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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10274 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 30691 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023e vertente tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
IC (c.f. ); nata a [...] il C.F._1 CP_1
28.11.1937 ed ivi residente in [...](c.f. ), C.F._2 in proprio e quali eredi del fu nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Germania il 06.01.1945 e della di lui moglie e loro madre sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 09.11.2018, Persona_2 rappresentate e difese anche disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avvocati Federico Lucci e Luca Gulia (C.f. – C.F._3
) del foro di Cassino, con studio in Sora (FR) Via Firenze C.F._4
n. 13, ove si eleggere domicilio – Email_1 Email_2 parte attrice/ricorrente contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
1 2
fax: 0696514000 – PEC: , P.IVA_1 Email_3 presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 domiciliano per legge;
parte convenuta
FATTO
I sig.ri e , odierni attori, sono gli unici figli ed unici eredi Parte_1 CP_1 del de cuius, nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Germania il 06.01.1945. Le parti attrici agiscono al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, iure proprio e iure hereditatis a causa ed in conseguenza della prigionia e successiva uccisione del fu Per_3
.
[...]
Deducono che il militare italiano sia stato vittima dei crimini di guerra ad opera dell'esercito tedesco. , arruolato quale militare di truppa nell'esercito Persona_1 italiano, partecipava alle operazioni di guerra svoltesi nel Mediterraneo, in particolare in Grecia;
dopo l'armistizio, in data 08.09.1943 il fu Persona_1 veniva catturato e fatto prigioniero dalle truppe tedesche e deportato in Germania.
una volta catturato dalle forze armate tedesche, venne imprigionato Persona_1 nel campo di lavoro “Bolen”, dopo essere stato smistato dal campo 4 “B”. A causa dei lavori estenuanti a cui venne sottoposto, fu ricoverato presso l'ospedale militare “Mulbern” a poca distanza da “Lipsia”.
Tali informazioni, sono pervenute grazie alla testimonianza del compagno di prigionia sig. , rilasciata alla Legione Carabinieri di Chieti;
grazie al Persona_4 compagno di prigionia sig. , si è avuta conoscenza della circostanza Persona_4 per cui il fu durante la prigionia ha sempre lavorato in una miniera Persona_1 di carbone sotto il controllo dei militari tedeschi.
Sul foglio matricolare del de cuius viene riportato testualmente: “deceduto in prigionia in Germania”.
Le sig.re e , odierne attrici, sono le uniche figlie e Parte_1 CP_1 dunque uniche eredi dei de cuius, nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto in Germania il 06.01.1945 (soldato) e della di lui moglie e loro madre sig.ra nata a [...] il [...]. Persona_2
2 3
Concludevano: accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana e/o per crimini di guerra e/o per fatto illecito della Repubblica Federale Tedesca, nonché del poiché costituito nel presente giudizio, CP_2 Controparte_3 nella causazione di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, iure proprio e iure hereditatis a causa ed in conseguenza della prigionia e della successiva morte avvenuta come descritto in atti del fu;
per l'effetto Persona_1 condannare la Repubblica Federale Tedesca nonché il Controparte_2
, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non
[...] patrimoniali, richiesti nel presente atto dalle parti attrici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni da morte e danni da prigionia del fu Per_1
anche così come ereditati dalla di loro madre fu;
danni
[...] Persona_2 quantificati secondo le tabelle di Milano in euro in euro 370.000,00 per ogni parte attrice iure proprio ed in euro 356.690,00 iure hereditatis per il danno parentale subito dalla fu o da quantificarsi secondo equo apprezzamento Persona_2 del Giudice e/o facendo ricorso alle leggi interne ed esterne all'ordinamento italiano operanti per l'effetto del rinvio costituzionale. Il tutto con rivalutazione monetaria, oltre che il risarcimento del danno da ritardato pagamento, interessi come per legge ed interessi di mora dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi.
La Germania non si costituiva.
La difesa erariale chiedeva il rigetto e concludeva: affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al solo
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_2 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, rigettare nel merito la domanda, in quanto attinente a crediti prescritti o, comunque, perché infondata in fatto e in diritto;
c) in via gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. con vittoria di spese.
Dopo regolare istruttoria la causa, all'udienza del 12.5.2025 era posta in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti attrici, commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella fattispecie in esame – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
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Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e
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dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori. Inoltre, non appare condivisibile l'affermazione – che sembra emergere nella giurisprudenza - secondo la quale ogni violazione della Convenzione di Ginevra assurga sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità. Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari,
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occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato. L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n.
232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della
Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative al de cuius degli attori alla luce delle allegazioni fornite.
Il militare prigioniero è deceduto in prigionia a causa della (non accertata) malattia, per come si evince dal foglio matricolare.
Le dichiarazioni del soldato , allegate al fascicolo, testimoniano che Testimone_1
fu ricoverato in ospedale. Persona_1
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Il ricovero in ospedale disposto dalle autorità tedesche appare incompatibile con la ricostruzione del prigioniero vittima di crimini di guerra.
E) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dagli attori, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
F) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dagli attori è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in
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materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile.
Il travalicamento di tali limiti deve essere provato nel caso concreto non essendo sufficiente il mero inquadramento all'interno della categoria degli I.M.I. al fine di ritenere configurabile un crimine di guerra sottoposto in quanto tale alla giurisdizione del giudice italiano. Invero, il legislatore statale nell'istituire il
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del D.L. n.36/2022 ha previsto quale necessario presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile. Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del militare prigioniero nella categoria degli I.M.I. Dunque, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche poste in essere dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani, rimanendo impregiudicato l'onere per l'attore di fornire elementi probatori specificatamente riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
Dunque, il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti attrici in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito. Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o
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contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa
- di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa. Le parti attrici non hanno prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della
Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
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14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti attrici, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dagli attori, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 9.7.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 30691 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023e vertente tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
IC (c.f. ); nata a [...] il C.F._1 CP_1
28.11.1937 ed ivi residente in [...](c.f. ), C.F._2 in proprio e quali eredi del fu nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Germania il 06.01.1945 e della di lui moglie e loro madre sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 09.11.2018, Persona_2 rappresentate e difese anche disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avvocati Federico Lucci e Luca Gulia (C.f. – C.F._3
) del foro di Cassino, con studio in Sora (FR) Via Firenze C.F._4
n. 13, ove si eleggere domicilio – Email_1 Email_2 parte attrice/ricorrente contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
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fax: 0696514000 – PEC: , P.IVA_1 Email_3 presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 domiciliano per legge;
parte convenuta
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I sig.ri e , odierni attori, sono gli unici figli ed unici eredi Parte_1 CP_1 del de cuius, nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Germania il 06.01.1945. Le parti attrici agiscono al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, iure proprio e iure hereditatis a causa ed in conseguenza della prigionia e successiva uccisione del fu Per_3
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Deducono che il militare italiano sia stato vittima dei crimini di guerra ad opera dell'esercito tedesco. , arruolato quale militare di truppa nell'esercito Persona_1 italiano, partecipava alle operazioni di guerra svoltesi nel Mediterraneo, in particolare in Grecia;
dopo l'armistizio, in data 08.09.1943 il fu Persona_1 veniva catturato e fatto prigioniero dalle truppe tedesche e deportato in Germania.
una volta catturato dalle forze armate tedesche, venne imprigionato Persona_1 nel campo di lavoro “Bolen”, dopo essere stato smistato dal campo 4 “B”. A causa dei lavori estenuanti a cui venne sottoposto, fu ricoverato presso l'ospedale militare “Mulbern” a poca distanza da “Lipsia”.
Tali informazioni, sono pervenute grazie alla testimonianza del compagno di prigionia sig. , rilasciata alla Legione Carabinieri di Chieti;
grazie al Persona_4 compagno di prigionia sig. , si è avuta conoscenza della circostanza Persona_4 per cui il fu durante la prigionia ha sempre lavorato in una miniera Persona_1 di carbone sotto il controllo dei militari tedeschi.
Sul foglio matricolare del de cuius viene riportato testualmente: “deceduto in prigionia in Germania”.
Le sig.re e , odierne attrici, sono le uniche figlie e Parte_1 CP_1 dunque uniche eredi dei de cuius, nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto in Germania il 06.01.1945 (soldato) e della di lui moglie e loro madre sig.ra nata a [...] il [...]. Persona_2
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Concludevano: accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana e/o per crimini di guerra e/o per fatto illecito della Repubblica Federale Tedesca, nonché del poiché costituito nel presente giudizio, CP_2 Controparte_3 nella causazione di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, iure proprio e iure hereditatis a causa ed in conseguenza della prigionia e della successiva morte avvenuta come descritto in atti del fu;
per l'effetto Persona_1 condannare la Repubblica Federale Tedesca nonché il Controparte_2
, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non
[...] patrimoniali, richiesti nel presente atto dalle parti attrici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni da morte e danni da prigionia del fu Per_1
anche così come ereditati dalla di loro madre fu;
danni
[...] Persona_2 quantificati secondo le tabelle di Milano in euro in euro 370.000,00 per ogni parte attrice iure proprio ed in euro 356.690,00 iure hereditatis per il danno parentale subito dalla fu o da quantificarsi secondo equo apprezzamento Persona_2 del Giudice e/o facendo ricorso alle leggi interne ed esterne all'ordinamento italiano operanti per l'effetto del rinvio costituzionale. Il tutto con rivalutazione monetaria, oltre che il risarcimento del danno da ritardato pagamento, interessi come per legge ed interessi di mora dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi.
La Germania non si costituiva.
La difesa erariale chiedeva il rigetto e concludeva: affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al solo
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_2 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, rigettare nel merito la domanda, in quanto attinente a crediti prescritti o, comunque, perché infondata in fatto e in diritto;
c) in via gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. con vittoria di spese.
Dopo regolare istruttoria la causa, all'udienza del 12.5.2025 era posta in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti attrici, commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella fattispecie in esame – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
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Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e
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dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori. Inoltre, non appare condivisibile l'affermazione – che sembra emergere nella giurisprudenza - secondo la quale ogni violazione della Convenzione di Ginevra assurga sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità. Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari,
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occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato. L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n.
232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della
Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative al de cuius degli attori alla luce delle allegazioni fornite.
Il militare prigioniero è deceduto in prigionia a causa della (non accertata) malattia, per come si evince dal foglio matricolare.
Le dichiarazioni del soldato , allegate al fascicolo, testimoniano che Testimone_1
fu ricoverato in ospedale. Persona_1
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Il ricovero in ospedale disposto dalle autorità tedesche appare incompatibile con la ricostruzione del prigioniero vittima di crimini di guerra.
E) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dagli attori, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
F) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dagli attori è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in
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materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile.
Il travalicamento di tali limiti deve essere provato nel caso concreto non essendo sufficiente il mero inquadramento all'interno della categoria degli I.M.I. al fine di ritenere configurabile un crimine di guerra sottoposto in quanto tale alla giurisdizione del giudice italiano. Invero, il legislatore statale nell'istituire il
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del D.L. n.36/2022 ha previsto quale necessario presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile. Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del militare prigioniero nella categoria degli I.M.I. Dunque, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche poste in essere dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani, rimanendo impregiudicato l'onere per l'attore di fornire elementi probatori specificatamente riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
Dunque, il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti attrici in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito. Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o
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contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa
- di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa. Le parti attrici non hanno prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della
Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
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14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti attrici, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dagli attori, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 9.7.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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