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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1783/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1783/2024
Oggi 30/01/2025, alle ore 11.10, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. LOIACONO COSTANTINO Parte_1
Per , la parte personalmente priva di difensore Controparte_1
Per nessuno compare Controparte_2
Il giudice, rilevata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, dichiara la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
Il sig. dichiara di non avere alcun interesse alla nomina di un Controparte_1
difensore e che non è riuscito a restituire l'immobile oggetto di causa, poiché non ha ancora trovato una soluzione abitativa alternativa.
Il giudice invita la parte a discutere oralmente la causa. La parte discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 30/01/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1783/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Loiacono Parte_1 C.F._1
Costantino, domiciliato in Milano, via Sant'Antonio Zaccaria n. 1, presso il difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. , contumace Controparte_2 C.F._3
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “- accertare e dichiarare legittimo il diniego di rinnovo comunicato dal locatore ex art. 3 della L. 431/98 con conseguente risoluzione del contratto inter partes;
- per l'effetto, pronunciare ordinanza di rilascio dell'immobile sito in Crema alla
Via della Fiera n. 3 di proprietà del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Per parte resistente: contumace
CONCISA ESPOSIZIONE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. adiva il Tribunale di Cremona al fine di ottenere l'accoglimento Parte_1
delle domande sopraccitate.
Il ricorrente deduceva: - di avere “concesso in locazione ai sig.ri e Controparte_1 CP_1 CP_2
l'immobile sito in Crema, alla Via della Fiera n. 3, ciò in forza di contratto ad uso abitativo registrato in data 08.06.2020 al n. 001565 (serie 3T) della durata di 4 anni, decorrenti dall'01.06.2020 fino al 31.05.2024, rinnovabili per ulteriori 4 anni, salvo diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza ex art. 3 L. 431/98”;
- di avere comunicato ai conduttori con lettera raccomandata ricevuta dagli stessi in data
01.08.2023 “di volersi avvalere della facoltà di diniego del rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 3 della L. 431/98 in ragione della necessità di destinare l'immobile ad uso abitativo della sua famiglia”;
- che “nonostante i solleciti, i conduttori non hanno ad oggi riconsegnato l'immobile”.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, i sig.ri e non si costituivano in CP_1 CP_1 Controparte_2
giudizio ed erano dichiarati contumaci.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che il sig. ha stipulato con i sig.ri Parte_1
e un contratto di locazione avente ad oggetto Controparte_1 Controparte_2
l'immobile di proprietà del ricorrente sito in Crema, via Della Fiera n. 3 e identificato al catasto dei fabbricati del predetto comune al foglio 34, mapp. 188, sub 4.
I contraenti hanno espressamente previsto che “la durata della locazione è pattuita in anni
4 dal 01.06.2020 al 31.5.2024. Il contratto si rinnoverà tacitamente alla prima scadenza per un eguale periodo di anni 4, fatta salva la facoltà di diniego del rinnovo contrattuale da parte del locatore nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 1 L. 431/98, da comunicarsi al conduttore con preavviso di almeno 3 mesi, mediante l'invio di lettera raccomandata od equivalente”.
Premesso che il riferimento all'art. 2 comma 1 della L. n. 431/1998 è un evidente errore materiale, da leggersi “art. 3 comma 1 della L. n. 431/1998”, si rileva che, con comunicazione ricevuta dai resistenti in data 1.8.2023, il ricorrente ha manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dichiarando che l'immobile sarebbe stato destinato ad uso abitativo del proprio nucleo familiare e invitando i conduttori a restituire il bene entro il termine del 31.4.2024. Non vi è alcuna allegazione circa una risposta inviata dai sig.ri e . Controparte_1 Controparte_2 Orbene, considerato che il sig. ha agito nel rispetto delle disposizioni Parte_1 normative dettate in tema di “disdetta del contratto da parte del locatore”, il diritto potestativo relativo al diniego del rinnovo del contratto di locazione è stato esercitato validamente. Di talché deve essere ordinato ai sig.ri e Controparte_1 CP_2
di rilasciare immediatamente il bene di proprietà del ricorrente sito in Crema via
[...]
Della Fiera n. 3 e identificato al catasto dei fabbricati del predetto comune al foglio 34, mapp. 188, sub 4. Si precisa che, in applicazione dei principi dettati in tema di riparto dell'onere della prova, il ricorrente ha correttamente allegato l'altrui inadempimento consistente nell'omessa restituzione del bene mentre spettava ai resistenti dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo della pretesa, di cui non è stata fornita alcuna prova, stante la contumacia degli onerati.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna i sig.ri e a rilasciare Controparte_1 Controparte_2 immediatamente l'immobile sito in Crema via Della Fiera n. 3 e identificato al catasto dei fabbricati del predetto comune al foglio 34, mapp. 188, sub 4;
- condanna i sig.ri e alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite in favore del sig. , che si liquidano in euro 125,00 per spese esenti, in Parte_1
euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al
15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 30/01/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1783/2024
Oggi 30/01/2025, alle ore 11.10, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. LOIACONO COSTANTINO Parte_1
Per , la parte personalmente priva di difensore Controparte_1
Per nessuno compare Controparte_2
Il giudice, rilevata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, dichiara la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
Il sig. dichiara di non avere alcun interesse alla nomina di un Controparte_1
difensore e che non è riuscito a restituire l'immobile oggetto di causa, poiché non ha ancora trovato una soluzione abitativa alternativa.
Il giudice invita la parte a discutere oralmente la causa. La parte discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 30/01/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1783/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Loiacono Parte_1 C.F._1
Costantino, domiciliato in Milano, via Sant'Antonio Zaccaria n. 1, presso il difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. , contumace Controparte_2 C.F._3
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “- accertare e dichiarare legittimo il diniego di rinnovo comunicato dal locatore ex art. 3 della L. 431/98 con conseguente risoluzione del contratto inter partes;
- per l'effetto, pronunciare ordinanza di rilascio dell'immobile sito in Crema alla
Via della Fiera n. 3 di proprietà del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Per parte resistente: contumace
CONCISA ESPOSIZIONE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. adiva il Tribunale di Cremona al fine di ottenere l'accoglimento Parte_1
delle domande sopraccitate.
Il ricorrente deduceva: - di avere “concesso in locazione ai sig.ri e Controparte_1 CP_1 CP_2
l'immobile sito in Crema, alla Via della Fiera n. 3, ciò in forza di contratto ad uso abitativo registrato in data 08.06.2020 al n. 001565 (serie 3T) della durata di 4 anni, decorrenti dall'01.06.2020 fino al 31.05.2024, rinnovabili per ulteriori 4 anni, salvo diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza ex art. 3 L. 431/98”;
- di avere comunicato ai conduttori con lettera raccomandata ricevuta dagli stessi in data
01.08.2023 “di volersi avvalere della facoltà di diniego del rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 3 della L. 431/98 in ragione della necessità di destinare l'immobile ad uso abitativo della sua famiglia”;
- che “nonostante i solleciti, i conduttori non hanno ad oggi riconsegnato l'immobile”.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, i sig.ri e non si costituivano in CP_1 CP_1 Controparte_2
giudizio ed erano dichiarati contumaci.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che il sig. ha stipulato con i sig.ri Parte_1
e un contratto di locazione avente ad oggetto Controparte_1 Controparte_2
l'immobile di proprietà del ricorrente sito in Crema, via Della Fiera n. 3 e identificato al catasto dei fabbricati del predetto comune al foglio 34, mapp. 188, sub 4.
I contraenti hanno espressamente previsto che “la durata della locazione è pattuita in anni
4 dal 01.06.2020 al 31.5.2024. Il contratto si rinnoverà tacitamente alla prima scadenza per un eguale periodo di anni 4, fatta salva la facoltà di diniego del rinnovo contrattuale da parte del locatore nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 1 L. 431/98, da comunicarsi al conduttore con preavviso di almeno 3 mesi, mediante l'invio di lettera raccomandata od equivalente”.
Premesso che il riferimento all'art. 2 comma 1 della L. n. 431/1998 è un evidente errore materiale, da leggersi “art. 3 comma 1 della L. n. 431/1998”, si rileva che, con comunicazione ricevuta dai resistenti in data 1.8.2023, il ricorrente ha manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dichiarando che l'immobile sarebbe stato destinato ad uso abitativo del proprio nucleo familiare e invitando i conduttori a restituire il bene entro il termine del 31.4.2024. Non vi è alcuna allegazione circa una risposta inviata dai sig.ri e . Controparte_1 Controparte_2 Orbene, considerato che il sig. ha agito nel rispetto delle disposizioni Parte_1 normative dettate in tema di “disdetta del contratto da parte del locatore”, il diritto potestativo relativo al diniego del rinnovo del contratto di locazione è stato esercitato validamente. Di talché deve essere ordinato ai sig.ri e Controparte_1 CP_2
di rilasciare immediatamente il bene di proprietà del ricorrente sito in Crema via
[...]
Della Fiera n. 3 e identificato al catasto dei fabbricati del predetto comune al foglio 34, mapp. 188, sub 4. Si precisa che, in applicazione dei principi dettati in tema di riparto dell'onere della prova, il ricorrente ha correttamente allegato l'altrui inadempimento consistente nell'omessa restituzione del bene mentre spettava ai resistenti dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo della pretesa, di cui non è stata fornita alcuna prova, stante la contumacia degli onerati.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna i sig.ri e a rilasciare Controparte_1 Controparte_2 immediatamente l'immobile sito in Crema via Della Fiera n. 3 e identificato al catasto dei fabbricati del predetto comune al foglio 34, mapp. 188, sub 4;
- condanna i sig.ri e alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite in favore del sig. , che si liquidano in euro 125,00 per spese esenti, in Parte_1
euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al
15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 30/01/2025
Il giudice
Daniele Moro