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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/08/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Alessandro CARRA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1828 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Cristina Mastroleo, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina CP_1 C.F._2
Mastroleo, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio.
All'udienza del 7 luglio 2025, le parti hanno precisato, come riportato in verbale, le richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data
22.6.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 23.4.2025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito civile il 22.11.2018 in Alliste (LE); di essersi separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi e omologati con decreto del Tribunale di Lecce Per_ in data 26.7.2021; che dalla loro unione erano nati le figlie il 3.2.2019 e, a separazione già omologata, il 15.1.2023, senza, tuttavia, aver ripreso la convivenza familiare;
di avere sempre, da allora, vissuto Per_2 separati, nonostante la nascita della piccola essendo venuta meno la comunione materiale e Per_2 spirituale tra le parti, e che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio da loro contratto, alle seguenti condizioni, indicate in ricorso: “1. i coniugi che già di fatto hanno già residenze diverse sin da prima della separazione legale, sono liberi ciascuno di trasferire la propria residenza a condizione che il luogo prescelto non sia incompatibile con l'esercizio del diritto di visita Per_ Per_ concordato in favore delle figlie minori e;
2. Le figlie minori e sono affidate in via condivisa a entrambi i genitori, che Persona_3 Persona_4 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le figlie di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la loro salute saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Le minori abiteranno stabilmente con la madre, presso l'abitazione sita in Alliste alla via delle Rose n.54, di proprietà del padre e che verrà assegnata alla medesima nella sua qualità di genitore collocatario delle figlie minori e presso la quale, con il consenso del sig. ella si è già trasferita. CP_1
4. Il padre potrà vedere le dette figlie minori e tenerle con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) in considerazione dell'età delle minori e ferma restando la possibilità di revisione del presente accordo, i coniugi si impegnano ad attuare il più ampio diritto di visita, nel senso che il padre potrà vedere e tenere con sé le piccole ogni qualvolta ciò sarà possibile, compatibilmente con le esigenze lavorative proprie e con quelle legate alla tenera età delle bimbe e previo accordo telefonico con la sig.ra di almeno “mezza giornata”. Parte_1
I coniugi stabiliscono che negli orari concordati, il padre potrà tenere le minori presso la propria di abitazione ovvero presso l'abitazione dei propri genitori sita in via IV novembre n.49, ove già alloggia dal momento della separazione di fatto,
e che sarà il medesimo a ricondurle dalla madre ovvero quest'ultima a prenderle con sé a seconda delle intese di volta in volta raggiunte in considerazione anche dei rispettivi impegni lavorativi e personali.
I coniugi sono sin d'ora d'accordo che in caso di loro impedimento e/o impegno lavorativo e salvo diverso accordo, le piccole possano stare presso l'abitazione dei nonni paterni o materni che hanno dato la loro disponibilità a prendersene cura.
b) Solo al fine di evitare l'insorgere di potenziali contrasti, i coniugi stabiliscono che: Per_ Per_
- in relazione alle festività natalizie e pasquali, le piccole e trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale con il padre e quello di Natale con la madre (in orari e modalità che i coniugi stabiliranno di volta in volta) e sempre ad anni alterni, le medesime trascorreranno il 31 dicembre con il padre ed il 1° gennaio con la madre (in orari e modalità che i coniugi stabiliranno di volta in volta in volta) e così per il giorno di Pasqua e Pasquetta che verranno trascorsi dalle piccole ad anni alterni rispettivamente con l'uno e con l'altro genitore (in orari e modalità che i coniugi stabiliranno di volta in volta in volta), salvo diverso accordo tra le parti, nella comune ottica del bene preminente delle minori;
c) in relazione al diritto di visita del padre:
- il padre potrà tenere le minori con sé due pomeriggi infrasettimanali da concordarsi (salvo impedimenti lavorativi del padre medesimo ovvero altri impegni delle minori) in orari e con modalità che verranno di volta in volta stabiliti dai coniugi;
- il padre potrà, altresì, tenere le figliolette con sé a fine settimana alterni nel corso dei quali il sig. prenderà CP_1 le bimbe o il sabato o la domenica, secondo gli accordi di volta in volta presi con la sig.ra Parte_1
- i coniugi acconsentono sin d'ora che possano essere anche in nonni paterni e materni a prendere e riaccompagnare le piccole da e presso la madre e/o il padre ovvero altra persona di comune fiducia di entrambi;
- i coniugi, inoltre, di comune accordo stabiliscono che il sig. possa con le medesime modalità di cui sopra CP_1 tenere con sé anche il piccolo (figlio della sola sig.ra al quale è affettivamente legato e secondo Persona_5 Parte_1 accordi assunti di volta in volta con la sig.ra e compatibilmente con gli orari ed impegni scolastici e ludici del piccolo. Parte_1
d) Inoltre, i coniugi dovranno essere reciprocamente reperibili anche quando le minori non saranno con uno di essi e ciò per l'eventualità che si rendesse necessaria la loro presenza o intervento nell'interesse delle bimbe medesime.
5. Il sig. si impegna a versare, esclusivamente a titolo di contributo al mantenimento per le sole figlie minori CP_1
Per_ Per_
e €. 400,00 (€. 200,00 per ogni singola figlia) entro il 30 (trenta) di ogni mese, somma questa che, dall'anno successivo alla omologazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sarà rivalutata, di anno in anno in base agli indici ISTAT, e che verrà corrisposta secondo modalità che i coniugi stabiliranno;
somma questa maggiorata dell'importo dell'assegno unico in relazione al quali i coniugi concordano sin d'ora sulla modalità di accredito diretto a favore della sig.ra con prestazione di consenso da parte del sig. acchè sia anche la sig.ra ad assumere ad integrale Parte_1 CP_1 Parte_1 carico fiscale i minore qualora ciò fosse più favorevole dal punto di vista economico.
I coniugi, inoltre, contribuiranno alle spese straordinarie (scolastiche, mediche escluse dal SSN, ricreative ecc.) attinenti alle necessità delle figlie minori, preventivamente concordate, nella misura del 50% a testa e secondo il Protocollo di codesto On.le Tribunale.
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale, definito in sede di separazione consensuale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7. Infine, i coniugi dichiarano sin da ora di prestarsi il reciproco consenso per l'eventuale rilascio di passaporti ed altra documentazione.”.
Le parti sono state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 7.7.2025, nel corso della quale hanno specificato le rispettive posizioni lavorative ed economiche e hanno concordemente precisato: di aver cessato la convivenza subito dopo l'omologa della separazione, a luglio 2022, e di non averla più ripresa;
che il concepimento della seconda figlia era stato frutto di un rapporto occasionale, ribadendo che non vi era mai stata riconciliazione;
di aver continuato ad incontrarsi e dialogare nell'interesse delle figlie, ma come genitori separati. All'esito della stessa udienza, quindi, entrambe le parti hanno dichiarato di voler integrare le condizioni del divorzio stabilendo che “che l'A.U.U. per le figlie sarà percepito interamente dalla madre” e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta. E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era stata omologata la separazione consensuale ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con le figlie, le condizioni indicate in ricorso, così come integrate all'udienza di comparizione del 7.7.2025, non risultano contrarie ai criteri di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Alliste (LE) il 22.11.2018 tra Parte_1
e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 8 Parte I
[...] CP_1 anno 2018, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore