Versione
1 maggio 1958
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2 novembre 1961
2 novembre 1961
Art. 10.
Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori e' fissato in lire 400 giornaliere per n. 20 giornate al mese. ((2)) La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonche' la Commissione centrale di cui al precedente art. 6.
I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1300 mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al successivo art. 11.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 17 ottobre 1961, n. 1038 ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Il salario convenzionale previsto nel primo comma dell'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250 , e' elevato a lire 500 giornaliere".
Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori e' fissato in lire 400 giornaliere per n. 20 giornate al mese. ((2)) La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonche' la Commissione centrale di cui al precedente art. 6.
I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1300 mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al successivo art. 11.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 17 ottobre 1961, n. 1038 ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Il salario convenzionale previsto nel primo comma dell'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250 , e' elevato a lire 500 giornaliere".
Commentari • 3
- 1. Misura dell'indennitàhttps://www.brocardi.it/ · 9.003469
[…] Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all'80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti(1). 2-ter. […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/11/2015, n. 23787Provvedimento: I T T I R I D E T 23787 . 15 N E S AULA 'B' E - I L L O B E 20 NOV. 2015 T N E S E - Oggetto REPUBBLICA ITALIANA E N O I Z A R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T S I G E R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G. N. 19927/2010 T N E S E SEZIONE LAVORO Cron.23787 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANTONIO MANNA Od. 17/09/2017Presidente Dott. FEDERICO BALESTRIERI - PURel. Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere Dott. IRENE TRICOMI Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19927-2010 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...
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