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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 03/06/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
FORLEO MARIA POMPEA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dagli avvocati BAUER RAIMUND e FABIOLA LEONE resistente
oggetto: indennità di malattia
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Con ricorso depositato il 20/06/2022, parte ricorrente premesso di prestare attività lavorativa con la qualifica di bracciante agricolo ha dedotto: -che mediante l'invio di certificati medici comunicava lo stato di malattia, per il periodo dal 26.4.2021 al 5.6.2021; - che gli negava CP_1 la richiesta di indennità di malattia per l'inesatta e/o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione medica;
- che in data 24.9.2021 veniva proposto ricorso amministrativo, il quale veniva rigettato poiché ritenuto assente alla visita fiscale. Tutto ciò premesso, parte istante ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto a beneficiare dell'indennità di malattia, deducendo che l'indirizzo indicato nei certificasti medici era corrispondente all'abitazione di residenza, munita di numerazione e citofono riportante il proprio nome e cognome. Costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto della domanda CP_1 perché infondata in fatto ed in diritto, adducendo che il ricorrente aveva omesso di segnalare il numero telefonico o di precisare il luogo di residenza mediante coordinate o una piantina e di aver erogato l'indennità di malattia, seppur parzialmente per nove giorni effettivi, come da documentazione allegata. Istruita la causa con la prova testimoniale, all'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed il giudice ha pronunziato contestuale sentenza con motivazione.
*********** Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Giova rammentare che ai sensi dell'art. 2110 del codice civile “in caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità.” Pertanto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, al lavoratore assente per malattia spetta il diritto di percepire comunque una retribuzione, nella misura e per il tempo determinati dalla legge o dalla contrattazione collettiva. A seconda dei casi, tale retribuzione graverà interamente a carico del datore di lavoro o sarà a carico dell;
in questa seconda ipotesi, in CP_1 particolare, l'Istituto previdenziale eroga un'indennità che può essere eventualmente integrata dal datore di lavoro. Nello specifico, l'art. 1 della legge n. 33 del 1980 recita “a decorrere dal 1.01.1980 per i lavoratori dipendenti … le indennità di malattia e di maternità.. sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione” individuando così nei datori di
2 lavoro i soggetti obbligati ad adempiere l'obbligo di un terzo ( ) CP_1 tenuto successivamente al rimborso del datore di lavoro a norma del quinto comma dello stesso articolo 1 ed - in caso di inadempimento - il lavoratore ha diritto di pretendere direttamente dall la CP_1 corresponsione dell'indennità di malattia dovuta (Cass. 1251/91). A tale riguardo, giova rammentare la circolare n. 183 /1998, la CP_1 quale fornisce indicazioni nel caso di omessa indicazione di indirizzo
“l'omessa indicazione dell'indirizzo sul certificato di malattia non comporta di per sè l'immediato disconoscimento del diritto alla prestazione. Infatti, come precisato con la citata circolare n. 182/1997, l'inadempienza può non essere determinante ai fini della irreperibilità quando l'indirizzo del lavoratore è ricavabile dai dati in possesso dell'istituto (busta o altra documentazione inviata dall'assicurato), compresi quelli registrati nella procedura di gestione dei certificati o nella procedura "arca"; nel caso di indirizzo incompleto “la situazione di cui trattasi presenta delle connotazioni simili all'ipotesi di omissione, per cui alla irregolarità potrà essere ovviato, prima della predisposizione dell'eventuale controllo, procedendo all'integrazione dell'indirizzo indicato attraverso i dati in possesso dell'istituto. Se ciò non è consentito, qualora si ritenga possibile il reperimento nonostante le indicazioni parziali, i controlli possono essere disposti ugualmente. Nel caso, dovrà essere particolarmente raccomandato ai medici di controllo -come del resto è esplicitamente previsto nel relativo "disciplinare"- di adoperarsi affinchè nell'espletamento delle visite loro affidate non trascurino di svolgere tutte le iniziative (es. assunzione di informazioni sul posto, controlli telefonici) idonee al reperimento degli assicurati.”. Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti da parte ricorrente emerge che quest'ultimo ha indicato correttamente il proprio indirizzo sulla certificazione di malattia indicata all' (Via CP_1
Ugo Foscolo n. 61, Torre Santa Susanna (BR)).
Detta abitazione – come risultante dalle riproduzioni fotografiche prodotte (all.3) e come confermato dal teste, , residente Testimone_1 alla medesima via, al numero civico successivo rispetto all'abitazione del ricorrente – si trova lungo una via che parte dal centro e prosegue fino alla periferia, recando all'esterno la numerazione e sul citofono il nome dell'istante. Dette emrgenze probatorie non possono essere sconfessate dalle dichiarazioni rese dal teste , funzionario con Testimone_2 CP_1 mansioni inerenti l'aspetto amministrativo relativo alle visite fiscali e certificazioni mediche, il quale si è limitato a confermare la relazione medica in atti, dichiarando: “ mi risulta come da referto trasmesso dal medico fiscale giunto nella mia disponibilità, che in data 21.5.2021, il medico fiscale ha eseguito la visita.Mi risulta la circostanza sub 2) in
3 quanto l'ho letta dalla relazione del medico...non sono comunque io che comunico eventuali numeri telefonici”. Sicchè alcun inadempimento all'obbligo di cooperazione e diligenza può essere imputato al lavoratore, dovendosi, di converso, addebitare l'irreperibilità dello stesso ad una inadeguata attività di ricerca da parte del medico fiscale. Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto con conseguente condanna dell al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennità economica di malattia per i giorni dal 26/04/2021 al 5/06/2021, detratto quanto già eventualmente corrisposto a detto titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 20/06/2022 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento CP_1 dell'indennità di malattia riferita al periodo 26.4.2021 al 5.6.2021, oltre accessori come per legge, detratto quanto già eventualmente corrisposto a detto titolo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€ 1.300,00, oltre iva, cap e rimborso spese come per legge, con distrazione.
Brindisi, 03/06/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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