fine di verificare se nelle mansioni svolte in concreto siano rinvenibili gli elementi peculiari che caratterizzano la qualifica (o categoria o livello) superiore.
ad A)
Secondo le previsioni contenute nell'allegato A) al CCNL 14.9.2007 relativo al personale del Comparto per il quadriennio normativo 2006-2009: CP_2
pagina 7 di 19 appartengono all'area funzionale terza “i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali,
per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non
dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di
attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si
caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. appartengono all'area funzionale seconda “i lavoratori che, con conoscenze teoriche e
pratiche di medio livello, svolgono attività lavorative anche specialistiche connesse al proprio settore di competenza”;
il quid pluris che caratterizza il livello superiore può essere rappresentato alternativamente:
A) dallo svolgere funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti,
B) dallo svolgere funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
Secondo le previsioni contenute nell'allegato A) al CCN Integrativo 29.7.2010 del
CP_ personale non dirigenziale del Ministero Giustizia per il quadriennio normativo
2006-2009:
il profilo professionale di funzionario giudiziario appartenente alla terza area funzionale presenta le seguenti “specifiche professionali:
“elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi e
gestionali in materie amministrative-giudiziarie;
coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza
esterna, di gruppi di lavoro e di studio;
svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con
assunzione diretta di responsabilità di risultati;
autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali” pagina 8 di 19 e i seguenti “contenuti professionali di base:
“attività di contenuto specialistico, con assunzione di compiti di gestione per la
realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente;
lavoratori che, nell'ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla
giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del
cancelliere;
lavoratori che svolgono attività di direzione di una sezione o reparto nell'ambito degli
uffici di cancelleria;
lavoratori che partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione per le materie di competenza”;
il profilo professionale di cancelliere appartenente alla seconda area funzionale presenta le seguenti “specifiche professionali:
“conoscenze teoriche e pratiche di medio livello;
discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;
capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei
risultati; relazioni con capacità organizzative di media complessità”.
e i seguenti “contenuti professionali:
lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti
informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al
magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività
istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali”;
pagina 9 di 19 il quid pluris che caratterizza il profilo professionale superiore di funzionario giudiziario,
rispetto a quello di cancelliere, può essere rappresentato alternativamente da:
a)
un elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi e gestionali in materie amministrative-giudiziarie (e non soltanto conoscenze teoriche e pratiche di medio livello), che consente l'esercizio di attività di contenuto specialistico,
con assunzione di compiti di gestione per la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente;
b)
il coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio con autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali (e non soltanto capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati), tra cui la direzione di una sezione o reparto nell'ambito degli uffici di cancelleria;
c)
lo svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati, tra cui la collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo, nell'ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, di tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, e la partecipazione all'attività didattica dell'Amministrazione
per le materie di competenza (e non soltanto attività di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività
istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali)
pagina 10 di 19 a B)
Alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente in allegato al suo atto introduttivo emerge in modo univoco (rendendo così superfluo l'espletamento delle prove testimoniali offerte dalla ricorrente) che:
a) la ricorrente, in data 23.5.2015, è stata preposta, quale “cancelliere responsabile”, in forza dell'ordine di servizio emesso dal dirigente amministrativo del tribunale in data
23.3.2015 sub n. 22/15 (doc. 1 fasc. ric.), alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, la quale era il risultato dell'accorpamento, “tenuto conto delle imminenti carenze di organico”, della cancelleria delle esecuzioni mobiliari e della cancelleria delle esecuzioni immobiliari, che in precedenza costituivano unità organiche distinte;
b)
come si evince dalle indicazioni apparenti sul sito del MINISTERO convenuto in ordine al tribunale di Trento (doc. 2 fasc.ric.), la cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari svolge tutte le attività ordinariamente funzionali all'esercizio delle funzioni giurisdizionali nell'ambito dei procedimento esecutivi di espropriazione immobiliare e mobiliare, ossia: deposito atti di pignoramento;
ricezione istanze di vendita o di estinzione;
ricezione di tutti gli atti relativi a procedure di esecuzione immobiliare,
comprese quelle esattoriali;
pubblicità delle vendite;
condizioni generali di vendita;
domanda di partecipazione alla vendita senza incanto;
domanda di partecipazione alla vendita con incanto;
c) il ruolo assegnatole di preposto in qualità di “cancelliere responsabile” ha comportato l'attribuzione alla ricorrente di compiti volti all'organizzazione della cancelleria e al coordinamento delle attività esercitate dagli altri quattro addetti, nonché l'assunzione a pagina 11 di 19 suo carico della responsabilità in ordine a tutti gli atti (tant'è vero che era l'unica titolare del potere di firma, come prescritto nell'ordine di servizio n. 22/15) e alle operazioni materiali che venivano compiuti nell'ambito della cancelleria (come attestato nella nota del 27.1.2020 sub doc. 7 fasc. ric., la cui attendibilità risulta indiscussa, provenendo congiuntamente dal presidente e dal dirigente amministrativo del tribunale, i quali si sono così espressi : “ ha svolto sotto il profilo quantitativo, qualitativo, Parte_1
quantitativo, le mansioni del funzionario giudiziario per aver svolto le medesime
ininterrottamente dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2017 , a causa della scopertura
d'organico nei profili professionali del Funzionario giudiziario e del Direttore
amministrativo; scopertura di durata permanente per tutto il periodo sopracitato. Nello
specifico, il citato cancelliere ha eseguito tutti gli adempimenti in qualità di responsabile
della cancelleria esecuzione mobiliare ed immobiliare, al registro FUG, alla delega in
materia di gestione depositi telematici, ai depositi dei decreti di trasferimento
immobiliari, alla gestione dei depositi giudiziari ex mod1, alla gestione e sottoscrizione degli atti a ”. Controparte_3
a C)
Il quid pluris – che caratterizza il profilo professionale di funzionario giudiziario appartenente all'area funzionale terza CCNL 14.9.2007 relativo al personale del Comparto per il CP_2
quadriennio normativo 2006-2009 (cui la ricorrente riconduce le mansioni da lei svolte) rispetto al profilo professionale di cancelliere appartenente all'area funzionale seconda
CCNL cit. (inquadramento attuale del ricorrente), come specificato dalle declaratorie contenute nel CCN Integrativo 29.7.2010 del personale non dirigenziale del
[...]
per il quadriennio normativo 2006-2009, Controparte_1
pagina 12 di 19 e rappresentato, come si è ritenuto sub A), da:
a)
un elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi e gestionali in materie amministrative-giudiziarie (e non soltanto conoscenze teoriche e pratiche di medio livello) che consente l'esercizio di attività di contenuto specialistico,
con assunzione di compiti di gestione per la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente;
b)
il coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio con autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali (e non soltanto capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati) tra cui la direzione di una sezione o reparto nell'ambito degli uffici di cancelleria;
c)
lo svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati tra cui la collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo, nell'ambito di direttive di massima e avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, e la partecipazione all'attività didattica dell'Amministrazione
per le materie di competenza (e non soltanto attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa attribuiti agli specifici profili previsti nella medesima area e attività preparatoria o di formazione degli atti attributi alla competenza delle professionalità superiori, e assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali) –
pagina 13 di 19 si rinviene nelle mansioni e soprattutto nelle relative modalità di svolgimento espletate dalla ricorrente . Parte_1
In ordine ad a),
la ricorrente era in grado di svolgere tutte le attività ordinariamente a supporto delle funzioni giurisdizionali di tribunale nell'ambito dei procedimento esecutivi di espropriazione immobiliare e mobiliare, attività che hanno certamente un contenuto specialistico e richiedono un elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi e gestionali in materie amministrative-giudiziarie.
La circostanza allegata dall'Amministrazione convenuta – secondo cui “l'Ufficio delle esecuzioni immobiliari del Tribunale in questione è di ridotte dimensioni, constando di 3 unità di personale di seconda area e di un ausiliario” ed è “meno impegnativa in termini di responsabilità ed incombenti da svolgere, rispetto al carico di lavoro delle altre articolazioni del Tribunale di area civile dove si è ritenuto opportuno assegnare i 6 funzionari giudiziari presenti in pianta organica” – non assume, alla luce delle declaratorie contrattuali sopra ricordate, un determinante rilievo classificatorio.
In ordine a b),
la ricorrente, in qualità di preposto alla “cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari” (risultante dall'accorpamento, “tenuto conto delle imminenti carenze di organico”, della cancelleria delle esecuzioni mobiliari e della cancelleria delle esecuzioni immobiliari, le quali in precedenza costituivano unità organiche distinte), ha svolto compiti diretti all'organizzazione della cancelleria e al coordinamento delle attività
esercitate dagli altri quattro addetti, esercitando così la direzione e il controllo di un'unità che certamente costituiva “una sezione o reparto nell'ambito degli uffici di cancelleria”;.
L'assunto svolto dall'Amministrazione convenuta – secondo cui “l'attività di coordinamento e di direzione del personale addetto che le è stata affidata è ascrivibile anche al profilo di pagina 14 di 19 appartenenza” – trascura di considerare che la declaratoria del profilo professionale di cancelliere appartenente alla seconda area funzionale, contenuta nell'allegato A) al CCN
Integrativo 29.7.2010 del personale non dirigenziale del per il Controparte_1
quadriennio normativo 2006-2009, concerne la “capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati”, mentre, come appena evidenziato, la “cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari” (risultante dall'accorpamento, “tenuto conto delle imminenti carenze di organico”, della cancelleria delle esecuzioni mobiliari e della cancelleria delle esecuzioni immobiliari, le quali in precedenza costituivano unità organiche distinte) costituiva “una sezione o reparto nell'ambito degli uffici di cancelleria”, cui si riferiscono i compiti di “coordinamento, direzione e controllo” propri del profilo professionale di funzionario giudiziario appartenente all'area funzionale terza CCNL 14.9.2007 relativo al personale del
Comparto per il quadriennio normativo 2006-2009, come specificato dalle CP_2
declaratorie contenute nel CCN Integrativo 29.7.2010 del personale non dirigenziale del per il quadriennio normativo 2006-2009. Controparte_1
In ordine a c), la ricorrente, in qualità di “cancelliere responsabile” della “cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari”, oltre a compiere tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere a supporto delle funzioni giurisdizionali di tribunale nell'ambito dei procedimento esecutivi di espropriazione immobiliare e mobiliare, ne ha assunto la responsabilità in ordine ai risultati (in particolare per ciò che concerne la collaborazione qualificata ai giudici dell'esecuzione), avendo quale diretto superiore soltanto il dirigente amministrativo del tribunale.
Quindi non assumono rilievo decisivo gli assunti svolti dall'Amministrazione convenuta secondo cui “la controfirma dei “decreti di trasferimento” sottoscritti dal giudice dell'esecuzione”, pagina 15 di 19 l'attività di “accettazione e custodia offerte per le vendite immobiliari e il maneggio di valori e la custodia di denaro, oggetti preziosi e titoli di credito costituiscono mansioni ascrivibili al profilo di cancelliere appartenente alla seconda area funzionale. Infatti le prestazioni svolte dalla ricorrente non hanno riguardato soltanto quelle mansioni.
Inoltre la responsabilità, assunta dalla ricorrente in ordine ai risultati (in particolare per ciò che concerne la collaborazione qualificata ai giudici dell'esecuzione), avendo quale diretto superiore soltanto il dirigente amministrativo del tribunale, non consente di condividere, quanto meno in riferimento alla vicenda in esame, l'assunto svolto dall'Amministrazione convenuta secondo cui ““non è possibile distinguere semplicisticamente specie in una cancelleria di ridotte dimensioni, quali mansioni siano effettivamente riconducibili a quelle del funzionario giudiziario e quali a quelle del cancelliere”.
* * *
In definitiva, deve considerarsi compiutamente accertato che ha svolto, Parte_1
nel periodo dal 23.3.2015 al 31.12.2017, mansioni riconducibili al profilo professionale di funzionario giudiziario appartenente all'area funzionale terza CCNL 14.9.2007 relativo al personale del Comparto per il quadriennio normativo 2006-2009 e CCN CP_2
Integrativo 29.7.2010 del personale non dirigenziale del per il Controparte_1
quadriennio normativo 2006-2009;
quindi alla ricorrente spettano le differenze retributive secondo il disposto ex art. 52 co. 5
d.lgs. 30.3.2001, n. 165 tra il trattamento economico previsto per l'area funzionale terza -
prima fascia e quello effettivamente percepito.
In ordine al quantum effettivamente spettante alla ricorrente a titolo di differenze retributive:
pagina 16 di 19 a)
ad avviso del convenuto – poiché la legge retribuisce solamente le CP_1
mansioni superiori effettivamente svolte e quindi l'eventuale diritto alle differenze retributive viene maturato per ogni giorno di effettivo espletamento delle stesse – non debbono essere computati a tal fine “i giorni di assenza dal servizio”;
l'assunto può essere condiviso nei termini che seguono: stante l'analoga (anche se non identica) ratio, appare applicabile al caso di specie il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 18.12.1998, 12699; Cass.
3.2.2004, n. 1983; Cass. Cass. 13.12.2001, 15766; Cass. 18.11.1999, n. 12809;), secondo cui, ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori necessario per l'acquisizione del diritto alla promozione automatica ex art. 2103 cod.civ. (mentre qui si tratta di determinare il compenso spettante per il periodo di svolgimento di mansioni superiori), non possono essere computati i periodi di ferie e quelli di assenza dal lavoro per malattia o ad altro titolo, mentre occorre tener conto dei riposi settimanali, i quali cadenzano naturalmente lo svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo una pausa fisiologicamente insopprimibile e di regola non procrastinabile;
quindi deve essere dichiarato che ai fini della quantificazione della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore spettante alla ricorrente non si devono considerare i giorni di ferie e quelli di assenza per malattia o ad altro titolo, mentre occorre tener conto dei riposi settimanali;
b)
il MINISTERO convenuto sostiene che le differenze retributive non devono esser computate in riferimento alla tredicesima in quanto “ai sensi della normativa vigente in materia (art. 7 del d.lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946) non ha natura retributiva ma di semplice gratifica”; pagina 17 di 19 l'assunto non persuade in quanto l'emolumento della tredicesima, se è vero che non si riferisce a specifiche prestazioni eseguite in una determinato intervallo temporale (come accade, invece, per la retribuzione mensile), costituisce pur sempre, in quanto componente dello “stipendio tabellare” (cfr. art. 28 CCNL 1998-2001, art. 52 CCNL
2002-2005 e art. 29 CCNL 2006/2009), un corrispettivo del lavoro complessivamente svolto nel corso dell'anno e, come tale, ha certamente natura retributiva (in questo senso
Cass. 12.10.2011, n. 20976, secondo cui la tredicesima “costituisce una componente strutturale dello stipendio tabellare e, quindi, un corrispettivo del lavoro complessivamente svolto, dovuto in applicazione del principio costituzionale di proporzionalità del trattamento economico del lavoratore”).
c)
la quantificazione del credito che, in forza delle statuizioni della presente sentenza,
deriva, in favore della ricorrente, necessita di avvalersi di c.t.u.;
tuttavia appare opportuno per ragioni di economia, non solo processuale, consentire alle parti di pervenire, fermi restando i contrasti sull'an, a una quantificazione concordata dei crediti derivanti in favore dei ricorrenti dalle statuizioni contenute nella presente sentenza;
ciò al fine di evitare i costi di una c.t.u. contabile, che, persistendo i contrasti tra le parti,
dovrà essere necessariamente disposta.
in ordine alle spese
La pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento – sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON
definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accerta che ha svolto, nel periodo dal 23.3.2015 al 31.12.2017, Parte_1
mansioni riconducibili al profilo professionale di funzionario giudiziario appartenente all'area funzionale terza CCNL 14.9.2007 relativo al personale del
Comparto per il quadriennio normativo 2006-2009 e CCN Integrativo CP_2
29.7.2010 del personale non dirigenziale del per il Controparte_1
quadriennio normativo 2006-2009.
2. Dichiara il diritto della ricorrente a percepire le differenze ex art. 52 co. 5 d.lgs.
30.3.2001, n. 165 tra il trattamento economico previsto per l'area funzionale terza -
prima fascia e quello effettivamente percepito in relazione al periodo dal 23.3.2015 al
31.12.2017.
3. Dichiara che, ai fini della quantificazione delle differenza sub 2., non si devono considerare i giorni di ferie e quelli di assenza per malattia o ad altro titolo, mentre occorre tener conto dei riposi settimanali.
4. Dichiara che la quantificazione delle differenze sub
2. deve avvenire anche in riferimento alla tredicesima.
5. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
6. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 20 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim pagina 19 di 19