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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 872/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 872 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, di impugnativa del lodo arbitrale rituale sottoscritto e depositato in data 20.11.2018.
TRA
n. 59/2019 pronunciato dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 61/2019 (c.f. e p.iva: ), in persona P.IVA_1
del curatore dott. (c.f.: ), rappresentato e difeso in CP_1 C.F._1
virtù di autorizzazione data con decreto del Giudice Delegato, dott.ssa Maria Grazia
Lamonica, reso in data 17 novembre 2019, nonché giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione, dall'avv. Sergio Locoratolo (c.f.: del C.F._2
Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Andrea
d'Isernia n. 38.
Impugnante
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(p.iva: come indicato nella Controparte_2 P.IVA_2
nota di iscrizione a ruolo), rappresentato e difeso, giusta delibera della Commissione straordinaria in data 5.04.2019 e mandato ad litem in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanni Taglialatela (c.f.: ), elettivamente domiciliato C.F._3 insieme al difensore presso lo studio dell'avv. Salvatore Ruoppolo, in Napoli, Vico Vasto a
Capuana.
Impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il contratto di appalto oggetto del lodo e le vicende che hanno portato alla nomina del collegio arbitrale ed al conseguente giudizio degli arbitri
All'esito di gara indetta previa delibera di giunta Comunale del 5.04.2006 (cf doc. n. 2 della produzione di parte appellata), con contratto di appalto stipulato in data 27.12.2006 il ha affidato in concessione alla il servizio di Controparte_2 Parte_1
gestione e riscossione delle entrate comunali tributarie, patrimoniali ed extra tributarie (cf. doc. n. 1 della produzione di parte del appellato), prevedendosi, con capitolato CP_2
allegato al bando di gara, approvato il 6.04.2006 (cf. doc. n. 3 della produzione di parte appellata), la devoluzione ad arbitri delle relative controversie (cf. art. 22 del richiamato capitolato speciale).
Il capitolato speciale, datato 6 aprile 2006, unitamente al bando di gara è stato sottoscritto per accettazione dalla che è risultata aggiudicataria dell'appalto come da Parte_1
verbale finale della Commissione di Gara del 13 luglio 2006.
L'Amministrazione comunale veniva dichiarata decaduta per dimissioni di n. 10 consiglieri;
il Prefetto nominava il Commissario straordinario il quale, con delibera n. 7 del
1°.12.2016, dichiarava il dissesto finanziario.
In seguito, con DPR in data 3.02.2017 veniva nominata la Commissione straordinaria di liquidazione;
con successivo DPR in data 15.05.2017 il Commissario straordinario prefettizio veniva sostituito dalla Commissione straordinaria, la quale decideva di dare inizio al procedimento arbitrale per la definizione della controversia relativa alla risoluzione per inadempimento del contratto con Parte_1
_______________________________________________________________________________ n. 872/2019 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 2 di 13 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Senza tener conto delle successive rinegoziazioni del contratto e proroghe - avutesi tra il
2012 ed il 2014, che secondo la prospettazione dell'appellante hanno risolto la clausola arbitrale – il con delibera n. 13 in data 30 giugno 2017, adottata dalla CP_2
Commissione straordinaria, statuiva di promuovere il giudizio arbitrale, designava l'avv.
Monica Ippolito quale proprio arbitro ed invitava la società concessionaria a nominare un proprio arbitro.
Per la nomina del terzo arbitro, in difetto di accordo veniva promosso apposito procedimento di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale di santa Maria Capua Vetere.
Con provvedimento in data 21.05.2018 il Presidente del tribunale di Santa Maria Capua
Vetere designava l'avv. Giuseppe Sparano quale terzo componente con funzione di
Presidente del collegio arbitrale.
§§§
2. Le richieste del CP_2
Con il ricorso per la nomina arbitrale e mediante le successive precisazioni della domanda formulate dinanzi agli arbitri, il con il patrocinio dell'avv. CP_2 Controparte_2
Giovanni Taglialatela chiedeva:
-- di accertare le responsabilità del concessionario per gli inadempimenti nella gestione delle entrate extratributarie ovvero della gestione del servizio idrico, con conseguente condanna a titolo di risarcimento danni e rimborso somme di euro 5.665.265,49 a titolo di canoni idrici maturati, certificati dalla stessa IAP e non versati né discaricati, dal 2006 al
2015; di accertare e condannare la a pagare gli importi trattenuti a titolo di spese Parte_1
legali di condanna nel contenzioso con i cittadini presso il giudice di pace di Arienzo, comprese le somme a titolo di canoni idrici che il è stato costretto a rimborsare per CP_2
effetto dei contenziosi, per l'importo complessivo di euro 629.1065,33.
§§§
3. Il decisum del lodo arbitrale oggetto di impugnativa
Il lodo arbitrale rituale, sottoscritto e depositato il giorno 20 novembre 2018 presso lo studio dell'arbitro avv. Monica Ippolito, in San Felice a Cancello (CE) alla Piazza Giovanni
XXIII n. 26 quale sede fissata per il procedimento arbitrale, notificato il 4 gennaio 2019 a mezzo pec, pronunciato all'unanimità dal Collegio Arbitrale composto dall'avv. Giuseppe
_______________________________________________________________________________ n. 872/2019 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 3 di 13 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sparano, nella qualità di Presidente, nonché dagli arbitri avv. Monica Ippolito ed avv.
Giovanna Barca, contiene il seguente dispositivo:
“- in accoglimento parziale della domanda del , CP_2 Controparte_2
Par condanna la al pagamento a favore del detto Comune dell'importo di complessivi euro
5.665.265,49, oltre interessi dalla data della pronuncia e sino al soddisfacimento;
- in
Par accoglimento parziale della domanda riconvenzionale della , condanna il
[...]
al pagamento a favore della detta Controparte_2 Parte_1
con sede in Cardito (NA) alla via Villaggio 5, C.F.
[...] P.IVA_1 dell'importo di euro 396.948,55; - con compensazione delle spese legali”.
§§§
3.1. Con la presente impugnazione la ha chiesto all'adita Corte di dichiarare la Parte_1
nullità del lodo arbitrale, sia ai sensi delle norme anteriori alla novella di cui al D. Lgs.
40/2006, sia, in alternativa, secondo le norme del codice di rito come riformulate dalla predetta riforma;
e, ove si ritenga il lodo annullabile, di respingere nel merito tutte le domande formulate dal . Controparte_2
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione in data 20 maggio 2019 si è costituito il , che ha replicato a tutti i motivi e con varie Controparte_2 argomentazioni ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione chiedendone il rigetto.
Fissata l'udienza per la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, per il
12 giugno 2019, all'esito la Corte ha sospeso l'esecutività del lodo, rinviando al 9 dicembre
2020 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, nella quale si è poi costituita la curatela del nelle Controparte_3 Parte_1
more dichiarato, è stata poi rinviata più volte per il carico del ruolo.
All'udienza in trattazione scritta del 20 marzo 2024, viste le note scritte tempestivamente depositate da entrambe le parti, la Corte, con ordinanza resa in data 25.03.2024 e ritualmente comunicata lo stesso giorno, ha introitato il giudizio in decisione fissando, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini ordinari di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. .
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
_______________________________________________________________________________ n. 872/2019 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 4 di 13 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4. Motivi di impugnazione del lodo
4.1. Premessa sulla disciplina applicabile ratione temporis
In via preliminare, la difesa dell'impugnante, che insiste sull'applicabilità della normativa del lodo ante riforma del 2006, impone un chiarimento sulle norme vigenti ratione temporis.
Orbene, il capo V del titolo VIII del libro IV è stato interamente sostituito dal d.lgs.
40/2006; pertanto, la regola di giudizio, che occorre, si rinviene nell'art. 27, co. 4, del citato decreto: “le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” (il decreto è entrato in vigore il 2 marzo 2006).
Nel caso di specie la domanda di arbitrato, del 2017, è ampiamente successiva all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, sicché non vi è dubbio circa l'applicabilità al caso di specie della disciplina introdotta con il d.lgs. 40/2006.
A fronte di detti principi, di stretta applicazione, si dimostra del tutto evanescente la pretesa che la clausola compromissoria sia venuta in essere giuridicamente ben prima del 5 aprile
2006, data di emanazione del bando di gara (il che scongiura qualunque dubbio interpretativo in limine litis sulla disciplina vincolante ratione temporis), sul presupposto che certamente esso – quale atto preparato prima del bando - sarà stato formulato ben prima di marzo 2006, traducendosi, poi, la sottoscrizione da parte dell'aspirante alla gara, in un atto obbligato.
Pare appena il caso di aggiungere che la difesa in esame è una mera ipotesi, inconsistente fattualmente e priva di qualunque valore giuridico.
§§§
4.2. Esame dei motivi
La ora sottoposta a procedura fallimentare, costituitasi in corso di causa con il Parte_1
curatore, ha proposto impugnazione del lodo, che è infondata e merita di essere respinta, per i seguenti motivi.
4.2.1. Con un primo motivo denuncia nullità ed inesistenza materiale della clausola compromissoria, ex art. 829, co. 1, n. 1 c.p.c., atteso che la relativa pattuizione, contenuta nel capitolato speciale allegato al bando di gara, è stata revocata. In particolare, espone che
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con atto in data 26.11.2012 rep. Comunale 225 si prevedeva che eventuali controversie sarebbero state devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario, statuizione ribadita con atto del 31.12.2014 rep. Comunale n. 262.
Il sul punto, replica che il motivo è inammissibile, atteso che ex art. 817 c.p.c. CP_2
non può più porsi in contestazione la convenzione di arbitrato se la questione non è stata eccepita dinanzi agli arbitri entro il primo momento utile.
È si vero che l'impugnazione per nullità del lodo è, in primo luogo, ammessa se, ex art. 829, co. 1, n. 1, c.p.c.: “la convenzione di arbitrato è invalida”; ma è anche vero che subito dopo aver previsto questa ipotesi di nullità del lodo, la norma citata aggiunge l'inciso:
“ferma la disposizione dell'articolo 817, III comma”.
Ne consegue, secondo la piana lettura della disposizione contenuta nell'art. 817 co. 3,
c.p.c., che la parte la quale nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri non abbia eccepito l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato non potrà per questo motivo impugnare il lodo, a meno che non si tratti di “controversia non arbitrabile”.
Più in generale, tutti i vizi che possono colpire la convenzione di arbitrato seguono il regime proprio dell'annullabilità: la mancata tempestiva eccezione comporta la convalida del vizio originario.
La difesa del trova dunque accoglimento, atteso il tenore letterale dell'art. 817 CP_2
citato, tale invalidità non può essere fatta valere in sede di impugnazione se il relativo vizio non è stato prima rilevato nel corso del processo arbitrale.
§§§
4.2.2. Con successiva doglianza parte impugnante denuncia l'inesistenza materiale della Part procura del difensore di per il procedimento arbitrale, avv. , ma anche di quello CP_4
del comune di , avv. Giovanni Taglialatela, ai quali sarebbe stato Controparte_2
conferito solo il mandato per promuovere il procedimento ex art. 810 c.p.c. per la nomina dell'arbitro.
La doglianza è infondata sotto più profili.
Il terzo comma dell'art. 816 bis c.p.c. prevede che le parti possano stare in arbitrato per mezzo di difensori, il che significa che non è necessaria la rappresentanza o l'assistenza di un difensore.
_______________________________________________________________________________ n. 872/2019 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 6 di 13 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
In caso di nomina, non si applica l'art. 83 del c.p.c. e la procura ai difensori può essere rilasciata oralmente nel corso delle sedute arbitrali, o in qualsiasi atto del processo, con sottoscrizione autenticata dallo stesso rappresentante.
Il carattere facoltativo della difesa tecnica è il punto qualificante – in materia de qua – della disciplina introdotta con la riforma del 2006, in particolare nel nuovo art. 816 bis c.p.c., con cui il legislatore, per la prima volta, ha esplicitamente regolato l'istituto della difesa nel giudizio arbitrale. Il secondo comma della norma, nel prevedere il ricorso all'assistenza di un difensore, si esprime, infatti, in termini di mera facoltatività, disponendo che «le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori» e dunque conferma la possibilità per le parti in contesa di difendersi personalmente davanti agli arbitri.
Se è facoltativo il ricorso all'assistenza di un difensore, non può predicarsi la necessità, qualora le parti decidano di avvalersene, del previo conferimento di un mandato ad litem.
Dunque, il fatto che il mandato ad litem venga talvolta rilasciato nelle forme previste per il giudizio ordinario, mediante procura in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio, autenticata dal difensore, non significa che tale modalità di designazione rappresenti un obbligo, rimanendo una mera facoltà.
Ad ogni modo, discende ad opinione del Collegio dal principio della libertà delle forme che l'eventuale nullità della procura non costituisce causa di nullità del lodo, rimarcandosi che il vizio denunciato non è affatto previsto dal legislatore tra i casi di nullità del lodo.
Infatti, non è stato allegato e non risulta che vi fosse tra le parti la pattuizione di regole particolari processuali di svolgimento del lodo, tantomeno quelle del codice di rito sul rilascio della procura. Per questo, può farsi riferimento al disposto del n. 7 dell'art. 829
c.p.c. che contempla tra i casi di nullità del lodo il seguente: “7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata”. Nessuna pattuizione risulta, né è stata allegata, nel senso della necessità di procura come richiesta nel processo civile ordinario.
La curatela della invoca a suo favore un precedente della Suprema Corte del Parte_1
2018 (cf ords. N. 5835 del 9.03.2018), la cui rilevanza pratica nel caso che occupa non è dirimente in suo favore. Il giudice di legittimità nella invocata pronuncia, confermando la statuizione della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato il lodo nella parte in cui dichiarava nulla la costituzione di un difensore, ha chiarito che il vizio attinente alla
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costituzione era rilevante non in quanto vizio formale ma se implica un vulnus al principio del contraddittorio, il che nella fattispecie che occupa non è avvenuto.
§§§
In secondo luogo, la doglianza è comunque nel merito infondata perché il ricorso per la nomina dell'arbitro ex art. 810 c.p.c. rappresenta l'inizio del procedimento arbitrale, con ogni conseguenza in ordine alla determinazione degli effetti della domanda giudiziale (in termini Cass 17099 del 10.7.2013, formatasi in vigenza della precedente disciplina ma senz'altro valida per quella qui applicabile).
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto da la procura ad litem Parte_1 rilasciata all'avv. Giovanni Taglialatela dalla Commissione Straordinaria con delibera n. 58 del 26.10.2017 per il ricorso ex art. 810 c.p.c. volto alla nomina del terzo arbitro, poi effettivamente disposta dal presidente del tribunale di santa Maria Capua Vetere (R.G.V.G.
n. 2492/2017), è ben sufficiente per lo svolgimento di tutta la fase arbitrale successiva (cf. delibera citata in atti). Con precedente delibera prot. n. 4774 del 30.6.2017 la Commissione
Straordinaria nominava il proprio arbitro e delibera di promuovere l'arbitrato nei confronti della società per l'accertamento degli inadempimenti di cui all'atto di Parte_1
risoluzione del contratto del 20.12.2016 (cf delibera prot. N. 4774 del 2017 in atti).
Analoghe considerazioni valgono per il mandato rilasciato dalla all'avv. Parte_1
in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel procedimento n. 2492/2017 CP_4
v.g. (cf doc. 16 a e 16 b di parte appellante).
§§§
4.2.3. Con ulteriore motivo la società concessionaria denuncia nullità-inesistenza della nomina sia dell'avv. Barca quale suo arbitro sia dell'avv. Monica Ippolito quale arbitro del
CP_2
La questione che non vi sia una regolare nomina ad arbitro dell'avv. Monica Ippolito e che la nomina dell'avv. Barca sia stata effettuata in data 13 marzo 2018 dal legale della Pt_1
a verbale, dinanzi al presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si dimostra
[...]
infondata in considerazione del combinato disposto degli artt. 817 e 829 co. 1, n. 2, c.p.c., a mente del quale la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri la regolare costituzione e nomina degli arbitri, non può per questo motivo impugnare il lodo.
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L'art. 829, co. 1, n. 2 e n. 3, c.p.c. prevede che il lodo possa essere impugnato se “gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale”. Sussiste, a carico delle parti,
l'onere di dedurre con eccezione il vizio di incapacità o di irregolarità della nomina degli arbitri nel corso del giudizio arbitrale (“purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale”).
Il motivo in esame è inammissibile, atteso che la questione non è mai stata dedotta dinanzi al collegio arbitrale.
§§§
4.2.4. Con ulteriore doglianza denuncia nullità del lodo ex art. 829, co. 4, n. 2 Parte_1 ovvero erronea pronuncia circa il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione per esserne munita la Corte dei Conti (cf. pagina 26 dell'appello).
Gli arbitri hanno respinto sia l'eccezione di difetto di giurisdizione sia le istanze di improcedibilità e di sospensione del giudizio per connessione con il giudizio tributario sul rilievo che il giudizio instaurato coevamente presso la Corte dei Conti aveva ad oggetto non i canoni idrici ma i tributi, dunque era connesso solo parzialmente dal punto di vista oggettivo, e non vi era motivo per sospendere o dichiarare improcedibile la domanda, come consentito dall'art. 819 ter c.p.c..
Ritiene la Corte che non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, avendo la domanda proposta agli arbitri contenuto di ordinaria azione civilistica di risarcimento del danno da inadempimento, domanda che può sommarsi a quella di responsabilità contabile ma non coincide con essa.
Tanto si ritiene anche sulla scorta di quanto osservato in fattispecie analoga, con parte la stessa con cui la Cassazione afferma che “l'azione di risarcimento dei danni Parte_1
erariali e la possibilità per le amministrazioni interessate di promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità restano, anche quando investano i medesimi fatti materiali, reciprocamente indipendenti, integrando le eventuali interferenze tra i giudizi una questione di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile e non di giurisdizione (da ult. Cass. Sez. Un. 20701/2013, 25495/2009, 10667/2009”, rilevando, altresì, che “…la responsabilità amministrativo-contabile può essere accertata esclusivamente davanti alla speciale giurisdizione competente, mentre quella di cui si
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discute in sede di giurisdizione ordinaria è esclusivamente la (concorrente) responsabilità civile, nella specie di carattere contrattuale” (così in motivazione Cass SU sent. n.
25040/2016).
Non vi è dubbio, alla stregua degli atti del lodo, in particolare delle diverse memorie difensive del di precisazione della domanda, che il giudizio arbitrale abbia avuto CP_2 ad oggetto l'ordinaria azione civilistica di inadempimento contrattuale e risoluzione del contratto, con la richiesta di condanna al pagamento di quanto dovuto anche a titolo risarcitorio.
Dunque, l'azione civilistica di risoluzione per inadempimento e di risarcimento e l'azione di responsabilità contabile sono giudizi distinti;
non è stato promosso nessun giudizio di conto nella fattispecie che occupa, contrariamente a quanto sostiene al solo fine Parte_1
di invalidare il lodo.
§§§
4.2.5. L'impugnante con successivo motivo denuncia violazione del principio del contradditorio.
Con questo motivo espone, preliminarmente, un riepilogo dei verbali delle Parte_1
riunioni degli arbitri che non contiene nessuna censura, se non la lamentela che più volte le parti hanno modificato le conclusioni, in particolare il Comune;
quindi afferma che vi è
“falso procedurale” per il fatto che nel corso dell'ultima riunione degli arbitri il Collegio arbitrale (come risulta nel verbale) invitava i difensori a precisare le rispettive domande, senza dichiarare chiusa l'istruttoria e senza invitare le parti a concludere né assegnava un termine per rassegnare le rispettive conclusioni, semplicemente si riservava e poi emetteva il lodo.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura la modifica delle conclusioni, non essendo dedotta alcuna irregolarità procedurale né violazione del contraddittorio.
Il motivo è infondato nella parte in cui critica il Collegio per aver deciso dopo aver invitato le parti a precisare le domande, atteso che non esiste assolutamente l'imposizione di una formula sacramentale per preannunciare la riserva in decisione.
Si rimarca che la censura non denuncia la violazione di precise regole procedurali prestabilite.
§§§
_______________________________________________________________________________ n. 872/2019 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 10 di 13 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4.2.6. Con ulteriore motivo (pag. 34) deduce l'annullabilità del lodo ex art. 829 Parte_1
co. 1 n. 11 e dell'art. 823 n. 5 c.p.c. per motivazione carente e apparente con conseguente impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione assunta.
Censura il lodo per essere un acritico copia e incolla e per l'impossibilità di far ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione.
La censura è infondata, proprio alla stregua delle disposizioni che da parte appellante si assumono violate, gli art. 829 co. 1 n. 1 e 823 n. 5 c.p.c..
A prescindere dalla fondatezza nel merito delle doglianze svolte, nessuno dei casi di nullità include il vaglio sull'uso del copia e incolla, sulla completezza, ragionevolezza, coerenza e comprensibilità della motivazione: si rinvia alla piana lettura dell'art. 829 co. 1 n. 1, ed alla sua prescrizione di nullità soltanto “se il lodo contiene disposizioni contradditorie”, il che non è nemmeno allegato, e dell'art. 823 n. 5 c.p.c., che impone “l'esposizione sommaria”, che non manca affatto nella decisione impugnata. In definitiva le apparenti censure per motivazione carente dissimulano censure di merito inammissibili.
§§§
4.2.7. Critica, poi, il lodo l'impugnante per il difetto di potere della Commissione straordinaria - nominata a norma dell'art. 143 del D. LGS. 267/2000 - nel deliberare il ricorso agli arbitri, attesa la preesistente dichiarazione di dissesto;
allega che l'organo competente per la verifica dei danni cagionati all'Ente per fatti ed atti della gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato sarebbe la Commissione straordinaria di liquidazione;
conclude, sul punto, denunciando che il difetto di potere si traduce in inesistenza degli atti procedurali e prodromici necessari alla validità del lodo.
Il motivo è inammissibile ridondando in vizio di nomina degli arbitri, non eccepito tempestivamente ex artt. 817 ter e 829 c.p.c..
Lo stesso è altresì infondato.
Risulta legittima e proveniente dall'organo munito dei poteri la delibera di ricorrere agli arbitri emessa dalla Commissione Straordinaria, organo di amministrazione dell'Ente dopo che il Consiglio Comunale è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate da 10 consiglieri su sedici (cf Decreto Presidenziale 15 maggio 2017), mentre l'Organo straordinario di liquidazione ha compiti relativi alla rilevazione della massa passiva, al suo
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pagamento, alla definizione della massa attiva ed alla gestione finanziaria a fini di rimettere in equilibrio il bilancio dell'Ente (cf artt. 252 e ss.. TUEL).
In conformità a pronuncia della Suprema Corte, si soggiunge che “Dalla dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale nè alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (conf. Cass. n. 1191 del 2001, riguardo al previgente e similare del D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 81, comma 2, come sostituito dal D.Lgs. n. 336 del 1996, art.
21; conf. Cass. n. 15498 del 2001). Dunque, l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale nè, come si è visto, si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (Cass. n. 1097 del 2010), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Cass., sez. un., n. 16059 del 2001)” (così Cass. Sez. V, sent. n. 16959 dell'11/08/2016 n. 16959).
§§§
4.2.8. Con l'ultimo motivo la chiede la nullità del lodo per mancata osservanza Parte_1 di regole di diritto ai sensi dell'art. 829 co. 2 c.p.c. ante riforma.
La censura è infondata, applicandosi la normativa come riformata dal d. lgs 40/2006 come esposto in premessa.
Ogni altra questione, eccezione o difesa è assorbita.
§§§
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. n. 147/2022, con riferimento per il valore della controversia allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di alta complessità.
Deve altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
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P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, avverso il lodo arbitrale sottoscritto e depositato il 20.11.2018, così provvede:
--Rigetta l'impugnazione e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato;
--Condanna il fallimento di in persona del Parte_1
curatore alla refusione in favore del delle spese di lite Controparte_2 relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 14.000,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
--Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Napoli il 22.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
_______________________________________________________________________________ n. 872/2019 r.g.a.c.c. Sentenza Oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 872 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, di impugnativa del lodo arbitrale rituale sottoscritto e depositato in data 20.11.2018.
TRA
n. 59/2019 pronunciato dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 61/2019 (c.f. e p.iva: ), in persona P.IVA_1
del curatore dott. (c.f.: ), rappresentato e difeso in CP_1 C.F._1
virtù di autorizzazione data con decreto del Giudice Delegato, dott.ssa Maria Grazia
Lamonica, reso in data 17 novembre 2019, nonché giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione, dall'avv. Sergio Locoratolo (c.f.: del C.F._2
Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Andrea
d'Isernia n. 38.
Impugnante
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(p.iva: come indicato nella Controparte_2 P.IVA_2
nota di iscrizione a ruolo), rappresentato e difeso, giusta delibera della Commissione straordinaria in data 5.04.2019 e mandato ad litem in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanni Taglialatela (c.f.: ), elettivamente domiciliato C.F._3 insieme al difensore presso lo studio dell'avv. Salvatore Ruoppolo, in Napoli, Vico Vasto a
Capuana.
Impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il contratto di appalto oggetto del lodo e le vicende che hanno portato alla nomina del collegio arbitrale ed al conseguente giudizio degli arbitri
All'esito di gara indetta previa delibera di giunta Comunale del 5.04.2006 (cf doc. n. 2 della produzione di parte appellata), con contratto di appalto stipulato in data 27.12.2006 il ha affidato in concessione alla il servizio di Controparte_2 Parte_1
gestione e riscossione delle entrate comunali tributarie, patrimoniali ed extra tributarie (cf. doc. n. 1 della produzione di parte del appellato), prevedendosi, con capitolato CP_2
allegato al bando di gara, approvato il 6.04.2006 (cf. doc. n. 3 della produzione di parte appellata), la devoluzione ad arbitri delle relative controversie (cf. art. 22 del richiamato capitolato speciale).
Il capitolato speciale, datato 6 aprile 2006, unitamente al bando di gara è stato sottoscritto per accettazione dalla che è risultata aggiudicataria dell'appalto come da Parte_1
verbale finale della Commissione di Gara del 13 luglio 2006.
L'Amministrazione comunale veniva dichiarata decaduta per dimissioni di n. 10 consiglieri;
il Prefetto nominava il Commissario straordinario il quale, con delibera n. 7 del
1°.12.2016, dichiarava il dissesto finanziario.
In seguito, con DPR in data 3.02.2017 veniva nominata la Commissione straordinaria di liquidazione;
con successivo DPR in data 15.05.2017 il Commissario straordinario prefettizio veniva sostituito dalla Commissione straordinaria, la quale decideva di dare inizio al procedimento arbitrale per la definizione della controversia relativa alla risoluzione per inadempimento del contratto con Parte_1
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Senza tener conto delle successive rinegoziazioni del contratto e proroghe - avutesi tra il
2012 ed il 2014, che secondo la prospettazione dell'appellante hanno risolto la clausola arbitrale – il con delibera n. 13 in data 30 giugno 2017, adottata dalla CP_2
Commissione straordinaria, statuiva di promuovere il giudizio arbitrale, designava l'avv.
Monica Ippolito quale proprio arbitro ed invitava la società concessionaria a nominare un proprio arbitro.
Per la nomina del terzo arbitro, in difetto di accordo veniva promosso apposito procedimento di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale di santa Maria Capua Vetere.
Con provvedimento in data 21.05.2018 il Presidente del tribunale di Santa Maria Capua
Vetere designava l'avv. Giuseppe Sparano quale terzo componente con funzione di
Presidente del collegio arbitrale.
§§§
2. Le richieste del CP_2
Con il ricorso per la nomina arbitrale e mediante le successive precisazioni della domanda formulate dinanzi agli arbitri, il con il patrocinio dell'avv. CP_2 Controparte_2
Giovanni Taglialatela chiedeva:
-- di accertare le responsabilità del concessionario per gli inadempimenti nella gestione delle entrate extratributarie ovvero della gestione del servizio idrico, con conseguente condanna a titolo di risarcimento danni e rimborso somme di euro 5.665.265,49 a titolo di canoni idrici maturati, certificati dalla stessa IAP e non versati né discaricati, dal 2006 al
2015; di accertare e condannare la a pagare gli importi trattenuti a titolo di spese Parte_1
legali di condanna nel contenzioso con i cittadini presso il giudice di pace di Arienzo, comprese le somme a titolo di canoni idrici che il è stato costretto a rimborsare per CP_2
effetto dei contenziosi, per l'importo complessivo di euro 629.1065,33.
§§§
3. Il decisum del lodo arbitrale oggetto di impugnativa
Il lodo arbitrale rituale, sottoscritto e depositato il giorno 20 novembre 2018 presso lo studio dell'arbitro avv. Monica Ippolito, in San Felice a Cancello (CE) alla Piazza Giovanni
XXIII n. 26 quale sede fissata per il procedimento arbitrale, notificato il 4 gennaio 2019 a mezzo pec, pronunciato all'unanimità dal Collegio Arbitrale composto dall'avv. Giuseppe
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Sparano, nella qualità di Presidente, nonché dagli arbitri avv. Monica Ippolito ed avv.
Giovanna Barca, contiene il seguente dispositivo:
“- in accoglimento parziale della domanda del , CP_2 Controparte_2
Par condanna la al pagamento a favore del detto Comune dell'importo di complessivi euro
5.665.265,49, oltre interessi dalla data della pronuncia e sino al soddisfacimento;
- in
Par accoglimento parziale della domanda riconvenzionale della , condanna il
[...]
al pagamento a favore della detta Controparte_2 Parte_1
con sede in Cardito (NA) alla via Villaggio 5, C.F.
[...] P.IVA_1 dell'importo di euro 396.948,55; - con compensazione delle spese legali”.
§§§
3.1. Con la presente impugnazione la ha chiesto all'adita Corte di dichiarare la Parte_1
nullità del lodo arbitrale, sia ai sensi delle norme anteriori alla novella di cui al D. Lgs.
40/2006, sia, in alternativa, secondo le norme del codice di rito come riformulate dalla predetta riforma;
e, ove si ritenga il lodo annullabile, di respingere nel merito tutte le domande formulate dal . Controparte_2
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione in data 20 maggio 2019 si è costituito il , che ha replicato a tutti i motivi e con varie Controparte_2 argomentazioni ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione chiedendone il rigetto.
Fissata l'udienza per la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, per il
12 giugno 2019, all'esito la Corte ha sospeso l'esecutività del lodo, rinviando al 9 dicembre
2020 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, nella quale si è poi costituita la curatela del nelle Controparte_3 Parte_1
more dichiarato, è stata poi rinviata più volte per il carico del ruolo.
All'udienza in trattazione scritta del 20 marzo 2024, viste le note scritte tempestivamente depositate da entrambe le parti, la Corte, con ordinanza resa in data 25.03.2024 e ritualmente comunicata lo stesso giorno, ha introitato il giudizio in decisione fissando, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini ordinari di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. .
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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4. Motivi di impugnazione del lodo
4.1. Premessa sulla disciplina applicabile ratione temporis
In via preliminare, la difesa dell'impugnante, che insiste sull'applicabilità della normativa del lodo ante riforma del 2006, impone un chiarimento sulle norme vigenti ratione temporis.
Orbene, il capo V del titolo VIII del libro IV è stato interamente sostituito dal d.lgs.
40/2006; pertanto, la regola di giudizio, che occorre, si rinviene nell'art. 27, co. 4, del citato decreto: “le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” (il decreto è entrato in vigore il 2 marzo 2006).
Nel caso di specie la domanda di arbitrato, del 2017, è ampiamente successiva all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, sicché non vi è dubbio circa l'applicabilità al caso di specie della disciplina introdotta con il d.lgs. 40/2006.
A fronte di detti principi, di stretta applicazione, si dimostra del tutto evanescente la pretesa che la clausola compromissoria sia venuta in essere giuridicamente ben prima del 5 aprile
2006, data di emanazione del bando di gara (il che scongiura qualunque dubbio interpretativo in limine litis sulla disciplina vincolante ratione temporis), sul presupposto che certamente esso – quale atto preparato prima del bando - sarà stato formulato ben prima di marzo 2006, traducendosi, poi, la sottoscrizione da parte dell'aspirante alla gara, in un atto obbligato.
Pare appena il caso di aggiungere che la difesa in esame è una mera ipotesi, inconsistente fattualmente e priva di qualunque valore giuridico.
§§§
4.2. Esame dei motivi
La ora sottoposta a procedura fallimentare, costituitasi in corso di causa con il Parte_1
curatore, ha proposto impugnazione del lodo, che è infondata e merita di essere respinta, per i seguenti motivi.
4.2.1. Con un primo motivo denuncia nullità ed inesistenza materiale della clausola compromissoria, ex art. 829, co. 1, n. 1 c.p.c., atteso che la relativa pattuizione, contenuta nel capitolato speciale allegato al bando di gara, è stata revocata. In particolare, espone che
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con atto in data 26.11.2012 rep. Comunale 225 si prevedeva che eventuali controversie sarebbero state devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario, statuizione ribadita con atto del 31.12.2014 rep. Comunale n. 262.
Il sul punto, replica che il motivo è inammissibile, atteso che ex art. 817 c.p.c. CP_2
non può più porsi in contestazione la convenzione di arbitrato se la questione non è stata eccepita dinanzi agli arbitri entro il primo momento utile.
È si vero che l'impugnazione per nullità del lodo è, in primo luogo, ammessa se, ex art. 829, co. 1, n. 1, c.p.c.: “la convenzione di arbitrato è invalida”; ma è anche vero che subito dopo aver previsto questa ipotesi di nullità del lodo, la norma citata aggiunge l'inciso:
“ferma la disposizione dell'articolo 817, III comma”.
Ne consegue, secondo la piana lettura della disposizione contenuta nell'art. 817 co. 3,
c.p.c., che la parte la quale nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri non abbia eccepito l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato non potrà per questo motivo impugnare il lodo, a meno che non si tratti di “controversia non arbitrabile”.
Più in generale, tutti i vizi che possono colpire la convenzione di arbitrato seguono il regime proprio dell'annullabilità: la mancata tempestiva eccezione comporta la convalida del vizio originario.
La difesa del trova dunque accoglimento, atteso il tenore letterale dell'art. 817 CP_2
citato, tale invalidità non può essere fatta valere in sede di impugnazione se il relativo vizio non è stato prima rilevato nel corso del processo arbitrale.
§§§
4.2.2. Con successiva doglianza parte impugnante denuncia l'inesistenza materiale della Part procura del difensore di per il procedimento arbitrale, avv. , ma anche di quello CP_4
del comune di , avv. Giovanni Taglialatela, ai quali sarebbe stato Controparte_2
conferito solo il mandato per promuovere il procedimento ex art. 810 c.p.c. per la nomina dell'arbitro.
La doglianza è infondata sotto più profili.
Il terzo comma dell'art. 816 bis c.p.c. prevede che le parti possano stare in arbitrato per mezzo di difensori, il che significa che non è necessaria la rappresentanza o l'assistenza di un difensore.
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In caso di nomina, non si applica l'art. 83 del c.p.c. e la procura ai difensori può essere rilasciata oralmente nel corso delle sedute arbitrali, o in qualsiasi atto del processo, con sottoscrizione autenticata dallo stesso rappresentante.
Il carattere facoltativo della difesa tecnica è il punto qualificante – in materia de qua – della disciplina introdotta con la riforma del 2006, in particolare nel nuovo art. 816 bis c.p.c., con cui il legislatore, per la prima volta, ha esplicitamente regolato l'istituto della difesa nel giudizio arbitrale. Il secondo comma della norma, nel prevedere il ricorso all'assistenza di un difensore, si esprime, infatti, in termini di mera facoltatività, disponendo che «le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori» e dunque conferma la possibilità per le parti in contesa di difendersi personalmente davanti agli arbitri.
Se è facoltativo il ricorso all'assistenza di un difensore, non può predicarsi la necessità, qualora le parti decidano di avvalersene, del previo conferimento di un mandato ad litem.
Dunque, il fatto che il mandato ad litem venga talvolta rilasciato nelle forme previste per il giudizio ordinario, mediante procura in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio, autenticata dal difensore, non significa che tale modalità di designazione rappresenti un obbligo, rimanendo una mera facoltà.
Ad ogni modo, discende ad opinione del Collegio dal principio della libertà delle forme che l'eventuale nullità della procura non costituisce causa di nullità del lodo, rimarcandosi che il vizio denunciato non è affatto previsto dal legislatore tra i casi di nullità del lodo.
Infatti, non è stato allegato e non risulta che vi fosse tra le parti la pattuizione di regole particolari processuali di svolgimento del lodo, tantomeno quelle del codice di rito sul rilascio della procura. Per questo, può farsi riferimento al disposto del n. 7 dell'art. 829
c.p.c. che contempla tra i casi di nullità del lodo il seguente: “7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata”. Nessuna pattuizione risulta, né è stata allegata, nel senso della necessità di procura come richiesta nel processo civile ordinario.
La curatela della invoca a suo favore un precedente della Suprema Corte del Parte_1
2018 (cf ords. N. 5835 del 9.03.2018), la cui rilevanza pratica nel caso che occupa non è dirimente in suo favore. Il giudice di legittimità nella invocata pronuncia, confermando la statuizione della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato il lodo nella parte in cui dichiarava nulla la costituzione di un difensore, ha chiarito che il vizio attinente alla
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costituzione era rilevante non in quanto vizio formale ma se implica un vulnus al principio del contraddittorio, il che nella fattispecie che occupa non è avvenuto.
§§§
In secondo luogo, la doglianza è comunque nel merito infondata perché il ricorso per la nomina dell'arbitro ex art. 810 c.p.c. rappresenta l'inizio del procedimento arbitrale, con ogni conseguenza in ordine alla determinazione degli effetti della domanda giudiziale (in termini Cass 17099 del 10.7.2013, formatasi in vigenza della precedente disciplina ma senz'altro valida per quella qui applicabile).
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto da la procura ad litem Parte_1 rilasciata all'avv. Giovanni Taglialatela dalla Commissione Straordinaria con delibera n. 58 del 26.10.2017 per il ricorso ex art. 810 c.p.c. volto alla nomina del terzo arbitro, poi effettivamente disposta dal presidente del tribunale di santa Maria Capua Vetere (R.G.V.G.
n. 2492/2017), è ben sufficiente per lo svolgimento di tutta la fase arbitrale successiva (cf. delibera citata in atti). Con precedente delibera prot. n. 4774 del 30.6.2017 la Commissione
Straordinaria nominava il proprio arbitro e delibera di promuovere l'arbitrato nei confronti della società per l'accertamento degli inadempimenti di cui all'atto di Parte_1
risoluzione del contratto del 20.12.2016 (cf delibera prot. N. 4774 del 2017 in atti).
Analoghe considerazioni valgono per il mandato rilasciato dalla all'avv. Parte_1
in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel procedimento n. 2492/2017 CP_4
v.g. (cf doc. 16 a e 16 b di parte appellante).
§§§
4.2.3. Con ulteriore motivo la società concessionaria denuncia nullità-inesistenza della nomina sia dell'avv. Barca quale suo arbitro sia dell'avv. Monica Ippolito quale arbitro del
CP_2
La questione che non vi sia una regolare nomina ad arbitro dell'avv. Monica Ippolito e che la nomina dell'avv. Barca sia stata effettuata in data 13 marzo 2018 dal legale della Pt_1
a verbale, dinanzi al presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si dimostra
[...]
infondata in considerazione del combinato disposto degli artt. 817 e 829 co. 1, n. 2, c.p.c., a mente del quale la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri la regolare costituzione e nomina degli arbitri, non può per questo motivo impugnare il lodo.
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L'art. 829, co. 1, n. 2 e n. 3, c.p.c. prevede che il lodo possa essere impugnato se “gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale”. Sussiste, a carico delle parti,
l'onere di dedurre con eccezione il vizio di incapacità o di irregolarità della nomina degli arbitri nel corso del giudizio arbitrale (“purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale”).
Il motivo in esame è inammissibile, atteso che la questione non è mai stata dedotta dinanzi al collegio arbitrale.
§§§
4.2.4. Con ulteriore doglianza denuncia nullità del lodo ex art. 829, co. 4, n. 2 Parte_1 ovvero erronea pronuncia circa il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione per esserne munita la Corte dei Conti (cf. pagina 26 dell'appello).
Gli arbitri hanno respinto sia l'eccezione di difetto di giurisdizione sia le istanze di improcedibilità e di sospensione del giudizio per connessione con il giudizio tributario sul rilievo che il giudizio instaurato coevamente presso la Corte dei Conti aveva ad oggetto non i canoni idrici ma i tributi, dunque era connesso solo parzialmente dal punto di vista oggettivo, e non vi era motivo per sospendere o dichiarare improcedibile la domanda, come consentito dall'art. 819 ter c.p.c..
Ritiene la Corte che non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, avendo la domanda proposta agli arbitri contenuto di ordinaria azione civilistica di risarcimento del danno da inadempimento, domanda che può sommarsi a quella di responsabilità contabile ma non coincide con essa.
Tanto si ritiene anche sulla scorta di quanto osservato in fattispecie analoga, con parte la stessa con cui la Cassazione afferma che “l'azione di risarcimento dei danni Parte_1
erariali e la possibilità per le amministrazioni interessate di promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità restano, anche quando investano i medesimi fatti materiali, reciprocamente indipendenti, integrando le eventuali interferenze tra i giudizi una questione di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile e non di giurisdizione (da ult. Cass. Sez. Un. 20701/2013, 25495/2009, 10667/2009”, rilevando, altresì, che “…la responsabilità amministrativo-contabile può essere accertata esclusivamente davanti alla speciale giurisdizione competente, mentre quella di cui si
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discute in sede di giurisdizione ordinaria è esclusivamente la (concorrente) responsabilità civile, nella specie di carattere contrattuale” (così in motivazione Cass SU sent. n.
25040/2016).
Non vi è dubbio, alla stregua degli atti del lodo, in particolare delle diverse memorie difensive del di precisazione della domanda, che il giudizio arbitrale abbia avuto CP_2 ad oggetto l'ordinaria azione civilistica di inadempimento contrattuale e risoluzione del contratto, con la richiesta di condanna al pagamento di quanto dovuto anche a titolo risarcitorio.
Dunque, l'azione civilistica di risoluzione per inadempimento e di risarcimento e l'azione di responsabilità contabile sono giudizi distinti;
non è stato promosso nessun giudizio di conto nella fattispecie che occupa, contrariamente a quanto sostiene al solo fine Parte_1
di invalidare il lodo.
§§§
4.2.5. L'impugnante con successivo motivo denuncia violazione del principio del contradditorio.
Con questo motivo espone, preliminarmente, un riepilogo dei verbali delle Parte_1
riunioni degli arbitri che non contiene nessuna censura, se non la lamentela che più volte le parti hanno modificato le conclusioni, in particolare il Comune;
quindi afferma che vi è
“falso procedurale” per il fatto che nel corso dell'ultima riunione degli arbitri il Collegio arbitrale (come risulta nel verbale) invitava i difensori a precisare le rispettive domande, senza dichiarare chiusa l'istruttoria e senza invitare le parti a concludere né assegnava un termine per rassegnare le rispettive conclusioni, semplicemente si riservava e poi emetteva il lodo.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura la modifica delle conclusioni, non essendo dedotta alcuna irregolarità procedurale né violazione del contraddittorio.
Il motivo è infondato nella parte in cui critica il Collegio per aver deciso dopo aver invitato le parti a precisare le domande, atteso che non esiste assolutamente l'imposizione di una formula sacramentale per preannunciare la riserva in decisione.
Si rimarca che la censura non denuncia la violazione di precise regole procedurali prestabilite.
§§§
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4.2.6. Con ulteriore motivo (pag. 34) deduce l'annullabilità del lodo ex art. 829 Parte_1
co. 1 n. 11 e dell'art. 823 n. 5 c.p.c. per motivazione carente e apparente con conseguente impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione assunta.
Censura il lodo per essere un acritico copia e incolla e per l'impossibilità di far ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione.
La censura è infondata, proprio alla stregua delle disposizioni che da parte appellante si assumono violate, gli art. 829 co. 1 n. 1 e 823 n. 5 c.p.c..
A prescindere dalla fondatezza nel merito delle doglianze svolte, nessuno dei casi di nullità include il vaglio sull'uso del copia e incolla, sulla completezza, ragionevolezza, coerenza e comprensibilità della motivazione: si rinvia alla piana lettura dell'art. 829 co. 1 n. 1, ed alla sua prescrizione di nullità soltanto “se il lodo contiene disposizioni contradditorie”, il che non è nemmeno allegato, e dell'art. 823 n. 5 c.p.c., che impone “l'esposizione sommaria”, che non manca affatto nella decisione impugnata. In definitiva le apparenti censure per motivazione carente dissimulano censure di merito inammissibili.
§§§
4.2.7. Critica, poi, il lodo l'impugnante per il difetto di potere della Commissione straordinaria - nominata a norma dell'art. 143 del D. LGS. 267/2000 - nel deliberare il ricorso agli arbitri, attesa la preesistente dichiarazione di dissesto;
allega che l'organo competente per la verifica dei danni cagionati all'Ente per fatti ed atti della gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato sarebbe la Commissione straordinaria di liquidazione;
conclude, sul punto, denunciando che il difetto di potere si traduce in inesistenza degli atti procedurali e prodromici necessari alla validità del lodo.
Il motivo è inammissibile ridondando in vizio di nomina degli arbitri, non eccepito tempestivamente ex artt. 817 ter e 829 c.p.c..
Lo stesso è altresì infondato.
Risulta legittima e proveniente dall'organo munito dei poteri la delibera di ricorrere agli arbitri emessa dalla Commissione Straordinaria, organo di amministrazione dell'Ente dopo che il Consiglio Comunale è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate da 10 consiglieri su sedici (cf Decreto Presidenziale 15 maggio 2017), mentre l'Organo straordinario di liquidazione ha compiti relativi alla rilevazione della massa passiva, al suo
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pagamento, alla definizione della massa attiva ed alla gestione finanziaria a fini di rimettere in equilibrio il bilancio dell'Ente (cf artt. 252 e ss.. TUEL).
In conformità a pronuncia della Suprema Corte, si soggiunge che “Dalla dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale nè alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (conf. Cass. n. 1191 del 2001, riguardo al previgente e similare del D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 81, comma 2, come sostituito dal D.Lgs. n. 336 del 1996, art.
21; conf. Cass. n. 15498 del 2001). Dunque, l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale nè, come si è visto, si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (Cass. n. 1097 del 2010), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Cass., sez. un., n. 16059 del 2001)” (così Cass. Sez. V, sent. n. 16959 dell'11/08/2016 n. 16959).
§§§
4.2.8. Con l'ultimo motivo la chiede la nullità del lodo per mancata osservanza Parte_1 di regole di diritto ai sensi dell'art. 829 co. 2 c.p.c. ante riforma.
La censura è infondata, applicandosi la normativa come riformata dal d. lgs 40/2006 come esposto in premessa.
Ogni altra questione, eccezione o difesa è assorbita.
§§§
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. n. 147/2022, con riferimento per il valore della controversia allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di alta complessità.
Deve altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
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P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, avverso il lodo arbitrale sottoscritto e depositato il 20.11.2018, così provvede:
--Rigetta l'impugnazione e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato;
--Condanna il fallimento di in persona del Parte_1
curatore alla refusione in favore del delle spese di lite Controparte_2 relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 14.000,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
--Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Napoli il 22.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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