Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 660/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/02/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SILVESTRI SILVIA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SILVESTRI SILVIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova affinchè dichiari la separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi SI.ri e vivranno separati, nel Parte_1 CP_1 reciproco rispetto e ciascuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2) La casa coniugale sita a Borgo Mantovano (MN) fraz. Pieve di RI, via
Provinciale n. 9, di proprietà esclusiva del marito, sarà assegnata e resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del medesimo SI. che ci vivrà Parte_1
e risiederà, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti ed assegnazione di un congruo termine alla moglie affinché la stessa possa ritirare dall'immobile i
martedì, giovedì, venerdì presso la residenza materna, ivi Per_ compresi i pernottamenti e sino al sabato mattina, allorquando e Per_2 vengono accompagnati presso la residenza paterna;
B) Tipo Settimana 2: lunedì, mercoledì, giovedì presso la residenza paterna, con pernottamento e sino alla mattina successiva, allorquando i minori vengono accompagnati a scuola o presso l'altro genitore;
martedì, venerdì, sabato, domenica presso la residenza materna, ivi compresi i pernottamenti e sino al sabato mattina, Per_ allorquando e vengono accompagnati presso la residenza Per_2 paterna. Per_
4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli minori e per i rispettivi periodi di collocamento degli stessi presso ciascuno di Per_2 essi e, in ragione della collocazione paritetica dei figli, non sarà versato alcun assegno a titolo di contributo indiretto al loro mantenimento da parte dell'uno nei confronti dell'altra. Per_
5) I genitori trascorreranno con i figli minori e i giorni di Natale Per_2
e di Pasqua ad anni alterni e alternativamente, così come per le vacanze natalizie (sette giorni) e pasquali (tre giorni), le festività religiose e nazionali dell'anno, i ponti e le vacanze di carnevale;
nonché 15 giorni, anche non consecutivi, per le vacanze estive, con obbligo di reciproca comunicazione dei relativi periodi, della località della vacanza e del luogo del pernottamento entro il 30 maggio di ogni anno (il genitore che non esprimerà la propria scelta nel termine suindicato si organizzerà di conseguenza rispetto ai periodi di vacanza prescelti dall'altro genitore), durante il restante periodo estivo e delle vacanze scolastiche verrà mantenuto il calendario di visita abituale. Nel caso in cui entrambi i genitori, per motivi di lavoro, dovessero usufruire del medesimo Per_ periodo feriale, e trascorreranno una settimana con la madre e Per_2 una settimana con il padre. 6) I genitori condivideranno l'obbligo di garantire ai figli minori cura, istruzione ed educazione, impegnandosi ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguardano nonché a far mantenere ai figli un rapporto equilibrato e continuativo sia con i genitori che con le rispettive famiglie di origine.
7) Quanto alle spese straordinarie, ivi comprese quelle relative Per_ all'abbigliamento di e le stesse saranno a carico del padre nella Per_2 misura del 60% e a carico della madre nella misura del 40%, secondo il vigente
Protocollo in uso al Tribunale di Mantova e per quanto qui di seguito specificamente indicato:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a)
SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica:
2 occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle
(sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i termini indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti non disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile e tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di Euro 500,00 (cinquecento/00); spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali;
C) SPESE PER LE LEZIONI DI SCUOLA GUIDA
(pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami.
- ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc.) saranno parimenti a carico del padre nella misura del 100%, ma solamente se previamente concordate tra i genitori. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere sostenuta interamente dal padre secondo le
3 modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Per_ 8) L'assegno unico e universale (AUU) per i figli e verrà Per_2 richiesto e integralmente percepito dalla madre SI.ra . La CP_1 detrazione fiscale per i figli a carico verrà invece ripartita tra gli stessi in misura pari al 50% per ciascuno dei due genitori.
9) I genitori si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Si impegnano altresì a collaborare nel superiore interesse dei figli, salvaguardando l'equilibrio psico-fisico degli stessi e, quindi, evitando situazioni e contesti non consoni alla loro età.
10) I genitori prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio a favore Per_ dei figli minori e per mero scopo turistico;
Persona_3
11) I coniugi prestano, sin d'ora, acquiescenza all'emanando provvedimento di omologa della presente separazione personale. CHIEDONO CONTESTUALMENTE Che il Tribunale adito, decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione, Voglia
PRONUNCIARE
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Pieve di
RI (MN) il 30.08.2014 tra i SI.ri e , Parte_1 CP_1 regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del citato Comune per l'anno 2014 al n. 3 P. 2 S. A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del menzionato Comune di Pieve di RI (MN, ora Borgo
Mantovano (MN), di procedere alle annotazioni di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi SI.ri e vivranno separati, nel Parte_1 CP_1 reciproco rispetto e ciascuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2) I SI.ri e rinunciano all'assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti;
Per_
3) Confermare in capo ai genitori l'affidamento condiviso dei figli minori e i quali, ferma restando la residenza anagrafica presso la madre, Per_2 restano collocati pariteticamente in via alternata presso ciascuno di essi trascorrendo, a settimane alternate e alternativamente, 3 giorni interi con la madre e 4 giorni interi con il padre e così via di settimana in settimana, a rotazione, con le seguenti modalità: A) Tipo Settimana 1: lunedì, mercoledì, sabato e domenica presso la residenza paterna, con pernottamento e sino alla mattina successiva, allorquando i minori vengono accompagnati a scuola o presso l'altro genitore;
martedì, giovedì, venerdì presso la residenza materna, ivi Per_ compresi i pernottamenti e sino al sabato mattina, allorquando e Per_2 vengono accompagnati presso la residenza paterna;
B) Tipo Settimana 2: lunedì, mercoledì, giovedì presso la residenza paterna, con pernottamento e sino alla mattina successiva, allorquando i minori vengono accompagnati a scuola o presso l'altro genitore;
martedì, venerdì, sabato, domenica presso la
4 residenza materna, ivi compresi i pernottamenti e sino al sabato mattina, Per_ allorquando e vengono accompagnati presso la residenza Per_2 paterna. Per_
4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli minori e per i rispettivi periodi di collocamento degli stessi presso ciascuno di Per_2 essi e, in ragione della collocazione paritetica dei figli, non sarà versato alcun assegno a titolo di contributo indiretto al loro mantenimento da parte dell'uno nei confronti dell'altra. Per_
5) I genitori trascorreranno con i figli minori e i giorni di Natale Per_2
e di Pasqua ad anni alterni e alternativamente, così come per le vacanze natalizie (sette giorni) e pasquali (tre giorni), le festività religiose e nazionali dell'anno, i ponti e le vacanze di carnevale;
nonché 15 giorni, anche non consecutivi, per le vacanze estive, con obbligo di reciproca comunicazione dei relativi periodi, della località della vacanza e del luogo del pernottamento entro il 30 maggio di ogni anno (il genitore che non esprimerà la propria scelta nel termine suindicato si organizzerà di conseguenza rispetto ai periodi di vacanza prescelti dall'altro genitore), durante il restante periodo estivo e delle vacanze scolastiche verrà mantenuto il calendario di visita abituale. Nel caso in cui entrambi i genitori, per motivi di lavoro, dovessero usufruire del medesimo Per_ periodo feriale, e trascorreranno una settimana con la madre e Per_2 una settimana con il padre. 6) I genitori condivideranno l'obbligo di garantire ai figli minori cura, istruzione ed educazione, impegnandosi ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguardano nonché a far mantenere ai figli un rapporto equilibrato e continuativo sia con i genitori che con le rispettive famiglie di origine.
7) Confermare quanto alle spese straordinarie, ivi comprese quelle relative Per_ all'abbigliamento di e che le stesse sono a carico del padre nella Per_2 misura del 60% e a carico della madre nella misura del 40%, secondo il vigente
Protocollo in uso al Tribunale di Mantova e per quanto qui di seguito specificamente indicato:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a)
SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle
(sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle
(sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i termini indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione
(ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola,
5 post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti non disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile e tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di Euro 500,00 (cinquecento/00); spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali;
C) SPESE PER LE LEZIONI DI SCUOLA GUIDA
(pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami.
- ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc.) saranno parimenti a carico del padre nella misura del 100%, ma solamente se previamente concordate tra i genitori. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere sostenuta interamente dal padre secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
8) I genitori si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Si impegnano altresì a collaborare nel superiore interesse dei figli, salvaguardando l'equilibrio psico-fisico degli stessi e, quindi, evitando situazioni e contesti non consoni alla loro età.
9) I ricorrenti, mediante la sottoscrizione in calce del presente ricorso congiunto, rinunciano, sin d'ora all'impugnazione della sentenza e vi prestano acquiescenza. …(omissis)…”
6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in BORGO MANTOVANO in data 30/08/2014 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 3, parte II, serie A , anno 2014) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO MANTOVANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 5.06.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Massimo De Luca
7